Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Franchigie applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori - Armonizzazione delle legislazioni - Franchigie dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise - Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori - Normativa nazionale che vieta o assoggetta a restrizioni, per tutelare esigenze d'interesse generale, l'importazione di talune merci da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi - Ammissibilità - Restrizioni all'importazione di bevande alcoliche in funzione della durata del viaggio - Proporzionalità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 918/83; direttiva del Consiglio 69/169/CEE]
Massima
Il regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, e la direttiva 69/169, relativa alle franchigie dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, non ostano ad una normativa nazionale che vieta o assoggetta a restrizioni, per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone, l'importazione di talune merci da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi, né, in linea di principio, a che una normativa nazionale, allo scopo di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, assoggetti a restrizioni l'importazione di bevande alcoliche da parte dei medesimi viaggiatori. Il regolamento e la direttiva suddetti non ostano nemmeno ad una normativa nazionale che, allo scopo di far fronte a problemi di ordine pubblico connessi al consumo di alcol, assoggetta a restrizioni, in funzione della durata del viaggio, l'importazione di bevande alcoliche da parte dei viaggiatori provenienti da paesi terzi.
Infatti né il regolamento né la direttiva, che mirano, rispettivamente, ad eliminare le divergenze in materia di franchigie e ad armonizzare le franchigie dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, ostano a che gli Stati membri applichino divieti o restrizioni d'importazione o di esportazione giustificati dai predetti motivi. Per quanto riguarda in particolare le restrizioni imposte all'importazione in funzione della durata del viaggio, una normativa del genere rispetta il principio di proporzionalità poiché, da un lato, è adeguata, apportando solo una deroga limitata al regime comunitario di franchigie doganali e fiscali applicabili ai viaggiatori, e, dall'altro, è necessaria, in quanto delle misure alternative non sembrano sufficientemente efficaci per conseguire lo scopo perseguito.$
Parti
Nel procedimento C-394/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), dal Käräjäoikeus di Helsinki (Finlandia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Sami Heinonen,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate
- per il governo finlandese, dall'ambasciatore Holger Rotkirch, capo del servizio «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso lo stesso servizio, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Roland Tricot e dalla signora Kirsi Leivo, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo finlandese e della Commissione all'udienza del 12 dicembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 gennaio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 5 novembre 1997, pervenuta in cancelleria il 25 novembre successivo, il Käräjäoikeus di Helsinki ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del signor Heinonen per violazione dell'art. 10 dell'alkoholilaki (in prosieguo: la «legge sugli alcolici»), come modificata dalla legge n. 287/96, e dell'art. 8, n. 1, dell'alkoholijuomista ja väkiviinasta annettu asetus (decreto sulle bevande alcoliche e le acquaviti, come modificato dal decreto n. 288/96, in prosieguo: il «decreto»).
La normativa comunitaria
3 Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53), il quale, ai sensi dell'art. 1, si applica «alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione (...) dei prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi», così dispone nell'art. 24, n. 2, lett. a), punto i):
«2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:
i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale».
4 Il regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, n. 1766/82 e n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), contiene, nell'art. 19, n. 2, lett. a), punto i), una disposizione identica.
5 Ai sensi dell'art. 1, il regolamento n. 918/83 determina «i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione». In base al secondo `considerando' dello stesso regolamento, si tratta di circostanze nelle quali «le condizioni particolari dell'importazione delle merci non richiedono l'applicazione delle misure abituali di protezione dell'economia».
6 Il nono `considerando' del regolamento n. 918/83 precisa che quest'ultimo «non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale».
7 L'art. 45 del regolamento n. 918/83 dispone:
«1. Fatti salvi gli articoli da 46 a 49, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende:
a) (...)
b) per "importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale" le importazioni che:
- presentano carattere occasionale e
- riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale».
8 L'art. 46 di tale regolamento fissa le quantità massime alle quali è limitata, per quanto riguarda alcune merci, la franchigia prevista dall'art. 45, n. 1. Esso non fissa la quantità massima per la birra.
9 Per quanto riguarda merci diverse da quelle elencate nell'art. 46, l'art. 47, primo comma, del regolamento n. 918/83, nella versione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 14 febbraio 1994, n. 355 (GU L 46, pag. 5), limita la franchigia a un valore complessivo pari a 175 ECU per viaggiatore.
10 L'art. 49, n. 1, del regolamento n. 918/83 recita:
«1. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre il valore e/o le quantità delle merci da ammettere in franchigia se queste sono importate:
- dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera;
- dai lavoratori frontalieri;
- dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunità.
(...)».
11 L'art. 1 della direttiva 69/169, nella versione di cui alla quarta direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 78/1033/CEE (GU L 366, pag. 31), e alla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1994, 94/4/CE, che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da paesi terzi e dei limiti per gli acquisti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari (GU L 60, pag. 14), stabilisce:
«1. Una franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione si applica alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci non superi, per ciascun viaggiatore, 175 ECU».
12 Ai sensi dell'art. 4 della direttiva 69/169, ogni Stato membro stabilisce, per quanto riguarda l'importazione in franchigia delle merci elencate nella medesima disposizione, determinati limiti quantitativi. Tale disposizione non fissa alcun limite quantitativo all'importazione di birra e non prescrive nemmeno restrizioni all'importazione di bevande alcoliche in funzione della durata del viaggio.
13 Per quanto riguarda le importazioni prive di ogni carattere commerciale, l'art. 3 della direttiva 69/169 riproduce la medesima definizione data dall'art. 45 del regolamento n. 918/83.
14 L'art. 5 della direttiva 69/169 accorda agli Stati membri la facoltà di ridurre il valore e/o i quantitativi delle merci da ammettere in franchigia alle stesse condizioni enunciate dall'art. 49 del regolamento n. 918/83.
La normativa nazionale
15 Da lunga data la Repubblica finlandese adotta, nell'ambito della sua politica in materia di alcol, un atteggiamento restrittivo. Così, in base alla normativa in vigore dal 1_ luglio 1992 al 31 dicembre 1994, l'importazione di bevande alcoliche in occasione di un viaggio all'estero era ammessa, in linea di principio, soltanto se la durata del viaggio superava le 24 ore e solo per quantità esigue. Tale normativa è stata modificata nella prospettiva dell'adesione all'Unione europea. All'inizio del 1995 le restrizioni legate alla durata del viaggio sono state abolite.
16 Nel 1996, tuttavia, sono state reintrodotte restrizioni all'importazione di bevande alcoliche. La legge sull'alcol è stata modificata dalla legge n. 287/96 con effetto dal 1_ maggio 1996. Essa così dispone nell'art. 10:
«La tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della salute delle persone consentono di limitare con decreto, per persone provenienti da paesi esterni rispetto allo Spazio economico europeo, il diritto di importare bevande alcoliche per uso personale in occasione di viaggi di breve durata».
17 L'art. 8, n. 1, del decreto, come modificato con effetto dalla stessa data, recita:
«Un residente in Finlandia non può introdurre bevande alcoliche nel territorio dello Stato se proviene da un paese esterno allo Spazio economico europeo con mezzi diversi dall'aereo e se il viaggio ha avuto una durata uguale o inferiore a venti ore».
18 La modifica della legge sugli alcolici è stata giustificata, nei lavori preparatori, con le seguenti motivazioni:
- i prezzi delle bevande alcoliche sono molto più elevati in Finlandia che nei paesi vicini, quali la Russia o l'Estonia;
- l'applicazione delle norme comunitarie relative all'importazione di merci da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi ha causato in Finlandia gravi problemi sociali, di sanità e di mantenimento dell'ordine;
- durante tale periodo il numero dei viaggiatori che portavano dalla Russia bevande alcoliche e prodotti del tabacco è aumentato in misura tale che l'attraversamento della frontiera da parte dei veicoli commerciali e dei lavoratori frontalieri era divenuto più difficile;
- nella zona di frontiera russa sono stati aperti negozi «duty free» specializzati nella vendita di bevande alcoliche e di prodotti del tabacco;
- il consumo totale di bevande alcoliche in Finlandia è aumentato di circa il 10% nel 1995, e tale aumento è andato di pari passo con un aumento dei problemi sanitari e sociali;
- l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza ne hanno risentito (diffusione della guida in stato di ubriachezza, aumento e aggravamento della violenza, in particolare in talune zone di frontiera e nei porti in occasione dell'arrivo delle navi provenienti dall'Estonia, comparsa e moltiplicazione di mercati illegali, anche in prossimità delle scuole, vendita di bevande alcoliche in strada a minori e a persone in stato d'ebbrezza, tutti problemi che richiedono l'intervento della polizia distogliendola dall'adempimento degli altri suoi compiti);
- le vendite effettuate nei negozi dell'impresa finlandese che detiene il monopolio della vendita di bevande alcoliche sono sensibilmente diminuite;
- la Repubblica finlandese ha perso circa 400 milioni di FIM di entrate fiscali.
La causa principale
19 Il 14 giugno 1997 il signor Heinonen, che risiede in Finlandia, si è imbarcato a Helsinki su una nave di linea diretta a Tallinn (Estonia). E' ritornato lo stesso giorno per mare, dopo un viaggio durato meno di 20 ore.
20 Al suo ritorno, il signor Heinonen è stato sottoposto a un normale controllo alla dogana ed è stato trovato in possesso di 19 lattine di birra della capacità di 0,33 litri ciascuna. L'ufficio doganale ha redatto un processo verbale, infliggendogli un'ammenda per introduzione fraudolenta nel territorio finlandese di una sostanza a basso tenore alcolico e ordinando il sequestro di detta sostanza.
21 Il 16 giugno 1997 il signor Heinonen ha indirizzato una lettera al procuratore della Repubblica per contestare tale processo verbale. Il procuratore ha adito di conseguenza il Käräjäoikeus di Helsinki, dinanzi al quale ha chiesto la condanna del signor Heinonen. Quest'ultimo ha sostenuto che il suo comportamento non era sanzionabile penalmente perché, ai sensi del diritto comunitario, era autorizzato a importare liberamente almeno il quantitativo di birra oggetto della controversia.
22 Il Käräjäoikeus di Helsinki ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento sulle franchigie doganali e la direttiva sul traffico internazionale di viaggiatori possano essere interpretati nel senso che i limiti posti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri alle importazioni di birra e di altre bevande alcoliche effettuate dai viaggiatori - limiti fondati sulle ragioni enunciate nel nono `considerando' del regolamento sulle franchigie e nell'art. 36 del Trattato CE o su altre esigenze imperative di interesse generale -, siano compatibili con le disposizioni del suddetto regolamento e della suddetta direttiva.
2) Se le circostanze precedentemente esposte nella parte IV 6 della domanda di pronuncia pregiudiziale (a-h) [punto 18 della presente sentenza] costituiscano ragioni tali da far sì che le limitazioni nazionali, fondate su di esse, vigenti negli Stati membri siano compatibili con le disposizioni del regolamento sulle franchigie e della direttiva sul traffico internazionale di viaggiatori.
3) Se la limitazione delle importazioni di alcolici - fra cui si considera nella presente questione anche la birra - effettuate da viaggiatori, in funzione della durata del viaggio, si possa considerare come una norma compatibile con le disposizioni del regolamento sulle franchigie e della direttiva sul traffico internazionale di viaggiatori».
Sulla prima questione
23 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se il regolamento n. 918/83 e la direttiva 69/169 ostino ad una normativa nazionale che vieta o assoggetta a restrizioni, per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone, l'importazione di talune merci da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi.
24 Come emerge dal quarto `considerando', il regolamento n. 918/83 persegue lo scopo di eliminare, in conformità alle esigenze dell'unione doganale, le divergenze in materia di franchigie. In particolare, gli artt. 45-49 mirano ad agevolare lo sdoganamento delle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori provenienti da paesi terzi (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 1981, causa 158/90, Rewe, Racc. pag. 1805, punto 11) e, pertanto, a facilitare il traffico dei viaggiatori.
25 La direttiva 69/169, come indica il suo titolo, persegue l'obiettivo di armonizzare le franchigie dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori. Si tratta, come risulta dai suoi `considerando' e da quelli delle direttive che l'hanno successivamente modificata, di liberalizzare maggiormente il regime di tassazione delle importazioni nel traffico di viaggiatori allo scopo di agevolare questo traffico.
26 Tuttavia, il regolamento n. 918/83 precisa, nel nono `considerando', che esso non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, vale a dire da motivi che possono giustificare, anche nell'ambito degli scambi intracomunitari ai sensi dell'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), restrizioni alla libera circolazione delle merci.
27 La stessa interpretazione deve prevalere per quanto riguarda la direttiva 69/169, la quale, al pari del regolamento n. 918/83, si limita a prevedere un regime di franchigie applicabile a merci la cui importazione non è vietata per uno dei motivi elencati nel punto precedente.
28 Occorre rilevare, a tale proposito, che l'art. 24, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 3285/94, così come l'art. 19, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 519/94, prevede espressamente che questi regolamenti non ostano all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone.
29 Da quanto precede discende che, se il regolamento n. 918/83 e la direttiva 69/169 mirano a definire il regime doganale e fiscale applicabile alle importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale effettuate da viaggiatori provenienti da paesi terzi, tale normativa di armonizzazione non è intesa a disciplinare specificamente la tutela delle esigenze di interesse generale previste dall'art. 24, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 3285/94 e dall'art. 19, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 519/94, di modo che gli Stati membri conservano la propria competenza ad adottare le misure necessarie per la tutela di dette esigenze.
30 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che il regolamento n. 918/83 e la direttiva 69/169 non ostano a una normativa nazionale che vieta o assoggetta a restrizioni, per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone, l'importazione di talune merci da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi.
Sulla seconda questione
31 Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se le circostanze descritte nel punto 18 di questa sentenza possano essere idonee a giustificare una restrizione all'importazione di bevande alcoliche da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi.
32 Innanzi tutto occorre rilevare che le considerazioni di natura economica, come quelle relative alle due ultime circostanze indicate nel punto 18 di questa sentenza, non rientrano tra le ragioni che, ai sensi dell'art. 24, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 3285/94 e dell'art. 19, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 519/94, sono idonee a giustificare una restrizione all'importazione di prodotti originari di paesi terzi (v. per analogia, a proposito dell'art. 36 del Trattato, sentenza 9 giugno 1982, causa 95/81, Commissione/Italia, Racc. pag. 2187, punto 27).
33 Per contro, il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna si trovano al primo posto tra gli interessi indicati dall'art. 24, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 3285/94 e dall'art. 19, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 519/94. Lo stesso vale per la tutela della salute e della vita delle persone, alla quale contribuisce la lotta contro l'alcolismo (v., nel contesto dell'art. 36 del Trattato, sentenza 23 ottobre 1997, causa C-189/95, Franzén, Racc. pag. I-5909, punto 76).
34 Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione nel senso che il regolamento n. 918/83 e la direttiva 69/169 non ostano, in linea di principio, ad una normativa nazionale che, allo scopo di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, assoggetta a restrizioni l'importazione di bevande alcoliche da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi.
Sulla terza questione
35 Con la terza questione il giudice a quo chiede in sostanza se il regolamento n. 918/83 e la direttiva 69/169 ostino ad una normativa nazionale che, allo scopo di combattere i problemi di ordine pubblico connessi al consumo di alcol, assoggetta a restrizioni, in funzione della durata del viaggio, l'importazione di bevande alcoliche, comprese quelle a bassa gradazione alcolica, da parte dei viaggiatori provenienti da paesi terzi.
36 Per precisare il significato della questione, occorre ricordare che la Corte ha precisato, a proposito degli artt. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e 36 del Trattato, che, anche se spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono assicurare la tutela degli interessi indicati all'art. 36 del Trattato e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto, tuttavia essi devono farlo unicamente nei limiti tracciati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenza Franzén, citata, punto 75).
37 Come ha rilevato l'avvocato generale nel paragrafo 28 delle sue conclusioni, in questo caso si tratta dunque di valutare se la misura adottata dal legislatore finlandese sia proporzionata allo scopo perseguito.
38 Tuttavia, occorre rilevare che, mentre l'obiettivo perseguito dagli artt. 30 e 36 del Trattato consiste nell'assicurare il rispetto di quella libertà fondamentale che è la libera circolazione delle merci nel mercato interno, lo scopo delle disposizioni doganali e fiscali comunitarie che vengono in rilievo nella causa a qua è più limitato, poiché esse tendono ad agevolare il traffico dei viaggiatori provenienti da paesi terzi nel rispetto delle esigenze dell'unione doganale.
39 Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare se la normativa di cui si discute nella causa a qua sia adeguata e necessaria.
40 Quanto all'adeguatezza di detta normativa, si deve rilevare che essa apporta soltanto una deroga limitata al regime comunitario di franchigie doganali e fiscali applicabili ai viaggiatori poiché riguarda unicamente una categoria precisa di merci, vale a dire le bevande alcoliche. Questa deroga è ulteriormente limitata per il fatto che essa riguarda unicamente viaggi aventi caratteristiche precise, vale a dire viaggi via terra o via mare di una durata inferiore a 20 ore.
41 Tali limitazioni corrispondono alle circostanze tipo identificate dalle autorità finlandesi come principali cause dei problemi sociali e sanitari che esse hanno dovuto affrontare. Peraltro, il governo finlandese ha sottolineato che sin dall'entrata in vigore della normativa di cui si discute nella causa a qua si è potuto riscontrare un miglioramento della situazione. Tali elementi consentono di ritenere che detta normativa sia adeguata.
42 Quanto alla necessità di una normativa come quella applicabile nella fattispecie, la Commissione ha rilevato che le autorità finlandesi avrebbero potuto, mediante l'istituzione di controlli più rigorosi sul flusso dei viaggiatori, sfruttare meglio le possibilità offerte dalla normativa comunitaria, come un'applicazione restrittiva della nozione di «importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale», una riduzione delle franchigie concesse ai frontalieri e al personale dei mezzi di trasporto e il diniego di qualsiasi franchigia ai viaggiatori il cui soggiorno in un altro paese ha rivestito un carattere puramente simbolico. Il governo finlandese ha replicato che l'avvalersi di tali possibilità avrebbe offerto soltanto una risposta insufficiente ai problemi da risolvere. Inoltre sarebbero stati necessari mezzi materiali, in particolare informatici, che non erano disponibili o almeno non lo erano immediatamente, mentre le autorità hanno dovuto affrontare gravi perturbamenti dell'ordine pubblico legati a un brusco aumento del consumo di alcol.
43 Occorre rilevare che gli Stati membri, che restano i soli competenti quanto al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna (sentenza 9 dicembre 1997, causa C-265/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6959, punto 33), dispongono di un margine di discrezionalità per determinare, in funzione della particolarità dei contesti sociali e dell'importanza da essi attribuita a un obiettivo legittimo con riguardo al diritto comunitario, quale la lotta contro le diverse forme di criminalità legate al consumo di alcol, le misure idonee a raggiungere risultati concreti.
44 Nelle circostanze descritte nel punto 18 di questa sentenza, l'istituzione di una restrizione all'importazione di bevande alcoliche da parte dei viaggiatori provenienti da paesi terzi in funzione della durata del viaggio appare rivestire un carattere necessario, poiché le misure alternative proposte dalla Commissione non sembrano sufficientemente efficaci per raggiungere l'obiettivo perseguito.
45 Pertanto si deve risolvere la terza questione nel senso che il regolamento n. 918/83 e la direttiva 69/169 non ostano ad una normativa nazionale che, allo scopo di combattere i problemi di ordine pubblico connessi al consumo di alcol, assoggetta a restrizioni, in funzione della durata del viaggio, l'importazione di bevande alcoliche da parte dei viaggiatori provenienti da paesi terzi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
46 Le spese sostenute dal governo finlandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Käräjäoikeus di Helsinki con ordinanza 5 novembre 1997, dichiara:
1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, e la direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, non ostano ad una normativa nazionale che vieta o assoggetta a restrizioni, per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone, l'importazione di talune merci da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi.
2) Il regolamento n. 918/83 e la direttiva 69/169 non ostano, in linea di principio, ad una normativa nazionale che, allo scopo di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, assoggetta a restrizioni l'importazione di bevande alcoliche da parte di viaggiatori provenienti da paesi terzi.
3) Il regolamento n. 918/83 e la direttiva 69/169 non ostano ad una normativa nazionale che, allo scopo di combattere i problemi di ordine pubblico connessi al consumo di alcol, assoggetta a restrizioni, in funzione della durata del viaggio, l'importazione di bevande alcoliche da parte dei viaggiatori provenienti da paesi terzi.
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