Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione delle merci - Criteri - Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto - Interpretazione delle voci doganali - Note esplicative della Commissione e del Consiglio di cooperazione doganale - Autorità - Portata
2 Tariffa doganale comune - Voci doganali - Noci comuni secche in pezzi provvisoriamente depositate a una temperatura di 24 _C - Classificazione nella voce 0802 della nomenclatura combinata
Massima
3 Il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della nomenclatura combinata. Esistono inoltre note esplicative elaborate, per quanto riguarda la nomenclatura, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dal Consiglio di cooperazione doganale, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti.
4 La nomenclatura combinata dev'essere interpretata nel senso che noci comuni secche in pezzi, importate da un paese terzo, che siano messe in deposito nella Comunità ad una temperatura di 24 _C e che, dopo riscaldamento, siano sdoganate ai fini dell'immissione in libera pratica, vanno classificate sotto la voce doganale 0802 come «Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate».
Risulta infatti dalle note introduttive al capitolo 8 della nomenclatura che le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti e dalle considerazioni generali elaborate dal Consiglio di cooperazione doganale relative al medesimo capitolo emerge che per prodotto congelato deve intendersi un prodotto raffreddato al di sotto del proprio punto di congelazione, mentre un prodotto refrigerato è un prodotto la cui temperatura è stata abbassata senza essere congelato.
Orbene, da un lato, le noci comuni secche sono prive di acqua soggetta a congelazione e, dall'altro, il trattamento applicato a tale prodotto non ha determinato, al momento del riscaldamento, modificazioni irreversibili, in particolare della struttura dei tessuti, caratteristiche di una congelazione.
Parti
Nel procedimento C-405/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Brema (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe
e
Hauptzollamt Bremen,
domanda vertente sull'interpretazione della voce doganale 0802 della nomenclatura combinata, nella versione che risulta dall'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 241, pag. 1), nonché sulla validità dell'art. 522, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1),
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe, dal signor Otto Wilser, consulente fiscale in Stoccarda;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Richard B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e dalla signora Karin Schreyer, funzionaria nazionale distaccata presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 ottobre 1997, pervenuta alla Corte il 3 dicembre successivo, il Finanzgericht di Brema ha posto, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione della voce doganale 0802 della nomenclatura combinata, nella versione che risulta dall'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 241, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), nonché sulla validità dell'art. 522, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: le «disposizioni di attuazione»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe (in prosieguo: la «Mövenpick») e lo Hauptzollamt Bremen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito alla classificazione tariffaria di una partita di noci comuni secche in pezzi.
L'ambito normativo
3 La voce doganale 0802 della NC è redatta nel modo seguente:
«0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
...
- Noci comuni:
...
0802 32 00 - - sgusciate».
4 La posizione doganale 0811 della NC è redatta nel modo seguente:
«0811 Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
...
0811 90 - altre
...
- - altre
...
0811 90 99 - - - altre».
5 L'art. 112, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice»), stabilisce, riguardo alle merci d'importazione:
«Quando la suddetta merce abbia subito manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 109, la qualità, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per determinare l'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero da prendere in considerazione per tale merce se, al momento di cui all'articolo 214, non avesse subito le manipolazioni anzidette. Possono tuttavia essere adottate deroghe a questa disposizione secondo la procedura del comitato».
6 Emerge dall'art. 214, n. 1, del codice che, salvo disposizioni specifiche contrarie, il momento considerato è quello in cui sorge l'obbligazione doganale relativa alla merce.
7 Nella versione in vigore all'epoca dei fatti nella causa principale, l'art. 522, n. 3, delle disposizioni di attuazione stabiliva:
«Quando dalla manipolazione risulti un importo di dazi all'importazione superiore all'importo di dazi all'importazione applicabile alle merci prima della manipolazione, l'interessato deve rinunciare a presentare la domanda di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del codice.
In tal caso, il depositante di un deposito doganale di tipo D deve rinunciare a qualsiasi vantaggio che gli procurerebbe l'applicazione degli elementi di tassazione riconosciuti o ammessi per le merci manipolate al momento del loro vincolo al regime».
8 Detta disposizione è stata modificata dall'art. 1, punto 16, del regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254, che modifica il regolamento n. 2454/93 (GU L 346, pag. 1). Nella sua nuova versione, entrata in vigore il 7 gennaio 1995, l'art. 522 delle disposizioni di attuazione non comporta più la limitazione in precedenza prevista al n. 3.
9 Nella versione modificata dall'art. 1, punto 18, del regolamento n. 3254/94, l'art. 526, n. 4, delle disposizioni di attuazione stabilisce che, quando le merci da trasferire abbiano formato oggetto di manipolazioni usuali e si applichi l'art. 112, n. 2, del codice, il certificato di circolazione delle merci deve recare la specie, il valore in dogana e la quantità delle merci trasferite, che dovrebbero essere prese in considerazione, in caso di nascita di un'obbligazione doganale, se le merci stesse non avessero subito le suddette manipolazioni.
La causa a qua
10 La Mövenpick importava dalla Cina noci comuni secche in pezzi. Durante il trasporto la merce veniva refrigerata a una temperatura compresa tra 0_ e + 5 _C. Giunta in Germania, essa veniva sistemata in un deposito doganale e ivi conservata ad una temperatura di 24 _C. Prima della sua immissione in libera pratica la merce veniva collocata in un deposito la cui temperatura era di 0 _C.
11 Il 22 dicembre 1994 l'attrice nella causa a qua dichiarava allo Zollamt Neustädter Hafen una partita di noci comuni secche in pezzi, ai fini della sua immissione in libera pratica, sotto la voce 0802 32 00 della NC. L'ufficio doganale, tuttavia, classificava la merce come noci comuni congelate sotto la voce 0811 90 99. I dazi corrispondenti a tale voce sono superiori ai dazi corrispondenti alla voce 0802 32 00.
12 Il 16 gennaio 1995 la Mövenpick proponeva opposizione allo Hauptzollamt, il quale, con decisione 15 marzo 1996, la dichiarava infondata.
13 Nel ricorso proposto il 3 aprile 1996 dinanzi al Finanzgericht di Brema la Mövenpick deduceva che le merci dovevano essere dichiarate sotto la voce maggiormente corrispondente al loro stato al momento dello sdoganamento. In quanto è impossibile distinguere noci scongelate da noci che non sono state oggetto di congelamento, le prime dovrebbero essere classificate sotto la voce 0802. L'attrice nella causa a qua aggiungeva che l'art. 522, n. 3, delle disposizioni di attuazione priva di effetto il principio di cui all'art. 112, n. 2, del codice, in quanto non rispetta i limiti dell'autorizzazione consentita da tale ultima disposizione ed è pertanto invalido.
14 Il Finanzgericht incaricava un esperto di stabilire se noci comuni in pezzi, importate e depositate nelle condizioni applicate alla merce di cui trattasi, subiscano una modificazione a livello della struttura dei tessuti, del gusto e dell'aspetto. L'esperto rilevava che, con riguardo al loro scarso contenuto d'acqua, noci comuni temporaneamente poste ad una temperatura pari o inferiore a 20 _C non presentano, dopo riscaldamento, modificazioni caratteristiche di una congelazione. Egli concludeva:
«Diminuendo la temperatura delle noci a 20 _C non si può parlare, da un punto di vista fisico, di procedimento di surgelazione, bensì solo di un procedimento di refrigerazione, in quanto le noci, per loro propria caratteristica, sono prive di acqua soggetta a congelazione».
15 Lo Hauptzollamt teneva ferma la propria posizione, deducendo che il processo di congelazione, pur non alterando le proprietà naturali delle noci, esercita comunque un'influenza su queste, in quanto impedisce al grasso in esse contenuto di inacidire.
16 Il Finanzgericht propende per l'analisi presentata dallo Hauptzollamt. Tuttavia, trattandosi di un problema d'interpretazione di norme comunitarie, esso ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se la Tariffa doganale comune, nel testo di cui all'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551 (GU L 241), che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (nomenclatura combinata 1994), debba essere interpretata nel senso che noci in pezzi, importate da un paese terzo, sottoposte a surgelazione in un deposito doganale nel territorio della Comunità e successivamente scongelate, ai fini dell'immissione in libera pratica sono ricomprese nella voce 0802.
2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
Se l'art. 522, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (GU L 253, pag. 1), abrogato per effetto della riformulazione dell'art. 522 contenuta nel regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254 (GU L 346, pag. 1), sia invalido.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):
Se l'art. 522, nel combinato disposto con l'art. 526, n. 4, del codice doganale, nel testo di cui all'art. 1, punti 16 e 18, del regolamento (CEE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254, sia applicabile anche a dichiarazioni in dogana effettuate anteriormente al 7 gennaio 1995».
Sulla prima questione pregiudiziale
17 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se la NC debba essere interpretata nel senso che noci comuni secche in pezzi, importate da un paese terzo, che siano messe in deposito nella Comunità ad una temperatura di 24 _C e, dopo riscaldamento, siano sdoganate ai fini dell'immissione in libera pratica vadano classificate sotto la voce 0802, come «Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate», ovvero sotto la voce 0811, come «Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate».
18 Per giurisprudenza consolidata, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Esistono inoltre note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dal Consiglio di cooperazione doganale, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenze 10 dicembre 1998, causa C-328/97, Glob-Sped, Racc. pag. I-8357, punto 26, e 9 febbraio 1999, causa C-280/97, ROSE Elektrotechnik, Racc. pag. I-689, punto 16).
19 In base al punto 2 delle note introduttive al capitolo 8 della NC, le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti. Secondo il punto 3 delle stesse note, le frutta secche possono essere trattate al fine di migliorare la loro conservazione o la loro stabilità.
20 Dalle considerazioni generali elaborate dal Consiglio di cooperazione doganale relative al capitolo 8 della NC emerge che per prodotto «congelato» deve intendersi un prodotto raffreddato al di sotto del proprio punto di congelazione sino alla congelazione «del seme», mentre un prodotto «refrigerato» è un prodotto la cui temperatura è stata abbassata senza essere congelato.
21 Ora, emerge dagli accertamenti effettuati dal giudice di rinvio, in particolare dal rapporto presentato dall'esperto da questo designato, che le noci comuni secche sono prive di acqua soggetta a congelazione, caratteristica che ha indotto l'esperto a concludere che il trattamento cui era stata sottoposta la merce de qua durante il deposito non poteva considerarsi come un processo di congelazione, bensì di refrigerazione. Questi elementi bastano a escludere l'esistenza di una congelazione «del seme».
22 Emerge altresì dal rapporto dell'esperto designato dal giudice di rinvio che il trattamento applicato alla merce de qua non ha determinato, al momento del riscaldamento tramite aumento della temperatura di deposito, modificazioni caratteristiche di una congelazione. Nella fattispecie non vi sono state quindi «alterazioni irreversibili, soprattutto nella struttura tissulare», di cui la Corte aveva rilevato l'esistenza nella sentenza 15 giugno 1976, causa 120/75, Riemer (Racc. pag. 1003, punto 4), per trarne la conclusione che una merce scongelata non poteva essere classificata come merce fresca.
23 La circostanza che il trattamento cui è stata sottoposta la merce de qua abbia nondimeno prodotto effetti su di essa, impedendo al grasso in essa contenuto di inacidire, non può considerarsi come determinante, dal momento che il punto 3 delle note introduttive al capitolo 8 della NC prevede espressamente che le frutta secche possono essere trattate al fine di migliorarne la conservazione o la stabilità.
24 Bisogna quindi rispondere alla prima questione che la NC dev'essere interpretata nel senso che noci comuni secche in pezzi, importate da un paese terzo, che siano messe in deposito nella Comunità ad una temperatura di 24 _C e che, dopo riscaldamento, siano sdoganate ai fini dell'immissione in libera pratica, vanno classificate sotto la voce doganale 0802.
Sulla seconda e terza questione pregiudiziale
25 Considerata la risposta data alla prima questione, non è necessario rispondere alle altre due.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
26 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Brema con ordinanza 7 ottobre 1997, dichiara:
La nomenclatura combinata, nella versione che risulta dall'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che noci comuni secche in pezzi, importate da un paese terzo, che siano messe in deposito nella Comunità ad una temperatura di 24 _C e che, dopo riscaldamento, siano sdoganate ai fini dell'immissione in libera pratica, vanno classificate sotto la voce doganale 0802.
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