Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-410/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Nicolas Schmit, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, 6, rue de la Congrégation, Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/29/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113, pag. 19), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, H. Ragnemalm (relatore) e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/29/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113, pag. 19; in prosieguo: la «direttiva»), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, primo comma, della direttiva gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva entro il 31 dicembre 1994 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico lussemburghese, la Commissione avviava, in data 16 maggio 1995, il procedimento per inadempimento previsto dall'art. 169 del Trattato, indirizzando al governo lussemburghese una lettera di diffida.
4 Con lettera 12 settembre 1996, il governo lussemburghese informava la Commissione che i relativi provvedimenti di trasposizione della direttiva erano in corso di preparazione.
5 In assenza di ogni comunicazione circa la definitiva adozione del relativo testo di legge, la Commissione, in data 16 dicembre 1996, indirizzava al Granducato di Lussemburgo un parere motivato invitandolo ad adottare i provvedimenti di cui trattasi entro il termine di due mesi dalla notifica del suddetto atto.
6 Con lettera 23 gennaio 1997, il governo lussemburghese comunicava alla Commissione che era in corso di approvazione un progetto di regolamento.
7 Non avendo avuto alcuna informazione secondo cui il procedimento di trasposizione era stato portato a termine, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
8 Nella sua difesa, il Granducato di Lussemburgo riconosce di non aver adempiuto l'obbligo di trasporre la direttiva. Esso sottolinea però che è in corso di elaborazione un progetto di legge volto a trasporre la direttiva medesima, progetto che dovrebbe essere presentato al governo entro la metà di marzo del 1998.
9 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata realizzata entro il termine prescritto dalla stessa, si deve ritenere fondato il ricorso proposto in materia dalla Commissione.
10 Si deve quindi dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Granducato di Lussemburgo e quest'ultimo è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 31 marzo 1992, 92/29/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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