Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative all'esportazione - Misure di effetto equivalente - Divieto di ricorrere al procedimento di ingiunzione in caso di notificazione al debitore in un altro Stato membro - Ammissibilità
[Trattato CE, art. 34 (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE)]
2 Libera circolazione dei capitali - Libertà dei pagamenti - Art. 73 B, n. 2, del Trattato (divenuto art. 56, n. 2, CE) - Portata - Modalità procedurali applicabili alle azioni per il pagamento di somme di danaro - Esclusione
[Trattato CEE, art. 106 (divenuto art. 73 H del Trattato CE, abrogato dal Trattato di Amsterdam); Trattato CE, art. 73 B, n. 2 (divenuto art. 56, n. 2, CE)]
Massima
1 L'art. 34 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) non osta ad una normativa nazionale che non ammette il ricorso al procedimento d'ingiunzione nel caso in cui la notificazione al debitore debba essere effettuata in un altro Stato membro.
Infatti, se è vero che una siffatta disposizione nazionale porta a sottoporre l'operatore economico ad un regime processuale diverso a seconda che fornisca merci all'interno dello Stato membro interessato o le esporti verso altri Stati membri, la circostanza che i cittadini nazionali esiterebbero per questo motivo a vendere merci ad acquirenti stabiliti in altri Stati membri è troppo aleatoria e indiretta perché la detta disposizione possa essere considerata atta ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri.
2 Al pari dell'art. 106 del Trattato CEE (divenuto art. 73 H del Trattato CE, abrogato dal Trattato di Amsterdam), l'art. 73 B, n. 2, del Trattato (divenuto art. 56, n. 2, CE) mira a consentire al debitore di una somma di danaro nell'ambito di una prestazione di beni o di servizi di adempiere volontariamente tale obbligazione contrattuale senza restrizioni indebite e al creditore di ricevere liberamente un pagamento del genere. Tuttavia, tale disposizione non è applicabile alle modalità procedurali alle quali è soggetta l'azione di un creditore diretta ad ottenere da un debitore renitente il pagamento di una somma di danaro.
Ne consegue che una disposizione procedurale nazionale che non ammette il ricorso al procedimento di ingiunzione nel caso in cui la notificazione al debitore debba essere effettuata in un altro Stato membro non costituisce una restrizione alla libertà dei pagamenti.
Parti
Nel procedimento C-412/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Bologna nella causa dinanzi ad essa pendente tra
ED Srl
e
Italo Fenocchio,
"domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 34 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 29 CE e 49 CE), nonché dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE), al fine di valutare la compatibilità con tali norme di una disposizione nazionale che vieta di emettere un decreto ingiuntivo da notificare fuori del territorio nazionale,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann (relatore), D.A.O. Edward, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;
- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore del servizio «diritto economico internazionale e diritto comunitario» presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Gautier Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dalla signora Christine Stix-Hackl, Gesandte presso il Ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per Commissione delle Comunità europee, dalla signora Laura Pignataro e dal signor Paolo Stancanelli, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo italiano, rappresentato dal signor Oscar Fiumara, del governo francese, rappresentato dalla signora Régine Loosli-Surrans, chargé de mission presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, all'udienza del 26 novembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 gennaio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 29 novembre 1997, pervenuta alla Corte il 5 dicembre successivo, il Pretore di Bologna ha proposto, in applicazione dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 34 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 29 CE e 49 CE), nonché dell'art. 73 B del Tratto CE (divenuto art. 56 CE), al fine di valutare la compatibilità con tali norme di una disposizione nazionale che vieta di emettere un decreto ingiuntivo da notificare fuori del territorio nazionale.
2 Tale questione è stata proposta sollevata nell'ambito di una controversia relativa ad un procedimento d'ingiunzione intentato dalla ED Srl (in prosieguo: la «ED»), società di diritto italiano con sede in Funo di Argelato, contro il signor Fenocchio, residente a Berlino (Germania).
3 La ED aveva consegnato merci per un controvalore di LIT 19 933 700 al signor Fenocchio. Poiché quest'ultimo aveva versato solo un acconto di LIT 100 000 senza pagare il saldo, il 6 ottobre 1997 la ED ha proposto dinanzi al Pretore di Bologna, ai sensi dell'art. 633 del codice di procedura civile italiano (in prosieguo: il «cpc»), un ricorso per decreto ingiuntivo diretto ad ottenere il pagamento della somma ancora dovuta, oltre agli interessi e alle spese.
4 E' pacifico che il ricorso soddisfaceva tutti i requisiti sostanziali a tal fine previsti. Tuttavia, poiché il debitore risiedeva in Germania, il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essergli notificato in tale Stato. Di conseguenza, il detto ricorso veniva ad essere in contrasto con l'art. 633, ultimo comma, del cpc, ai sensi del quale «l'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana».
5 Il giudice a quo precisa che il procedimento speciale d'ingiunzione consente di ottenere in tempi rapidi e con poca spesa un titolo esecutivo contro il debitore inadempiente di una somma di danaro. Tale procedimento è caratterizzato da una cognizione sommaria che richiede soltanto che il ricorrente dimostri il fondamento del proprio credito mediante le prove documentali appropriate. Il decreto è emesso dal giudice «inaudita altera parte» e senza alcun contraddittorio. Il debitore ha il diritto di proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo, il che dà luogo quindi ad un giudizio ordinario tra le parti.
6 Secondo il giudice a quo, all'origine, il divieto di ricorrere a tale procedimento qualora il debitore risieda all'estero era giustificato dalla preoccupazione di impedire il rischio che questi non venisse mai a conoscenza di un decreto ingiuntivo pronunciato contro di lui, oppure che ne venisse a conoscenza oltre i limiti previsti per l'opposizione, impedendo così l'esercizio del diritto di difesa. Tuttavia, se questa ragione era fondata nel 1940, quando la norma fu introdotta, essa non sarebbe più giustificata ai nostri giorni, in cui la notifica all'estero non pone più particolari problemi ed in cui i termini di opposizione sono sufficientemente ampi. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso degli Stati firmatari della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, relativa alla comunicazione e alla notificazione all'estero degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile e commerciale, il cui art. 10, lett. a), permette la notifica a mezzo posta.
7 Pertanto, il giudice a quo si chiede se il divieto di cui trattasi non sia incompatibile con gli artt. 34 e 59 del Trattato nonché con l'art. 73 B dello stesso. Infatti, le imprese stabilite in Italia potrebbero essere indotte a preferire di intrattenere rapporti commerciali con clienti che esercitano la loro attività in tale Stato membro anziché con clienti stranieri, in quanto solo nei confronti dei clienti italiani esse possono beneficiare della tutela particolare e delle spese ridotte derivanti dall'esperimento del procedimento di ingiunzione. Per questo motivo la libera circolazione delle merci potrebbe essere pregiudicata, così come la libera prestazione di servizi, poiché è possibile utilizzare il procedimento d'ingiunzione anche per i crediti derivanti da prestazioni di servizi. Nei limiti in cui i crediti vertono su somme di danaro, il divieto controverso potrebbe altresì costituire un pregiudizio alla libera circolazione dei capitali.
8 Il giudice a quo precisa inoltre che la disposizione controversa è già stata esaminata nell'ambito di un'eccezione di incostituzionalità sollevata dinanzi alla Corte costituzionale. Nella sua ordinanza di rigetto (v. ordinanza 27 giugno 1989, n. 364, in Giurisprudenza costituzionale 1990, IV, pag. 1661), quest'ultima ha affermato che nei patti comunitari non si configurano principi generali incidenti sulla materia del processo, lasciata alla disciplina del diritto interno degli Stati membri. Il divieto di emanare un decreto ingiuntivo da notificare all'estero determinerebbe solo una causa di inammissibilità della tutela monitoria, e non un difetto di giurisdizione, potendosi sempre agire in via ordinaria.
9 Di conseguenza, il Pretore di Bologna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se il divieto di pronunziare l'ingiunzione nel caso in cui la notificazione all'intimato debba avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana, divieto previsto dall'art. 633, ultimo comma, c.p.c., sia da considerare una restrizione o misura ad essa equivalente, suscettibile di ostacolare direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, garantita dagli artt. 34, 59 e 73 B del Trattato di Roma».
Sull'art. 34 del Trattato
10 Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'art. 34 del Trattato riguarda i provvedimenti nazionali che abbiano l'oggetto o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di determinare una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, in modo da procurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello stesso Stato (v., in particolare, sentenza 7 febbraio 1984, causa 237/82, Jongeneel Kaas e a., Racc. pag. 483, punto 22).
11 Vero è che la disposizione nazionale citata al punto 4 della presente sentenza porta a sottoporre l'operatore economico ad un regime processuale diverso a seconda che fornisca merci all'interno dello Stato membro interessato o le esporti verso altri Stati membri. Occorre tuttavia rilevare che, come hanno giustamente fatto valere i governi francese e austriaco, la circostanza che i cittadini nazionali esiterebbero per questo motivo a vendere merci ad acquirenti stabiliti in altri Stati membri è troppo aleatoria e indiretta perché la detta disposizione nazionale possa essere considerata atta ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri (v., in altro contesto, sentenze 7 marzo 1990, causa C-69/88, Krantz, Racc. pag. I-583, punto 11; 24 gennaio 1991, causa C-339/89, Alsthom Atlantique, Racc. pag. I-107, punti 14 e 15, e 13 ottobre 1993, causa C-93/92, CMC Motorradcenter (Racc. pag. I-5009, punto 12).
12 Occorre pertanto concludere su tale punto della questione nel senso che l'art. 34 del Trattato non osta ad una normativa nazionale che non ammette il ricorso al procedimento d'ingiunzione nel caso in cui la notificazione al debitore debba essere effettuata in un altro Stato membro della Comunità.
Sull'art. 59 del Trattato
13 Al riguardo, basta constatare, come hanno rilevato la Commissione e la maggior parte degli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, che la causa a qua non ha alcun nesso con una prestazione di servizi.
14 Di conseguenza, non occorre risolvere la questione pregiudiziale per quanto riguarda il punto di questa relativo all'art. 59 del Trattato.
Sull'art. 73 B del Trattato
15 Ai sensi dell'art. 73 B, n. 2, del Trattato:
«Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
16 Al fine di determinare la portata di tale disposizione, occorre raffrontare quest'ultima con l'ex art. 106, n. 1, del Trattato CEE [divenuto l'art. 73 H, n. 1, del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam)] che essa sostituisce e ai sensi del quale:
«Ciascuno Stato membro s'impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente trattato».
17 Al pari dell'art. 106 del Trattato CEE, l'art. 73 B, n. 2, del Trattato CE mira a consentire al debitore di una somma di danaro nell'ambito di una prestazione di beni o di servizi di adempiere volontariamente tale obbligazione contrattuale senza restrizioni indebite e al creditore di ricevere liberamente un pagamento del genere. Tuttavia, tale disposizione non è applicabile alle modalità procedurali alle quali è soggetta l'azione di un creditore diretta ad ottenere da un debitore renitente il pagamento di una somma di danaro.
18 Si deve pertanto risolvere la questione proposta dal giudice a quo nel senso che una disposizione procedurale nazionale, come quella controversa nella causa a qua, non costituisce una restrizione alla libertà dei pagamenti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Le spese sostenute dai governi italiano, francese e austriaco nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa a qua il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Bologna con ordinanza 29 novembre 1997, dichiara:
1) L'art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) non osta ad una normativa nazionale che non ammette il ricorso al procedimento d'ingiunzione nel caso in cui la notificazione al debitore debba essere effettuata in un altro Stato membro della Comunità.
2) Una disposizione procedurale nazionale, come quella controversa nella causa principale, non costituisce una restrizione alla libertà dei pagamenti.
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