Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) 2 Procedura - Spese - Rinuncia giustificata dal comportamento dell'altra parte (Regolamento di procedura della Corte, art. 69, n. 5)
Parti
Nella causa C-416/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francesco P. Ruggeri Laderchi, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adelaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive
- del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CEE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU L 340, pag. 21),
- del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 201, pag. 26),
- della Commissione 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 104, pag. 32), e
- del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15),
o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, J.L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 ottobre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive
- del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CEE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU L 340, pag. 21),
- del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 201, pag. 26),
- della Commissione 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 104, pag. 32), e
- del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15),
o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.
2 Ai sensi dell'art. 18, n. 1, primo comma, della direttiva 93/119, dell'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 94/42 e dell'art. 2, primo comma, della direttiva 94/16, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tali direttive il 1_ gennaio 1995 per le prime due direttive e al più tardi il 1_ marzo 1995 per la terza. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 93/118, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi a talune disposizioni al più tardi il 31 dicembre 1993 e alle altre disposizioni al più tardi il 31 dicembre 1994.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alla trasposizione di tali direttive nell'ordinamento giuridico italiano e non disponendo di nessun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana si era conformata a tali obblighi, la Commissione, con lettere 2 agosto 1995, per quanto riguarda le prime tre direttive, e 16 maggio 1995, per quanto riguarda l'ultima, ha avviato un procedimento ex art. 169 del Trattato, intimando a tale Stato di presentare osservazioni entro due mesi.
4 Con lettera 26 settembre 1995 il governo italiano ha informato la Commissione che le autorità italiane stavano preparando le misure necessarie per conformarsi alle direttive 93/119, 94/42 e 94/16.
5 In mancanza di qualsiasi altra comunicazione da parte delle autorità italiane, il 19 settembre 1996 la Commissione ha inviato tre pareri motivati alla Repubblica italiana, invitandola ad emanare le disposizioni necessarie a conformarsi agli obblighi che risultavano dalle suddette direttive entro due mesi a partire dalla notifica dei pareri.
6 In mancanza di risposta del governo italiano ai pareri motivati, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
7 Tuttavia, poiché la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione che le direttive 94/16 e 93/119 erano state trasposte nell'ordinamento giuridico italiano, la prima con decreto ministeriale 11 maggio 1998 e la seconda con decreto legislativo 1_ settembre 1998, quest'ultima ha rinunciato, con atti depositati alla Corte rispettivamente il 20 ottobre 1998 e il 10 dicembre 1998, alla parte del ricorso relativa alla mancata trasposizione delle direttive 94/16 e 93/119. La Commissione ha chiesto che, ai sensi dell'art. 69, n. 5, del regolamento di procedura della Corte, la Repubblica italiana venga condannata alle spese. Pertanto non occorre statuire sulla mancata trasposizione di tali direttive entro il termine fissato da queste ultime.
8 Quanto alle direttive 94/42 e 93/118, la Repubblica italiana afferma nel suo controricorso che esse verranno trasposte con decreto legislativo o con atto regolamentare dopo che la legge comunitaria per il 1995-1997 sarà stata approvata e sarà entrata in vigore.
9 Poiché la trasposizione di tali due direttive non è stata effettuata nei termini fissati dalle stesse, il ricorso proposto al riguardo dalla Commissione va ritenuto fondato.
10 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 94/42 e 93/118, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi del n. 5, primo comma, dello stesso articolo, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell'altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest'ultima.
12 Nel caso di specie, la Repubblica italiana è risultata soccombente nei suoi motivi riguardanti le direttive 94/42 e 93/118. Quanto alla parte del ricorso relativa alle direttive 94/16 e 93/119, le rinunce agli atti effettuate sono state il risultato del comportamento di tale Stato, che ha comunicato alla Commissione le misure di trasposizione delle direttive soltanto dopo la presentazione del ricorso.
13 Pertanto occorre condannare la Repubblica italiana alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive
- del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, e
- del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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