Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]
Parti
Nella causa C-417/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Christina Tufvesson, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Nicolas Schmit, consigliere di Stato, direttore delle relazioni economiche internazionali e della cooperazione presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso Ministero,$
convenuto,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese quelle relative a eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141, pag. 27), è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 31 di detta direttiva,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, J.L. Murray (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 gennaio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 9 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese quelle relative a eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141, pag. 27; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 31 di detta direttiva.
2 L'art. 31 della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1_ luglio 1995 e, inoltre, mettere in vigore tali disposizioni entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione riguardante la trasposizione della direttiva e non disponendo peraltro di alcun altro elemento d'informazione che le consentisse di accertare se il Granducato di Lussemburgo avesse adempiuto i suoi obblighi, la Commissione, con lettera 27 ottobre 1995, ha inviato al governo lussemburghese una lettera di diffida, invitandolo a presentarle le sue osservazioni entro il termine di due mesi.
4 Con lettera 8 gennaio 1996 le autorità lussemburghesi rispondevano che la Camera dei deputati aveva già iniziato l'esame di un progetto di legge diretto a trasporre la direttiva e che un secondo progetto di legge doveva essere ultimato a breve termine. Il 19 agosto 1996 il governo lussemburghese informava la Commissione che detto progetto di legge era stato presentato alla Camera dei deputati e l'8 febbraio 1996 notificava alla Commissione che l'art. 21 della direttiva era stato attuato in forza di un regolamento ministeriale datato 27 dicembre 1995.
5 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa le misure di trasposizione della direttiva nel diritto lussemburghese, il 5 marzo 1997 la Commissione inviava un parere motivato al governo lussemburghese, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi al detto parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica.
6 Con lettera 22 aprile 1997 le autorità lussemburghesi informavano la Commissione che, trattandosi di una materia rientrante nell'ambito di competenza di due diverse autorità di controllo, vale a dire il Commissariat aux bourses e l'Institut monétaire luxembourgeois, sarebbero stati elaborati due progetti di legge complementari per garantire la trasposizione completa della direttiva e, inoltre, che varie condizioni fissate da quest'ultima sarebbero figurate nella legge 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario, di modo che una parte della direttiva sarebbe stata già introdotta nel diritto lussemburghese.
7 Tenuto conto degli elementi così forniti dalle autorità lussemburghesi, la Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione su come era stato ultimato il procedimento di trasposizione, ha deciso di proporre il ricorso in esame.
8 La Commissione sostiene che il Granducato di Lussemburgo ha omesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1_ luglio 1995, di metterle in vigore entro il 31 dicembre 1995 e di informarne immediatamente la Commissione. Questa, pur ammettendo che le autorità lussemburghesi le avevano comunicato alcune disposizioni di diritto interno che realizzano un recepimento parziale della direttiva, perviene alla conclusione che da tale comunicazione risulta che il Granducato di Lussemburgo riconosce, almeno implicitamente, di non aver adottato tutti i provvedimenti necessari al recepimento completo della direttiva, in particolare per quanto concerne le disposizioni che non sono menzionate nelle lettere che le sono state inviate dal governo lussemburghese.
9 Il Granducato di Lussemburgo ammette di non aver interamente adempiuto l'obbligo di recepimento della direttiva in diritto interno. Afferma che un progetto di legge, relativo alla sorveglianza dei mercati degli attivi finanziari, è stato presentato alla Camera dei deputati, la quale dovrebbe molto presto procedere alla sua adozione.
10 Senza che occorra esaminare detto progetto, è sufficiente rilevare come da tutte le precedenti considerazioni risulti che i provvedimenti necessari per garantire la trasposizione corretta della direttiva non sono stati adottati né comunicati alla Commissione entro il termine stabilito.
11 Di conseguenza, si deve dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese quelle relative a eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 31 di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Granducato di Lussemburgo e quest'ultimo è risultato soccombente, occorre condannarlo alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, comprese quelle relative a eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 10 maggio 1993, 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 31 di detta direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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