Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189 - Nozione - Normativa nazionale che vieta taluni stimolatori della crescita dei bovini - Inclusione - Obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica - Esenzione - Esecuzione di obblighi derivanti dalle direttive e dai regolamenti comunitari
(Direttive del Consiglio 83/189/CEE, artt. 1, punti 1 e 5, 8 e 10, e 86/469/CEE)
Massima
Una normativa nazionale che vieti la somministrazione di sostanze ad effetto simpatico-mimetico a bovini da ingrasso di età superiore a 14 settimane, nonché la detenzione, la conservazione o la compravendita di bovini da ingrasso ai quali siano state somministrate tali sostanze costituisce una specificazione tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Tale normativa, infatti, definisce i metodi e i processi di produzione dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana. Essa costituisce quindi una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 5, della detta direttiva, in relazione alla quale lo Stato membro che l'ha adottata è esentato, in forza dell'art. 10 della stessa direttiva, dall'obbligo di notificazione alla Commissione previsto dall'art. 8 della detta direttiva, posto che, adottando tale normativa, lo Stato membro ha adempiuto gli obblighi derivanti dalla direttiva 86/469, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.
Parti
Nei procedimenti riuniti da C-425 a C-427/97,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Gerechtshof di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti a carico di
Adrianus Albers (C-425/97),
Martinus van den Berkmortel (C-426/97)
e
Leon Nuchelmans (C-427/97),
"domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico supplente presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo irlandese, dal signor M.A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori H. van Lier, consigliere giuridico, e M. Shotter, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dei signori Albers, van den Berkmortel e Nuchelmans, rappresentati dall'avv. L.J.L. Heukels, del foro di Haarlem, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo irlandese, rappresentato dal signor P. Charleton, SC, e della Commissione, rappresentata dai signori H. van Lier e M. Shotter, all'udienza del 25 novembre 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 dicembre 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con tre ordinanze in data 11 novembre 1997, pervenute nella cancelleria il 16 dicembre seguente, il Gerechtshof di 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (diventato art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE (GU L 81, pag. 75; in prosieguo: la «direttiva 83/189»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di procedimenti penali avviati a carico dei signori Albers, van den Berkmortel e Nuchelmans, imputati di aver detenuto bovini da ingrasso ai quali erano state somministrate sostanze ad effetto simpatico-mimetico contenenti clenbuterolo.
3 Il Verordening stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) 1991 (regolamento olandese relativo alle sostanze ad effetto simpatico-mimetico, in prosieguo: il «regolamento nazionale»), emanato dalla direzione del Produktschap voor Vee en Vlees (ente di diritto pubblico competente in materia di allevamenti e carni) e approvato dal ministro dell'Agricoltura, contiene all'art. 1 una definizione delle sostanze ad effetto simpatico-mimetico. E' pacifico che il clenbuterolo rientra tra queste sostanze.
4 L'art. 2 del regolamento nazionale dispone che «è vietato somministrare medicinali ad uso veterinario ad effetto simpatico-mimetico contenenti clenbuterolo a bovini da ingrasso di età superiore alle 14 settimane, o autorizzare la somministrazione di questi medicinali ad uso veterinario ai suddetti bovini da ingrasso».
5 L'art. 3, n. 1, del regolamento nazionale prevede che «è vietata la detenzione, la conservazione o la compravendita di bovini da ingrasso ai quali siano state somministrate, in contravvenzione all'art. 2, le sostanze ad effetto simpatico-mimetico di cui al medesimo articolo».
6 Ai sensi dell'art. 1, punto 5, della direttiva 83/189, per «regola tecnica» ai sensi della stessa direttiva si intendono: «Le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali». Conformemente al punto 1 del medesimo articolo, s'intende per «specificazione tecnica» ai sensi della direttiva 83/189 «la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto (...), nonché i metodi e i procedimenti di produzione per i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato, per i prodotti destinati all'alimentazione umana ed animale (...)».
7 Gli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 fanno obbligo agli Stati membri, da un lato, di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica rientrante nel suo ambito di applicazione e, dall'altro, in determinati casi, di rinviare di vari mesi l'adozione di tali progetti per consentire alla Commissione di verificare se i detti progetti siano compatibili con il diritto comunitario o di proporre o adottare una direttiva in materia.
8 L'art. 10 della direttiva 83/189 prevede che «gli articoli 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono agli obblighi derivanti da direttive e regolamenti comunitari».
9 Nella sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International (Racc. pag. I-2201, punto 54; in prosieguo: la «sentenza CIA Security»), la Corte ha interpretato la direttiva 83/189 nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica imposto dagli artt. 8 e 9 comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, le quali pertanto non possono essere opposte ai singoli. Essa ha quindi dichiarato che questi ultimi possono far valere gli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 dinanzi al giudice nazionale, al quale compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva.
10 La presenza di clenbuterolo è stata riscontrata in campioni di urina prelevati su bovini facenti parte degli allevamenti dei tre imputati nei procedimenti a quibus, allevatori di bestiame nei Paesi Bassi. Il Pubblico ministero ha pertanto avviato un'azione penale a carico degli stessi, per violazione del regolamento nazionale.
11 Nel giudizio di primo grado, i signori Albers e Van den Berkmortels sono stati condannati dall'economische politierechter in de Arrondissementsrechtbank di s'-Hertogenbosh, con sentenze 14 dicembre 1995, e il signor Nuchelmans dall'economische kamer in de Arrondissementsrechtbank di Maastricht, con sentenza 6 giugno 1996, per aver detenuto bovini da ingrasso ai quali erano state somministrate sostanze ad effetto simpatico-mimetico contenenti clenbuterolo. Gli imputati hanno interposto appello avverso queste sentenze dinanzi al Gerechtshof di s'-Hertogenbosh.
12 Risulta dalle ordinanze di rinvio che, in grado di appello, gli imputati nei procedimenti a quibus, richiamandosi alla sentenza CIA Security, hanno fatto valere che il regolamento nazionale, che a parer loro contiene regole tecniche e che non è stato notificato alla Commissione, «non può essere loro applicato».
13 Conseguentemente, il giudice nazionale ha disposto la sospensione del procedimento e ha sottoposto alla Corte, in ciascuno dei procedimenti a quibus, la seguente questione pregiudiziale:
«Se il Verordening stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) 1991 e, più in particolare, l'art. 3, n. 1, di tale regolamento, contenga regole tecniche che, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del regolamento, dovevano essere previamente notificate alla Commissione».
14 Con ordinanza del Presidente della Corte 26 gennaio 1998, i tre procedimenti sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza.
15 Con il suo quesito pregiudiziale, il giudice nazionale chiede in sostanza se una regola come quella risultante dal combinato disposto degli artt. 3, n. 1, del regolamento nazionale e 2 del medesimo regolamento costituisca una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189 ed, eventualmente, se lo Stato membro che ha adottato tale regola sia, in forza dell'art. 10 della stessa direttiva, esentato dall'obbligo di notificazione alla Commissione prescritto dall'art. 8 della direttiva.
16 Per quanto attiene alla prima parte della questione, occorre rilevare che, come hanno osservato il governo olandese e la Commissione, regole che, come quelle di cui trattasi nel caso di specie, sono intese ad impedire la somministrazione di sostanze ad effetto simpatico-mimetico a bovini da ingrasso di età superiore a quattordici settimane costituiscono specificazioni tecniche ai sensi dell'art. 1, punto 1, della direttiva 83/189.
17 Invero, simili regole definiscono i metodi e i processi di produzione dei prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38, n. 1, del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 32, n. 1, CE) destinati all'alimentazione umana.
18 Inoltre, in quanto promanano dalle autorità nazionali, si applicano all'intero territorio olandese e sono vincolanti nei confronti dei suoi destinatari, esse costituiscono senza dubbio regole tecniche ai sensi dell'art. 1, punto 5, della direttiva 83/189.
19 Con riguardo alla seconda parte della questione pregiudiziale, i governi olandese e irlandese, come pure la Commissione, fanno valere che, in forza dell'art. 10 della direttiva 83/189, le autorità olandesi non erano tenute a notificare alla Commissione la regola tecnica controversa nei procedimenti nazionali a quibus in quanto, nell'adottarla, esse si sono limitate ad adempiere obblighi imposti loro dalle direttive comunitarie.
20 Sul punto, com'è stato rilevato in particolare dalla Commissione, occorre riferirsi più particolarmente alla direttiva del Consiglio 16 settembre 1986, 86/469/CEE, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU L 275, pag. 36), che si applica ai bovini.
21 Com' è stato ricordato dalla Commissione, la direttiva 86/469 mira in particolare, stando al suo nono `considerando', ad istituire misure comuni di controllo intese ad accertare ed eliminare le cause dei residui negli animali e nelle carni fresche e ad assicurare che le carni contenenti residui in percentuale superiore alla quantità consentita siano escluse dal consumo. Talché l'art. 9, n. 3, lett. b), della stessa direttiva impone alle autorità competenti l'obbligo di provvedere affinché, qualora gli esami di un campione ufficiale «rivelino la presenza di sostanze vietate, gli animali non possano essere immessi sul mercato per il consumo umano o animale».
22 La direttiva 86/469 enumera, all'allegato I, i gruppi di residui rientranti nel suo ambito di applicazione. Il clenbuterolo rientra nel punto B, intitolato «Categorie specifiche», categoria I «Altri farmaci», sottocategoria c «Altri farmaci veterinari».
23 Ne consegue che, adottando il divieto di somministrare clenbuterolo a bovini da ingrasso di età superiore a quattordici settimane e vietando la detenzione, la conservazione o la compravendita di bovini da ingrasso di oltre quattordici settimane ai quali tale sostanza sia stata somministrata, il governo olandese ha adempiuto gli obblighi derivanti dalla direttiva 86/469.
24 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione posta nel senso che una regola come quella controversa nel caso di specie costituisce una regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189, in relazione alla quale lo Stato membro che l'ha adottata è esentato, in forza dell'art. 10 della stessa direttiva, dall'obbligo di notificazione alla Commissione previsto dall'art. 8 della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dai governi olandese e irlandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento riveste nei confronti delle parti nelle cause principali il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Gerechtshof di 's-Hertogenbosch, con ordinanze 11 novembre 1997, dichiara:
Una regola come quella risultante dal combinato disposto degli artt. 3, n. 1, del Verordening stoffen met sympathico mimetische werking (PVV) 1991 e 2 del medesimo regolamento nazionale costituisce una regola tecnica ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, in relazione alla quale lo Stato membro che l'ha adottata è esentato, in forza dell'art. 10 della stessa direttiva, dall'obbligo di notificazione alla Commissione previsto dall'art. 8 della detta direttiva.
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