Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Dipendenti - Statuto - Ambito d'applicazione - Ripartizione compensativa tra coniugi divorziati dei diritti a pensione di origine comunitaria maturati da uno di loro - Esclusione - Competenza degli Stati membri
2 Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione basata sulla nazionalità - Divieto - Ambito d'applicazione - Disposizioni nazionali di diritto internazionale privato o di diritto sostanziale che disciplinano gli effetti del divorzio - Esclusione
[Trattato CE, art. 6 (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE)]
Massima
1 Lo Statuto del personale non osta all'applicazione, in una controversia tra due ex coniugi, di disposizioni di diritto nazionale che prevedono la ripartizione compensativa dei diritti a pensione tra coniugi divorziati.
Infatti, il legislatore comunitario non è competente a stabilire i diritti dei coniugi in un procedimento di divorzio, i quali sono disciplinati dalle disposizioni di diritto privato e di diritto di famiglia applicabili negli Stati membri e rientrano nella competenza di tali Stati membri. Lo Statuto ha così come unica finalità quella di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzioni europee e i loro dipendenti, stabilendo una serie di diritti e di doveri reciproci e riconoscendo, a favore di taluni membri della famiglia del dipendente, diritti che essi possono far valere presso le Comunità europee.
2 Il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità, sancito dall'art. 6 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), si limita all'ambito d'applicazione del Trattato stesso. Né le disposizioni nazionali di diritto internazionale privato che determinano il diritto materiale applicabile agli effetti di un divorzio tra coniugi né le disposizioni nazionali di diritto civile che disciplinano materialmente tali effetti rientrano nell'ambito d'applicazione del Trattato. Ne consegue che l'art. 6 del Trattato non osta a che il diritto di uno Stato membro che regolamenta, con riferimento alla nazionalità dei coniugi assunta come criterio di collegamento, le conseguenze del divorzio tra un dipendente delle Comunità europee e il suo ex coniuge implichi che tale dipendente sostenga oneri più gravi di un dipendente di altra nazionalità trovantesi nella medesima situazione.
Parti
Nel procedimento C-430/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Amtsgericht di Colonia (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Jutta Johannes
e
Hartmut Johannes
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) e del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato con regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799 (GU L 265, pag. 1), e in particolare dell'art. 27 del suo allegato VIII,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale,
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor Hartmut Johannes, dagli avv.ti Hansmanfred Boden, del foro di Colonia, e Jochim Sedemund, del foro di Berlino;
- per il governo tedesco, dal signor Alfred Dittrich, Ministerialrat presso il ministero federale di Giustizia, e dal signor Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;
- per Commissione delle Comunità europee, dalla signora Christine Berardis-Kayser, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall'avv. Bertrand Wägenbaur, del foro di Amburgo,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali, del signor Hartmut Johannes, rappresentato dagli avv.ti Hansmanfred Boden e Thomas Lübbig, del foro di Berlino, nonché della Commissione, rappresentata dall'avv. Bertrand Wägenbaur, all'udienza del 25 febbraio 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 marzo 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 3 settembre 1997, pervenuta alla Corte il 19 dicembre successivo, l'Amtsgericht di Colonia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione, da un lato, dell'art. 6 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) e, dall'altro, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato con regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799 (GU L 265, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto del personale»), e in particolare dell'art. 27 del suo allegato VIII.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora Johannes e il suo ex marito, dal quale è divorziata, in merito al versamento a favore dell'attrice nel procedimento principale di un'indennità compensativa dei diritti a pensione maturati dal signor Johannes durante il loro matrimonio.
3 L'art. 6, primo comma, del Trattato dispone:
«Nel campo d'applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
4 L'art. 27, primo comma, dell'allegato VIII dello Statuto del personale prevede:
«La moglie divorziata di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex marito, ad una pensione alimentare a carico dell'ex marito e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi».
5 La convenuta e il convenuto nella causa a qua, entrambi cittadini tedeschi, contraevano matrimonio negli Stati Uniti d'America il 18 aprile 1963.
6 Il matrimonio veniva sciolto a seguito di sentenza di divorzio emessa dal tribunal de première instance di Bruxelles il 28 aprile 1986 e pronunciata in applicazione del diritto belga in quanto diritto dell'ultimo domicilio coniugale, per colpa esclusiva dell'attrice. Questa sentenza passava in giudicato il 28 ottobre 1988 e veniva riconosciuta dal ministero della Giustizia del Land Renania del Nord-Vestfalia in data 21 aprile 1995.
7 Il convenuto nella causa a qua, ex dipendente della Commissione, percepisce una pensione di anzianità della Comunità europea dal 1_ giugno 1996.
8 La signora Johannes chiede la ripartizione compensativa dei diritti a pensione acquisiti dalle parti nella causa a qua, ivi compresi quelli acquisiti dal signor Johannes come dipendente della Commissione, in ragione della durata del matrimonio ai sensi degli artt. 1587 e seguenti del Bürgeliches Gesetzbuch (in prosieguo: il «BGB») e dell'art. 2 del Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich del 21 febbraio 1983 (legge sulla regolamentazione delle difficoltà nella ripartizione compensativa dei diritti a pensione).
9 Le parti concordano nel considerare che i diritti a pensione del convenuto nella causa a qua nei confronti del Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale delle pensioni per gli impiegati), relativi ad un periodo di lavoro precedente alla sua nomina a funzionario delle Comunità, sono soggetti alle disposizioni del diritto tedesco in materia di ripartizione di siffatti diritti. Il signor Johannes si oppone, per contro, ad una ripartizione dei diritti a pensione versatigli dalla Commissione europea invocando motivi che deducono il diritto comunitario e, in particolare, gli artt. 6 del Trattato e 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale.
10 Ciò considerato, l'Amtsgericht di Colonia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se lo Statuto del personale delle Comunità europee, in particolare il suo allegato VIII - Modalità del regime delle pensioni - e, più specificamente, l'art. 27 di tale allegato, costituiscano una disciplina completa e tassativa dei diritti a pensione del coniuge divorziato di un dipendente comunitario, che escluda ulteriori pretese in base al diritto nazionale (nella fattispecie: una ripartizione compensativa dei diritti a pensione ai sensi della legge tedesca).
2) Se sia compatibile con lo Statuto del personale delle Comunità europee e con l'art. 6 del Trattato CE il fatto che la normativa di uno Stato membro (nella fattispecie la Germania) relativa alle conseguenze del divorzio imponga, tramite l'istituzione di una ripartizione compensativa dei diritti a pensione, a un dipendente comunitario oneri più gravosi solo perché è cittadino tedesco».
Sulla prima questione
11 Con la prima questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se lo Statuto del personale, e in particolare l'art. 27 del suo allegato VIII, osti all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale come quelle di cui all'art. 1587 e seguenti del BGB, che prevedono la ripartizione compensativa dei diritti a pensione tra coniugi divorziati.
12 Il signor Johannes sostiene che lo Statuto del personale costituisce un sistema autonomo ed esaustivo che le normative degli Stati membri non possono pregiudicare. Conclude per l'incompatibilità con tale regime del diritto del coniuge divorziato ad un'indennità compensativa dei diritti a pensione previsti dalla normativa tedesca. Più particolarmente l'attuazione di tale diritto porterebbe ad un cumulo di pensioni in contrasto con lo Statuto del personale qualora la vedova divorziata di un dipendente raggiunga l'età della pensione, poiché essa avrebbe allora diritto contemporaneamente alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale e all'indennità compensativa del diritto tedesco.
13 Il governo tedesco espone che la compensazione dei diritti a pensione tra coniugi divorziati parte dall'idea che i diritti a pensione maturati da ciascuno degli sposi nel corso del matrimonio sono il risultato di uno sforzo comune. Per questa ragione la normativa tedesca concede al coniuge, i cui diritti a pensione sono meno elevati, un diritto a che sia compensata la differenza, in termini di valore, dei diritti a pensione maturati durante il matrimonio. L'obbligo di prendere in considerazione la totalità dei diritti a pensione acquisiti dall'uno o dall'altro coniuge durante il matrimonio impone di integrare nella compensazione i diritti acquisiti durante il matrimonio presso un'istituzione di previdenza sociale straniera internazionale o sovranazionale. Non ne conseguirebbe alcuna lesione ai diritti a pensione stranieri, internazionali o sovranazionali perché, secondo tale governo, l'attuazione della compensazione non verte direttamente su tali diritti a pensione, ma consegue dall'applicazione del diritto delle obbligazioni nel contesto di un calcolo operato tra gli ex coniugi.
14 Per quanto riguarda la pensione di reversibilità concessa al coniuge divorziato ai sensi dell'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale, il governo tedesco rileva che essa persegue uno scopo e ha un regime diversi da quelli della compensazione dei diritti a pensione. Del resto, anche dopo la morte di colui che è tenuto a procedere alla compensazione, non si avrebbe la possibilità di cumulo dei diritti derivati dalla compensazione nei diritti a pensione e del diritto di credito costituito dalla pensione di sopravvivenza del coniuge divorziato.
15 Il governo tedesco precisa infine che il regime tedesco di compensazione dei diritti a pensione tiene conto delle intenzioni manifestate dal Parlamento europeo attraverso la sua risoluzione A3-0418/93 sulla ripartizione dei diritti a pensione per donne divorziate o separate dal coniuge negli Stati membri della Comunità del 21 gennaio 1994 (GU C 44, pag. 218).
16 La Commissione sostiene che lo Statuto del personale disciplina esclusivamente i rapporti giuridici tra le istituzioni europee e i loro rispettivi dipendenti. Per contro, la regolamentazione dei diritti e degli obblighi di un dipendente nei confronti di uno dei membri della sua famiglia o di un terzo, che eventualmente derivano dal diritto di famiglia o da altre disposizioni di diritto privato, ricadrebbe sotto l'esclusiva competenza degli Stati membri.
17 Per quanto riguarda l'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale, la Commissione afferma che esso è l'espressione del dovere di sollecitudine dell'autorità con il potere di nomina nei confronti dell'ex coniuge di un funzionario deceduto. Tale disposizione non disciplinerebbe pertanto i doveri finanziari di un dipendente nei confronti del suo ex coniuge in applicazione del diritto nazionale di famiglia e non potrebbe pertanto avere come conseguenza, né in forza del principio del primato del diritto comunitario, né in forza di un altro principio di diritto comunitario, l'inapplicabilità di una disposizione come quella di cui agli artt. 1857 e seguenti del BGB, relativa alla compensazione dei diritti a pensione.
18 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, il legislatore comunitario non è competente a stabilire i diritti dei coniugi in un procedimento di divorzio, ivi compresi quelli risultanti dall'eventuale compensazione dei diritti a pensione quale prevista dalla normativa tedesca. Tali diritti sono disciplinati dalle disposizioni di diritto privato e di diritto di famiglia applicabili negli Stati membri e che rientrano nella competenza di tali Stati membri.
19 Lo Statuto del personale ha così come unica finalità quella di disciplinare i rapporti giuridici tra le istituzioni europee e i loro dipendenti, stabilendo una serie di diritti e doveri reciproci e riconoscendo, a favore di taluni membri della famiglia del dipendente, diritti che essi possono far valere presso le Comunità europee.
20 Ne consegue che lo Statuto del personale non osta in alcun modo all'applicazione, tra due ex coniugi, di disposizioni di diritto nazionale, come gli artt. 1587 e seguenti del BGB che prevedono la compensazione dei diritti a pensione tra coniugi divorziati.
21 Per quanto riguarda, più particolarmente, l'art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale, si deve constatare che tale disposizione non è applicabile nella causa a qua e che non ha la stessa finalità della ripartizione compensativa dei diritti a pensione reclamata dalla signora Johannes. non osta pertanto all'applicazione di disposizioni nazionali quali quelle contemplate nella causa a qua.
22 Si deve pertanto concludere che lo Statuto del personale, e in particolare l'art. 27 del suo allegato VIII, non osta all'applicazione, in una controversia tra due ex coniugi, di disposizioni di diritto nazionale come gli artt. 1587 e seguenti del BGB, che prevedono la ripartizione compensativa dei diritti a pensione tra coniugi divorziati.
Sulla seconda questione
23 Con la seconda questione il giudice nazionale vuole in sostanza sapere se l'art. 6 del Trattato osta a che il diritto di uno Stato membro che disciplina le conseguenze del divorzio tra un dipendente delle Comunità e il suo ex coniuge comporti che, in ragione della sua nazionalità, tale funzionario sopporti oneri più gravi di un dipendente di un'altra nazionalità trovantesi nella medesima situazione.
24 Il signor Johannes confronta la sua situazione con quella di un dipendente europeo di nazionalità belga soggetto al diritto belga. Dal momento che tale diritto non conoscerebbe il meccanismo della ripartizione compensativa dei diritti a pensione, tale dipendente non potrebbe essere tenuto a pagare somme così elevate come quelle che potrebbero essere poste a carico del signor Johannes. Il convenuto nella causa principale conclude che esiste una discriminazione in ragione della nazionalità, poiché la differenza di situazione riposa unicamente sulla differenza di nazionalità.
25 Il governo tedesco e la Commissione ricordano che, secondo la costante giurisprudenza, l'art. 6 del Trattato è applicabile solo nelle situazioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Tale, a loro avviso, non è il caso di specie, poiché le disposizioni relative alla compensazione dei diritti a pensione sono disposizioni di diritto civile che non rientrano nella competenza del legislatore comunitario, ma restano soggette alla giurisdizione degli Stati membri. La differenza di situazioni alla quale il signor Johannes alluderebbe sarebbe il risultato dell'applicazione di diritti nazionali differenti. La nazionalità delle parti della controversia verrebbe presa in considerazione solo in quanto fattore di collegamento accolto dalle norme di diritto internazionale privato che consentono di determinare il diritto materiale nazionale applicabile agli effetti del divorzio.
26 Si deve a questo proposito sottolineare che la portata del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità, sancito dall'art. 6 del Trattato, è limitata all'ambito di applicazione del Trattato stesso (sentenza 9 ottobre 1997, causa C-291/96, Grado e Bashir, Racc. pag. I-5531, punto 13).
27 Né le disposizioni nazionali di diritto internazionale privato che determinano il diritto materiale nazionale applicabile agli effetti di un divorzio tra coniugi, né le disposizioni nazionali di diritto civile che disciplinano materialmente tali effetti rientrano nel campo d'applicazione del Trattato.
28 Ne consegue che l'art. 6 del Trattato non osta a che il diritto di uno Stato membro prenda in considerazione la nazionalità dei coniugi in quanto fattore di collegamento che consente di determinare il diritto materiale nazionale applicabile agli effetti di un divorzio.
29 Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 6 del Trattato non osta a che il diritto di uno Stato membro che disciplina, con riferimento alla nazionalità dei coniugi assunta come criterio di collegamento, le conseguenze del divorzio tra un dipendente delle Comunità europee e il suo ex coniuge porti alla conseguenza che tale dipendente sopporti oneri più gravi di un dipendente di altra nazionalità trovantesi nella medesima situazione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Amtsgericht di Colonia con ordinanza 3 settembre 1997, dichiara:
1) Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato con regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799, ed in particolare l'art. 27 del relativo allegato VIII, non osta all'applicazione, in una controversia tra due ex coniugi, di disposizioni di diritto nazionale come quelle di cui agli artt. 1587 e seguenti del Bürgerliches Gesetzbuch, che prevedono la ripartizione compensativa dei diritti a pensione tra coniugi divorziati.
2) L'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) non osta a che il diritto di uno Stato membro che disciplina, con riferimento alla nazionalità dei coniugi assunta come criterio di collegamento, le conseguenze del divorzio tra un dipendente delle Comunità europee e il suo ex coniuge implichi che tale dipendente sostenga oneri più gravi di un dipendente di altra nazionalità trovantesi nella medesima situazione.
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