Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Trattato CE, art. 169)
Parti
Nella causa C-431/97,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,$
convenuta,
"avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di detta direttiva e del Trattato CE,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di Sezione, M. Wathelet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 luglio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 dicembre 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 319, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva e del Trattato CE.
2 La direttiva stabilisce disposizioni e norme comuni per gli organi autorizzati ad effettuare l'ispezione e la visita di controllo delle navi nonché per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.
3 Ai sensi dell'art. 16, n. 1, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995.
4 Non avendo ricevuto comunicazione di alcuna disposizione intesa a trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico irlandese e non disponendo di alcuna informazione che le consentisse di concludere che l'Irlanda si era conformata a tale obbligo, la Commissione iniziava nei confronti di tale Stato il procedimento per inadempimento di cui all'art. 169 del Trattato indirizzandogli, il 27 febbraio 1996, una lettera di diffida.
5 In mancanza di risposta, la Commissione, con lettera 6 dicembre 1996, inviava all'Irlanda un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva.
6 Con lettera 3 aprile 1997, il governo irlandese trasmetteva alla Commissione una copia del progetto della normativa che intendeva adottare.
7 Non avendo ricevuto alcuna informazione riguardo alle misure irlandesi di trasposizione, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
8 Il governo irlandese non contesta l'inadempimento, ma fa valere che un progetto di decreto ministeriale è in via d'adozione.
9 Non essendo la trasposizione della direttiva avvenuta nel termine fissato, occorre ritenere fondato il ricorso proposto a questo riguardo dalla Commissione.
10 Si deve pertanto dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16, n. 1, della stessa direttiva.$
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasta soccombente, l'Irlanda dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16, n. 1, di detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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