Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni - Norme nazionali anticumulo - Presa in considerazione, per il calcolo della pensione, degli anni di guerra in forza di una presunzione limitata ai periodi che non danno luogo al versamento di una pensione sulla base del regime di un altro Stato membro - Normativa che non costituisce una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento n. 1408/71
[Regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/92]
Massima
$$Non costituisce una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1248/92, una disposizione nazionale come quella belga relativa alla presunzione degli anni di guerra, secondo la quale un lavoratore subordinato che, tra il 1_ gennaio 1938 e il 1_ gennaio 1945, abbia svolto in tale qualità un'attività lavorativa per la quale è stato versato un minimo di contributi in base a un regime previdenziale dello Stato interessato si presume abbia versato contributi sufficienti a provare un'attività abituale e principale per tutto il periodo compreso tra la data in cui ha avuto fine l'attività provata e il 1_ gennaio 1946, ma secondo la quale tale presunzione non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisce una pensione in forza del regime di un altro Stato.
Infatti, tale disposizione, facendo parte di una legislazione volta a diminuire gli effetti dannosi della Seconda Guerra mondiale sui diritti a pensione dei lavoratori soggetti alla legislazione dello Stato membro interessato, si limita a trarre le conseguenze dal fatto che, per l'insieme o per una parte dei periodi di impiego per i quali l'interessato non è in grado di provare un sufficiente versamento di contributi previdenziali in base al regime di cui trattasi, egli percepisce già una pensione in forza di un altro regime.
Parti
Nel procedimento C-442/97,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arbeidsrechtbank di Bruges (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Jozef Van Coile
e
Rijksdienst voor Pensioenen,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón, J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Rijksdienst voor Pensioenen, dal signor G. Perl, amministratore generale;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P.J. Kuijper, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Rijksdienst voor Pensioenen, rappresentato dal signor J.C.A. De Clerck, consigliere aggiunto, e della Commissione, rappresentata dal signor P.J. Kuijper, all'udienza del 24 marzo 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 22 dicembre 1997, pervenuta alla Corte il 30 dicembre seguente, l'Arbeidsrechtbank di Bruges ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Van Coile e il Rijksdienst voor Pensioenen (in prosieguo: il «RVP») in merito alla liquidazione di una pensione di vecchiaia.
Il diritto comunitario
3 L'art. 46, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l'articolo 45 [presa in considerazione di altri periodi di assicurazione o di residenza] né l'articolo 40, paragrafo 3 [prestazioni d'invalidità], si applicano le norme seguenti:
a) l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto
i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;
ii) dall'altro, (...)».
4 Il regolamento n. 1248/92 ha, in particolare, inserito nel regolamento n. 1408/71 un art. 46 ter, che contiene disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della normativa di due o più Stati membri. Il n. 2 di tale articolo dispone:
«Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:
a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato IV, parte D
o
b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest'ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione:
i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio;
ii) o con una prestazione di cui alla lettera a).
Le prestazioni e gli accordi di cui alla lettera b) sono menzionati nell'allegato IV, parte D».
5 Le modifiche apportate dal regolamento n. 1248/92 al regolamento n. 1408/71 hanno avuto ad oggetto i limiti di applicazione delle norme anticumulo nazionali, ma non hanno avuto incidenza sul principio (sentenza 22 ottobre 1998, causa C-143/97, Conti, Racc. pag. I-6365, punto 19).
La normativa belga
6 La causa a qua verte sull'applicazione dell'art. 32 ter del regio decreto 21 dicembre 1967, recante disciplina generale delle pensioni di fine lavoro e di reversibilità dei lavoratori subordinati, come modificato dal regio decreto 5 aprile 1976 (Moniteur belge dell'8 aprile 1976).
7 L'art. 15, terzo comma, del regio decreto n. 50 del 24 ottobre 1967 (Moniteur belge del 27 ottobre 1967) dispone quanto segue:
«Il Re determina le modalità per fornire la prova di un'occupazione idonea a dar diritto alla pensione di fine lavoro nonché le modalità secondo cui periodi non giustificati sono equiparati a periodi di occupazione».
8 Ai sensi dell'art. 32 ter, quinto e sesto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967, adottato in esecuzione del regio decreto n. 50:
«Il lavoratore subordinato, che abbia svolto un'attività lavorativa in tale qualità durante il periodo 1_ gennaio 1938 - 1_ gennaio 1945, e per la quale è stato effettuato un versamento il cui importo raggiunge l'importo annuale di cui al secondo comma, si considera aver effettuato versamenti sufficienti affinché sia provata un'attività lavorativa abituale e principale per tutto il periodo compreso tra la data in cui ha avuto fine l'attività lavorativa per la quale è stata fornita la prova e il 1_ gennaio 1946.
La presunzione prevista dai due precedenti commi viene meno solo per i periodi di attività lavorativa per i quali l'interessato ha diritto a una pensione in forza di un altro regime belga, esclusi i regimi dei lavoratori autonomi, o del regime di un paese straniero. La presunzione viene meno altresì qualora l'interessato provi un'occupazione in qualità di operaio minatore, marinaio o pescatore».
9 La presunzione così istituita è denominata «presunzione [legale] degli anni di guerra».
10 Le disposizioni dell'art. 32 ter del regio decreto 21 dicembre 1967 sono state abrogate dall'art. 50, n. 1, primo comma, del regio decreto 4 dicembre 1990 (Moniteur belge del 20 dicembre 1990), ma sono rimaste applicabili alle pensioni che, come quella del signor Van Coile, già erano in corso prima del 1_ gennaio 1991.
La causa a qua
11 Il signor Van Coile, nato nel 1924, ha lavorato in Belgio dall'ottobre 1941 al marzo 1943, poi dall'ottobre 1945. Peraltro, ha lavorato in Germania dal marzo 1943 al maggio 1945, inizialmente a Norimberga, poi nei dintorni di Dresda.
12 Il 22 settembre 1988 il signor Van Coile ha presentato una domanda di pensione belga come lavoratore subordinato a decorrere dal 1_ settembre 1989. All'incirca nello stesso periodo ha introdotto inoltre presso le istituzioni competenti della Repubblica federale di Germania una domanda volta ad ottenere una pensione di lavoratore subordinato per il periodo in cui aveva lavorato a Norimberga.
13 Con decisione provvisoria 6 marzo 1989 il RVP ha concesso al signor Van Coile una pensione calcolata sulla base di una carriera di 42/45, prendendo in considerazione, in particolare, gli anni 1943-1945, totalmente o parzialmente sulla base della presunzione degli anni di guerra.
14 Con decisione 29 gennaio 1990 la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (ente previdenziale tedesco) ha concesso al signor Van Coile una pensione a carico della Repubblica federale di Germania per il periodo in cui aveva lavorato a Norimberga nel 1943. Successivamente, il 20 aprile 1990, il RVP ha adottato una decisione definitiva concedendo una pensione per la carriera dell'interessato a far tempo dall'ottobre 1941, sulla base di una frazione di 41/45, ivi compreso il periodo in cui aveva lavorato nei dintorni di Dresda.
15 A seguito della riunificazione tedesca, avvenuta nel 1990, il 12 gennaio 1995 il signor Van Coile ha presentato alla Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz una domanda di revisione volta ad ottenere una pensione tedesca anche per il periodo in cui aveva lavorato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Con decisione 19 giugno 1995 la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz gli ha concesso una pensione a decorrere dal 1_ gennaio 1995 calcolata sulla base della totalità dei suoi periodi d'impiego compiuti in Germania, ivi compresi quelli compiuti nell'ex Repubblica democratica tedesca.
16 A seguito di tale provvedimento, il 26 luglio 1995 il RVP ha proceduto a un nuovo calcolo della pensione belga del signor Van Coile. Contrariamente alla precedente decisione del RVP, l'importo della pensione è stato quindi calcolato sulla base di una frazione di 40/45 e non più di 41/45, in considerazione del venir meno della presunzione degli anni di guerra per i periodi a fronte dei quali il signor Van Coile può pretendere una pensione tedesca. Poiché la somma delle pensioni belga e tedesca era superiore alla pensione di «diritto interno», il RVP, in conformità all'art. 50 del regolamento n. 1408/71, non ha concesso alcun complemento.
17 Il signor Van Coile ha contestato la decisione del RVP dinanzi all'Arbeidsrechtbank di Bruges invocando il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte per dimostrare che la riduzione della sua pensione belga era incompatibile con le norme relative alle clausole anticumulo del regolamento n. 1408/71, e in particolare con l'art. 46 ter, n. 2, di tale regolamento.
18 In tali circostanze l'Arbeidsrechtbank di Bruges ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«L'art. 32 ter, quinto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante disciplina generale delle pensioni di fine lavoro e di reversibilità dei lavoratori subordinati, stabilisce: "Il lavoratore subordinato, che abbia svolto un'attività lavorativa in tale qualità, durante il periodo 1_ gennaio 1938 - 1_ gennaio 1945, e per la quale è stato effettuato un versamento il cui importo raggiunge l'importo annuale di cui al secondo comma, si considera aver effettuato versamenti sufficienti affinché sia provata un'attività lavorativa abituale e principale per tutto il periodo intercorso tra la data in cui ha avuto fine l'attività lavorativa per la quale è stata fornita la prova e il 1_ gennaio 1946".
L'art. 32 ter, sesto comma, del suddetto regio decreto 21 dicembre 1967 stabilisce: "La presunzione prevista dai due precedenti commi viene meno solo per i periodi di attività lavorativa per i quali l'interessato ha diritto a una pensione in forza di un altro regime pensionistico belga, esclusi i regimi dei lavoratori autonomi, o del regime di un paese straniero".
Se una disposizione quale quella contenuta nell'art. 32 ter, sesto comma, del regio decreto 21 dicembre 1967 costituisca, ai sensi dell'art. 46 ter, n. 2, del regolamento n. 1408/71, una clausola di riduzione, sospensione o soppressione prevista dalla legislazione di uno Stato membro, la quale non si applica ad una prestazione calcolata conformemente all'art. 46, n. 1, lett. a), punto i)».
Sulla questione pregiudiziale
19 Con la sua questione il giudice a quo domanda in sostanza se una disposizione nazionale come quella discussa nella causa a qua, secondo cui il lavoratore subordinato che, tra il 1_ gennaio 1938 e il 1_ gennaio 1945, abbia svolto in tale qualità un'attività lavorativa per la quale è stato versato un minimo di contributi in base a un regime previdenziale dello Stato interessato, si presume abbia versato contributi sufficienti a provare un'attività abituale e principale per tutto il periodo compreso tra la data in cui ha avuto fine l'attività provata e il 1_ gennaio 1946, ma secondo la quale tale presunzione non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisca una pensione in forza del regime di un altro Stato, costituisca una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento n. 1408/71.
20 Il RVP e la Commissione ritengono che la questione meriti una soluzione negativa.
21 Il RVP afferma in particolare che il legislatore belga, istituendo la presunzione degli anni di guerra, mira a garantire che la persona che abbia svolto un'attività come lavoratore subordinato prima della guerra e che, a seguito degli avvenimenti di guerra, abbia dovuto interrompere tale attività, cosicché non sia in grado di provare di aver continuato - durante tale periodo - a costituire i suoi diritti a pensione come prima, non sia vittima di tale situazione.
22 Tuttavia, per evitare la doppia concessione di una pensione per lo stesso periodo, tale presunzione viene meno qualora la concessione di una pensione a carico di un altro Stato per lo stesso periodo attesti che l'interessato non ha lavorato in Belgio nell'ambito del regime dei lavoratori subordinati nel corso dello stesso periodo. Secondo il RVP, si tratta pertanto di una questione di prova risolta mediante una presunzione iuris tantum, non qualificabile come clausola di riduzione.
23 La Commissione aggiunge che la presente causa si distingue nettamente dalle cause Romano (sentenza 4 giugno 1985, causa 58/84, Racc. pag. 1679) e Conti, citata, in cui essa aveva sostenuto la tesi secondo la quale le disposizioni nazionali allora in discussione dovevano essere qualificate come clausole di riduzione. La prima causa, infatti, era volta ad accertare se la disposizione nazionale che riduce il numero di anni fittizi attribuiti che sono necessari per raggiungere una carriera completa di 30 anni a seconda del numero di anni per il quale l'interessato poteva vantare una pensione in un altro Stato membro costituisse una clausola di riduzione. La seconda causa verteva sulla qualificazione di una disposizione che riduceva un supplemento alla pensione incompleta di un operaio minatore che avesse lavorato almeno 25 anni come minatore di fondo in ragione di altre pensioni ottenute da un altro regime belga o straniero.
24 Secondo la Commissione, i «periodi» di anni fittizi o di supplemento non possono essere localizzati nel tempo. Non può quindi esservi un doppio assoggettamento a due legislazioni nel corso dello «stesso periodo». Per contro, nella presente causa, si tratta di una presunzione connessa a un periodo determinato (la seconda guerra mondiale) che può venir meno mediante la produzione di prove. La disposizione in discussione nella presente causa, pertanto, non costituisce secondo la Commissione una clausola di riduzione.
25 Occorre anzitutto ricordare come la Corte abbia dichiarato che una norma nazionale dev'essere qualificata clausola di riduzione se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l'importo della pensione alla quale l'interessato può aver diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro (sentenza Conti, citata, punto 25).
26 Nella stessa sentenza la Corte ha sottolineato che non è lecito sottrarre le clausole di riduzione alle condizioni e ai limiti di applicazione imposti dal regolamento n. 1408/71, qualificandole clausole di calcolo (sentenza Conti, citata, punto 24).
27 Clausole nazionali del genere non possono nemmeno essere sottratte alle condizioni e ai limiti di applicazione imposti dal regolamento n. 1408/71 qualificandole come regole probatorie.
28 Tuttavia, nella causa a qua, la presunzione degli anni di guerra fa parte di una legislazione volta a diminuire gli effetti dannosi della seconda guerra mondiale sui diritti a pensione dei lavoratori soggetti alla legislazione belga.
29 A tal fine, il lavoratore subordinato che abbia svolto in Belgio un'attività lavorativa in tale qualità nel periodo compreso tra il 1_ gennaio 1938 e il 1_ gennaio 1945 e per la quale è stato versato un minimo di contributi in base a un regime previdenziale nazionale si presume abbia versato contributi sufficienti a provare un'occupazione abituale e principale per tutto il periodo compreso tra la data in cui ha avuto fine l'attività provata e il 1_ gennaio 1946.
30 Tale presunzione opera, segnatamente, in favore del lavoratore che, avendo lavorato in Belgio, non sia in grado di fornire la prova del versamento di contributi sufficienti per tutti gli anni di cui trattasi in ragione della distruzione o della perdita di documenti, nonché della persona che, a causa degli avvenimenti di guerra, non abbia potuto proseguire la sua carriera in Belgio.
31 Giova sottolineare che la presunzione in parola è una presunzione di contribuzione al regime belga di cui trattasi e non una presunzione di impiego in Belgio. In un caso come quello del ricorrente nella causa a qua, la presunzione non poteva pertanto venir meno solo perché era pacifico che egli avesse lavorato in Germania per un certo tempo. Per contro, nel momento in cui gli era stata assegnata una pensione per i periodi di impiego in Germania, venivano meno nei suoi confronti le considerazioni che hanno indotto il legislatore belga ad applicargli la presunzione degli anni di guerra.
32 In tali circostanze, una disposizione nazionale che preveda, in una situazione del genere, che la presunzione degli anni di guerra non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisce una pensione in forza di un altro regime previdenziale non può essere qualificata come clausola di «riduzione» ai sensi del regolamento n. 1408/71. Una tale disposizione, infatti, si limita a trarre le conseguenze dal fatto che, per l'insieme o per una parte dei periodi di impiego per i quali l'interessato non è in grado di provare un sufficiente versamento di contributi previdenziali in base al regime belga di cui trattasi, egli percepisce già una pensione in forza di un altro regime.
33 La questione pregiudiziale dev'essere pertanto risolta nel senso che non costituisce una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento n. 1408/71 una disposizione come quella di cui trattasi nella causa a qua, secondo cui il lavoratore subordinato che, tra il 1_ gennaio 1938 e il 1_ gennaio 1945, abbia svolto in tale qualità un'attività lavorativa per la quale è stato versato un minimo di contributi in base a un regime previdenziale dello Stato interessato, si presume abbia versato contributi sufficienti a provare un'attività abituale e principale per tutto il periodo compreso tra la data in cui ha avuto fine l'attività provata e il 1_ gennaio 1946, ma secondo la quale tale presunzione non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisca una pensione in forza del regime di un altro Stato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Arbeidsrechtbank di Bruges con ordinanza 22 dicembre 1997, dichiara:
Non costituisce una clausola di riduzione, sospensione o soppressione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1248, una disposizione come quella di cui trattasi nella causa a qua, secondo cui il lavoratore subordinato che, tra il 1_ gennaio 1938 e il 1_ gennaio 1945, abbia svolto in tale qualità un'attività lavorativa per la quale è stato versato un minimo di contributi in base a un regime previdenziale dello Stato interessato, si presume abbia versato contributi sufficienti a provare un'attività abituale e principale per tutto il periodo compreso tra la data in cui ha avuto fine l'attività provata e il 1_ gennaio 1946, ma secondo la quale tale presunzione non vale per i periodi di impiego per i quali l'interessato percepisca una pensione in forza del regime di un altro Stato.
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