Massima
Parole chiave
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo della Corte sulla valutazione delle prove - Esclusione, salvo in caso di snaturamento
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
Massima
Ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE e 51, primo comma, dello Statuto della Corte, un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.
Solo il Tribunale è quindi competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Inoltre spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere di produzione della prova siano stati rispettati. Questa valutazione non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento di detti elementi.
Full & Egal Universal Law Academy