Massima
Parole chiave
Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Questioni che non si riferiscono ad aspetti tecnici precisi, sollevate senza alcuna precisazione quanto al contesto di fatto e di diritto
(Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20)
Massima
L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. E' compito della Corte vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
E' vero che l'esigenza che il giudice nazionale definisca l'ambito di fatto e di diritto delle questioni che egli sottopone è meno imperativa nell'ipotesi in cui le questioni si riferiscano ad aspetti tecnici precisi e consentano alla Corte di dare una soluzione utile, anche se il giudice nazionale non ha fornito una presentazione esauriente della situazione di diritto e di fatto.
E' tuttavia manifestamente irricevibile la domanda di un giudice nazionale la cui decisione di rinvio non contiene indicazioni sufficienti quanto alla situazione di fatto e di diritto della causa sottoposta al suo esame e si limita a riprodurre le questioni suggerite dai convenuti nella causa principale.
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