Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Fumus boni juris - Danno grave e irreparabile - Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Breve vigenza dell'atto impugnato - Effetti definitivi della decisione richiesta - Contemperamento di tutti gli interessi in gioco
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 86, n. 4)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Poteri del giudice del procedimento sommario - Limiti
(Trattato CE, artt. 185 e 186)
4 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Breve vigenza dell'atto impugnato - Possibilità di proroga - Irrilevanza
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
Massima
5 La sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni juris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Inoltre, essi devono essere provvisori nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né neutralizzare anticipatamente le conseguenze della decisione che verrà successivamente pronunciata nel procedimento principale.
Nell'ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui va accertata la sussistenza dei vari presupposti suddetti nonché l'ordine in cui effettuare tale esame, poiché nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria.
6 Qualora una decisione del giudice del procedimento sommario adottata d'urgenza, che sospenda o modifichi l'atto impugnato, abbia in pratica effetti quasi definitivi, data la breve vigenza di tale atto, detto giudice deve contemperare l'interesse del richiedente all'adozione immediata di un provvedimento provvisorio con il rispetto dei diritti della difesa delle altre parti del procedimento, tenendo conto della reale portata che avrebbe un simile provvedimento provvisorio.
7 Qualora, in un procedimento sommario, l'atto impugnato si collochi in un campo in cui l'istituzione comunitaria sembri godere di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l'esistenza dei presupposti per l'adozione della misura di cui trattasi, e la maggior parte dei motivi dedotti dal richiedente riguardino proprio il modo in cui l'istituzione ha utilizzato tale margine discrezionale per valutare la necessità della misura e le modalità della stessa, di modo che essi sollevino problemi giuridici e questioni economiche particolarmente complesse che meritino un esame approfondito dopo un dibattito in contraddittorio, e, data la breve vigenza dell'atto impugnato, la decisione di sospenderlo o di modificarlo abbia in pratica effetti quasi definitivi, il giudice del procedimento sommario può sostituire la propria valutazione a quella dell'istituzione solo in circostanze eccezionali.
8 Non possono essere presi in considerazione, nell'ambito di un procedimento sommario diretto alla sospensione dell'esecuzione di un atto di breve vigenza o a qualsiasi altro provvedimento provvisorio relativo a tale atto, i danni che potrebbero prodursi a seguito di una eventuale proroga dell'atto.
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