Massima
Parole chiave
Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Questioni sollevate senza sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto - Questioni sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile
(Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20)
Massima
L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
A tal riguardo, le informazioni fornite e le questioni poste nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte.
Compete alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
Di conseguenza è manifestamente irricevibile, in quanto non consente alla Corte di fornire un'interpretazione utile del diritto comunitario, la domanda di un giudice nazionale che non precisa sufficientemente l'ambito normativo nazionale nel quale si inseriscono le questioni sollevate e che non indica né i motivi precisi che lo inducono ad interrogarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario di talune disposizioni di diritto nazionale né i motivi per cui ritiene che la soluzione delle sue questioni sia necessaria per risolvere la controversia per la quale è adito.
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