Massima
Parole chiave
Procedimento - Intervento - Soggetti interessati - Valutazione da parte del giudice comunitario dell'interesse all'intervento
(Statuto della Corte di giustizia CECA, art. 34; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 37; Statuto della Corte di giustizia CEEA, art. 38)
Massima
Per poter autorizzare un intervento il giudice comunitario deve accertare che gli intervenienti siano direttamente riguardati dall'atto impugnato e che il loro interesse all'esito della controversia sia certo. Del pari, occorre che sussista un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni e non già un interesse relativo ai motivi dedotti. L'interesse richiesto a tale scopo non deve riguardare semplicemente tesi giuridiche astratte, bensì deve sussistere in relazione alle conclusioni di una delle parti in causa.
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