Massima
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 168 A; statuto della Corte di giustizia CE, art. 51)
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi ed argomenti presentati dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto
[Statuto della Corte di giustizia CE, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
3 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti versati a favore di un'impresa incaricata della gestione di un servizio d'interesse economico generale - Presupposti - Potere discrezionale della Commissione
(Trattato CE, artt. 90, n. 2, e 92)
Massima
4 In forza dell'art. 168 A del Trattato e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.
5 Non risponde ai requisiti di motivazione di cui all'art. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, ed è pertanto manifestamente irricevibile, il ricorso che si limita a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa.
6 La corresponsione di un aiuto di Stato può, ex art. 90, n. 2, del Trattato, sfuggire al divieto di cui all'art. 92 del medesimo Trattato, quando l'aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare incombente a un'impresa incaricata della gestione di un servizio d'interesse economico generale e la sua concessione si riveli necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti in condizioni di equilibrio economico.
Nell'ipotesi di un'agevolazione fiscale a favore di un'impresa incaricata di missioni di servizio pubblico, la quale eserciti nel contempo attività in settori concorrenziali, le prescrizioni stabilite dall'art. 90, n. 2, del Trattato non possono essere ignorate quando si accerti che la possibilità di una sovvenzione incrociata è esclusa finché l'importo dell'aiuto di cui trattasi resti inferiore al costo supplementare generato dall'adempimento della missione particolare ai sensi della suddetta disposizione, vale a dire quando sia stata posta la condizione che l'agevolazione fiscale non sia superiore al costo supplementare del servizio pubblico.
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