Massima
Parole chiave
Procedura - Ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale di primo grado - Ricorso di annullamento - Ricorsi degli Stati membri - Nozione - Ricorso proposto dinanzi alla Corte da un'autorità regionale di uno Stato membro - Incompetenza manifesta della Corte - Rinvio al Tribunale di primo grado
(Trattato CE, art. 173; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 47, secondo comma; decisioni del Consiglio 88/591/CECA, CEE e Euratom, 93/350/Euratom, CECA, CEE e 94/149/CECA, CE)
Massima
A decorrere dall'entrata in vigore della decisione 94/149, la competenza della Corte è limitata esclusivamente ai ricorsi proposti da uno Stato membro o da un'istituzione comunitaria.
A questo proposito, emerge dal sistema generale dei Trattati che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali e, in particolare, di quelle relative ai ricorsi giurisdizionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi. Ammettere il contrario equivarrebbe a pregiudicare l'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati, i quali determinano in particolare le condizioni alle quali gli Stati membri, vale a dire gli Stati firmatari dei Trattati istitutivi e di quelli di adesione, partecipano al funzionamento delle istituzioni comunitarie. Le Comunità europee non possono infatti comprendere un numero di Stati membri superiore a quello degli Stati membri che le hanno costituite.
Pertanto la Corte di giustizia, adita con ricorso di annullamento proposto sulla base dell'art. 173, quarto comma, del Trattato da un'autorità regionale, che dev'essere considerata una persona giuridica ai sensi della detta disposizione, è manifestamente incompetente a conoscere al riguardo e deve, in forza dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto CE, rinviare la causa al Tribunale di primo grado.
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