Massima
Parole chiave
Procedura - Termine di ricorso - Decadenza - Caso fortuito o di forza maggiore
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 42, secondo comma)
Massima
Si può derogare all'applicazione delle discipline comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, dello Statuto CE della Corte, in quanto l'applicazione rigida di tali norme risponde all'esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia.
Nell'ipotesi di un eccezionale cattivo funzionamento dei servizi postali che comporti la tardività di un ricorso di annullamento, non si è in presenza di circostanze nel senso suddetto qualora il ricorrente abbia inviato il ricorso, sia pure per posta celere, soltanto alla vigilia della scadenza del termine impartito, mentre disponeva di un termine di dieci giorni, in ragione della distanza, calcolato sulla scorta della normale durata d'inoltro della corrispondenza, tenendo conto di eventuali problemi del servizio postale.
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