Massima
Parole chiave
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Erronea valutazione degli elementi di prova regolarmente prodotti - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 168 A; Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 51]
2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi ed argomenti presentati dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto
[Statuto (CE) della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
3 Comunità europee - Istituzioni - Obblighi - Rispetto del segreto professionale - Portata - Informazioni fornite da un terzo - Rispetto dell'anonimato dell'informatore - Regolarità di un procedimento disciplinare avviato in base a queste informazioni - Presupposti
(Trattato CE, art. 214)
4 Dipendenti - Regime disciplinare - Procedimento disciplinare - Inapplicabilità dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo
5 Dipendenti - Regime disciplinare - Sanzione - Potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina - Sindacato giurisdizionale - Portata - Limiti
Massima
1 Ai sensi degli artt. 168 A del Trattato e 51 dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione può essere fondata solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti.
Pertanto, una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad esercitare, in forza dell'art. 168 A del Trattato, solo un controllo sulla natura giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che ne ha fatto derivare il Tribunale. Inoltre essa non è competente in linea di principio ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove sono state ottenute regolarmente, e le regole e i principi generali di diritto in materia di onere della prova sono stati rispettati così come le norme di procedura in materia di produzione della prova, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti.
2 Dal combinato disposto degli artt. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura discende che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza del Tribunale di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto a specifico sostegno della detta richiesta.
Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, conformemente all'art. 49 dello Statuto della Corte, esula dalla competenza di quest'ultima.
3 L'art. 214 del Trattato, il quale obbliga i membri e i dipendenti delle istituzioni della Comunità a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, costituisce un principio generale che vale anche per le informazioni fornite da persone fisiche, qualora esse siano per loro natura riservate.
Nel caso di informazioni fornite in via puramente volontaria, ma accompagnate dalla richiesta di riservatezza al fine di tutelare l'anonimato dell'informatore, l'istituzione che accetti di ricevere tali informazioni è obbligata a rispettare tale condizione. Inoltre, un procedimento avviato in base ad informazioni la cui origine non sia rivelata è regolare, qualora ciò non pregiudichi la possibilità per la persona interessata di far conoscere il proprio punto di vista sulla realtà o sulla portata dei fatti o documenti o anche sulle conclusioni che ne trae la Commissione.
4 In materia di regime disciplinare dei dipendenti, il procedimento dinanzi alla Commissione non è di carattere giudiziario, bensì amministrativo di modo che la Commissione non può essere considerata un «Tribunale» ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
5 Se sono provati i fatti alla base dell'accusa mossa al dipendente, la scelta della sanzione appropriata spetta all'autorità che ha il potere di nomina, e non può essere censurata dal giudice comunitario se non in caso di errore manifesto o di sviamento di potere.
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