Massima
Parole chiave
Ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee - Motivi - Mera ripetizione dei motivi ed argomenti presentati dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto
[Statuto della Corte di giustizia CE, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
Massima
Dal combinato disposto dell'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi criticati dell'ordinanza di cui si chiede l'annullamento, nonché gli argomenti giuridici addotti a sostegno di detta domanda.
Non soddisfa tale requisito, ed è pertanto manifestamente irricevibile, il ricorso che si limita a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti che sono stati già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli che erano basati su fatti esplicitamente respinti da tale giudice; infatti, siffatta impugnazione costituisce in realtà una domanda intesa ad ottenere un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di quest'ultima.
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