Massima
Parole chiave
1 Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Direttiva 93/38/CEE - Denuncia di un offerente in cui si afferma che il comportamento dell'autorità aggiudicatrice viola la direttiva ed ostacola la concorrenza - Esame da parte della Commissione secondo il procedimento che si applica agli inadempimenti di uno Stato - Ammissibilità - Facoltà per la Commissione di esaminare d'ufficio una violazione sulla base delle regole di concorrenza - Irrilevanza
[Trattato CE, art. 169; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1; direttiva del Consiglio 93/98/CEE]
2 Ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo presentato per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione - Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia CE, art. 51)
3 Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Direttiva 93/38/CEE - Atti delle autorità aggiudicatrici - Atti imputabili agli Stati membri - Applicabilità del procedimento per inadempimento
(Trattato CE, art. 169; direttiva del Consiglio 93/38/CEE)
4 Ricorso per inadempimento - Procedura - Carattere indipendente rispetto alla procedura in materia di concorrenza
[Trattato CE, art. 169; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17]
5 Ricorso per inadempimento - Legittimazione ad agire della Commissione - Discrezionalità - Posizione processuale dei denuncianti diversa da quella in materia di concorrenza
[Trattato CE, art. 169; regolamento (CEE) del Consiglio n. 17]
Massima
1 Nel caso di una denuncia presentata alla Commissione dall'offerente in un appalto pubblico che rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva 93/38, con la quale viene denunciato il comportamento dell'ente aggiudicatore, il semplice riferimento ad un ostacolo alla concorrenza non è sufficiente per caratterizzare una violazione delle regole di concorrenza contenute nell'art. 86 del Trattato qualora tale ostacolo sia menzionato nell'ambito di una violazione delle regole contenute in tale direttiva, ma può legittimamente essere interpretato nel senso che mira a completare quest'ultima censura. Il fatto che la Commissione, in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, abbia il potere di esaminare di ufficio un'eventuale violazione delle regole di concorrenza contenute nel Trattato non può modificare questa conclusione.
2 Un motivo presentato per la prima volta nell'ambito di un'impugnazione dinanzi alla Corte deve esser dichiarato irricevibile. Infatti, il consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso le decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.
3 Dal sistema di applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, nella fattispecie quelle che rientrano nella direttiva 93/38, risulta che gli atti degli enti aggiudicatori sono imputabili agli Stati membri dei quali essi fanno parte e possono quindi essere sanzionati nell'ambito della procedura di accertamento di inadempimento istituita dall'art. 169 del Trattato.
4 Il procedimento ai sensi del regolamento n. 17 in materia di concorrenza è indipendente da quello basato sull'art. 169 del Trattato inteso a far constatare ed a far cessare il comportamento di uno Stato membro in violazione del diritto comunitario, in quanto i due procedimenti perseguono obiettivi diversi e sono disciplinati da norme diverse, di modo che l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato non può comportare automaticamente l'adozione di una decisione sulla base del regolamento n. 17. Ne deriva che una decisione di archiviazione adottata dalla Commissione nell'ambito di un procedimento di constatazione di inadempimento rientra esclusivamente in quest'ultimo e non costituisce il rigetto implicito di una denuncia che sarebbe stata presentata ai sensi del regolamento n. 17.
5 La posizione processuale di coloro che hanno presentato una denuncia alla Commissione è fondamentalmente diversa nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato da quella che essi hanno nell'ambito di un procedimento in base al regolamento n. 17 in materia di concorrenza. Relativamente al primo, la Commissione non è tenuta ad avviarlo, ma dispone di un potere di valutazione discrezionale che esclude il diritto per i singoli di pretendere che essa prenda posizione in un senso determinato. Di conseguenza, coloro che hanno presentato una denuncia nell'ambito di un procedimento in forza dell'art. 169 del Trattato non hanno la possibilità di sottoporre al giudice comunitario un ricorso contro un'eventuale decisione di archiviare la loro denuncia e non beneficiano di diritti procedurali, comparabili a quelli di cui possono disporre nell'ambito di un procedimento ai sensi del regolamento n. 17, che consentono loro di richiedere che la Commissione li informi e li ascolti.
Full & Egal Universal Law Academy