Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso di annullamento - Motivi - Violazione di forme sostanziali - Esame d'ufficio da parte del giudice
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
2. Procedura - Intervento - Domanda avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti, ma contenente lo sviluppo di altri argomenti - Ricevibilità - Libertà di scelta dei motivi dedotti - Portata
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 4)
3. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - Potere di decisione della Commissione - Diritto dell'operatore economico interessato di essere sentito - Portata
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 905]
4. Diritto comunitario - Rispetto dei diritti della difesa - Principio fondamentale - Ambito di applicazione - Settore doganale - Procedimento amministrativo per lo sgravio di dazi all'importazione - Portata del principio
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 905]
5. Risorse proprie delle Comunità europee -Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - «Situazione particolare» - Circostanze che non implicano «alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato» - Nozioni
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13]
6. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - Portata - Potere di decisione della Commissione - Modalità di esercizio - «Situazione particolare» - Nozione - Gravi inadempimenti delle parti contraenti nell'applicazione di un accordo che vincola la Comunità - Grave mancanza della Commissione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13]
7. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - Recupero di dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 - Portata
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13, e n. 1697/79, art. 5, n. 2]
8. Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Obblighi delle parti contraenti
(Accordo di associazione CEE-Turchia)
9. Commissione - Obblighi - Applicazione dell'Accordo di associazione CEE-Turchia
[Trattato CE, art. 155 (divenuto art. 211 CE)]
10. Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Dubbi circa la validità di certificati di circolazione di merci - Obbligo di fare ricorso alla procedura volta a dirimere le controversie prevista dall'Accordo prima di adottare qualsiasi altra misura
(Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 25)
11. Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Rispetto da parte di un paese terzo degli obblighi assunti - Esistenza di tensioni tra la Comunità e il detto paese - Obblighi della Commissione - Portata - Limiti
[Trattato CE, art. 155 (divenuto art. 211 CE)]
12. Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero di dazi all'importazione o all'esportazione - Presupposti per l'applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 - Errore dell'amministrazione che non poteva «ragionevolmente essere scoperto dal debitore del dazio» - Criteri di valutazione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2]
13. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - «Negligenza manifesta» - Onere della prova
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13]
Massima
1. Il Tribunale può verificare d'ufficio il motivo tratto dalla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, in quanto si tratta di una forma sostanziale.
( v. punti 134-135 )
2. Dal dettato dell'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che l'interveniente non può ampliare le conclusioni della parte a sostegno della quale interviene, ma può liberamente scegliere i motivi e argomenti da dedurre a sostegno delle dette conclusioni.
( v. punto 137 )
3. Il rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto lesivo, rappresenta un principio fondamentale del diritto comunitario, che deve essere garantito anche qualora non vi sia alcuna disciplina circa la procedura in oggetto. Tale principio impone che chiunque possa essere destinatario di una decisione lesiva dei propri interessi deve essere messo in grado di esporre utilmente la propria opinione, quanto meno in merito agli addebiti sui quali la Commissione ha fondato la decisione controversa. Dato il potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'adottare una decisione in applicazione della clausola generale d'equità contemplata dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, il rispetto del diritto al contraddittorio deve essere a maggior ragione garantito nei procedimenti instaurati in applicazione di tale regolamento. Detta conclusione s'impone in particolare quando, nell'ambito della competenza esclusiva di cui gode in forza dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, la Commissione intende discostarsi dall'opinione dell'autorità nazionale relativamente al soddisfacimento delle condizioni previste dal citato art. 13, in particolare per quanto riguarda la questione se possa essere eccepita all'interessato una negligenza manifesta.
( v. punti 151-153, 155 )
4. Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che esige non solo che l'interessato venga messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla rilevanza dei fatti, ma anche che possa prendere posizione quanto meno sui documenti presi in considerazione dall'istituzione comunitaria.
Il rispetto dei diritti della difesa esige che la persona che richiede uno sgravio dei dazi all'importazione abbia avuto la possibilità di esprimersi in merito ai documenti sui quali la Commissione ha fondato la decisione impugnata.
Non compete alla Commissione pronunciarsi sulla pertinenza o l'interesse che taluni documenti potrebbero assumere per la difesa di una parte. Infatti non si può escludere che i documenti ritenuti non pertinenti dalla Commissione possano presentare un interesse per la ricorrente. Se la Commissione potesse escludere unilateralmente dal procedimento amministrativo i documenti eventualmente pregiudizievoli per essa, ciò potrebbe costituire una grave violazione dei diritti della difesa della persona che richiede uno sgravio dei dazi all'importazione.
( v. punti 179, 185 )
5. L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, subordina il detto rimborso o sgravio a due condizioni cumulative, ossia l'esistenza di una particolare situazione e l'assenza di negligenza manifesta o di simulazione da parte dell'interessato.
L'esistenza di una situazione particolare è accertata qualora emerga dalle circostanze del caso specifico che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subìto il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.
Quanto alla condizione relativa all'assenza di negligenza manifesta o di simulazione da parte dell'interessato, occorre precisare che la rilevabilità dell'errore, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla simulazione, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, di modo che le condizioni di tale disposizione del regolamento n. 1430/79 debbono essere valutate alla luce di quelle di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
( v. punti 217-220 )
6. L'art. 13 del regolamento n. 1430/79, che prevede che si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni particolari derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato, costituisce una clausola generale d'equità.
Al fine di accertare se le circostanze del caso fondino una situazione particolare ai sensi della summenzionata disposizione, la Commissione deve valutare l'insieme dei dati di fatto rilevanti. Tale obbligo comporta che, in casi in cui è invocata, a sostegno delle domande di sgravio, l'esistenza di gravi inadempimenti delle parti contraenti nell'applicazione di un accordo che vincola la Comunità, la Commissione formuli il proprio parere in merito alla fondatezza di tali domande in base al complesso degli elementi di fatto relativi alle importazioni controverse di cui ha avuto notizia nell'ambito della propria funzione di vigilanza e di controllo in merito all'applicazione di tale accordo.
Così pure essa non può prescindere dalle informazioni pertinenti di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle proprie funzioni e che, per quanto non facciano parte della pratica amministrativa a livello di procedimento nazionale, avrebbero eventualmente potuto giustificare uno sgravio nei confronti delle parti interessate.
Inoltre, malgrado la Commissione goda di un potere discrezionale in merito all'applicazione del citato art. 13, essa deve esercitare questo potere ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse della Comunità a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale. Di conseguenza, nell'esame della giustificazione della richiesta di sgravio, essa non può limitarsi a tener conto della condotta degli importatori, ma deve del pari valutare l'incidenza del proprio comportamento, eventualmente criticabile, sulla situazione creatasi.
( v. punti 216, 222-225 )
7. L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 stabilisce che le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero dell'importo dei dazi all'importazione e dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente. Infatti, il legittimo affidamento del debitore merita la tutela prevista da tale disposizione solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali riposa il detto affidamento. Tale condizione non può essere considerata soddisfatta qualora le autorità competenti siano indotte in errore, in particolare sull'origine della merce, da dichiarazioni inesatte del debitore di cui esse non debbono verificare o valutare la validità. In un siffatto caso è il debitore che sopporta il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo.
Orbene, se è vero che l'art. 5, n. 2, del citato regolamento e l'art. 13 del regolamento n. 1430/79, che stabilisce che le autorità competenti possono procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni particolari derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato, perseguono lo stesso fine, tali disposizioni non coincidono. La finalità della prima norma è infatti più restrittiva rispetto a quella della seconda, mirando esclusivamente a tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell'insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali, mentre la seconda costituisce una clausola generale di equità.
Così, se le autorità competenti non hanno contabilizzato alcuni dazi doganali in ragione del fatto che le stesse sono state indotte in errore da dichiarazioni degli esportatori, il debitore non può invocare l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Inoltre, così come emerge dall'art. 4, punto 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 e dall'art. 904, lett. c), del regolamento n. 2454/93, il debitore non può addurre che la presentazione dei certificati invalidi, e quindi l'errore di tali autorità competenti, costituiscano, in sé, una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Viceversa, tali disposizioni non impediscono al debitore di invocare altre circostanze a sostegno della sua domanda di sgravio sulla base dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Infatti non può escludersi, a titolo di esempio, che l'errore delle autorità competenti sia stato esso stesso agevolato da un controllo insufficiente da parte della Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni di un accordo di associazione, in quanto una simile circostanza può risultare costitutiva di una situazione particolare.
( v. punti 231-235 )
8. Conformemente all'art. 7 dell'Accordo che crea un' associazione tra la CEE e la Turchia, spetta alle parti contraenti adottare tutte le misure di natura generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo e astenersi da tutte le misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi di quest'ultimo. Tale disposizione esprime il principio «pacta sunt servanda» come anche il principio di buona fede che deve guidare il comportamento dei partecipanti ad un accordo di diritto internazionale pubblico.
( v. punto 237 )
9. In forza dell'art. 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE) e del principio di buona amministrazione, la Commissione ha l'obbligo di garantire una corretta applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia e del protocollo addizionale.
( v. punto 257 )
10. Nella logica dell'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, è compito della Commissione, in caso di dubbi sulla validità di certificati di circolazione delle merci A.TR.1 rilasciati dalle autorità doganali turche, prima di dichiararli invalidi, fare ricorso alla procedura volta a dirimere le controversie prevista dall'art. 25 di detto Accordo. Tale conclusione si impone, a maggior ragione, per il fatto che l'Accordo non prevede la possibilità, per una parte contraente, di dichiarare invalidi i certificati rilasciati dalle autorità doganali dell'altra parte contraente. Inoltre un tale modo di procedere pare difficilmente conciliabile con il sistema di ripartizione delle competenze tra le autorità doganali dei partecipanti all'Accordo e con il principio secondo il quale l'amministrazione doganale dello Stato importatore riconosce la validità delle valutazioni legittimamente effettuate dalle autorità dello Stato esportatore.
( v. punto 270 )
11. L'esistenza di tensioni tra la Comunità e un paese terzo non esonera la Commissione, in quanto guardiana del Trattato e degli accordi stipulati in forza di quest'ultimo, dall'assicurarsi della corretta applicazione, da parte di tale paese terzo, degli obblighi che questo ha contratto in forza di un accordo concluso con la Comunità, utilizzando i mezzi previsti dall'accordo o dalle decisioni adottate in virtù di quest'ultimo. Se, a causa di tali tensioni, essa non è stata in grado di adempiere a tale obbligo, in particolare perché i mezzi posti a sua disposizione si rivelavano inoperanti o inefficaci, le spetta, quanto meno, di informare il più rapidamente possibile gli Stati membri sulle misure da adottare al fine di evitare un eventuale pregiudizio per la Comunità e per gli operatori comunitari. In nessun caso la Commissione può utilizzare la competenza esclusiva di cui gode in materia di recupero e sgravio di dazi all'importazione per ovviare alle mancanze nell'applicazione di un accordo stipulato tra la Comunità ed un paese terzo.
( v. punti 271-272 )
12. Al fine di valutare se l'errore commesso dalle autorità competenti «non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore», ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, relativo al ricupero dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, occorre considerare, in particolare, la natura precisa dell'errore, l'esperienza professionale e la diligenza dell'operatore interessato. La natura dell'errore si valuta in particolare in funzione del lasso di tempo durante il quale le autorità competenti hanno persistito in quest'ultimo e della complessità delle disposizioni in oggetto.
( v. punti 279, 282 )
13. L'art. 13 del regolamento n. 1430/79 stabilisce che si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni particolari derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato. Spetta alla Commissione provare una negligenza manifesta in una situazione da cui risulta che il modo in cui le ricorrenti hanno stipulato i propri contratti d'acquisto ed effettuato le controverse importazioni rientra in una prassi commerciale normale.
( v. punto 297 )
Parti
Nelle cause riunite T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99,
Kaufring AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti D. Ehle e V. Schiller, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-186/97,
Crown Europe GmbH, con sede in Gelsenkirchen (Germania), rappresentata dagli avv.ti D. Ehle e V. Schiller, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-187/97,
Profex Electronic Verwaltungsgesellschaft mbH, con sede in Tiefenbach (Germania), rappresentata inizialmente dall'avv. G. Sobotta, quindi dall'avv. E.O. Rau, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-190/97,
Horten AG, con sede in Düsseldorf, rappresentata dagli avv.ti D. Ehle e V. Schiller, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-191/97,
Dr. Seufert GmbH, con sede in Karlsruhe (Germania), rappresentata dagli avv.ti D. Ehle e V. Schiller, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-192/97,
Grundig AG, con sede in Fürth (Germania), rappresentata dagli avv.ti D. Ehle e V. Schiller, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-210/97,
Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti D. Ehle e V. Schiller, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-211/97,
Lema SA, con sede in Gennevilliers (Francia), rappresentata dall'avv. F. Goguel, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-216/97,
Masco SA, già Seiga SA (High Tech Industries), con sede in Thiais (Francia), rappresentata dall'avv. F. Goguel, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nelle cause T-217/97 e T-218/97,
DFDS Transport BV, con sede in Venlo (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. C. Grisart, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-279/97,
Wilson Holland BV, con sede in Hoogvliet Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata dall'avv. C. Grisart, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-280/97,
Elta GmbH, con sede in Dreieich-Sprendlingen (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Breit e A. Breit,
ricorrente nella causa T-293/97,
Miller NV, con sede in Willebroek (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Y. Van Gerven e I. Bernaerts, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente nella causa T-147/99,
sostenute da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato, nelle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-279/97, T-280/97 e T-293/97, dalle M. Ewing e R.V. Magrill, assistite dal sig. D. Wyatt, QC, in qualità di agenti, e, nelle cause da T-216/97 a T-218/97, dal sig. D. Cooper, assistito dal sig. Wyatt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente nelle cause T-186/97, T-187/97,
da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97
a T-218/97, T-279/97, T-280/97 e T-293/97,
da
Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente dai sigg. E. Röder e C.-D. Quassowski, quindi dai sigg. W. D. Plessing e Quassowski, in qualità di agenti,
interveniente nelle cause T-186/97, T-187/97,
da T-190/97 a T-192/97 e T-210/97,
e da
Repubblica francese, rappresentata inizialmente dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger, dai sigg. G. Mignot e F. Pascal, quindi dalle Rispal-Bellanger e C. Vasak, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente nelle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 e da T-216/97 a T-218/97,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata, nelle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 e T-293/97, dal sig. R.B. Wainwright, assistito inizialmente dalla sig.ra K. Schreyer, quindi dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agenti, nelle cause da T-216/97 a T-218/97, inizialmente dal sig. M. Nolin, quindi dal sig. R. Tricot, in qualità di agenti, assistito dall'avv. A. Barav, barrister, nelle cause T-279/97 e T-280/97, dal sig. Wainwright, assistito dal sig. Tricot, in qualità di agenti, e, nella causa T-147/99, dal sig. Tricot, in qualità di agente, assistito dall'avv. J. Stuyck, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
aventi ad oggetto, per quanto riguarda le cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-279/97, T-280/97 e T-293/97, la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 19 febbraio, 25 marzo e 5 giugno 1997, che constatavano che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato, e, nelle cause da T-216/97 a T-218/97 e T-147/99, la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 24 aprile 1997 e 26 marzo 1999, che constatavano che i dazi all'importazione devono essere recuperati e che lo sgravio di questi dazi non è giustificato,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: P. de Bandt, referendario
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 luglio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo
I - Regolamentazione relativa al prelievo di compensazione
A - Accordo di associazione CEE-Turchia
1 Le cause in oggetto si collocano nel quadro dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (in prosieguo: l'«Accordo di associazione»), sottoscritto ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro (in prosieguo: le «parti contraenti»). L'Accordo di associazione è stato approvato con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685), ed è entrato in vigore il 1° dicembre 1964.
2 L'Accordo di associazione ha lo scopo, a termini dell'art. 2 contenuto nel titolo I, relativo ai principi, di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti.
3 L'Accordo prevede una fase preparatoria volta a consentire alla Repubblica di Turchia, ai sensi dell'art. 3, di rafforzare la propria economia con l'aiuto della Comunità, una fase transitoria consacrata, secondo l'art. 4, alla progressiva attuazione di un'unione doganale e al ravvicinamento delle politiche economiche, ed una fase definitiva che, ai sensi dell'art. 5, è basata sull'unione doganale e implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche. Secondo l'art. 28, l'Accordo di associazione deve consentire, alla fine, di esaminare la possibilità di adesione della Repubblica di Turchia alla Comunità.
4 Le parti contraenti adottano, ex art. 7, tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo di associazione e si astengono dal porre in essere qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi di tale Accordo.
5 Gli artt. 22 e 23, figuranti nel titolo III, dedicato alle disposizioni generali e finali, prevedono l'istituzione di un Consiglio di associazione costituito, da un lato, da membri dei governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione, e, dall'altro, da membri del governo turco, che, deliberando all'unanimità, dispone, ai fini della realizzazione degli obiettivi determinati dall'Accordo di associazione, di un potere decisionale. L'art. 25 conferisce a detto Consiglio di associazione, su ricorso di ciascuna delle parti contraenti, la competenza per dirimere qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo di associazione o per sottoporla alla Corte.
6 Da ultimo, l'Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di associazione (GU 1964, n. 217, pag. 3703) stabilisce, al suo art. 1, le modalità in base alle quali viene adottata la posizione comune dei rappresentanti della Comunità e degli Stati membri nell'ambito del Consiglio di associazione.
B - Art. 3, n. 1, del protocollo addizionale
7 Al fine di definire condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria prevista dall'Accordo di associazione, le parti contraenti hanno sottoscritto, il 23 novembre 1970 a Bruxelles, un protocollo addizionale. Tale protocollo è stato approvato con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).
8 Poiché la fase definitiva contemplata dall'Accordo di associazione è entrata in vigore solo il 31 dicembre 1995 (decisione del Consiglio di associazione 22 dicembre 1995, n. 1, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, GU 1996, L 35, p. 1), le disposizioni del protocollo addizionale risultavano applicabili al momento delle importazioni menzionate nelle decisioni della Commissione, di cui è stato chiesto l'annullamento a mezzo dei ricorsi in oggetto.
9 Tra queste disposizioni figura, in particolare, l'art. 3, n. 1, di detto protocollo. Ai sensi di tale articolo, le disposizioni del protocollo addizionale relative all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative (in prosieguo: il «regime preferenziale») si applicano «anche alle merci ottenute nella Comunità o in Turchia, nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti in provenienza da paesi terzi che non si trovavano in libera pratica nella Comunità o in Turchia».
10 E' stato tuttavia concordato che l'ammissione di tali merci al beneficio del regime preferenziale sia subordinata alla riscossione, nello Stato di esportazione, di un prelievo di compensazione la cui aliquota sia pari alla percentuale dei dazi della Tariffa doganale comune previsti per i prodotti in provenienza da paesi terzi, impiegati nella loro fabbricazione (di seguito: il «prelievo di compensazione»).
11 E' inoltre previsto che il Consiglio di associazione determini l'aliquota del prelievo di compensazione così come le modalità di riscossione di quest'ultimo. Infine, il Consiglio di associazione ha il compito di determinare i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione dell'art. 3, n. 1, del protocollo addizionale (art. 4 del protocollo addizionale).
12 Nell'applicare queste ultime disposizioni il Consiglio di associazione ha adottato un certo numero di decisioni relative al prelievo di compensazione.
13 Con decisione 29 dicembre 1972, n. 2 (non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee), il Consiglio di associazione ha stabilito pari a cento l'aliquota dei dazi della Tariffa doganale comune da tenere in considerazione ai fini del calcolo del prelievo di compensazione per le merci ottenute in Turchia.
14 Con decisione 29 dicembre 1972, n. 3 (non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee), il Consiglio di associazione ha determinato le modalità di riscossione del prelievo di compensazione. In base a tale decisione, il prelievo deve essere calcolato in funzione della specie e del valore in dogana dei prodotti originari di paesi terzi rispetto all'associazione che sono impiegati nella fabbricazione delle merci nel territorio delle parti contraenti (di seguito: i «componenti da paesi terzi») (art. 1). In caso di esonero o di parziale o completa sospensione dei dazi doganali su questi componenti da paesi terzi, il prelievo di compensazione deve essere corrisposto fino all'ammontare dell'importo dei dazi non riscossi (art. 3). La Comunità e la Repubblica di Turchia si informano reciprocamente e informano il Consiglio di associazione in merito alle misure da esse adottate al fine di garantire l'applicazione uniforme della decisione (art. 4).
15 Infine, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione 29 dicembre 1972, n. 5, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del protocollo addizionale all'Accordo di Ankara (GU 1973, L 59, p. 74), secondo la quale, per poter usufruire del regime preferenziale, è necessaria la presentazione di un titolo giustificativo rilasciato su richiesta dell'esportatore dalle autorità doganali della Repubblica di Turchia o di uno Stato membro. Per le merci trasportate direttamente dalla Comunità alla Turchia, si tratta del certificato di circolazione delle merci A.TR.1. (in prosieguo: il «certificato A.TR.1»), un modello del quale è allegato alla decisione (art. 2). Detto modello è stato sostituito dal formulario allegato alla decisione del Consiglio di associazione 18 luglio 1978, n. 1, che modifica la decisione n. 5/72 (GU L 253, pag. 2).
16 Sul retro di tale formulario sono riportate alcune indicazioni relative alle «merci che possono dar luogo al visto di un [certificato A.TR.1]». Conformemente al punto I, n. 1, lett. c), di tali indicazioni, è il caso questo delle «merci ottenute nello Stato di esportazione e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, sempre che sia stato riscosso, se ne ricorra il caso, il prelievo previsto nei loro confronti».
17 L'art. 11 della decisione n. 5/72, sopra menzionata, prevede che gli Stati membri e la Repubblica di Turchia si prestino mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità e regolarità dei certificati, «allo scopo di garantire l'esatta applicazione delle disposizioni della presente decisione». L'art. 12 della decisione n. 5/72 dispone inoltre: «La [Repubblica di] Turchia, gli Stati membri e la Comunità prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, tutte le misure che l'esecuzione delle disposizioni della decisione comporta».
C - Recepimento della disciplina relativa al prelievo di compensazione da parte delle autorità turche
1. Periodo precedente all'adozione del decreto del gennaio 1994
18 Sino al 15 gennaio 1994 il governo turco non aveva predisposto, in linea generale, una regolamentazione che prevedesse la riscossione, in conformità all'art. 3, n. 1, del protocollo addizionale, di un prelievo di compensazione per le merci ottenute sulla base di componenti da paesi terzi che non erano stati immessi in libera pratica in Turchia. Peraltro, il governo turco aveva instaurato un programma di aiuti all'esportazione e adottato, nel giugno 1992, due decreti riferentisi, l'uno, alla riscossione di un diritto di compensazione, l'altro, alla sospensione di determinati dazi all'importazione.
a) Programma di aiuti all'esportazione
19 Al fine di incoraggiare le esportazioni di prodotti turchi verso la Comunità e i paesi terzi, le autorità turche hanno instaurato un programma di aiuti all'esportazione (l'«export incentive scheme»; in prosieguo: il «programma di incentivi all'esportazione»). Questo programma prevedeva un'esenzione dai dazi doganali riguardo all'importazione di componenti da paesi terzi, a condizione che i componenti fossero incorporati in prodotti che venivano in seguito esportati verso la Comunità o verso paesi terzi. Le società turche che desideravano beneficiare dell'esenzione dovevano disporre di un certificato di aiuti all'esportazione rilasciato dalle autorità turche. Il nome delle società beneficiarie del programma di incentivi all'esportazione veniva pubblicato annualmente sulla Gazzetta ufficiale turca. L'esenzione dai dazi doganali all'importazione era valida solo a condizione che i prodotti che impiegavano detti componenti fossero esportati prima della scadenza di un certo termine dopo l'importazione di questi ultimi in Turchia. All'importazione i dazi normalmente dovuti erano calcolati e corrisposti presso istituti bancari. Quindi, dopo la produzione e l'esportazione l'impresa forniva prova delle esportazioni dalla stessa effettuate, al fine di recuperare le somme pagate.
b) Decreti adottati dal governo turco nel giugno 1992
20 Con lettera del 28 luglio 1992, la delegazione permanente della Repubblica di Turchia presso le Comunità europee ha informato il Consiglio di associazione in merito all'adozione, in data 16 giugno 1992, di due decreti da parte del governo turco.
21 Si tratta, in primis, del decreto 16 giugno 1992, n. 92/3177, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale turca n. 21277, del 7 luglio 1992, ed entrato in vigore lo stesso giorno. Detto decreto prevede che gli esportatori che desiderano esportare televisori a colori avvalendosi di certificati A.TR.1 devono ottenere una perizia da parte della propria camera di commercio da cui risulti che il valore dei componenti da paesi terzi è inferiore o uguale al 56% del valore fob (franco bordo) totale dei televisori. Le autorità doganali devono riscuotere un prelievo di compensazione qualora risulti dalla perizia che il valore dei componenti da paesi terzi è superiore a tale percentuale. Il prelievo di compensazione così percepito viene versato al Fondo di sostegno e di stabilizzazione dei prezzi (Support and Price Stabilisation Fund). L'esecuzione di questo decreto è di competenza del ministro cui fa capo il Sottosegretariato per il Tesoro ed il Commercio estero (Undersecretariat for Treasury and External Commerce).
22 Il governo turco ha emanato lo stesso giorno il decreto n. 92/3127, pubblicato nella Gazzetta ufficiale turca n. 21277, del 7 luglio 1992, ed entrato in vigore a quella medesima data. Detto decreto prevede la sospensione dei dazi all'importazione sui tubi catodici destinati a televisori a colori importati in Turchia, a prescindere dalla relativa provenienza (CEE o paesi terzi) e dalla loro destinazione (impiegati in televisori destinati al mercato interno o esportati nella CEE o in un paese terzo).
2. Decreto adottato dal governo turco nel gennaio 1994
23 Il 12 gennaio 1994 il governo turco ha adottato il decreto n. 94/5168, pubblicato nella Gazzetta ufficiale turca n. 21832, del 28 gennaio 1994. L'art. 1 di tale decreto prevede la riscossione di un prelievo di compensazione sui componenti originari di paesi terzi impiegati in televisori a colori destinati alla Comunità. L'aliquota del prelievo corrisponde all'aliquota prevista dalla Tariffa doganale comune per tale genere di prodotto. Le somme così riscosse sono versate al Fondo per la promozione degli investimenti e dei servizi che apportano valuta estera (Fund for the Promotion of Investments and Foreign Exchange Earning Services). L'art. 2 del decreto n. 94/5168 abroga il decreto n. 92/3127, sopra citato. Il decreto n. 94/5186 ha dato luogo alla pubblicazione di una comunicazione apparsa sulla Gazzetta ufficiale turca n. 21845, del 10 febbraio 1994.
24 Inoltre, il 16 agosto 1994 il governo turco ha adottato il decreto n. 94/5782, pubblicato nella Gazzetta ufficiale turca del 26 agosto 1994, che estende la riscossione del prelievo di compensazione a tutti i prodotti contenenti componenti originari di paesi terzi che non siano stati posti in libera pratica in Turchia.
II - Disciplina relativa allo sgravio e al mancato recupero a posteriori dei dazi doganali
A - Disposizioni di base relative allo sgravio e al mancato recupero a posteriori dei dazi doganali
1. Disposizioni applicabili alle importazioni controverse
25 Come risulta dal secondo considerando delle decisioni impugnate, queste ultime si riferiscono ad alcune importazioni nell'ambito della Comunità di televisori a colori provenienti dalla Turchia, che sono state effettuate durante gli anni 1991-1993 e all'inizio del 1994 (in prosieguo: il «periodo controverso»). La quasi totalità di tali importazioni è quindi disciplinata, da una parte, dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (GU L 286, pag. 1), e, dall'altra, dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti al debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).
26 Per quanto riguarda le importazioni effettuate dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1994, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), è opportuno rilevare che le disposizioni rilevanti di cui ai regolamenti nn. 1430/79 e 1697/79 sono state sostituite da disposizioni quasi identiche del codice doganale. In ragione di tale identità, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale relativa alle prime si applica ugualmente alle seconde (sentenze del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-195/97, Kia Motors e Broekman Motorships/Commissione, Racc. pag. II-2907, punto 33, e della Corte 11 novembre 1999, causa C-48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I-7877, punto 53). Di conseguenza, non si è reso necessario distinguere le importazioni assoggettate al codice doganale. Le disposizioni pertinenti di quest'ultimo saranno quindi menzionate solo se necessario.
2. Differenza tra sgravio e mancato recupero
27 La differenza essenziale tra lo sgravio e il mancato recupero dei dazi doganali consiste nella circostanza che, nel caso dello sgravio, i dazi doganali sono stati contabilizzati dalle autorità doganali, mentre ciò non si verifica riguardo al mancato recupero. Per «contabilizzazione» deve intendersi l'iscrizione da parte delle autorità doganali dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale, nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (art. 217 del codice doganale).
3. Condizioni per lo sgravio dei dazi doganali
28 Le condizioni per lo sgravio dei dazi doganali, sino al 1° gennaio 1994, erano previste dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, come modificato. Tale articolo così dispone:
«Si può procedere (...) allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari (...) derivanti da circostanze (...) che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato».
29 L'art. 4, punto 2, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento n. 1430/79 (GU L 352, pag. 19), considera come una situazione che non costituisce di per sé stessa una situazione particolare, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, «la presentazione in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale a favore di merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi ad ulteriore esame falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento tariffario preferenziale».
30 Con l'entrata in vigore del codice doganale il regolamento n. 1430/79 è stato abrogato (art. 251 del codice doganale). L'art. 13, n. 1, di tale regolamento è stato ripreso all'art. 239, n. 1, del codice doganale che enuncia, in termini quasi identici:
«Si può procedere (...) allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni (...) dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato (...)».
31 Il regolamento n. 3799/86 è stato abrogato dall'art. 913 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale (GU L 253, pag. 1).
32 L'art. 4, punto 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 è stato sostituto dall'art. 904 del regolamento n. 2454/93 che prevede: «Non si procede (...) allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda (...) di sgravio è costituito: (...) c) dalla presentazione, anche in buona fede, per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale per merci dichiarate per la libera pratica, di documenti rivelatisi in un secondo tempo falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento».
4. Condizioni per il mancato recupero a posteriori dei dazi doganali
33 Sino all'entrata in vigore del codice doganale le condizioni per il mancato recupero a posteriori dei dazi doganali erano previste dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Tale articolo recita:
«Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente (...)».
34 Con l'abrogazione del regolamento n. 1697/79 a seguito dell'entrata in vigore del codice doganale, il testo dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 è stato ripreso all'art. 220, n. 2, di detto codice, che stabilisce, utilizzando termini quasi identici:
«Eccetto i casi di cui all'articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: (...) b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana (...)».
B - Disposizioni procedurali relative allo sgravio e al mancato recupero a posteriori dei dazi doganali
1. Disposizioni procedurali applicabili alle importazioni controverse
35 Poiché è attestato da costante giurisprudenza (sentenze della Corte 12 novembre 1981, cause 212/80-217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punti 9-14, e specificamente in materia di sgravio e mancato recupero, 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I-3873, punto 22) che le disposizioni procedurali sono destinate ad essere applicate a tutte le controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore, le disposizioni procedurali definite nel codice doganale e nel regolamento n. 2454/93 sono quelle da applicare alle richieste di sgravio presentate dopo l'entrata in vigore di dette disposizioni. Trattasi in particolare degli artt. 236-239 del codice doganale nonché degli artt. 878-909 del regolamento n. 2454/93.
36 Occorre tuttavia evidenziare che, sino all'entrata in vigore del codice doganale, la procedura relativa allo sgravio e al recupero dei dazi doganali era definita, in maniera quasi identica, dagli artt. 16 e 17 del regolamento n. 1430/79 così come dal regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574, che fissa le disposizioni di applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento n. 1430/79 (GU L 161, pag. 3). Con riferimento alla procedura relativa al mancato ricupero, le disposizioni procedurali erano previste dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2380, che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1697/79 (GU L 225, pag. 30).
2. Procedura relativa allo sgravio dei dazi doganali
37 Qualsiasi sgravio dei dazi doganali deve costituire oggetto di una domanda specifica da parte dell'interessato (in prosieguo: la «domanda di sgravio») (art. 878, n. 1, del regolamento n. 2454/93). Tale domanda deve essere presentata presso l'autorità doganale competente (art. 879, n. 1, del regolamento n. 2454/93). Al fine di facilitarne il disbrigo, la domanda deve essere compilata utilizzando il formulario previsto dall'allegato 111 del codice doganale. Una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, l'autorità doganale competente delibera per iscritto sulla domanda di sgravio (art. 886, n. 1, del regolamento n. 2454/93).
38 Tuttavia, qualora l'autorità doganale non sia in grado di decidere sulla base degli artt. 899 e segg. del regolamento n. 2454/93, che definiscono un certo numero di ipotesi in cui lo sgravio può essere accordato o meno, e «la domanda sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato», lo Stato membro da cui dipende tale autorità trasmette il caso alla Commissione (art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93). La pratica trasmessa alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso sottoposto (art. 905, n. 2). Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della pratica, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri (art. 906, n. 1). Quindi, previa consultazione di un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato doganale al fine di esaminare il caso di specie, la Commissione «adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione (...) dello sgravio oppure non la giustifica» (art. 907, primo comma). Tale decisione deve essere adottata entro sei mesi dalla data di ricezione, da parte della Commissione, della pratica trasmessa dallo Stato membro (art. 907, secondo comma) e deve essere comunicata al più presto allo Stato membro interessato (art. 908, n. 1). Infine, in base della decisione della Commissione, l'autorità di decisione delibera in merito alla domanda che le è stata sottoposta (art. 908, n. 2).
39 E' opportuno rilevare che le norme procedurali descritte ai punti precedenti sono state leggermente modificate a seguito dell'entrata in vigore, il 6 agosto 1998, del regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677, recante modifiche del regolamento n. 2454/93 (GU L 212, pag. 18). Le nuove norme procedurali sono state applicate nell'ambito della causa T-147/99, Miller/Commissione.
40 Il regolamento n. 1677/98 ha introdotto, in particolare, un nuovo art. 906 bis, che così dispone: «In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 906 e 907, quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti del richiedente il rimborso o lo sgravio, gli comunica le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. Il richiedente il rimborso o lo sgravio comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione». Per quanto concerne il termine di sei mesi previsto all'art. 907 del regolamento n. 2454/93, esso è sostituito da un termine di nove mesi.
3. Procedura relativa al mancato recupero a posteriori dei dazi doganali
41 Contrariamente allo sgravio, il mancato recupero dei dazi doganali non fa necessariamente seguito ad una domanda da parte dell'interessato. Si tratta di una decisione che le autorità doganali possono esse stesse adottare quando le condizioni previste per ciascuno dei casi tassativamente enumerati all'art. 869 del regolamento n. 2454/93 sono soddisfatte.
42 Tuttavia, quando l'autorità competente ritenga che «siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice [doganale] o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione», e la pratica inviata alla Commissione deve contenere tutti gli elementi necessari per un attento esame del caso sottoposto (art. 871, primo comma, del regolamento n. 2454/93). Entro quindici giorni dal ricevimento della pratica, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri (art. 872, primo comma). Quindi, previa consultazione di un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell'ambito del comitato doganale al fine di esaminare il caso in oggetto, la Commissione «decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi» (art. 873, primo comma).
43 Tale decisione deve essere assunta entro sei mesi dalla data di ricevimento da parte della Commissione della pratica trasmessa dallo Stato membro (art. 873, secondo comma) e deve essere notificata il più presto possibile allo Stato membro interessato (art. 874, primo comma).
44 Occorre notare che le norme procedurali relative al mancato recupero, descritte ai punti precedenti, così come quelle applicabili allo sgravio dei dazi doganali, sono state modificate a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 1677/98. Le nuove norme sono state applicate nell'ambito della causa T-147/99, Miller/Commissione.
45 Inoltre il regolamento n. 1677/98 ha previsto, in particolare, un nuovo art. 872 bis, che così recita: «In qualsiasi momento della procedura di cui agli articoli 872 e 873 [del regolamento n. 2454/93], quando la Commissione intende adottare una decisione negativa nei confronti della persona interessata al caso sottoposto, comunica a quest'ultima le proprie obiezioni per iscritto, unitamente a tutti i documenti sui quali poggiano dette obiezioni. La persona interessata al caso sottoposto alla Commissione comunica le proprie osservazioni per iscritto entro un mese dalla data d'invio delle suddette obiezioni. Qualora non comunichi le proprie osservazioni entro tale termine, si ritiene che abbia rinunciato alla facoltà di esprimere la propria posizione». Per quanto concerne il termine di sei mesi previsto all'art. 873 del regolamento n. 2454/93, esso è sostituito da un termine di nove mesi.
Fatti all'origine della controversia
I - Contesto generale
46 Le presenti cause si riferiscono all'importazione nell'ambito della Comunità di televisori a colori assemblati in Turchia durante il periodo controverso. Questi televisori erano stati prodotti da diverse società turche, in particolare la Vestel, la Meta, la Profilo, la Bekoteknik e la Cihan. Queste ultime utilizzavano per la loro fabbricazione alcuni componenti provenienti dalla Turchia, ma altresì altri componenti di provenienza comunitaria nonché componenti da paesi terzi (generalmente provenienti dalla Corea, dal Giappone, da Hong Kong e da Singapore).
47 Durante il periodo controverso i televisori a colori fabbricati in Turchia sono stati importati nella Comunità ricorrendo ai certificati A.TR.1, cosicché gli stessi hanno beneficiato dell'esenzione dai dazi doganali prevista dall'Accordo di associazione e dal protocollo addizionale.
48 A seguito di un certo numero di reclami e di segnalazioni di irregolarità, la Commissione ha intrapreso, dal 18 ottobre al 9 novembre 1993, una missione di verifica in Turchia, alla quale hanno partecipato due rappresentanti dei propri servizi e cinque rappresentanti dei servizi doganali belgi, francesi, olandesi, tedeschi e del Regno Unito. Tale missione di verifica ha dato origine alla redazione di un rapporto (in prosieguo: il «rapporto di missione»). In occasione di tale missione si è constatato che le autorità turche autenticavano i certificati A.TR.1 senza che alcun diritto di compensazione venisse riscosso.
49 La Commissione è pervenuta alla conclusione, nel rapporto di missione, che i certificati presentati fossero invalidi perché riguardavano di fatto televisori a colori fabbricati in Turchia i cui componenti originari da paesi terzi non erano stati immessi in libera pratica né assoggettati al prelievo di compensazione e che, di conseguenza, questi televisori non potevano beneficiare del regime di libera circolazione al momento della loro importazione nell'ambito della Comunità.
50 La stessa Commissione pertanto, con lettere del 2 marzo e 21 aprile 1994, ha invitato gli Stati membri interessati a richiedere alle società che avevano importato televisori provenienti dalla Turchia nel periodo controverso, tenendo conto del termine di prescrizione applicabile, il pagamento dei dazi doganali previsti dalla Tariffa doganale comune (vale a dire il 14% del valore totale dei televisori al momento della loro importazione nell'ambito della Comunità). La Commissione ha tuttavia autorizzato gli Stati membri che lo desideravano a sospendere o a prorogare il recupero dei dazi sino alla valutazione definitiva da parte della medesima dei risultati della missione di verifica.
51 La Commissione ha quindi confermato agli Stati membri, con lettera del 25 novembre 1994, che vi era la possibilità di procedere immediatamente al recupero dei dazi doganali relativi alle importazioni di televisori a colori effettuate sulla base di certificati A.TR.1 rilasciati prima del 15 gennaio 1994, tenendo conto del termine di prescrizione di tre anni.
II - Contesto particolare
A - Contesto particolare delle cause tedesche (T-186/97, T-187/97, T-190/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97 e T-293/97)
1. Ordini di recupero emessi dalle autorità tedesche
52 Le società Kaufring AG (in prosieguo: la «Kaufring») (causa T-186/97), la Crown Europe GmbH (in prosieguo: la «Crown») (causa T-187/97), la Profex Electronic Verwaltungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Profex») (causa T-190/97), la Horten AG (in prosieguo: la «Horten») (causa T-191/97), la Dr. Seufert GmbH (in prosieguo: la «Dr. Seufert») (causa T-192/97), la Grundig AG (in prosieguo: la «Grundig») (causa T-210/97), la Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH (in prosieguo: la «Hertie») (T-211/97) e la Elta GmbH (in prosieguo: la «Elta») (causa T-293/97) (in prosieguo: le «ricorrenti tedesche») hanno importato, durante il periodo controverso, svariati lotti di televisori a colori provenienti dalla Turchia. Tutte le importazioni erano accompagnate da un certificato A.TR.1 e hanno pertanto beneficiato del regime preferenziale. I certificati A.TR.1 sono stati tutti vistati dalle autorità doganali turche.
53 Conformemente alle richieste della Commissione (v. supra, punti 50 e 51), le autorità doganali tedesche hanno inviato alcuni avvisi di rettifica dell'imposizione (Steueränderungensbescheide) alle ricorrenti tedesche, esigendo il pagamento dei dazi doganali per un importo totale di 545 727,35 marchi tedeschi (DEM) nei riguardi della Kaufring, DEM 238 352,97 nei riguardi della Crown, DEM 2 269 866,84 nei riguardi della Profex, DEM 123 809,12 nei riguardi della Horten, DEM 126 828,26 nei riguardi della Dr. Seufert, DEM 6 596 210,31 nei riguardi della Grundig, DEM 593 110,16 nei riguardi della Hertie e DEM 113 875,49 nei riguardi della Elta.
2. Domande di sgravio e/o di mancato recupero inoltrate alle autorità tedesche dalle ricorrenti tedesche
54 Le ricorrenti tedesche hanno fatto opposizione avverso tale avviso, chiedendo agli uffici doganali coinvolti di accordare loro uno sgravio dei dazi doganali. Le società Dr. Seufert, Crown e Grundig hanno inoltre richiesto che tali dazi non venissero riscossi.
3. Domande di sgravio trasmesse alla Commissione dalle autorità tedesche
55 Dopo aver esaminato le domande presentate dalle ricorrenti tedesche, il Bundesministrerium der Finanzen (Ministero delle Finanze tedesco), al quale gli uffici doganali interessati avevano trasmesso le pratiche, ha ritenuto che le condizioni per lo sgravio dei dazi doganali, previste dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 e dall'art. 239 del codice doganale, fossero soddisfatte nel caso in oggetto.
56 Pertanto, il Bundesministrerium der Finanzen, in conformità all'art. 905 del regolamento n. 2454/93, ha trasmesso le pratiche alla Commissione, alla quale ha reso nota la propria opinione quanto al soddisfacimento delle condizioni previste ai fini dello sgravio dei dazi doganali.
57 Occorre evidenziare che, prima di tale inoltro, il Bundesministerium der Finanzen aveva invitato tutte le ricorrenti tedesche, da un canto, a commentare la minuta della domanda che esso intendeva inviare alla Commissione e, dall'altro, a fornire una dichiarazione scritta che confermasse che la domanda teneva in considerazione tutte le circostanze del caso, così come tutti i relativi argomenti, e che la pratica era quindi completa.
58 Le società Kaufring, Horten, Hertie, Profex ed Elta hanno accettato di fornire una dichiarazione scritta di tale tenore. Viceversa, la Grundig, la Dr. Seufert e la Crown hanno informato il Bundesministerium der Finanzen del proprio rifiuto al riguardo. Esse formulavano la richiesta che le loro domande di sgravio con i relativi allegati fossero accluse alle pratiche trasmesse dal Bundesministerium der Finanzen, richiesta che quest'ultimo ha accolto. Il Bundesministerium der Finanzen ha inoltre accettato, per quanto concerne queste parti, di inserire il passaggio seguente nelle proprie lettere di trasmissione indirizzate alla Commissione:
«L'interessata chiede che la Commissione assuma a base della decisione la domanda di sgravio particolareggiata unita alla presente con i relativi allegati. L'interessata chiede altresì di essere direttamente ascoltata dalla Commissione prima dell'adozione di una decisione, al fine di far valere i propri diritti di difesa nei riguardi della Commissione; l'interessata ritiene che debba essere informata dalla Commissione sui fatti e sui documenti essenziali sulla base dei quali la medesima prevede di adottare la propria decisione in merito allo sgravio dei dazi doganali».
59 La Commissione, prima di adottare una decisione definitiva su ciascuna delle domande di sgravio di cui sopra, ha consultato il gruppo di esperti previsto all'art. 907, primo comma, del regolamento n. 2454/93. Detto gruppo ha esaminato i casi sottoposti nel corso della propria riunione del 10 gennaio 1997. L'insieme dei rappresentanti degli Stati membri presenti a tale riunione, fatta eccezione per la Repubblica d'Austria e la Repubblica portoghese, si è pronunciato a favore dello sgravio.
60 In seguito, con decisioni 19 febbraio 1997, REM 14/96, REM 15/96, REM 16/96, REM 17/96, REM 18/96, REM 19/96 e REM 20/96, relative alle società, rispettivamente, Horten, Kaufring, Elta, Grundig, Hertie, Crown e Profex, e 25 marzo 1997, REM 21/96, relativa alla Dr. Seufert, la Commissione ha constatato che l'accettazione delle domande di sgravio non risultava giustificata. Tali decisioni individuali sono state comunicate alle ricorrenti tedesche da parte delle loro autorità nazionali.
B - Contesto particolare delle cause francesi (da T-216/97 a T-218/97)
1. Ordini di recupero emessi dalle autorità francesi
61 La Lema SA (in prosieguo: la «Lema») (causa T-216/97) e la Masco SA (in prosieguo: la «Masco») (cause T-217/97 e T-218/97), (in prosieguo: le «ricorrenti francesi») hanno importato, a intervalli regolari, alcuni lotti di televisori a colori provenienti dalla Turchia. Tutte le importazioni erano accompagnate da un certificato A.TR.1 e hanno quindi usufruito di un regime preferenziale. I certificati A.TR.1 sono stati tutti vistati, al momento dell'esportazione, dalle autorità doganali turche e in seguito, al momento dell'importazione in Francia, dalle autorità doganali francesi.
62 In osservanza delle richieste della Commissione (v., supra, ai punti 50 e 51) le autorità doganali francesi, in particolare la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (Direzione nazionale per le informazioni e le inchieste doganali; in prosieguo: la «DNRED»), hanno appurato che la Lema e la Masco avevano commesso un'infrazione, importando televisori tramite certificati A.TR.1. A tale titolo, esse hanno preteso il pagamento dei dazi doganali, da parte della Lema, per un importo totale pari a 12 201 564 franchi francesi (FRF), nonché, da parte della Masco, di FRF 32 966 173 (causa T-217/97) e di FRF 4 192 502 (causa T-218/97).
2. Disamina, da parte delle autorità francesi, delle domande di sgravio e di mancato recupero presentate dalle ricorrenti francesi
63 La Lema e la Masco hanno presentato opposizione contro tali richieste a posteriori dei dazi doganali, chiedendo alla DNRED di non ricuperare i dazi in questione oppure di accordare loro uno sgravio relativamente a tali dazi. Queste domande individuali erano fondate, da una parte, per quanto riguarda il mancato recupero, sugli artt. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, e 220, n. 2, lett. b), del codice doganale e, dall'altra, per quanto riguarda lo sgravio, sugli artt. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 e 239 del codice doganale.
3. Domande di mancato recupero e di sgravio trasmesse alla Commissione dalle autorità francesi
64 Dopo una disamina delle varie domande presentate dalle ricorrenti francesi, il Ministero francese per l'Economia e le Finanze (in prosieguo: il «Ministero») ha ritenuto che le condizioni previste all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 fossero soddisfatte nel caso di specie. Esso ha sottoposto, ad ognuna delle ricorrenti francesi, una minuta della domanda di esame che intendeva presentare a tale riguardo alla Commissione. La Lema e la Masco, nelle proprie risposte, hanno avanzato la richiesta che fosse allegata alla pratica una copia delle domande complete che le stesse avevano inviato alla DNRED ed hanno ricordato di avere inoltre formulato una domanda di sgravio in base all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, esprimendo l'intenzione di tener ferma quest'ultima, in via subordinata.
65 Il Ministero ha quindi trasmesso alla Commissione le pratiche, alle quali erano accluse anche quelle inoltrate dalle ricorrenti francesi presso la DNRED.
66 Il Ministero ha sottolineato che le condizioni previste ai fini del mancato recupero dei dazi, nella fattispecie in oggetto, erano soddisfatte.
67 Esso ha altresì richiesto alla Commissione di esaminare le domande in subordine di sgravio dei dazi.
68 Prima di adottare una decisione definitiva, la Commissione ha consultato il gruppo di esperti previsto dagli artt. 873 e 907 del regolamento n. 2454/93. Quest'ultimo ha esaminato i casi in oggetto durante la propria riunione del 10 gennaio 1997. L'insieme dei rappresentanti degli Stati membri presenti a tale incontro, ad eccezione della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese, si è pronunciato a favore del mancato recupero e dello sgravio.
69 Successivamente, con decisioni 24 aprile 1997, REC 7/96 e REC 9/96, relative alla Masco, e REC 8/96, relativa alla Lema, la Commissione ha accertato che i dazi all'importazione dovevano essere ricuperati e che lo sgravio di tali dazi non risultava giustificato.
70 Queste decisioni sono state comunicate dal segretariato generale della Commissione alla rappresentanza permanente della Repubblica francese presso l'Unione europea. Le autorità nazionali le hanno successivamente comunicate alle ricorrenti francesi.
C - Contesto particolare delle cause olandesi (T-279/97 e T-280/97)
1. Ordini di recupero emessi dalle autorità olandesi
71 Le società DFDS Transport BV (in prosieguo: la «DFDS») (causa T-279/97) e Wilson Holland BV (in prosieguo: la «Wilson») (causa T-280/97) (in prosieguo: le «ricorrenti olandesi») hanno importato svariati lotti di televisori a colori provenienti dalla Turchia. Tutte le importazioni erano accompagnate da un certificato A.TR.1 e hanno quindi usufruito del regime preferenziale. I certificati A.TR.1 sono stati tutti vistati, in Turchia, dall'ufficio doganale di Istanbul e, in seguito, nei Paesi Bassi, da quello di Rotterdam.
72 Conformemente alle richieste della Commissione (v. supra, ai punti 50 e 51) le autorità doganali olandesi hanno indirizzato alcuni avvisi di riscossione (uitnodiging tot betaling) alla DFDS e alla Wilson. In tale sede esse hanno richiesto il pagamento dei dazi doganali per un importo totale di 212 657 fiorini olandesi (NLG) nei riguardi della DFDS e di NLG 30 712,50 nei riguardi della Wilson.
2. Domande di sgravio inoltrate alle autorità olandesi dalle ricorrenti olandesi
73 Le ricorrenti olandesi hanno presentato opposizione avverso tale avviso di riscossione, chiedendo agli uffici doganali coinvolti di accordare loro uno sgravio dei dazi doganali.
3. Domande di sgravio trasmesse alla Commissione dalle autorità olandesi
74 Dopo la disamina della domande presentata dalle ricorrenti olandesi, il Belastingdienst (autorità fiscale olandese), al quale gli uffici doganali interessati avevano trasmesso le pratiche, ha ritenuto che le condizioni per lo sgravio dei dazi doganali previste all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 e all'art. 239 del codice doganale fossero soddisfatte nel caso in oggetto.
75 Pertanto, il Belastingdienst, in conformità all'art. 905 del regolamento n. 2454/93, ha trasmesso le pratiche alla Commissione, alla quale ha reso nota la propria opinione quanto al soddisfacimento delle condizioni previste ai fini dello sgravio dei dazi doganali.
76 Occorre evidenziare che, prima di detta trasmissione, le ricorrenti olandesi, su richiesta delle proprie autorità nazionali, avevano segnalato a queste ultime di aver preso visione della pratica ad esse relativa e che detta pratica era da ritenersi completa.
77 Prima di adottare una decisione definitiva, la Commissione ha consultato il gruppo di esperti previsto all'art. 907, primo comma, del regolamento n. 2454/93. Quest'ultimo ha esaminato i casi presentati durante la propria riunione del 7 marzo 1997. L'insieme dei rappresentanti degli Stati membri presenti a tale incontro, ad eccezione della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese, si è pronunciato a favore dello sgravio.
78 Infine, con decisioni 5 giugno 1997, REM 26/96 e REM 27/96, relative, rispettivamente, alla DFDS e alla Wilson, la Commissione ha constatato che la concessione degli sgravi richiesti non era giustificata. Tali decisioni sono state comunicate alle autorità nazionali, che le hanno a loro volta comunicate alle ricorrenti olandesi.
D - Contesto particolare della causa belga (T-147/99)
1. Ordine di recupero emesso dalle autorità belghe
79 Durante il periodo controverso la società Miller NV (in prosieguo: la «Miller») (causa T-147/99) ha importato svariati lotti di televisori a colori provenienti dalla Turchia. Tutte le importazioni erano accompagnate da un certificato A.TR.1 e hanno quindi usufruito del regime preferenziale. I certificati A.TR.1 sono stati tutti vistati, in Turchia, dall'ufficio doganale di Istanbul e, in seguito, in Belgio, da quello di Anversa.
80 Conformemente alle richieste della Commissione (v., supra, ai punti 50 e 51) le autorità doganali belghe hanno indirizzato un avviso di riscossione (uitnodiging tot betaling) alla Miller. In tale sede esse hanno chiesto il pagamento dei dazi doganali per un importo totale di 11 381 735 franchi belgi (BEF).
2. Domanda di mancato recupero inoltrata alle autorità belghe da parte della Miller
81 La Miller ha proposto opposizione avverso tale avviso di riscossione ed ha chiesto all'ufficio doganale interessato di non ricuperare i dazi doganali. Detta domanda era fondata sull'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 e sull'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale.
3. Domanda di mancato recupero e di sgravio trasmessa alla Commissione dalle autorità belghe
82 Dopo la disamina della domanda presentata dalla ricorrente, il Ministero delle Finanze, dipartimento delle Dogane e delle Accise, al quale l'ufficio doganale interessato aveva trasmesso la pratica, ha ritenuto che le condizioni per il mancato recupero previste dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 e dall'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, fossero soddisfatte nel caso in oggetto. In subordine, il Ministero delle Finanze ha ritenuto che le condizioni per lo sgravio, previste all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 e all'art. 239 del codice doganale, lo fossero ugualmente.
83 Pertanto, il Ministero delle Finanze, in conformità agli artt. 871 e 905 del regolamento n. 2454/93, ha trasmesso la pratica alla Commissione, alla quale ha reso nota la propria opinione quanto al soddisfacimento delle condizioni previste ai fini del mancato recupero e dello sgravio dei dazi doganali.
84 Occorre sottolineare che, prima di detto inoltro, le autorità belghe avevano chiesto alla Miller di rendere note le sue eventuali osservazioni in merito alla minuta di domanda di mancato recupero e di sgravio che le stesse desideravano trasmettere alla Commissione e di confermare che la pratica risultava completa. La Miller aveva replicato, con lettera del 24 aprile 1998, che la pratica era completa. A tale lettera era acclusa una dichiarazione del suo avvocato in cui si descrivevano i diversi documenti che le erano stati trasmessi dal Ministero delle Finanze in allegato alla minuta di lettera alla Commissione, e se ne riassumevano le argomentazioni principali, ricordando la sua aspettativa di poter consultare la pratica predisposta dall'istituzione.
85 La Commissione ha esaminato la pratica, in conformità agli artt. 871 e 905 e segg. del regolamento n. 2454/93.
86 Con lettera del 24 novembre 1998 la Commissione ha fatto pervenire alla Miller un riassunto della pratica, in conformità agli artt. 872 bis e 906 bis del regolamento n. 2454/93. La stessa ha inoltre comunicato la propria intenzione di richiedere alle autorità doganali belghe di procedere al recupero a posteriori dei dazi doganali in causa e di rifiutare lo sgravio relativamente a tali dazi. In detta lettera la Commissione ha infatti manifestato i propri dubbi in merito al soddisfacimento delle condizioni previste all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Inoltre, ha ritenuto che le circostanze del caso non fossero tali da fondare una «situazione derivante da circostanze particolari», ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. La Commissione ha tuttavia invitato la Miller a comunicarle le sue eventuali osservazioni entro un mese dal ricevimento della lettera.
87 A riscontro di tale inoltro, la ricorrente, con lettera del 2 dicembre 1998, ha chiesto alla Commissione di poter consultare tutti i documenti della pratica di quest'ultima, al fine di poter formulare le proprie osservazioni con piena cognizione di causa, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale (sentenza 19 febbraio 1998, causa T-42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II-401, punti 78-88).
88 La Commissione, con lettera del 22 dicembre 1998, si è rifiutata di accogliere tale richiesta per il fatto che la Miller era stata già in grado di esaminare la propria pratica, che conteneva esclusivamente i dati comunicati dalle autorità belghe. La stessa ha ammesso che il rapporto di missione non ne faceva parte, ma ha dichiarato che, poiché detto rapporto non faceva che confermare la veridicità dei fatti e quindi l'invalidità dei certificati controversi, riteneva inutile inoltrarlo alla Miller.
89 Con lettera del 7 gennaio 1999 la ricorrente ha espresso le proprie rimostranze avverso tale rifiuto della Commissione e ha dichiarato che, nel caso in cui la decisione definitiva di quest'ultima le fosse risultata sfavorevole, si riservava il diritto di adire il Tribunale con un ricorso di annullamento nei confronti di tale decisione, invocando la violazione dei diritti della difesa. La stessa ha pertanto nuovamente presentato istanza per poter consultare i documenti sui quali la Commissione aveva presumibilmente fondato la propria decisione definitiva, così come tutti gli altri documenti - compresi quelli di natura amministrativa - facenti riferimento a tale causa.
90 La Miller ha inoltre risposto alla lettera della Commissione del 24 novembre 1998 con corriere del 22 gennaio 1999, indicando i motivi per i quali la stessa riteneva che le condizioni di applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 fossero effettivamente soddisfatte. Oltre a ciò, essa ha dichiarato che, a suo avviso, vi era nel caso in oggetto una situazione derivante da circostanze particolari e che non poteva esserle addebitata alcuna negligenza o frode, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
91 Una volta venuta a conoscenza delle osservazioni della Miller, la Commissione, prima di adottare una decisione definitiva, ha consultato il gruppo di esperti previsto agli artt. 873 e 907, primo comma, del regolamento n. 2454/93. Quest'ultimo ha esaminato la pratica nel corso della propria riunione del 25 febbraio 1999. L'insieme dei rappresentanti degli Stati membri presenti a tale riunione, ad eccezione di quelli della Repubblica d'Austria e della Repubblica portoghese, si è pronunciato in favore del mancato recupero e dello sgravio.
92 Successivamente, con decisione 26 marzo 1999, REC 3/98, la Commissione ha constatato che i dazi all'importazione dovevano essere ricuperati e che lo sgravio di tali dazi non era giustificato. Le autorità belghe hanno comunicato questa decisione alla Miller con lettera del 21 aprile 1999.
III - In merito alla motivazione delle decisioni impugnate
93 Le decisioni impugnate si basano su una motivazione quasi identica. Non sussiste alcuna differenza sostanziale tra le decisioni che si riferiscono esclusivamente a domande di sgravio formulate sulla base dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 rispetto alle decisioni che riguardano domande di sgravio presentate contestualmente a domande di mancato recupero basate sull'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
94 Infatti, dopo aver ricordato che, secondo costante giurisprudenza, il legittimo affidamento di un operatore è meritevole di tutela solo qualora le stesse autorità competenti siano la fonte di tale affidamento, la Commissione ha constatato, nelle decisioni impugnate, che gli esportatori turchi avevano dichiarato, alla casella 13 dei certificati A.TR.1, che le merci ivi indicate soddisfavano le condizioni per l'ottenimento di detto certificato. Invero, così non era poiché, come si è constatato in occasione della missione di verifica in Turchia, i televisori fabbricati in Turchia contenevano componenti originari di paesi terzi che non erano stati né immessi in libera pratica né assoggettati al prelievo di compensazione previsto all'art. 3, n. 1, del protocollo addizionale.
95 La Commissione ha quindi ritenuto che le autorità competenti turche fossero state indotte in errore dalle dichiarazioni inesatte degli esportatori. Di conseguenza, non poteva essere imputato direttamente alcun errore all'operato di tali autorità. In considerazione di tale circostanza, il fatto che le autorità turche avessero rilasciato i certificati controversi sulla base delle dichiarazioni degli esportatori non era sufficiente a consentire agli importatori di nutrire un legittimo affidamento sulla validità di questi certificati.
96 Oltre a ciò, la Commissione ha osservato che la disciplina in oggetto era nota e relativamente semplice in relazione alle condizioni per il rilascio di un certificato A.TR.1 e che gli importatori non potevano pertanto ignorarla. La stessa ha inoltre rilevato che un operatore diligente avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla validità dei certificati A.TR.1.
97 Date queste constatazioni, la Commissione ha ritenuto che le condizioni per lo sgravio e/o il mancato recupero dei dazi doganali non fossero state soddisfatte.
98 Per quanto concerne le condizioni per lo sgravio, la Commissione ha d'altronde precisato che le circostanze del caso in oggetto, così come le pretese lacune nell'applicazione del protocollo addizionale, non possono costituire una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, dato che il regime di libera circolazione poteva essere ottenuto procedendo semplicemente alla immissione in libera pratica in Turchia dei componenti originari di paesi terzi.
Procedimento
99 Con distinte istanze, depositate presso la cancelleria del Tribunale tra il 20 giugno 1997 e il 18 giugno 1999, le ricorrenti hanno presentato i ricorsi di annullamento di cui in oggetto.
100 Con ordinanze 25 maggio 1998 è stato autorizzato l'intervento della Repubblica federale di Germania a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti nelle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97 e T-210/97.
101 Con ordinanze 25 maggio 1998 è stato autorizzato l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti nelle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97 e T-293/97.
102 Con ordinanze 25 maggio 1998 è stato autorizzato l'intervento della Repubblica francese a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti nelle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 e da T-216/97 a T-218/97.
103 Con lettere distinte, depositate presso la cancelleria del Tribunale nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio 1998, la Grundig, la Dr. Seufert, la Crown, la Hertie, la Horten e la Kaufring hanno chiesto che il Tribunale ordinasse la produzione, da parte della Commissione, di un certo numero di documenti relativi al merito della controversia. La Commissione, come anche le parti intervenienti, sono state invitate a presentare le proprie osservazioni a tale riguardo.
104 Con misura di organizzazione del procedimento 29 ottobre 1999, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre un certo numero di documenti relativi all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale alle importazioni dei televisori a colori provenienti dalla Turchia. La Commissione ha ottemperato a detta domanda con il deposito, il 29 novembre 1999, di un fascicolo formato da 24 classificatori, contenenti approssimativamente 7 000 pagine. Essa ha completato il fascicolo con l'inoltro, il 22 dicembre 1999, di un certo numero di documenti aggiuntivi e, in data 13 gennaio 2000, di una traduzione non ufficiale in inglese delle dichiarazioni di importazione e di esportazione turche risultanti in detto fascicolo.
105 A seguito di una richiesta in tal senso del Tribunale, tutte le ricorrenti (ad eccezione della Elta), così come la Commissione e la Repubblica francese, hanno partecipato, il 6 dicembre 1999, ad una riunione informale al fine di organizzare la consultazione del fascicolo depositato il 29 novembre 1999 e lo svolgimento dell'udienza.
106 Successivamente, una volta sentite le parti su tale punto, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha riunito le presenti cause ai fini della trattazione orale e della sentenza con ordinanza 10 gennaio 2000.
107 La consultazione presso la cancelleria del Tribunale, da parte delle ricorrenti e della Repubblica francese, del fascicolo depositato il 29 novembre 1999 ha avuto inizio il 17 gennaio 2000 e si è conclusa il 28 febbraio 2000. A seguito di detta consultazione, tali parti hanno depositato alcune osservazioni nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2000. La Commissione ha replicato a tali osservazioni con memoria del 24 marzo 2000.
108 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di procedere alla trattazione orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere a determinati quesiti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta.
109 Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 10 luglio 2000.
Conclusioni delle parti
110 La Kaufring (causa T-186/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 15/96;
- condannare la Commissione alle spese.
111 La Crown (causa T-187/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 19/96;
- condannare la Commissione alle spese.
112 La Profex (causa T-190/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 20/96;
- ingiungere alla Commissione di accogliere la domanda di sgravio dei dazi;
- dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, se necessario prevedendo la costituzione di garanzie;
- condannare la Commissione alle spese.
113 La Horten (causa T-191/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 14/96;
- condannare la Commissione alle spese.
114 La Dr. Seufert (causa T-192/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 21/96;
- condannare la Commissione alle spese.
115 La Grundig (causa T-210/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 17/96;
- condannare la Commissione alle spese.
116 La Hertie (causa T-211/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 18/96;
- condannare la Commissione alle spese.
117 La Elta (causa T-293/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 16/96;
- condannare la Commissione alle spese.
118 La Lema (causa T-216/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REC 8/96;
- dichiarare che la stessa ha diritto al mancato recupero a posteriori dei dazi controversi;
- in subordine, dichiarare che la stessa ha diritto ad uno sgravio di tali dazi;
- condannare la Commissione alle spese.
119 La Masco (cause T-217/97 e T-218/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare le decisioni REC 7/96 e REC 9/96;
- dichiarare che la stessa ha diritto al mancato recupero a posteriori dei dazi controversi;
- in subordine, dichiarare che la stessa ha diritto ad uno sgravio di tali dazi;
- condannare la Commissione alle spese.
120 La DFDS (causa T-279/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 26/96;
- condannare la Commissione alle spese.
121 La Wilson (causa T-280/97) conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione REM 27/96;
- condannare la Commissione alle spese.
122 La Miller (causa T-147/99) conclude che il Tribunale voglia:
- in via principale:
- annullare la decisione REC 3/98;
- condannare la Commissione alle spese;
- in subordine, condannare la Commissione alle spese;
- in ulteriore subordine, condannare la Commissione a sostenere le proprie spese.
123 La Repubblica federale di Germania conclude che il Tribunale voglia annullare le decisioni oggetto delle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97 e T-210/97.
124 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord conclude che il Tribunale voglia annullare le decisioni oggetto delle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97 e T-293/97.
125 La Repubblica francese conclude che il Tribunale voglia annullare le decisioni oggetto delle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 e da T-216/97 a T-218/97.
126 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- per quanto riguarda la causa T-190/97, dichiarare irricevibili le conclusioni della ricorrente volte a che il Tribunale ingiunga alla stessa Commissione di accogliere la domanda di sgravio e a che dichiari la sentenza provvisoriamente esecutiva, se necessario con costituzione di garanzie;
- per quanto riguarda le cause da T-216/97 a T-218/97, dichiarare irricevibili le conclusioni volte a far sì che il Tribunale dichiari esistente il diritto delle ricorrenti al mancato recupero a posteriori dei dazi doganali o, in subordine, allo sgravio di detti dazi;
- per il resto, respingere i ricorsi di annullamento di cui in oggetto;
- condannare le ricorrenti alle spese.
127 In udienza la Profex ha dichiarato di rinunciare alle proprie conclusioni volte a che il Tribunale ingiunga alla Commissione di accogliere la sua domanda di sgravio e a che esso dichiari la sentenza provvisoriamente esecutiva, se necessario con costituzione di garanzie;
128 Parimenti, la Lema e la Masco hanno dichiarato di rinunciare alle conclusioni volte a far sì che il Tribunale riconosca il loro diritto al mancato recupero a posteriori dei dazi doganali o, in subordine, allo sgravio di detti dazi.
129 Pertanto, non vi è necessità di una pronuncia sulla ricevibilità né, a fortiori, sul fondamento di tali conclusioni.
In diritto
130 Le ricorrenti hanno invocato, a sostegno dei propri ricorsi, numerosi argomenti relativi tanto alla violazione delle forme sostanziali quanto alla violazione di norme riguardanti il merito. Tuttavia, in considerazione delle circostanze particolari del caso, il Tribunale decide di esaminare, nell'ordine, il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa e il motivo relativo ad una violazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
I - Sul motivo relativo ad una violazione dei diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo
A - Sulla disamina di tale motivo nell'ambito dei presenti ricorsi
1. Argomenti delle parti
131 La Crown, la Dr. Seufert, la Grundig e la Miller evidenziano che i propri diritti della difesa sono stati violati nell'ambito del procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione delle decisioni che le stesse impugnano. In udienza la Kaufring, la Profex, la Horten, la Hertie e la Elta hanno precisato che le stesse invocano parimenti questo motivo di ordine pubblico a sostegno dei propri ricorsi.
132 Detto motivo è altresì invocato dalla Repubblica francese nelle cause relativamente alle quali la stessa ha depositato una memoria di intervento, vale a dire le cause T-186/97, T-187/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97 e T-218/97.
133 La Commissione solleva tuttavia un'eccezione di irricevibilità nelle cause T-186/97, T-191/97, T-211/97 e da T-216/97 a T-218/97, fondata sul fatto che detto motivo non è stato invocato dalle ricorrenti, di modo che la Repubblica francese non potrebbe eccepirlo senza violare l'art. 37 dello Statuto CE della Corte di Giustizia. Rileva inoltre che sarebbe singolare il fatto di autorizzare una parte interveniente ad invocare un tale motivo laddove lo stesso non sia stato sollevato dalla parte che si presume sia tutelata dal principio in questione. Essa fa riferimento, a tale proposito, alla sentenza della Corte 17 marzo 1993, causa C-155/91, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-939), così come alle conclusioni dell'avvocato generale Lagrange di cui alla sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità (Racc. pag. 1, in particolare pag. 57).
2. Giudizio del Tribunale
134 A questo riguardo è sufficiente osservare che, secondo giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa costituisce una forma sostanziale la cui violazione può essere constatata d'ufficio (sentenze della Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punto 14, e 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 67; v., ugualmente, sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/96, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimentieres CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-491, punto 487).
135 Spetta quindi al Tribunale verificare d'ufficio, in tutte le cause, se la Commissione abbia rispettato i diritti della difesa delle ricorrenti nell'ambito del procedimento amministrativo sfociato nell'adozione delle decisioni impugnate.
136 Il Tribunale ritiene inoltre che l'argomentazione della Commissione, secondo la quale il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, invocata dalla Repubblica francese, sarebbe irricevibile, non può essere accolta.
137 Occorre infatti sottolineare che, come risulta dal dettato dell'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura, l'interveniente non può ampliare le conclusioni della parte a sostegno della quale interviene, ma può liberamente scegliere i motivi e argomenti da dedurre a sostegno delle dette conclusioni (sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-37/97, Forges de Clabecq/Commissione, Racc. pag. II-859, punto 92).
B - Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti nelle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97 e T-293/97
1. Argomenti delle parti
138 La Grundig, la Dr. Seufert e la Crown rilevano che la Commissione ha violato i loro diritti della difesa in quanto, nonostante una richiesta esplicita da parte loro, non ha ascoltato le loro osservazioni prima di adottare le decisioni ove si constatava che lo sgravio dei dazi nei loro riguardi non era giustificato. Secondo le ricorrenti, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale di diritto che la Commissione deve rispettare, anche in mancanza di una disciplina specifica, in qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo nei riguardi di una persona (sentenze della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, Paesi Bassi e a./ Commissione, Racc. pag. I-565, punto 44; 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, punti 39 e 40, e 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, Commissione/Lisrestal e a., Racc. pag. I-5373, punto 21).
139 La Repubblica francese ritiene parimenti che la Commissione abbia leso i diritti della difesa delle società Kaufring, Crown, Horten, Dr. Seufert, Grundig, Hertie, Lema e Masco in quanto, da una parte, non ha indicato in modo chiaro a dette parti quale negligenza contestava alle stesse e, d'altro canto, non ha loro dato la possibilità di esprimersi in merito a tale gravame. La parte interveniente si riferisce, a tale proposito, alla sentenza del Tribunale 9 novembre 1995, causa T-346/94, France-aviation/Commissione (Racc. pag. II-2841), nonché alla sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata supra al punto 87 (punto 78).
140 La Commissione contesta che fosse tenuta a sentire le ricorrenti prima dell'adozione delle decisioni contestate.
141 Essa ricorda anzitutto che, da un canto, la procedura relativa allo sgravio dei dazi doganali non prevede la partecipazione formale dell'interessato al procedimento di adozione della decisione e che, d'altro canto, la Corte ha già confermato in più occasioni che detta procedura offre agli interessati tutte le garanzie giuridiche necessarie [sentenze della Corte 17 marzo 1983, causa 294/81, Control Data/Commissione, Racc. pag. 911, punto 17; 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 280/83, Van Gend & Loos e Bosman/Commissione, Racc. pag. 3763, punti 8 e segg., e CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, citata supra al punto 35, punto 48]. Il riferimento alle procedure applicabili nell'ambito antidumping non sarebbe del resto tale da giustificare dubbi circa le norme di carattere formale applicabili nel caso in oggetto, in considerazione delle differenze tra queste procedure.
142 In secondo luogo, la Commissione ritiene che i principi sviluppati nella sentenza Commissione/Lisrestal e a., citata, non siano rilevanti per le presenti cause poiché riguardano un caso di natura differente. Infatti, la decisione impugnata nella causa che ha dato origine a detta sentenza sarebbe stata emanata dalla Commissione senza che l'impresa interessata venisse previamente sentita né dall'amministrazione nazionale né dall'istituzione. Nelle presenti cause, invece, le ricorrenti sono state sentite dalla propria amministrazione nazionale e hanno potuto consultare tutti gli elementi di fatto essenziali. La Commissione sottolinea, d'altronde, che la stessa ha fondato le decisioni impugnate sulle pratiche trasmesse dalle autorità nazionali, vale a dire su elementi di fatto che erano noti alle ricorrenti e in merito ai quali le stesse avevano potuto esprimere la loro opinione.
143 In terzo luogo, la Commissione evidenzia che, nella sua sentenza France-aviation/Commissione, citata supra al punto 139, il Tribunale ha già esaminato in modo approfondito la questione della necessità di un procedimento in contraddittorio nel contesto di una procedura di sgravio dei dazi doganali e non ha ritenuto irregolare la disposizione che non prevede l'audizione dell'interessato ad opera dell'istituzione. Osserva inoltre che, in detta sentenza, il Tribunale ha esclusivamente precisato che la Commissione viola il principio del contraddittorio laddove fondi la propria decisione su una pratica incompleta o qualora la stessa non prenda in considerazione tutti i fatti pertinenti perché l'amministrazione nazionale non ha proceduto ad un'audizione esauriente. Secondo la Commissione, una situazione di tal genere non si è configurata nei diversi casi in oggetto in quanto, da un lato, la procedura preliminare all'adozione delle decisioni impugnate si è svolta regolarmente, con ampia possibilità per le ricorrenti di esprimere il proprio punto di vista dinanzi all'amministrazione nazionale, e, dall'altro, tutti gli elementi che le stesse ritenevano essenziali risultavano nelle pratiche.
144 La Commissione precisa che, a seguito della sentenza France-aviation/Commissione, citata, essa ha istituito il sistema della dichiarazione dell'interessato. In base a tale sistema le autorità nazionali devono chiedere all'interessato di confermare che questi ha preso conoscenza della pratica che verrà trasmessa alla Commissione e che non ha nulla da aggiungere al riguardo. In mancanza di una tale dichiarazione, la domanda di sgravio è irricevibile. La Commissione sottolinea che, nella fattispecie, tutte le ricorrenti, ad eccezione delle imprese Grundig, Dr. Seufert e Crown, hanno reso una siffatta dichiarazione. Per quanto concerne la Grundig, la Dr. Seufert e la Crown, sarebbe irrilevante il fatto che le stesse si siano rifiutate di rilasciare una tale dichiarazione dato che da un confronto tra le domande di sgravio che esse hanno presentato nel contesto della procedura amministrativa e i loro ricorsi di annullamento delle decisioni adottate in forza di tale procedura risulta che, al momento dell'adozione di queste ultime, tutti i fatti pertinenti erano noti sia alla Commissione che all'autorità nazionale.
145 La Commissione ritiene, in quarto luogo, che il riferimento fatto dalla Repubblica francese ai principi illustrati dal Tribunale nella propria sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata, sia privo di rilevanza perché i fatti alla base di questa sentenza differiscono da quelli delle presenti cause. Infatti, nella causa che ha originato questa sentenza il Tribunale avrebbe constatato che la Commissione era, nella fattispecie, la sola a disporre dei dati necessari al fine di effettuare un controllo del regime preferenziale. Non si configurerebbe una tale situazione nelle presenti cause. Inoltre, la Commissione ritiene che il rispetto dei diritti della difesa non esiga necessariamente che la persona a carico della quale deve essere adottata una decisione, che possa risultare lesiva per la stessa, debba essere sentita dall'istituzione medesima.
146 La Commissione ricorda, a tale riguardo, che sussistono numerose procedure in base alle quali l'interessato è sentito solo dalle autorità nazionali e non dai suoi servizi. A titolo esemplificativo, essa fa riferimento alla procedura in tema di franchigia doganale per l'importazione di apparecchi scientifici e alla giurisprudenza della Corte relativa al rispetto dei diritti della difesa nell'ambito di tale procedura (sentenze della Corte Control Data/Commissione, citata supra al punto 141, e 8 marzo 1988, causa 43/87, Nicolet Instrument, Racc. pag. 1557).
147 La Commissione evidenzia infine che, per quanto riguarda lo sgravio dei dazi doganali, è bene non confondere l'osservanza dei diritti della difesa nel contesto della procedura nazionale e l'osservanza di detti diritti nel contesto della procedura comunitaria. Qualora l'interessato intenda contestare gli elementi inoltrati alla Commissione dalle autorità nazionali, esso sarebbe tenuto ad adire il giudice nazionale.
2. Giudizio del Tribunale
148 E' opportuno ricordare, in via preliminare, che il procedimento amministrativo in materia doganale per lo sgravio dei dazi all'importazione, come stabilito nel regolamento n. 2454/93, si svolge in primo luogo sul piano nazionale. Il debitore deve infatti presentare la sua domanda di sgravio all'amministrazione nazionale che è tenuta ad adottare una decisione in conformità agli artt. 899 e segg. del regolamento n. 2454/93, che determinano alcune situazioni per le quali lo sgravio può essere o meno accordato. Una tale decisione può essere sottoposta al vaglio del giudice nazionale in forza dell'art. 243 del codice doganale data la facoltà, per detto giudice, di adire la Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) (v., in particolare, sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I-2535, punto 13).
149 Tuttavia, se l'autorità nazionale ritiene di non essere in grado di adottare una decisione in base alle sopra menzionate disposizioni e che la domanda di sgravio sia corredata da motivazioni atte a costituire una situazione particolare, risultante da circostanze tali da non implicare né frode né negligenza manifesta da parte dell'interessato, essa trasmette la pratica alla Commissione (art. 905 del regolamento n. 2454/93). In occasione di questa seconda fase, che si svolge sul piano comunitario, la Commissione, previa consultazione di un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, adotta una decisione sulla giustificazione dello sgravio. Detta decisione può essere sottoposta al controllo dei giudici comunitari in forza dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE).
150 Pertanto il regolamento n. 2454/93 prevede solo contatti tra, da un lato, l'interessato e l'amministrazione nazionale e, dall'altro, quest'ultima e la Commissione. Non è contemplato alcun contatto diretto tra il richiedente lo sgravio e la Commissione (sentenza France-aviation/Commissione, citata, punto 30).
151 Occorre tuttavia ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto lesivo, rappresenta un principio fondamentale del diritto comunitario, che deve essere garantito anche qualora non vi sia alcuna disciplina circa la procedura in oggetto (sentenze Paesi Bassi e a./Commissione, citata, punto 44, Fiskano/Commissione, citata, punto 39, e Commissione/Lisrestal e a., citata, punto 21).
152 Dato il potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'adottare una decisione in applicazione della clausola generale d'equità contemplata dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79, il rispetto del diritto al contraddittorio deve essere a maggior ragione garantito nell'ambito dei procedimenti di sgravio o di rimborso dei dazi all'importazione (sentenze del Tribunale France-aviation/Commissione, citata, punto 34; Eyckeler & Malt/Commissione, citata, punto 77; 17 settembre 1998, causa T-50/96, Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, Racc. pag. II-3773, punto 60, e 18 gennaio 2000, causa T-290/97, Mehibas Dortselaan/Commissione, Racc. pag. II-15, punto 46; v. altresì, in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Mischo per la sentenza della Corte 19 ottobre 2000, causa C-15/99, Hans Sommer, Racc. pag. I-8989, paragrafi 78-86). Detta conclusione si impone in particolare quando, nell'ambito della competenza esclusiva di cui gode in forza dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, la Commissione intende discostarsi dall'opinione dell'autorità nazionale relativamente al soddisfacimento delle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79 (sentenza France-aviation/Commissione, citata, punto 36).
153 Il principio del rispetto dei diritti della difesa impone che chiunque possa essere destinatario di una decisione lesiva dei propri interessi deve essere messo in grado di esporre utilmente la propria opinione, quanto meno in merito agli addebiti sui quali la Commissione ha fondato la propria decisione (v., in questo senso, sentenze Fiskano/Commissione, citata, punto 40, e Commissione/Lisrestal e a., citata, punto 21).
154 Ora, è chiaro che, nelle presenti cause, nessuna delle ricorrenti è stata messa in condizione, prima dell'adozione delle decisioni impugnate, di prendere posizione e di illustrare utilmente le proprie opinioni sugli aspetti rilevati dalla Commissione al fine di constatare che lo sgravio non era giustificato.
155 Questo è del resto ancor più increscioso poiché la Commissione prevedeva di discostarsi dalla posizione delle autorità nazionali per quanto riguarda il soddisfacimento delle condizioni previste all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, in particolare per quanto riguarda la questione se dovesse essere eccepita alle ricorrenti una negligenza manifesta.
156 E' opportuno osservare che, nella pratica che hanno trasmesso alla Commissione in seguito alle domande formulate dalla Masco e dalla Lema, le autorità francesi avevano chiaramente precisato che l'errore non poteva essere riscontrato dagli importatori cosicché gli stessi dovevano ritenersi in buona fede. Così pure nelle cause T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 e T-293/97, le autorità tedesche avevano ritenuto che non ricorressero gli estremi per imputare una negligenza manifesta o una frode alle ricorrenti. Infine, nelle cause T-279/97 e T-280/97, le autorità olandesi avevano ritenuto che le ricorrenti fossero in buona fede e che non potessero essere accusate di negligenza.
157 Ora la Commissione ha constatato per la prima volta nelle decisioni impugnate che, da un lato, «la normativa in causa era nota e relativamente semplice, per quanto riguarda le condizioni di rilascio di un [certificato A.TR.1] e [che] l'interessato non poteva pertanto ignorarla», e che, d'altro lato, «un operatore diligente avrebbe dovuto nutrire seri dubbi sulla validità dei [certificati A.TR.1]». In risposta ad una interrogazione scritta del Tribunale, la Commissione ha precisato che imputava una manifesta negligenza a tutte le ricorrenti.
158 Inoltre è d'uopo evidenziare che la Commissione ha sostenuto per la prima volta nelle decisioni impugnate di ritenere che le autorità doganali turche che avevano rilasciato i certificati A.TR.1 fossero state indotte in errore dalle dichiarazioni inesatte degli esportatori turchi, senza che le ricorrenti in questione siano state previamente informate in merito a tale accertamento, peraltro fondamentale.
159 Nell'adottare le decisioni impugnate senza che le ricorrenti in causa venissero previamente poste in grado di prendere opportunamente posizione in merito alle censure rilevate, la Commissione ha leso i diritti della difesa di dette ricorrenti.
160 Tale conclusione non è invalidata dal fatto che la maggior parte delle ricorrenti ha reso una dichiarazione da cui risulta che la pratica trasmessa dalle autorità nazionali alla Commissione era completa e che non avevano nulla da aggiungere. Infatti, secondo quanto considerato dal Tribunale nella propria sentenza Mehibas Dordtselan/Commissione, citata supra al punto 152 (punto 44), «benché ciò consenta quindi all'interessato di avvalersi efficacemente del diritto di essere sentito nel corso della prima fase del procedimento amministrativo, che si svolge a livello nazionale, viceversa non garantisce affatto il rispetto dei diritti della difesa nella seconda fase del medesimo procedimento, la quale si svolge dinanzi alla Commissione, dopo che le autorità nazionali le hanno trasmesso la pratica. La dichiarazione [relativa alla pratica] viene infatti presentata in un momento in cui la Commissione non ha ancora avuto l'occasione di esaminare la situazione dell'interessato né a maggior ragione di pronunciarsi provvisoriamente sulla sua domanda di rimborso».
161 Inoltre è opportuno sottolineare che è poco rilevante sapere se, come sostiene la Commissione, le decisioni impugnate siano unicamente fondate sulle pratiche trasmesse dalle autorità nazionali, vale a dire su elementi di fatto che erano noti alle ricorrenti e in merito ai quali le stesse si erano potute esprimere. Infatti, supponendo anche che tale affermazione sia esatta, il solo fatto che la convenuta prevedesse di discostarsi dalla posizione delle autorità nazionali, e di stabilire che lo sgravio dei dazi non era giustificato nei riguardi delle ricorrenti, l'obbligava ad informare queste ultime delle ragioni per le quali essa intendeva decidere in detti termini ed a porle in condizioni di prendere posizione su tali motivi.
162 In ragione di quanto sopra occorre concludere che, poiché nessuna delle ricorrenti è stata posta nelle condizioni di prendere posizione e di illustrare le proprie opinioni sulla pertinenza degli elementi rilevati a proprio carico, le decisioni impugnate nelle cause T-186/97, T-187/97, T-190/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97, T-218/97, T-279/97, T-280/97 e T-293/97 sono state adottate a seguito di un procedimento viziato.
163 Il motivo relativo ad una violazione dei diritti delle difesa è quindi fondato con riferimento a tali decisioni.
C - Sulla violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda la causa T-147/99
1. Argomenti della Miller
164 E' pacifico tra la Miller (causa T-147/99) e la Commissione che, contrariamente alle decisioni impugnate nelle altre cause riunite, la decisione impugnata nell'ambito di questa causa è stata adottata conformemente alla nuova procedura di cui agli artt. 872 bis (per quanto riguarda il mancato recupero) e 906 bis (per quanto riguarda lo sgravio) del regolamento n. 2454/93, che prevede l'audizione dell'interessato preliminarmente all'adozione di una decisione per lo stesso sfavorevole (v. supra, punti 40 e 45). E' in forza di tali disposizioni che la Commissione ha comunicato alla Miller, con lettera del 24 novembre 1998, gli elementi in base ai quali il mancato recupero e lo sgravio dei dazi all'importazione posti a carico nei confronti di tale società le sembravano ingiustificati. Quest'ultima, con lettera del 22 gennaio 1999, ha preso posizione nei riguardi di detti elementi.
165 La Miller tuttavia sottolinea che i suoi diritti della difesa sono stati lesi nel procedimento amministrativo, avendole la Commissione negato la consultazione di taluni documenti. Questo motivo consta di due parti.
166 In una prima parte, la Miller rileva che la Commissione ha leso i suoi diritti della difesa, non avendole consentito di consultare, nell'ambito del procedimento amministrativo, i documenti sui quali la stessa intendeva fondare la decisione impugnata.
167 La Miller dichiara infatti che, nella sua sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata (punto 80), il Tribunale ha confermato che il principio dell'osservanza dei diritti della difesa prescrive non solo che l'interessato venga messo in condizioni di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla pertinenza dei fatti imputatigli per fondare la decisione controversa, ma anche che possa prendere posizione sui documenti sui quali l'istituzione comunitaria ha basato la propria decisione.
168 La Miller rileva in particolare che, in violazione di dette prescrizioni, la Commissione non le ha consentito di consultare il rapporto di missione così come gli altri documenti relativi a quest'ultima; sostiene che emerge chiaramente dal quarto e dal quinto considerando della decisione impugnata che quest'ultima è fondata sui risultati di tale missione. Fa inoltre notare che il motivo invocato a sostegno di tale diniego di consultazione, vale a dire che la comunicazione del rapporto di missione non fosse necessaria dato che quest'ultimo non faceva che confermare l'invalidità dei certificati A.TR.1, circostanza questa che non è contestata dalle autorità nazionali, è irrilevante. Infatti, secondo la Miller, tale motivo è carente in fatto. A differenza di quanto suggerisce la Commissione, gli elementi di fatto sui quali quest'ultima ha fondato la propria valutazione (che, cioè, le autorità doganali turche fossero state indotte in errore dalle false dichiarazioni degli esportatori) non emergerebbero da altri documenti che la Miller avrebbe potuto esaminare e detti fatti sarebbero stati chiaramente contestati dalle autorità belghe. Il motivo sarebbe altresì carente in diritto, dato che, secondo giurisprudenza costante, la Commissione non ha facoltà di negare la consultazione di documenti per il fatto che la stessa ritenga inutile tale consultazione (sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata, punto 81).
169 Nella seconda parte del motivo la Miller fa valere che i propri diritti della difesa sono stati parimenti lesi in quanto, nonostante una domanda da parte sua in tal senso, la Commissione non le ha consentito di consultare gli altri documenti amministrativi non riservati relativi alla causa.
2. Argomenti della Commissione
170 Pur riconoscendo che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e che il diritto di consultazione della pratica è strettamente connesso a tale principio, la Commissione contesta di aver violato i diritti della difesa della Miller in occasione del procedimento amministrativo.
171 La Commissione afferma che, nell'ambito di un procedimento di sgravio, essa può fondare la propria decisione solo sui documenti che le sono trasmessi dalle autorità nazionali e di cui l'interessato ha potuto prendere conoscenza presso le stesse.
172 Essa ricorda, a tale proposito, che nella sua sentenza France-aviation/Commissione, citata, il Tribunale ha considerato che il diritto al contraddittorio in una procedura di sgravio deve essere garantito anzitutto nell'ambito dei rapporti tra l'interessato e l'amministrazione nazionale, e che il solo obbligo dell'istituzione verso quest'ultima è di garantire che la pratica trasmessa dall'autorità nazionale sia completa e che l'interessato ne abbia potuto prendere conoscenza. Ora, nella fattispecie, la Miller ha confermato di aver potuto consultare la pratica delle autorità belghe.
173 La Commissione ritiene quindi che, avendo fondato la decisione impugnata sui documenti di cui la Miller ha preso o quantomeno avrebbe potuto prendere conoscenza, i diritti della difesa di detta parte siano stati rispettati.
174 Quanto al rapporto di missione, la Commissione fa rilevare che, generalmente, la stessa comunica siffatti rapporti interni agli interessati preventivamente rispetto all'adozione delle decisioni qualora intenda farvi riferimento ai fini della motivazione di queste ultime.
175 Essa osserva tuttavia che, nella fattispecie, non ha trasmesso il rapporto di missione perché quest'ultimo conteneva solo elementi di fatto che erano già stati portati a conoscenza dell'interessata nell'ambito della consultazione della pratica delle autorità nazionali.
176 La Commissione osserva, d'altronde, che la Miller è in torto quando eccepisce che avrebbe dovuto poter consultare l'insieme dei documenti amministrativi non riservati inerenti alla causa.
3. Giudizio del Tribunale
177 E' opportuno esaminare il motivo invocato dalla Miller con riferimento alla violazione dei propri diritti della difesa solo per quanto riguarda la prima parte del medesimo.
178 Non è oggetto di discussione tra le parti il fatto che la Commissione abbia invitato la Miller, con lettera del 24 novembre 1998, a pronunciarsi in merito ai motivi sulla base dei quali la stessa intendeva fondare la decisione impugnata e che la Miller abbia a ciò provveduto con lettera del 22 gennaio 1999.
179 Occorre tuttavia ricordare che il principio dell'osservanza dei diritti della difesa esige non solo che l'interessato venga messo in condizioni di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla rilevanza dei fatti, ma anche che possa prendere posizione quanto meno sui documenti presi in considerazione dall'istituzione comunitaria (sentenze della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I-5469, punto 25; 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/Commissione, Racc. pag. I-7183, punti 36 e 37; sentenze France-aviation/Commissione, citata, punto 32, Eyckeler & Malt/Commissione, citata, punto 80, e Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, citata, punto 63).
180 E' opportuno pertanto verificare se, nel caso in oggetto, la Miller abbia avuto la possibilità di esprimersi in merito ai documenti sui quali la Commissione ha fondato la decisione impugnata.
181 La Commissione afferma a tale proposito di aver basato la decisione impugnata esclusivamente sulla pratica che le è stata trasmessa dalle autorità belghe e di cui la ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza, come risulta dalla dichiarazione di quest'ultima del 24 aprile 1998.
182 Bisogna tuttavia osservare che, come evidenzia la Miller, la pratica delle autorità belghe non includeva il rapporto di missione né gli allegati di detto rapporto.
183 Ora, emerge in maniera chiara dalla decisione impugnata che quest'ultima è fondata, quantomeno in parte, sulle constatazioni che sono state fatte nel corso di tale missione di verifica e che sono state precisate in detto rapporto. Infatti, al quinto e sesto considerando della decisione impugnata si precisa che:
«Nel corso di una verifica effettuata in Turchia alla fine del 1993 da rappresentanti dei servizi della Commissione delle Comunità europee e dei servizi doganali di alcuni Stati membri, è stato constatato che le autorità competenti turche convalidavano i certificati senza percepire alcun dazio compensativo. Infatti, la legislazione turca non ha mai previsto la riscossione di un eventuale dazio compensativo; questa situazione è durata dal 1973 al 1994.
In base ai risultati della verifica, è stato constatato che, nella fattispecie, i certificati presentati, vidimati dalle autorità doganali turche, non erano validi in quanto in realtà si riferivano a televisori fabbricati in Turchia i cui componenti di origine terza non erano stati né immessi in libera pratica né sottoposti al citato prelievo di compensazione. Pertanto, tali prodotti non potevano beneficiare del regime della libera circolazione al momento dell'importazione nella Comunità».
184 La Commissione non contesta che ricorra un tale stato di cose. Ritiene, però, che la trasmissione del rapporto di missione alla ricorrente non fosse necessaria, dato che esso non faceva che confermare determinati fatti che quest'ultima aveva potuto apprendere nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi alle autorità belghe.
185 Questa tesi non può essere accolta. Infatti, non compete alla Commissione pronunciarsi sulla pertinenza o l'interesse che taluni documenti potrebbero assumere per la difesa di una parte. Come ha statuito il Tribunale nella propria sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata (punto 81), non si può escludere che i documenti ritenuti non pertinenti dalla Commissione possano presentare un interesse per la ricorrente. Se la Commissione potesse escludere unilateralmente dal procedimento amministrativo i documenti eventualmente pregiudizievoli per essa, ciò potrebbe costituire una grave violazione dei diritti della difesa della persona che richiede uno sgravio dei diritti all'importazione (v., nello stesso senso, sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847, punto 93).
186 Inoltre, l'affermazione della Commissione, secondo la quale il rapporto di missione non faceva che confermare i fatti che la ricorrente aveva potuto apprendere nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi alle autorità belghe e che non erano stati contestati, non giustifica, anche supponendo che sia veritiera, il diniego dell'istituzione a trasmettere detto rapporto. Non può infatti escludersi che il rapporto di missione contenga un certo numero di elementi di fatto atti a consentire alla ricorrente di dimostrare che, nella fattispecie, poteva ambire allo sgravio dei dazi.
187 Da ultimo, visto che aveva inteso fondare, almeno in parte, la decisione impugnata sul rapporto di missione, la Commissione era tenuta a sincerarsi che la Miller avesse potuto manifestare utilmente le proprie osservazioni in merito a detto documento, sia nell'ambito della procedura nazionale che di quella avanti alla stessa Commissione. Ora, emerge chiaramente dalla pratica che la Miller non ha potuto consultare tale rapporto nel corso di nessuna di tali procedure.
188 Quanto all'argomentazione della difesa fondata sulla dichiarazione della Miller secondo la quale la pratica trasmessa dalle autorità belghe alla Commissione era completa e che la stessa non aveva nulla da aggiungervi, è sufficiente ricordare che, come è stato sottolineato supra al punto 160, una tale prassi non permette di garantire il rispetto dei diritti della difesa nell'ambito del procedimento dinanzi alla Commissione.
189 In considerazione di quanto sopra, è opportuno concludere che, poiché la Miller non è stata posta in grado di prendere utilmente posizione nei confronti del rapporto di missione e dei suoi allegati, la Commissione ha leso i diritti della difesa di detta parte.
II - Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, per il fatto che la Commissione ha constatato, con le decisioni impugnate, che lo sgravio dei dazi non era giustificato
A - Argomenti delle parti
190 Tutte le ricorrenti e le parti intervenienti fanno valere che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, in quanto la stessa ha ritenuto nelle decisioni impugnate che le condizioni previste dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, per quanto riguarda lo sgravio dei dazi doganali, vale a dire, da un lato, l'esistenza di situazioni particolari e, d'altro lato, l'assenza di manifesta negligenza o di frode da parte dell'interessato, non fossero soddisfatte nel caso in oggetto.
191 La convenuta contesta di avere commesso un errore di valutazione constatando, nelle decisioni impugnate, che le condizioni previste all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 non risultavano soddisfatte nel caso di specie.
192 La stessa ricorda che, come risulta dalla giurisprudenza, l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 e l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 perseguono lo stesso scopo, ossia limitare il pagamento a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione ai casi in cui tale pagamento sia giustificato e in cui sia compatibile con un principio fondamentale come quello del legittimo affidamento. Pertanto la negligenza manifesta o la frode ex art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 corrisponderebbe alla rilevabilità dell'errore, ex art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 (v. sentenze della Corte 1° aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. I-1819, punto 46, e del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-75/95, Günzler Aluminium/Commissione, Racc. pag. II-497, punto 55). Inoltre, dato che le condizioni previste all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 sono cumulative, la presenza o meno di situazioni particolari significherebbe poco qualora vi fosse negligenza manifesta o frode da parte dell'interessato. Infine essa rileva che l'errore dell'autorità doganale, in talune condizioni, può costituire una situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 (sentenza Hewlett Packard France, citata, punti 42-44).
193 Alla luce di tale giurisprudenza, la convenuta espone in primo luogo che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti e le parti intervenienti, la mancata riscossione del prelievo di compensazione non è dovuta ad un errore imputabile al comportamento attivo delle autorità competenti, di modo che tale fatto non costituisce una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
194 Osserva infatti che, come ha essa stessa constatato nelle decisioni impugnate, le autorità doganali turche, che devono essere considerate come autorità competenti ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 (sentenza della Corte 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a., Racc. pag. I-2465, punto 88), sono state indotte in errore dalle dichiarazioni inesatte degli esportatori turchi, che avevano confermato, nella casella 13 dei certificati A.TR.1, che le condizioni per la concessione di questi ultimi erano soddisfatte. Ora, come emerge dalla giurisprudenza (v., in particolare, sentenza Faroe Seafood e a., citata, punto 92) e dall'art. 4, punto 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 o, ricorrendo il caso, dall'art. 904 del regolamento n. 2454/93, la presentazione in buona fede di certificati falsificati non rappresenta di per sé una circostanza che giustifichi lo sgravio.
195 Inoltre, il fatto che le autorità doganali non abbiano contestato i documenti non potrebbe fondare un legittimo affidamento, a meno che tali autorità non fossero al corrente di tutte le circostanze pertinenti e che l'importatore facesse affidamento sul fatto che le stesse le conoscessero (sentenza Faroe Seafood e a., citata, punti 93-95). Ora, le ricorrenti non sono state in grado di provare che tale fosse la situazione.
196 Parimenti, a differenza di quanto affermano alcune ricorrenti e parti intervenienti, la gestione del programma di incentivi all'esportazione da parte delle autorità doganali turche non avrebbe comportato che dette autorità rilasciassero i certificati controversi nella consapevolezza che i televisori contenevano componenti originari di paesi terzi che non erano stati immessi in libera pratica in Turchia. Essa sostiene che, dato che i fabbricanti turchi potevano importare, oltre ai componenti originari di paesi terzi, anche componenti di provenienza comunitaria, in forza del programma di incentivi all'esportazione, le autorità doganali turche potevano legittimamente rilasciare i certificati A.TR.1 per merci che impiegavano detti componenti. Essa rileva inoltre che i documenti relativi al programma di incentivi all'esportazione, i cosiddetti «export promotion document» ed «export declaration», non prevedevano alcuna indicazione precisa in merito al tipo, alla provenienza o al valore dei componenti effettivamente incorporati nei televisori. Contrariamente agli esportatori turchi, le autorità doganali turche non avrebbero quindi potuto venire a conoscenza di tutti i fatti pertinenti.
197 La Commissione evidenzia a tale riguardo che, dato l'accertamento dell'esistenza di false dichiarazioni da parte degli esportatori turchi e l'emergere di un debito doganale, non competeva alla medesima ma alle ricorrenti dimostrare che le autorità doganali turche non erano state indotte in errore da tali dichiarazioni.
198 La Commissione rileva quindi che il mancato recepimento della disciplina relativa al prelievo di compensazione da parte del legislatore turco non ha potuto ingenerare nelle ricorrenti un legittimo affidamento sulla regolarità dei certificati A.TR.1. Infatti tale circostanza non avrebbe impedito agli esportatori turchi di rinunciare alla concessione di detti certificati o, come sottolineato dalla Commissione nelle decisioni impugnate, di realizzare in altro modo le condizioni previste per tale concessione, vale a dire immettendo in libera pratica i componenti originari di paesi terzi al momento della loro importazione in Turchia.
199 La Commissione considera anche che, se si ammettesse che l'apposizione di un visto da parte delle autorità doganali turche sui certificati A.TR.1 potesse determinare un legittimo affidamento per le ricorrenti, ciò avrebbe per conseguenza, da un lato, di rendere impossibile ogni recupero a posteriori dei dazi doganali e, dall'altro, di negare l'esistenza di un rischio commerciale per gli operatori economici.
200 Infine la Commissione ritiene che, per quanto riguarda la nozione di «autorità competenti» ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, sia opportuno non confondere le autorità turche generalmente intese e le autorità doganali turche. Essa afferma che l'articolo sopra menzionato contempla solo l'errore commesso da parte delle «autorità competenti medesime», vale a dire le autorità doganali (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277), ed evidenzia altresì che dai motivi delle decisioni impugnate emergerebbe che nelle stesse si fa esclusivamente riferimento all'errore delle autorità doganali turche. Essa contesta infine l'esistenza di una tacita connivenza tra le autorità doganali e le autorità politiche turche.
201 La Commissione crede, in secondo luogo, che, come ha constatato nelle decisioni impugnate, l'errore delle autorità doganali turche, vale a dire la mancata riscossione del prelievo di compensazione, fosse rilevabile in modo chiaro dalle ricorrenti cosicché sarebbe possibile imputare loro una negligenza manifesta.
202 Essa afferma che risulta chiaramente, in base al protocollo addizionale e alle disposizioni riportate sul retro dei certificati A.TR.1, che talune condizioni devono essere soddisfatte ai fini della concessione di detti certificati.
203 Oltre a ciò, in forza dell'art. 9 della decisione n. 5/72, sopra citata, le autorità doganali dello Stato d'importazione potrebbero pretendere, oltre al certificato, una dichiarazione dell'importatore attestante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale.
204 In considerazione di tali disposizioni e in ragione del loro dovere di diligenza, le ricorrenti avrebbero dovuto informarsi per sapere se le condizioni sopra citate fossero state soddisfatte ed esigere dai propri fornitori, a titolo di condizione risolutiva, che indicassero la provenienza e il regime doganale dei componenti impiegati nei televisori in oggetto.
205 Secondo la Commissione, tale conclusione si impone a maggior ragione perché tutte le ricorrenti vantavano un'esperienza professionale più o meno ampia in merito all'importazione di televisori di provenienza turca.
206 La Commissione contesta, a tale proposito, l'argomentazione del governo tedesco secondo la quale non può esigersi dagli esportatori ed importatori che siano meglio informati e diano prova di una maggior diligenza rispetto allo Stato turco, alla convenuta o al Consiglio di associazione. Essa sottolinea che gli operatori economici devono assumersi la responsabilità delle transazioni commerciali che effettuano, essendo i soli a conoscere la composizione e il regime doganale dei prodotti che importano o esportano o essendo tenuti ad informarsi su detti elementi.
207 La convenuta si riferisce, a tale riguardo, alla sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos (Racc. pag. I-4209, punto 59), nella quale la Corte ha dichiarato che, «nel calcolare i vantaggi realizzabili mediante il commercio di prodotti che possono fruire di preferenze tariffarie, l'operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente deve valutare i rischi inerenti al mercato che gli interessa ed accettarli come facenti parte della categoria dei normali inconvenienti dell'attività commerciale». Essa ritiene che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, il riferimento a detta sentenza sia pertinente per il fatto che la Corte avrebbe dato risposta al seguente quesito: se l'imposizione di dazi all'importatore in buona fede, per merci che hanno costituito oggetto di un illecito doganale commesso dall'esportatore, al quale l'importatore non ha partecipato a nessun titolo, sia in contrasto con i principi di equità, di proporzionalità, di certezza del diritto e di buona fede e con il divieto di arricchimento senza causa.
208 Essendo stato assodato che una delle condizioni previste all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, vale a dire l'assenza di manifesta negligenza, non risultava soddisfatta, la Commissione stima di aver deliberato a buon diritto nelle decisioni impugnate che lo sgravio dei dazi all'importazione non era giustificato.
209 Pertanto, la Commissione contesta solo in subordine gli argomenti della ricorrente per quanto riguarda l'esistenza di situazioni particolari risultanti da circostanze ulteriori rispetto all'errore delle autorità doganali turche.
210 A tale proposito essa rileva che, affinché una circostanza possa essere considerata come una «situazione particolare» ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, occorre che vi sia un nesso di causalità tra detta circostanza e il rilascio o il riconoscimento dei certificati di circolazione delle merci che sia alla base di un legittimo affidamento del soggetto debitore. Ora, nel caso in oggetto, la mancata riscossione del prelievo di compensazione e, quindi, l'invalidità dei certificati A.TR.1 risulterebbe unicamente dal fatto che le autorità doganali turche erano state indotte in errore dalle inesatte dichiarazioni degli esportatori turchi. Tali fatti non presenterebbero quindi alcun nesso di causalità con le altre circostanze addotte dalle ricorrenti, in particolare con i pretesi inadempimenti delle autorità turche, della Commissione e del Consiglio di associazione o il pagamento a posteriori del prelievo di compensazione da parte degli esportatori turchi.
211 Del resto, la Commissione contesta la veridicità di tali affermazioni.
212 Essa sostiene che, a differenza di quanto affermato da talune ricorrenti, non è stata inadempiente ai propri obblighi nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale.
213 Essa rileva che la propria prima comunicazione «Assistenza reciproca» è stata inoltrata agli Stati membri nel gennaio 1989, a seguito di una denuncia da parte di un'associazione di produttori comunitari che dava notizia di aiuti elargiti a favore dei produttori turchi, del mancato pagamento dei dazi doganali sui componenti da paesi terzi e di possibili pratiche di dumping. Dato il mancato riscontro da parte degli Stati membri, la Commissione avrebbe trasmesso loro una seconda comunicazione «Assistenza reciproca» nel febbraio 1991 e avrebbe convocato gli Stati membri coinvolti per una riunione tenutasi a Bruxelles nel marzo 1991, durante la quale sarebbe stata contemplata la possibilità di una missione di verifica in Turchia. Nel febbraio 1992 si sarebbe svolta a Bruxelles una seconda riunione, in occasione della quale si sarebbe constatato che taluni componenti utilizzati per la fabbricazione dei televisori erano di provenienza sud-coreana o giapponese. In seguito, con lettera del 9 agosto 1992, la Commissione avrebbe formalmente richiesto l'assistenza delle autorità turche e la fissazione di un incontro al fine di pianificare una missione di verifica da effettuare in Turchia entro la fine dell'anno. Nel corso di detto incontro del febbraio 1993, la Commissione sarebbe stata informata, per la prima volta, del fatto che il prelievo di compensazione non era stato istituito dalla Repubblica di Turchia. Nello stesso periodo la Commissione avrebbe trasmesso una terza comunicazione «Assistenza reciproca» agli Stati membri, richiedendo loro di verificare la validità dei certificati A.TR.1. Da ultimo, la missione comunitaria, prevista inizialmente per il mese di aprile 1993, si sarebbe svolta nell'ottobre e novembre 1993.
214 Essa ritiene pertanto di aver adottato con la dovuta tempestività tutte le misure necessarie e possibili che si imponevano nel caso in oggetto, mentre solo gli Stati membri disponevano della competenza sufficiente per applicare la disciplina doganale comunitaria e verificarne l'applicazione, il che rientrava nel loro ambito di responsabilità.
215 Quanto al fatto che i produttori turchi hanno corrisposto i prelievi di compensazione a posteriori a seguito di una domanda delle proprie autorità nazionali, la convenuta rileva, da un lato, che detta circostanza non ha determinato l'estinzione del debito doganale originato dall'importazione dei televisori e, dall'altro, che tale pagamento non sembra essere stato richiesto in modo soddisfacente da parte delle autorità turche.
B - Giudizio del Tribunale
1. Osservazioni preliminari
a) Sulla portata dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79
216 Occorre anzitutto ricordare che, per giurisprudenza consolidata, l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 costituisce una clausola generale d'equità (v., in particolare, sentenza della Corte 15 dicembre 1983, causa C-283/82, Schoeller & Söhne/Commissione, Racc. pag. 4219, punto 7).
217 In forza di tale disposizione, il debitore che dia prova, da una parte, dell'esistenza di una particolare situazione e, dall'altra, dell'assenza di negligenza manifesta o di simulazione al medesimo riconducibili ha diritto allo sgravio dei dazi doganali (v., in tal senso, sentenza Eickeler & Malt/Commissione, citata, punto 134).
218 Si deduce dalla giurisprudenza che l'esistenza di una situazione particolare è accertata qualora emerga dalla circostanze del caso specifico che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano una stessa attività (v. sentenze della Corte 25 febbraio 1999, causa C-86/97, Trans-Ex-Import, Racc. pag. I-1041, punti 21 e 22, e 7 settembre 1999, causa C-61/98, De Haan, Racc. pag. I-5003, punti 52 e 53) e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subito il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali (sentenza della Corte 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, Racc. pag. 1525, punto 22).
219 Quanto alla condizione relativa all'assenza di negligenza manifesta o di simulazione da parte dell'interessato, la Corte ha sostenuto, nella propria sentenza Hewlett Packard France, citata (punto 46), che l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 e l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 perseguono lo stesso scopo, vale a dire limitare il pagamento a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione ai casi in cui siffatto pagamento sia giustificato o compatibile con un principio fondamentale quale il principio della tutela del legittimo affidamento. In tale prospettiva la rilevabilità dell'errore, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla simulazione, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, di modo che le condizioni di tale disposizione del regolamento n. 1430/79 debbono essere valutate alla luce di quelle di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
220 Infine dato che, secondo giurisprudenza costante, le condizioni previste all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, sono cumulative (sentenza Günzler Aluminium/Commissione, citata, punto 54, e sentenza della Corte 26 novembre 1998, causa C-370/96, Covita, Racc. pag. I-7711, punto 29), lo sgravio deve essere rifiutato qualora una di dette condizioni non sussista.
b) Sulla discrezionalità della Commissione nella valutazione del soddisfacimento delle condizioni previste dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79
221 Occorre evidenziare che qualsiasi organo comunitario che intenda adottare una decisione deve, a tal fine, tenere in considerazione l'insieme dei dati di fatto rilevanti appresi nell'esercizio delle proprie funzioni, a pena di illegittimità della decisione per errore di valutazione. Sono rilevanti, in un caso particolare, i dati di fatto che possano essere tenuti in considerazione nell'ambito di applicazione dei regolamenti interessati.
222 Emerge così dalla giurisprudenza che, al fine di accertare se le circostanze del caso fondino una situazione particolare che non implica né negligenza manifesta né simulazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, la Commissione deve valutare l'insieme dei dati di fatto rilevanti (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 160/84, Oryzomyli Kavallas e a./Commissione, Racc. pag. 1633, punto 16, e sentenza France-aviation/Commissione, citata, punti 34 e 36).
223 Tale obbligo comporta che, in casi come quello in oggetto, in cui i debitori abbiano invocato, a sostegno delle proprie domande di sgravio, l'esistenza di gravi inadempimenti delle parti contraenti nell'applicazione di un accordo che vincola la Comunità, la Commissione formuli il proprio parere in merito alla fondatezza di tali domande in base al complesso degli elementi di fatto relativi alle importazioni controverse di cui ha avuto notizia nell'ambito della propria funzione di vigilanza e di controllo in merito all'applicazione di tale accordo.
224 Così pure la Commissione, in considerazione dell'obbligo menzionato supra ai punti 221 e 222 e del principio di equità che è alla base dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, non può prescindere dalle informazioni pertinenti di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle proprie funzioni e che, per quanto non facciano parte della pratica amministrativa a livello di procedimento nazionale, avrebbero eventualmente potuto giustificare uno sgravio nei confronti delle parti interessate.
225 Inoltre è opportuno ricordare che, come emerge dalla sentenza Eyckler & Malt/Commissione, citata (punto 133), malgrado la Commissione goda di un potere discrezionale in merito all'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 (sentenza France-aviation/Commissione, citata, punto 34), essa deve esercitare questo potere ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse della Comunità a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale. Di conseguenza, nell'esame della giustificazione della richiesta di sgravio, essa non può limitarsi a tener conto della condotta degli importatori, ma deve del pari valutare l'incidenza del proprio comportamento, eventualmente criticabile, sulla situazione creatasi.
226 Pertanto, al fine di esaminare il quesito, se la Commissione avesse commesso un palese errore di valutazione ritenendo, nelle decisioni impugnate, che le condizioni previste all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 non fossero state soddisfatte, è necessario fare riferimento all'insieme dei documenti connessi all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale per quanto riguarda l'importazione di televisori a colori provenienti dalla Turchia durante il periodo controverso, di cui la Commissione era a conoscenza all'epoca in cui ha adottato tali decisioni.
227 Alla luce di tali documenti, prodotti dalla Commissione, conseguentemente alla misura di organizzazione del procedimento 29 ottobre 1999, occorre verificare se, da una parte, le circostanze di cui alla fattispecie siano costitutive di una situazione particolare e, dall'altra, se sia il caso di imputare una negligenza manifesta o una frode alle ricorrenti.
2. Sul soddisfacimento delle condizioni previste all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79
a) Sulla sussistenza di una situazione particolare
228 Nel caso in oggetto tutte le ricorrenti hanno invocato, a sostegno della propria domanda di sgravio, l'esistenza di gravi inadempimenti delle parti contraenti nell'applicazione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale. Tali inadempimenti sarebbero costitutivi di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
229 La Commissione non contesta il fatto che le autorità turche abbiano commesso un certo numero di inadempimenti nell'applicazione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale. Essa ritiene tuttavia che tali inadempimenti non siano all'origine delle irregolarità che hanno viziato le importazioni controverse. Infatti, secondo la Commissione, l'errore delle autorità doganali turche deriva dal fatto che tali autorità sono state indotte in errore dagli esportatori turchi.
230 E' opportuno in ogni caso evidenziare, in via preliminare, che il fatto che le autorità doganali turche sarebbero state indotte in errore dagli esportatori turchi non consente, in quanto tale, di escludere che le circostanze in oggetto possano risultare costitutive di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
231 Infatti, come la Corte ha osservato nella propria sentenza Mecanarte, citata (punti 23 e 24), il legittimo affidamento del debitore merita la tutela prevista dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali riposa il detto affidamento. Così, solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo delle autorità competenti e che il debitore non ha potuto ragionevolmente individuare danno diritto al mancato recupero a posteriori dei dazi doganali. Tale condizione non può essere considerata soddisfatta qualora le autorità competenti siano indotte in errore, in particolare sull'origine della merce, da dichiarazioni inesatte del debitore di cui esse non debbono verificare o valutare la validità. In un siffatto caso è il debitore che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, sopporta il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo.
232 E' opportuno tuttavia sottolineare che tali considerazioni sono da riferirsi in modo specifico all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
233 Ora, come il Tribunale ha ricordato nella propria sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata (punti 136-139), se è vero che l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 e l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 perseguono lo stesso fine, tali disposizioni non coincidono. La finalità della prima norma è infatti più restrittiva rispetto a quella della seconda, mirando esclusivamente a tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell'insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali (sentenza Faroe Seafood e a., citata, punto 87). Viceversa, come è stato sopra evidenziato, l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 costituisce una clausola generale di equità.
234 Così, una volta che autorità competenti, come le autorità doganali turche, non hanno contabilizzato alcuni dazi doganali in ragione del fatto che le stesse sono state indotte in errore dalle dichiarazioni degli esportatori turchi, il debitore non può invocare l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Inoltre, così come emerge dall'art. 4, punto 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86 e dall'art. 904, lett. c), del regolamento n. 2454/93, il debitore non può addurre che la presentazione dei certificati invalidi, e quindi l'errore di tali autorità competenti, costituiscano, in sé, una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 (v., ugualmente in questo senso, sentenze Van Gend & Loos/Commissione, citata, punto 16, e Pascoal & Filhos, citata, punti 57-60).
235 Viceversa, tali circostanze non impediscono al debitore di invocare altre circostanze a sostegno della sua domanda di sgravio sulla base dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 (v., in tal senso, sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata, punti 163 e 164). Infatti non può escludersi, a titolo di esempio, che l'errore delle autorità competenti sia stato esso stesso agevolato da un controllo insufficiente da parte della Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di associazione. Ora, come risulta dalla sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, sopra citata, una tale circostanza può risultare costitutiva di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79.
236 Assodato che il fatto che le autorità doganali turche siano state indotte in errore dagli esportatori turchi non esclude, di per sé, l'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, occorre verificare se le circostanze del caso di specie siano costitutive di una tale situazione.
Sugli inadempimenti imputabili alle autorità turche
237 E' opportuno ricordare che, conformemente all'art. 7 dell'Accordo di associazione, spetta alle parti contraenti adottare tutte le misure di natura generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e astenersi da tutte le misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi di quest'ultimo. Tale disposizione esprime il principio pacta sunt servanda come anche il principio di buona fede che deve guidare il comportamento dei partecipanti ad un accordo di diritto internazionale pubblico (sentenza del Tribunale 22 gennaio 1997, causa T-115/94, Opel Austria/Consiglio, Racc. pag. II-39, punto 90).
238 Ora, è il caso di ricordare anzitutto che, per oltre venti anni, le autorità turche non hanno recepito la disciplina relativa al prelievo di compensazione come prevista dall'art. 3, n. 1, del protocollo addizionale e dalla decisione n. 2/72, sopra citata. In assenza di un tale recepimento, le autorità doganali turche non potevano legittimamente rilasciare certificati A.TR.1 per merci, come i televisori a colori, nelle quali erano stati impiegati componenti da paesi terzi non immessi in libera pratica in Turchia.
239 In secondo luogo, si deve rilevare che le autorità turche hanno stabilito, durante il periodo controverso, alcune misure che non rispettavano le disposizioni dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale o non consentivano di assicurare una corretta applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda l'esportazione delle merci (ivi compresi i televisori a colori) nella Comunità.
240 Pertanto non è contestato il fatto che il governo turco abbia adottato, nel giugno 1992, due decreti le cui disposizioni erano chiaramente in contrasto con l'Accordo di associazione e il protocollo addizionale.
241 Il decreto n. 92/3177, sopra citato, prevedeva, violando l'art. 3, n. 1, del protocollo addizionale e della decisione n. 2/72, sopra menzionata, che un prelievo di compensazione sui componenti da paesi terzi inclusi nei televisori destinati alla Comunità si sarebbe dovuto percepire solo se fosse emerso, da una perizia, che il valore di tali componenti era superiore al 56% del valore fob totale dei televisori.
242 A tale riguardo è di scarsa importanza il fatto che, come asserisce la Commissione, tale decreto non sia stato mai applicato dalle autorità turche. Infatti, la deliberata adozione di una misura contraria alle disposizioni del protocollo addizionale e ad una decisione del Consiglio di associazione costituisce, in quanto tale, una violazione dell'obbligo previsto dall'art. 7 dell'Accordo di associazione. Tale constatazione si impone tanto più in quanto, come risulta dalla lettera del 28 luglio 1992, a mezzo della quale le autorità turche hanno trasmesso una copia di detto decreto al Consiglio di associazione, l'emanazione del decreto in oggetto mirava a dissipare le inquietudini manifestate dalla Commissione in merito all'applicazione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale alle esportazioni di televisori a colori provenienti dalla Turchia.
243 Per quanto riguarda il decreto n. 92/3127, sopra citato, che introduceva un'aliquota zero nel caso di importazione di tubi catodici destinati a televisori a colori provenienti dalla Comunità o da paesi terzi, dal rapporto di missione emerge che, contrariamente a quanto prevede l'Accordo di associazione, la Repubblica di Turchia non ha segnalato alla Commissione la propria intenzione di adottare una tale misura.
244 E' d'altronde incontestato il fatto che le autorità turche avevano istituito, durante il periodo controverso, il programma di incentivi all'esportazione che permetteva di importare, in esenzione da dazi, i componenti da paesi terzi a condizione che tali componenti fossero inclusi in merci esportate dopo nella Comunità o verso paesi terzi. Non essendo stata recepita la disciplina relativa al prelievo di compensazione da parte delle autorità turche, non poteva essere incluso nelle merci destinate alla Comunità nessun componente originario di paesi terzi, importato in forza di tale programma, dal momento che le autorità doganali turche non erano in grado di riscuotere i prelievi di compensazione su detti componenti.
245 Ora, dal rapporto di missione risulta che i principali componenti da paesi terzi, che sono stati impiegati nei televisori destinati alla Comunità nel corso del periodo controverso, sono stati importati esenti da dazi in virtù del programma di incentivi all'esportazione.
246 Inoltre, la Commissione ha segnalato in più occasioni nei propri atti processuali e in udienza che, nonostante avessero il compito di dirigere e controllare il programma di incentivi all'esportazione, le autorità doganali turche, al momento del rilascio dei certificati A.TR.1, non disponevano di alcuna precisa indicazione sul tipo, la provenienza o il valore dei componenti effettivamente impiegati nei televisori destinati alla Comunità. Infatti, secondo la Commissione, il programma di incentivi all'esportazione si applicava al valore totale dei componenti importati e nessun documento permetteva di stabilire un legame diretto tra i diversi elementi importati e l'apparecchio in tal modo assemblato, destinato all'esportazione.
247 La circostanza di cui sopra merita una particolare attenzione. Essa conferma infatti che le autorità turche avevano creato un regime di aiuti che non consentiva alle loro autorità doganali, per quanto incaricate della direzione e del controllo di detto regime, di verificare che la sua utilizzazione non contravvenisse alle disposizioni dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale. Una tale circostanza ha indubbiamente contribuito al fatto che, come sostiene la Commissione, le autorità doganali turche che hanno rilasciato i certificati A.TR.1 possano essere state eventualmente indotte in errore dalle dichiarazioni degli esportatori turchi.
248 Tuttavia pare improbabile che le autorità doganali siano state effettivamente indotte in errore dalle dichiarazioni degli esportatori.
249 Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il solo fatto che gli esportatori turchi abbiano confermato, alla casella 13 dei certificati A.TR.1, che le condizioni per la concessione di questi ultimi erano soddisfatte, non costituisce, di per sé, una prova della circostanza che le autorità doganali turche, che hanno rilasciato detti certificati, siano state indotte in errore. Come emerge altresì dalla sentenza Faroe Seafood e a., citata (punto 95), al fine di stabilire se le autorità competenti siano state indotte in errore dalle dichiarazioni degli esportatori, occorre verificare se questi ultimi abbiano reso tali dichiarazioni confidando nel fatto che le autorità competenti conoscessero tutti i dati di fatto necessari ai fini dell'applicazione della disciplina doganale in oggetto e se, nonostante tale conoscenza, queste autorità non abbiano sollevato alcuna eccezione per quanto riguarda tali dichiarazioni. Infatti, qualora sia dimostrato che le autorità competenti fossero a conoscenza di tutti i dati di fatto necessari ai fini dell'applicazione della normativa doganale, è evidente che dette autorità non possono essere state indotte in errore dalle dichiarazioni degli esportatori.
250 Ora, talune ricorrenti hanno potuto accertare con un buon grado di verosimiglianza che, sulla base, in particolare, delle indicazioni riportate sulle dichiarazioni di esportazione e sui certificati A.TR.1 e in ragione della loro funzione di vigilanza relativamente all'applicazione del programma di incentivi all'esportazione, tali autorità erano o, almeno, avrebbero dovuto essere al corrente della presenza nei televisori a colori di componenti originari di paesi terzi importati in forza di detto programma.
251 Tale conclusione si impone, a maggior ragione, perché, come emerge dal rapporto di missione, è proprio sulla base dei documenti doganali all'importazione e all'esportazione che la missione di verifica ha consentito di determinare l'importazione dei componenti originari di paesi terzi, in franchigia doganale, cui ha fatto seguito l'esportazione dei prodotti finiti, conformemente al programma di incentivi all'esportazione. A fortiori, le autorità doganali turche che hanno vistato tali documenti avrebbero potuto effettuare una analoga constatazione. Il fatto che non disponessero di dichiarazioni di importazione, come afferma la Commissione, non fa che confermare il carente funzionamento di tali servizi.
252 La Commissione, d'altronde, ha riconosciuto esplicitamente in udienza che le autorità doganali centrali turche erano al corrente della presenza di componenti da paesi terzi, importati in forza del programma di incentivi all'esportazione, nei televisori a colori esportati nella Comunità, in esenzione doganale, sulla base dei certificati A.TR.1. Ora, a differenza di quanto afferma la Commissione, la nozione di «autorità competenti» non è da limitarsi alle sole autorità doganali che hanno rilasciato i certificati A.TR.1. Infatti, come si rileva dalla sentenza Mecanarte, citata (punto 22), «in mancanza di una definizione precisa e tassativa delle "autorità competenti" nel regolamento n. 1697/79 o nel regolamento n. 1573/80, adottato per l'applicazione del precedente, in vigore all'epoca in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine al procedimento principale, qualsiasi autorità, la quale, nell'ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganali ed è quindi idonea a suscitare il legittimo affidamento del debitore, deve essere considerata "autorità competente", ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Altrettanto vale in particolare per le autorità doganali dello Stato membro esportatore che intervengono a proposito della dichiarazione doganale».
253 Da ultimo emerge dal fascicolo che è passato un lungo periodo prima che le autorità turche cooperassero attivamente con la convenuta al fine di risolvere i problemi inerenti all'importazione dei televisori a colori provenienti dalla Turchia.
254 Emerge infatti dal rapporto di missione che, malgrado una richiesta ufficiale di cooperazione amministrativa inoltrata il 12 agosto 1992 alle autorità turche, l'organizzazione di una missione di verifica in Turchia è stata più volte rinviata a causa del rifiuto di tali autorità. Detta missione, in ultimo, si è potuta svolgere solo alla fine del 1993, vale a dire un anno e mezzo più tardi.
255 Parimenti, mentre si evince dalla lettera del 28 luglio 1992, trasmessa al Consiglio di associazione da parte delle autorità turche, che queste ultime erano consapevoli del fatto che la loro disciplina non risultava conforme all'Accordo di associazione, non prevedendo la stessa alcun prelievo di compensazione, le misure necessarie sono state adottate e applicate solo nel corso del 1994.
256 In considerazione di quanto sopra, occorre constatare che le autorità turche sono incorse in gravi inadempimenti nell'applicazione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale. Tali inadempimenti hanno indubbiamente contribuito all'insorgere di irregolarità per quanto concerne le esportazioni di televisori provenienti dalla Turchia e destinati alla Comunità e consentono, al pari, di dubitare della volontà delle autorità turche di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale per quanto riguarda dette esportazioni.
Sugli inadempimenti imputabili alla Commissione
257 In forza dell'art. 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE) e del principio di buona amministrazione, la convenuta aveva l'obbligo di garantire una corretta applicazione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale [nello stesso senso, v. sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata, punto 165 (obbligo di controllo del contingente di carne «Hilton Beef»), come altresì, per quanto meno esplicita, sentenza della Corte 15 gennaio 1987, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 97, punto 15 (per quanto riguarda il contingente di manioca importato in applicazione dell'Accordo CEE-Tailandia)].
258 Tale obbligo risultava ugualmente dall'Accordo di associazione (v. in particolare gli artt. 6, 7 e 25), così come da talune decisioni adottate dal Consiglio di associazione con riferimento all'applicazione degli artt. 2 e 3 del protocollo addizionale. L'art. 4 della decisione n. 3/72, sopra citata, che stabilisce le modalità di riscossione del prelievo di compensazione, prevede infatti che «la Comunità e la [Repubblica di] Turchia si informano reciprocamente e informano il Consiglio di associazione delle misure da esse adottate ai fini dell'applicazione uniforme della presente decisione». Parimenti, l'art. 12 della decisione n. 5/72, sopra citata, prevede che «la [Repubblica di] Turchia, gli Stati membri e la Comunità prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, tutte le misure che l'esecuzione delle disposizioni della presente decisione comporta».
259 Inoltre è opportuno constatare che la Commissione è rappresentata in seno al Consiglio di associazione (art. 23 dell'Accordo di associazione) e che la stessa partecipa, in quanto rappresentante della Comunità, al funzionamento dei diversi comitati, in particolare al comitato di cooperazione doganale, istituito da detto Consiglio (art. 24). La Commissione dispone altresì di una rappresentanza permanente in Turchia che le consente di essere informata, in modo affidabile, sugli sviluppi di natura politica, giuridica ed economica in tale Stato.
260 Ora, emerge dalla pratica che si possono constatare talune mancanze, imputabili alla Commissione, per quanto riguarda il controllo sull'applicazione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale.
261 A tale proposito è d'uopo rilevare, in primo luogo, che competeva alla Commissione la verifica, in virtù del suo compito di controllare l'applicazione dell'Accordo di associazione, circa il fatto che le autorità turche avessero recepito correttamente le disposizioni del protocollo addizionale relative al prelievo di compensazione. Ora, come è stato ricordato supra (punto 238), le autorità turche hanno atteso oltre venti anni prima di recepire tali disposizioni nella propria legislazione.
262 Alla Commissione spettava anche di assicurare che l'intera disciplina fosse resa conoscibile in maniera appropriata agli operatori comunitari, in modo da consentirne l'entrata in vigore nei loro riguardi. Ora, alcune ricorrenti, nonché talune parti intervenienti, hanno fatto osservare che sia la decisione n. 2/72 sopra citata (che stabilisce l'aliquota del prelievo di compensazione) che la decisione n. 3/72 sopra citata (che stabilisce le modalità di riscossione del prelievo di compensazione) non erano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale, il che non è contestato dalla convenuta.
263 In secondo luogo, si evince dalla pratica che, pur disponendo di informazioni concordanti relativamente all'esistenza di problemi relativi all'applicazione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale da parte delle autorità turche, la convenuta ha reagito con lentezza a fronte di tali informazioni.
264 Così la Commissione è stata informata a partire dal 1987 o, al più tardi, dal reclamo presentato il 5 ottobre 1988 dalla European Association of Consumer Electronics Manufacturers (EACEM - Associazione europea dei fabbricanti di apparecchi elettronici di largo consumo) che le disposizioni dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale non risultavano probabilmente rispettate per quanto riguardava l'esportazione di televisori a colori provenienti dalla Turchia.
265 Ora, dopo aver inoltrato agli Stati membri una prima comunicazione dal titolo «Assistenza reciproca» nel gennaio 1989, la Commissione ha atteso due anni prima di adottare nuove misure, vale a dire la trasmissione di una seconda comunicazione «Assistenza reciproca» nel febbraio 1991 e l'organizzazione di una riunione con i rappresentanti degli Stati membri interessati, nel marzo 1991.
266 Essa ha poi atteso sino al mese di agosto 1992 prima di informare le autorità turche in merito all'esistenza di problemi relativi all'esportazione dei televisori a colori provenienti dalla Turchia e di sollecitare, a tale riguardo, una cooperazione amministrativa da parte di tali autorità.
267 Oltre a ciò, a riscontro di un quesito del Tribunale, la Commissione ha asserito di aver appreso, per la prima volta, il mancato recepimento della disciplina relativa al prelievo di compensazione, da parte delle autorità turche, in occasione di un incontro con queste ultime nel febbraio 1993, quindi oltre venti anni dopo l'adozione del protocollo addizionale. E' tuttavia opportuno rilevare che, secondo quanto evidenziato supra, le autorità turche avevano informato il Consiglio di associazione e la Commissione, a partire dal mese di luglio 1992, circa l'adozione di misure che prevedevano la riscossione di un prelievo di compensazione sui componenti originari di paesi terzi impiegati nei televisori destinati alla Comunità in violazione del protocollo addizionale e della decisione n. 2/72, sopra menzionata. Una tale informazione avrebbe dovuto portare la Commissione ad interrogarsi, quindi, sull'applicazione che era stata data, da parte delle autorità turche, alla disciplina relativa al prelievo di compensazione.
268 In terzo luogo, è il caso di osservare che la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di diligenza laddove non ha avvertito gli importatori comunitari (comprese le ricorrenti), il più rapidamente possibile, dei rischi potenziali in cui incorrevano importando televisori a colori provenienti dalla Turchia. Infatti, emerge dalla pratica che, sino alla fine del 1992, le ricorrenti non sono mai state informate dei problemi relativi all'applicazione del protocollo addizionale nell'ambito dell'importazione di televisori a colori provenienti dalla Turchia e dei dubbi che le varie autorità comunitarie e nazionali avevano sulla validità dei certificati A.TR.1.
269 Infine è palese che la Commissione è venuta meno ai propri obblighi non essendosi rivolta in tempo utile al Consiglio di associazione e agli organi facenti capo a quest'ultimo, in particolare al comitato di cooperazione doganale, al fine di chiarire la situazione e di adottare, se del caso, tutte le misure che si fossero rese necessarie per ottenere l'osservanza, da parte delle autorità turche, dei termini dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale. Risulta così dal fascicolo che i problemi inerenti alle esportazioni di televisori a colori provenienti dalla Turchia sono stati rilevati per la prima volta in occasione di una seduta del comitato di cooperazione doganale che ha avuto luogo il 3 dicembre 1992 e che tale riunione era la prima dopo un'interruzione di quasi dieci anni. Parimenti emerge dalla risposta della Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che il Consiglio di associazione non si è riunito, a quanto pare, prima del febbraio 1993.
270 D'altronde è il caso di osservare che la Commissione ha omesso di fare ricorso alla procedura volta a dirimere le controversie prevista dall'art. 25 dell'Accordo di associazione. Nella logica di detto Accordo, la convenuta avrebbe dovuto anzitutto fare ricorso a tale procedura prima di dichiarare che i certificati A.TR.1 rilasciati delle autorità doganali turche erano invalidi. Tale conclusione si impone, a maggior ragione, per il fatto che, come già confermato dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, l'Accordo di associazione non prevede la possibilità, per una parte contraente, di dichiarare invalidi i certificati rilasciati dalle autorità doganali dell'altra parte contraente. Inoltre un tale modo di procedere pare difficilmente conciliabile con il sistema di ripartizione delle competenze tra le autorità doganali dei partecipanti all'Accordo ed il principio secondo il quale l'amministrazione doganale dello Stato importatore riconosce la validità delle valutazioni legittimamente effettuate dalle autorità dello Stato esportatore (v., in tal senso, sentenze della Corte 12 luglio 1984, causa 218/83, Les Rapides Savoyards, Racc. pag. 3105, punto 26, e 7 dicembre 1993, causa C-12/92, Huygen e a., Racc. pag. I-6381, punti 24 e 25).
271 A tale proposito la tesi sostenuta dalla Commissione, secondo cui la sua posizione sarebbe giustificata dalle tensioni che hanno caratterizzato, per un certo periodo, i rapporti tra la Comunità e la Repubblica di Turchia, non può essere accolta.
272 E' infatti opportuno rilevare che l'esistenza di tali tensioni non esonera la Commissione, in quanto guardiana del Trattato e degli accordi stipulati in forza di quest'ultimo, dall'assicurarsi della corretta applicazione, da parte di un paese terzo, degli obblighi che questo ha contratto in forza di un accordo concluso con la Comunità, utilizzando i mezzi previsti dall'accordo o dalle decisioni adottate in virtù di quest'ultimo. Se, a causa di tensioni, essa non è stata in grado di adempiere a tale obbligo, in particolare perché i mezzi posti a sua disposizione si rivelavano inoperanti o inefficaci, le spetta, quanto meno, di informare il più rapidamente possibile gli Stati membri sulle misure da adottare al fine di evitare un eventuale pregiudizio per la Comunità e per gli operatori comunitari. In nessun caso la Commissione può utilizzare la competenza esclusiva di cui gode in materia di recupero e sgravio di dazi all'importazione per ovviare alle mancanze nell'applicazione di un accordo stipulato tra la Comunità ed un paese terzo.
273 Da quanto sopra esposto risulta che la Commissione ha commesso gravi mancanze nell'ambito del proprio controllo in merito all'applicazione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale e che tali mancanze hanno contribuito all'insorgere di irregolarità per quanto riguarda l'importazione di televisori a colori provenienti dalla Turchia durante il periodo controverso.
Sugli inadempimenti imputabili al Consiglio di associazione
274 Per quanto riguarda il Consiglio di associazione è sufficiente constatare che, conformemente all'art. 22 dell'Accordo di associazione, il principale obiettivo di quest'ultimo è di adottare le misure necessarie al fine di assicurare il buon funzionamento di detto Accordo ed il rispetto di quest'ultimo ad opera delle parti contraenti.
275 Ora è chiaro che, nel corso di oltre venti anni, il Consiglio di associazione non ha adottato alcuna misura al fine di assicurare il rispetto, da parte della Repubblica di Turchia, delle disposizioni relative al prelievo di compensazione.
b) Sull'assenza di negligenza manifesta o di frode
276 E' indiscusso tra le parti il fatto che le ricorrenti non hanno posto in essere alcuna frode.
277 Viceversa, le ricorrenti osservano che la Commissione ha commesso un errore di valutazione reputando, nelle decisioni impugnate, che vi fossero gli estremi per imputare loro una negligenza manifesta, essendo la disciplina nota e relativamente semplice con riferimento alle condizioni di rilascio di un certificato di circolazione A.TR.1, cosicché esse non potevano ignorarla, e ritenendo altresì che, in quanto operatori diligenti, avrebbero dovuto nutrire seri dubbi sulla validità dei certificati controversi.
278 A tale riguardo occorre ricordare che, come è stato sopra evidenziato, emerge dalla giurisprudenza la corrispondenza della rilevabilità dell'errore, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, alla negligenza manifesta o alla frode, previste dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
279 Dalla giurisprudenza risulta altresì che, al fine di valutare la rivelabilità dell'errore ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, occorre considerare, in particolare, la natura precisa dell'errore, l'esperienza professionale e la diligenza dell'operatore (v., parimenti in tal senso, sentenze della Corte Deutsche Fernsprecher, citata, punto 24; 8 aprile 1992, causa C-371/90, Beirafrio, Racc. pag. I-2728, punto 21; 16 luglio 1992, causa C-187/91, Belovo, Racc. pag. I-4963, punto 17, e Hewlett Packard France, citata, punto 22; v., con riferimento all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, sentenza Söhl e Söhlke, citata, punti 51-60). Tale valutazione si deve fare tenendo conto delle particolari circostanze in oggetto (sentenza Faroe Seafood e a., citata, punto 101).
280 Alla luce di tali principi, è opportuno esaminare se la Commissione abbia potuto, a giusto titolo, ritenere che vi fossero gli estremi per imputare una manifesta negligenza alle ricorrenti.
281 A tale proposito è il caso di sottolineare anzitutto che le ricorrenti sono delle società che vantano una certa esperienza per quanto riguarda l'importazione di materiale elettronico.
282 In secondo luogo, è d'uopo ricordare che, secondo la giurisprudenza, la natura dell'errore si valuta in particolare in funzione del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno persistito in quest'ultimo (sentenza della Corte 12 dicembre 1996, causa C-38/95, Foods Import, Racc. p. I-6543, punto 30) e della complessità delle disposizioni in oggetto (sentenza della Corte 4 maggio 1993, causa C-292/91, Weis, Racc. p. I-2219, punto 17).
283 Nella fattispecie è chiaro che le autorità doganali turche hanno rilasciato certificati A.TR.1 per merci che non rispondevano alle condizioni per la concessione di detti certificati durante, almeno, l'intero periodo controverso, vale a dire durante oltre tre anni.
284 E' inoltre il caso di rilevare che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la disciplina in oggetto era particolarmente complessa.
285 E' infatti da constatare che la semplice lettura della disciplina relativa al regime preferenziale, vale a dire gli artt. 2 e 3 del protocollo addizionale e le decisioni del Consiglio di associazione relative all'applicazione di dette disposizioni, non permetteva alle ricorrenti di rilevare che le autorità doganali turche avevano commesso un errore rilasciando i certificati A.TR.1 per i televisori a colori (v. in tal senso sentenza Faroe Seafood e a., citata, punto 100).
286 E' infatti da osservare, come è stato ricordato supra, che né la decisione n. 2/72 né la decisione n. 3/72, già citate, sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, fatto questo non contestato dalla convenuta.
287 La mancata pubblicazione di queste due decisioni è di particolare gravità. Infatti è piuttosto strano che la convenuta accusi le ricorrenti di non aver preso visione delle disposizioni relative al prelievo di compensazione laddove talune di dette disposizioni non sono state pubblicate. Così, data la mancata pubblicazione delle decisione n. 2/72, sopra citata, non si poteva presupporre che gli operatori comunitari ed extracomunitari sapessero che era stata fissata un'aliquota da parte del Consiglio di associazione in merito al prelievo di compensazione (v., per quanto riguarda l'introduzione di un'aliquota di compensazione, sentenza Covita, citata, punti 26 e 27). E' d'altronde opportuno notare che, poiché le decisioni n. 2/72 e n. 3/72, già citate, avevano carattere di norme generali, la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale era, in linea di principio, una condizione preliminare indispensabile affinché potessero produrre effetti vincolanti nei confronti dei loro destinatari.
288 Inoltre, è opportuno osservare che, anche supponendo che le ricorrenti fossero a conoscenza del fatto che era stata fissata un'aliquota per il prelievo di compensazione, esse non potevano apprendere, da una semplice lettura delle condizioni riportate sul retro dei certificati A.TR.1, che le autorità doganali turche commettevano un errore rilasciando un tale certificato per le merci controverse. Infatti, le autorità doganali avrebbero potuto legittimamente rilasciare i certificati A.TR.1 senza riscuotere un prelievo di compensazione, qualora i componenti impiegati nei televisori interessati fossero stati di origine turca o comunitaria, o, se provenienti da un paese terzo, fossero stati immessi in libera pratica in Turchia.
289 Inoltre è opportuno evidenziare che, al fine di rilevare l'errore commesso dalle autorità doganali turche, era necessario non solo avere un'approfondita conoscenza della disciplina generale relativa al regime preferenziale, ma anche sapere che detta disciplina non era stata recepita dalla Repubblica di Turchia. Infatti, soltanto essendo a conoscenza del fatto che la legislazione doganale turca non prevedeva disposizioni relative alla riscossione di un prelievo di compensazione, gli importatori sarebbero stati in grado di sapere che dovevano sincerarsi del fatto che i componenti originari di paesi terzi impiegati nei televisori a colori fossero stati immessi in libera pratica in Turchia. Ora, non solo la stessa Commissione - nonostante le competa una funzione di vigilanza in merito all'applicazione dell'Accordo di associazione e del protocollo addizionale - ha atteso oltre venti anni prima di constatare che le autorità turche non avevano recepito la disciplina relativa al prelievo di compensazione, ma, inoltre, le sono occorsi oltre cinque anni e l'organizzazione di una missione di verifica in loco per informarsi sullo stato della disciplina turca con riferimento all'importazione di componenti originari di paesi terzi.
290 Tale disciplina era d'altronde di notevole complessità. Da un lato, le autorità turche avevano promosso il programma di incentivi all'esportazione e, dall'altro, avevano adottato nei riguardi di alcuni componenti essenziali, quali i tubi catodici, un regime sospensivo dei dazi all'importazione. Ora, come emerge da una lettera della Commissione del 22 marzo 1995, i componenti importati in forza di un tale regime potevano, a talune condizioni, essere considerati in libera circolazione in Turchia, conformemente all'Accordo di associazione e al protocollo addizionale. Quindi l'impiego di detti componenti non comportava necessariamente che dovesse essere percepito un prelievo di compensazione.
291 In terzo luogo, è d'uopo respingere l'argomentazione della Commissione secondo la quale, alla luce delle disposizioni in materia, le ricorrenti avrebbero dovuto nutrire dubbi circa la validità dei certificati A.TR.1 e, di conseguenza, informarsi presso fabbricanti/esportatori turchi, o prevedere nei propri contratti con questi ultimi che solo componenti originari di paesi terzi, immessi in libera pratica in Turchia, potessero essere utilizzati per la fabbricazione dei televisori a colori.
292 Infatti, come è stato sottolineato dalla maggior parte delle ricorrenti e degli intervenienti, la convenuta non indica per quali ragioni le ricorrenti avrebbero dovuto nutrire dubbi circa la validità dei certificati A.TR.1. Tuttavia, l'argomentazione della convenuta di cui sopra potrebbe essere presa in considerazione solo nell'ipotesi in cui quest'ultima fosse in grado di dimostrare che le ricorrenti conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere, il mancato recepimento della disciplina relativa al prelievo di compensazione da parte delle autorità turche.
293 Ora, come è stato già osservato, la convenuta stessa ha appreso di tale mancato recepimento soltanto dopo un periodo di oltre venti anni.
294 Oltre a ciò, se la Commissione in più occasioni ha accennato ai prezzi ai quali gli importatori avevano acquistato i televisori a colori provenienti dalla Turchia, non ha dimostrato che con un tale livello di prezzi gli importatori avrebbero dovuto nutrire dubbi sul soddisfacimento delle condizioni previste per l'ottenimento del regime preferenziale.
295 A tale proposito è bene osservare che la Commissione, nel novembre 1992, ha aperto un'inchiesta antidumping per quanto riguarda l'importazione di televisori a colori provenienti dalla Turchia. Ora, come risulta dal regolamento (CE) della Commissione 27 settembre 1994, n. 2376, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia (GU L 255, pag. 50), tale inchiesta non ha condotto all'imposizione di dazi sulle importazioni di apparecchi provenienti dalla Turchia, mentre detti dazi sono stati imposti con riferimento ai televisori a colori provenienti da tali altri paesi.
296 E' altresì opportuno respingere l'argomento della Commissione secondo cui il fatto che le autorità doganali turche possano esigere, in forza dell'art. 9 della decisione n. 5/72, sopra citata, che la dichiarazione di importazione sia corredata da un attestato dell'importatore, certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale, implica necessariamente che le ricorrenti avevano l'obbligo di informarsi circa la provenienza e il regime doganale dei componenti dei televisori a colori. Infatti, è solo a fronte della sussistenza di dubbi che gli importatori si sarebbero dovuti informare a tale riguardo. Ora, come è stato sopra sottolineato, la Commissione non ha illustrato per quali motivi le ricorrenti avrebbero dovuto nutrire tali dubbi. Inoltre, alcune ricorrenti hanno sostenuto, senza essere contraddette dalla Commissione, che la provenienza e il regime doganale dei componenti impiegati nei televisori rientravano nel segreto industriale dei fabbricanti cosicché questi ultimi si sarebbero rifiutati di fornire una tale informazione.
297 In quarto luogo, si deve rilevare che le ricorrenti hanno tutte sottolineato in sede di udienza che il modo in cui esse avevano stipulato i propri contratti d'acquisto ed effettuato le controverse importazioni rientrava in una prassi commerciale normale. In una tale situazione, spettava alla Commissione dimostrare una negligenza manifesta da parte delle stesse (v. sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata, punto 159).
298 Orbene, la Commissione non ha nemmeno tentato di fornire una dimostrazione del genere. Infatti, rispondendo ad un quesito in merito rivoltole dal Tribunale in udienza, essa si è limitata a ribadire quanto già contenuto nelle decisioni impugnate, secondo cui le ricorrenti non avevano dato prova della necessaria diligenza, omettendo di informarsi presso gli esportatori per sapere se i componenti originari di paesi terzi fossero stati immessi in libera pratica in Turchia.
299 In ultimo luogo, si deve esaminare l'argomento della Commissione ricavato dalla sentenza Pascoal & Filhos, citata. La Commissione, al punto 59 di tale sentenza, rileva che la Corte ha dichiarato che la Comunità europea non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori; inoltre, che l'importatore può agire in giudizio per il risarcimento nei confronti dell'autore del falso e, infine, che, nel calcolare i vantaggi realizzabili mediante il commercio di prodotti che possono fruire di preferenze tariffarie, l'operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente deve valutare i rischi inerenti al mercato che gli interessa ed accettarli come facenti parte della categoria dei normali inconvenienti dell'attività commerciale.
300 Questa giurisprudenza non è tuttavia applicabile in un caso come quello in oggetto, in cui alcune irregolarità hanno viziato importazioni di merci sulla base di un regime tariffario preferenziale a causa di inadempimenti gravi dei partecipanti ad un Accordo di associazione. In un simile caso, infatti, in difetto di un'informazione chiara e precisa da parte delle autorità nazionali o comunitarie quanto alla natura delle irregolarità che intralciano il funzionamento dell'accordo, non si può pretendere da un importatore diligente che questi debba pagare per gli inadempimenti dei partecipanti al detto accordo.
301 In considerazione di quanto sopra, occorre giudicare che la Commissione ha commesso un errore di valutazione ritenendo, nelle decisioni impugnate, che vi fossero gli estremi per imputare una manifesta negligenza alle ricorrenti.
3. Conclusioni in merito al soddisfacimento delle condizioni previste dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79
302 I gravi inadempimenti imputabili alle parti contraenti hanno avuto l'effetto di porre le ricorrenti in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitavano una medesima attività. Tali inadempimenti hanno infatti indubbiamente contribuito all'insorgere di irregolarità che hanno condotto alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali nei confronti delle ricorrenti.
303 Inoltre, date le circostanze in oggetto, non vi sono gli estremi per imputare una negligenza manifesta o una frode alle ricorrenti.
304 Ne consegue quindi che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo, nelle decisioni impugnate, che le condizioni per lo sgravio dei dazi doganali previste dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 o, se del caso, dall'art. 239 del codice doganale non fossero soddisfatte. Il presente motivo è quindi fondato.
305 Poiché i motivi relativi ad una violazione dei diritti della difesa e ad una violazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 o, ricorrendo il caso, dell'art. 239 del codice doganale sono fondati, si devono annullare le decisioni impugnate, senza che sia necessario deliberare sugli altri motivi invocati dalle ricorrenti a sostegno dei loro ricorsi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
306 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la Commissione deve essere condannata alle spese, in conformità alle conclusioni delle ricorrenti.
307 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania, parti intervenienti, sosterranno le proprie spese, in applicazione dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le decisioni 19 febbraio 1997, REM 14/96, REM 15/96, REM 16/96, REM 17/96, REM 18/96, REM 19/96, REM 20/96, e 25 marzo 1997, REM 21/96, comunicate alla Repubblica federale di Germania e relative a domande di sgravio dei dazi all'importazione, sono annullate.
2) Le decisioni 24 aprile 1997, REC 7/96, REC 8/96 e REC 9/96, comunicate alla Repubblica francese e relative a domande di mancato recupero e di sgravio dei dazi all'importazione, sono annullate.
3) Le decisioni 5 giugno 1996, REM 26/96 e REM 27/96, comunicate al Regno dei Paesi Bassi e relative a domande di sgravio dei dazi all'importazione, sono annullate.
4) La decisione 26 marzo 1999, REC 3/98, comunicata al Regno del Belgio e relativa ad una domanda di mancato recupero e di sgravio dei dazi all'importazione, è annullata.
5) La Commissione è condannata alle spese.
6) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sosterranno le proprie spese.
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