Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Presupposti di ricevibilità - Sospensione dell'esecuzione - Domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto che produce effetti erga omnes
(Trattato CE, art. 185)
2 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Domanda diretta ad ottenere una misura di organizzazione del procedimento o l'assunzione di mezzi istruttori - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 186; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 64 e 65)
3 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Domanda diretta ad ottenere un provvedimento riguardante l'organizzazione interna di un'istituzione comunitaria - Irricevibilità
(Trattato CE, art. 186)
4 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Insussistenza per quanto riguarda un importatore di banane che chiede l'applicazione di un coefficiente di riduzione più favorevole di quello fissato in via provvisoria
(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
5 L'art. 185 del Trattato attribuisce alla Corte e al Tribunale la competenza ad ordinare la sospensione dell'esecuzione di ogni atto impugnato dinanzi al giudice comunitario, nell'ambito tracciato dall'art. 173, primo comma, e il soggetto che abbia impugnato un atto del genere, anche se esso produce effetti erga omnes, può chiedere la sospensione della sua esecuzione. Per quanto riguarda gli eventuali effetti dell'ordinanza di sospensione nei confronti dei terzi che non hanno chiesto l'adozione di tale provvedimento urgente, essi vengono presi in considerazione dal giudice dell'urgenza in sede di esame della fondatezza della domanda e, in particolare, quando esso procede al contemperamento degli interessi in gioco e valuta se occorra limitare gli effetti dell'eventuale ordinanza di sospensione.
6 Dev'essere dichiarata irricevibile, nell'ambito di un procedimento sommario, la domanda diretta all'adozione, anziché di provvedimenti provvisori, di una misura, come l'esame dei metodi di lavoro della Commissione, che è riconducibile all'ambito delle misure di organizzazione del procedimento o dei mezzi istruttori, che rientrano nella competenza del Tribunale in forza degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura di quest'ultimo, in quanto una misura del genere non è destinata a prevenire un danno grave e irreparabile nelle more della decisione sul merito.
7 In caso di provvedimenti urgenti diversi dalla sospensione di un atto comunitario, la competenza del giudice dell'urgenza è limitata alla possibilità di obbligare una delle parti del procedimento, compresa un'istituzione comunitaria, a garantire un determinato risultato in attesa dell'esito del procedimento di merito. I mezzi necessari per giungere a tale risultato, soprattutto se rientrano nell'organizzazione interna di un'istituzione, non sono, in via di principio, presi in considerazione all'atto della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei detti provvedimenti e non possono, a maggior ragione, costituirne l'oggetto. Dev'essere pertanto dichiarata irricevibile la domanda diretta all'adozione di un provvedimento riguardante le competenze dell'istituzione resistente in materia di organizzazione interna, come l'impiego delle sue risorse e del suo personale.
8 Nell'ambito della valutazione dell'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori, presentata da un importatore di banane provenienti da paesi terzi e diretta ad ottenere l'applicazione, al quantitativo di riferimento in base al quale vengono determinati i suoi futuri diritti di importazione, di un coefficiente di riduzione più favorevole di quello fissato in via provvisoria dalla Commissione, non ricorre il requisito relativo all'urgenza imposto dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, qualora la perdita di una quota di mercato lamentata dal richiedente, che si inserisce in una perdita progressiva subita sin dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore, non possa essere considerata, per un'impresa delle sue dimensioni, tale da provocarle un danno grave e qualora non sia escluso che la perdita della quota di mercato possa essere recuperata con l'adozione del coefficiente di riduzione definitivo e non sia, pertanto, irreparabile.
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