Massima
Parole chiave
Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Documenti redatti dagli agenti della Commissione durante un procedimento di accertamento - Atti preparatori
(Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 17, artt. 3, n. 1, 11 e 14)
Massima
Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti atti ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, costituiscono atti impugnabili in via di principio solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.
Non possono, al riguardo, essere considerati come atti impugnabili documenti, definiti processi verbali, redatti dagli agenti della Commissione nel corso di un accertamento ex art. 14, n. 2, del regolamento n. 17 effettuato presso un'impresa e che contengono una sintesi delle posizioni espresse dai rappresentanti di quest'ultima, in quanto non possono considerarsi atti ad incidere immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica dell'impresa stessa.
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