Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che istituisce un premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli - Irricevibilità
[Trattato CE, artt. 173, quarto comma, 177 e 189; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2222/96, art. 1, sub 4)]
Massima
Dev'essere dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto da produttori di carni di vitello operanti in uno Stato membro contro l'art. 1, sub 4), del regolamento n. 2222/96, che prevede un premio per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli, premio che è concesso alla macellazione dei vitelli di peso carcassa pari o inferiore al peso carcassa medio dei vitelli macellati nello Stato membro interessato, decurtato del 15%.
Da una parte, infatti, tale disposizione presenta, per la sua natura e per la sua portata, un carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato. D'altra parte, se è vero che, in presenza di talune circostanze, una disposizione di un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente taluni di essi, ciò non avviene nel caso di specie, dato che le ricorrenti si trovano nella stessa situazione di tutti gli altri operatori economici che presentino vitelli alla macellazione nello Stato membro interessato, di modo che la disposizione impugnata le riguarda solo nella loro qualità obiettiva di operatori economici che svolgono la loro attività nel settore disciplinato dal regolamento, al pari di qualsiasi altro operatore economico che eserciti la stessa attività.
Non è infine escluso che un operatore economico possa contestare la validità del regolamento impugnato nell'ambito di un ricorso diretto, dinanzi ai giudici del detto Stato membro, contro la decisione dell'autorità pubblica competente in ordine alla domanda di premio presentata dall'operatore stesso e tale controversia può allora dar luogo ad un rinvio pregiudiziale per un esame di validità dinanzi alla Corte, in applicazione dell'art. 177 del Trattato.
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