Massima
Parole chiave
Procedura - Intervento - Persone interessate - Controversia relativa all'annullamento di una decisione di revoca del beneficio dell'esenzione in materia di ammende per infrazione alle regole di concorrenza - Associazioni che rappresentano imprese concorrenti delle imprese cui è rivolta la decisione - Interesse indiretto e ipotetico alla soluzione della controversia - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 6)
Massima
Il diritto di intervento in una controversia dinanzi al Tribunale è soggetto al requisito della sussistenza di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia e non già di un interesse relativo ai motivi dedotti. Tale diritto può essere riconosciuto alle associazioni rappresentative che hanno la funzione di tutelare i loro aderenti in cause che sollevano questioni di principio atte a incidere in misura considerevole sugli interessi di questi.
Trattandosi di una controversia relativa alla validità di una decisione della Commissione che revoca a imprese che partecipano ad un accordo regolarmente notificato il beneficio dell'esenzione in materia di ammende ai sensi dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17, non possono essere ammesse a intervenire, pur essendo terzi che hanno presentato una denuncia, associazioni che rappresentano imprese concorrenti delle imprese cui è rivolta questa stessa decisione, dal momento che l'emananda sentenza non può incidere in misura considerevole sugli interessi dei membri dell'associazione, tenuto conto della natura dell'atto impugnato.
Infatti una decisione del genere non ha l'effetto di impedire alle parti dell'accordo notificato di darvi esecuzione. Anche se ci si può ragionevolmente attendere che il rischio di un'ammenda può avere effetto dissuasivo, cionondimeno tale effetto eventuale, di ordine puramente fattuale, dipende dalla sola volontà delle imprese partecipanti all'accordo. Di conseguenza, se è vero che i terzi, rispetto all'accordo notificato, possono auspicare che un tale effetto si verifichi o no nel caso di specie, il loro interesse è tuttavia meramente indiretto e ipotetico, insufficiente ad accertare che sulle loro situazioni giuridiche inciderebbe la soluzione della controversia tra i destinatari della decisione di revoca dell'esenzione e la Commissione.
I terzi che hanno presentato la denuncia non hanno peraltro alcun interesse legittimo a che sia revocata l'esenzione di cui fruiscono le parti dell'accordo. Infatti, diversamente dai provvedimenti provvisori che la Commissione può adottare in forza dell'art. 3 del regolamento n. 17, la revoca dell'esenzione in materia di ammende non può giovare direttamente ai terzi che hanno presentato la denuncia. Inoltre, una decisione di revoca del beneficio dell'esenzione, che risponde a considerazioni di opportunità e d'interesse generale, non è diretta alla tutela degli interessi di un operatore economico terzo. Per di più, questa decisione costituisce l'esito di una procedura speciale, distinta dalla procedura di merito nella quale si esamina la compatibilità dell'accordo notificato con l'art. 85 del Trattato e nella quale restano impregiudicati i diritti dei terzi che hanno presentato la denuncia. Infine, una tale decisione non ha alcuna incidenza sulla validità definitiva degli accordi notificati e non può quindi modificare la situazione giuridica delle associazioni interessate o dei loro membri dinanzi ai giudici nazionali.
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