Massima
Parole chiave
Ricorso per carenza - Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso - Venir meno dell'oggetto del ricorso - Non luogo a statuire
(Trattato CE, artt. 175 e 176)
Massima
Il ricorso contemplato dall'art. 175 del Trattato è basato sul principio che l'illegittima inerzia dell'istituzione interessata consente di adire il Tribunale affinché questi dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto con il Trattato in quanto l'istituzione non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 176, questa declaratoria fa sorgere l'obbligo dell'istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta. Nel caso in cui l'atto la cui omissione costituisce oggetto della lite sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria del Tribunale sull'illegittimità dell'iniziale astensione non può avere più gli effetti contemplati dall'art. 176. Ne consegue che in tal caso l'oggetto del ricorso viene meno, cosicché non v'è più motivo di statuire.
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