Massima
Parole chiave
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Danno pecuniario - Durata di validità limitata dell'atto impugnato
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
Nell'ambito dell'esame del carattere urgente di una domanda di sospensione dell'esecuzione, il danno di natura pecuniaria può essere di norma considerato grave e irreparabile solo quando non possa essere interamente risarcito in caso di accoglimento del ricorso principale. Ciò può valere in particolare per l'asserito danno che minacci la stessa esistenza dell'impresa in causa o che, una volta verificatosi, non possa essere valutato.
Qualora la parte richiedente non dimostri che essa rischia di subire un danno irreparabile a seguito dell'applicazione del regolamento impugnato, l'eventuale annullamento di quest'ultimo da parte del Tribunale che statuisce sul ricorso principale potrebbe dar luogo ad un risarcimento adeguato, anche ove il regolamento controverso abbia solo una durata di validità limitata. Infatti, la circostanza che un regolamento abbia già avuto esecuzione e che il periodo di applicazione da esso previsto sia scaduto non priverebbe la richiedente di una tutela adeguata dei suoi interessi, in quanto l'istituzione interessata sarebbe tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza e potrebbe così essere indotta ad effettuare un adeguato ripristino della situazione della richiedente o ad evitare l'adozione di un atto identico.
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