Massima
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Ricorso diretto contro una decisione che esegue una decisione di autorizzazione di un aiuto di Stato precedentemente annullata - Adozione da parte della Commissione di una nuova decisione che autorizza l'aiuto, non confermativa della decisione di esecuzione impugnata, ma sostitutiva di quest'ultima - Interesse al mantenimento del ricorso contro la decisione di esecuzione - Insussistenza
[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
2 Procedura - Adeguamento delle conclusioni in corso di causa - Modalità - Mera manifestazione dell'intenzione di impugnare un atto - Insufficienza
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44)
Massima
1 Quando una decisione della Commissione che autorizza un aiuto di Stato viene annullata dal giudice comunitario in tutte le sue disposizioni, tale annullamento ha per effetto di privare della base giuridica e della ragione d'essere le decisioni di esecuzione con le quali la Commissione ha autorizzato il versamento delle varie quote dell'aiuto. L'atto con il quale la Commissione riafferma, in seguito, la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune e autorizza di nuovo il pagamento delle quote dell'aiuto deve essere considerato un atto autonomo, che si sostituisce alle precedenti decisioni di autorizzazione, e non un atto semplicemente confermativo di queste ultime.
L'adozione di questo nuovo atto, che riveste un carattere costitutivo, quindi innovativo, per quanto riguarda le autorizzazioni di pagamento delle quote di aiuto, fa perdere qualsiasi interesse legittimo a mantenere un ricorso volto all'annullamento di una decisione precedente che autorizzava il pagamento di una quota dell'aiuto.
(v. punti 32-36)
2 Così come essa non può sostituire un atto introduttivo di ricorso conforme alle disposizioni dell'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale, la mera manifestazione dell'intenzione d'impugnare un atto determinato non può essere equiparata a un adeguamento delle conclusioni di un ricorso in corso di causa, facoltà concessa a un ricorrente in circostanze particolari e in via eccezionale.
(v. punto 41)
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