Massima
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni - Direttiva 93/38 - Denuncia di un offerente con cui si fa valere che il comportamento dell'ente aggiudicatore viola la direttiva e costituisce un ostacolo alla libera concorrenza e alla libera circolazione delle merci - Esame da parte della Commissione in base alla procedura che si applica agli inadempimenti da parte di uno Stato - Ammissibilità - Mancato avvio del procedimento ai sensi del regolamento n. 17 - Sviamento di procedura - Assenza - Carattere distinto e indipendente dei due procedimenti
(Trattato CE, art. 169; regolamento del Consiglio n. 17; direttiva del Consiglio n. 93/38/CEE)
Massima
Legittimamente la Commissione esamina nell'ambito del procedimento istituito dall'art. 169 del Trattato la denuncia con la quale l'offerente in un appalto pubblico le riporta come costitutivo di una violazione della direttiva 93/38, che coordina le procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, e di un ostacolo alla libera concorrenza e alla libera circolazione delle merci il comportamento dell'ente aggiudicatore. Alla fondatezza del ricorso a questa procedura non si può opporre il fatto che la denuncia riguardava esclusivamente il comportamento dell'ente aggiudicatore e non conteneva alcuna critica né della normativa nazionale vigente né del comportamento del governo interessato, poiché gli atti degli enti aggiudicatori devono, nel sistema di applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, essere imputati agli Stati membri di cui fanno parte.
Nei limiti in cui una tale denuncia non contiene alcuna indicazione precisa che consenta di qualificarla come domanda presentata ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, la Commissione non commette pertanto alcuno sviamento di procedura non esaminandola alla luce del diritto della concorrenza.
Per il resto, anche supponendo che il denunciante abbia invitato in buona e debita forma la Commissione ad avviare un procedimento ai sensi del regolamento n. 17, questo procedimento rimarrebbe indipendente da quello mirante a far constatare ed a far cessare il comportamento di uno Stato membro in violazione del diritto comunitario, in quanto i due procedimenti perseguono obiettivi diversi e sono disciplinati da norme diverse. Il fatto che la Commissione decida di non avviare un procedimento per constatazione di inadempimento o di rinunciare a proseguire un tale procedimento già avviato non può comportare che ad essa sia impedito di constatare che il comportamento dell'ente aggiudicatore di cui trattasi costituisce una violazione delle regole di concorrenza e di ordinare la cessazione dell'infrazione constatata. Ne deriva che una decisione di archiviazione, adottata nell'ambito di un procedimento di constatazione di inadempimento, rientra esclusivamente in tale procedimento e non costituisce rigetto implicito di una denuncia che sia stata presentata ai sensi del regolamento n. 17, di modo che essa non pregiudica la posizione giuridica del denunciante nell'ambito di un eventuale procedimento di applicazione delle regole di concorrenza.
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