Massima
Parole chiave
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave e irreparabile - Ponderazione di tutti gli interessi coinvolti
(Trattato CE, art. 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
Nell'ambito di un'istanza di sospensione dell'esecuzione, spetta al giudice del procedimento sommario accertare se l'eventuale annullamento dell'atto controverso da parte del giudice del merito cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata di tale atto e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia dell'atto nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto.
Per quanto concerne un atto recante una misura di salvaguardia adottata nell'ambito del regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare, il giudice del procedimento sommario non può sostituire, salvo che in una situazione di manifesta urgenza, la sua valutazione a quella formulata dal Consiglio per quanto concerne la scelta della misura di salvaguardia più idonea, senza rischiare di usurpare il potere discrezionale di questa istituzione.
Quando il richiedente non dimostra che esso rischia di subire un danno grave e irreparabile in seguito all'applicazione del regolamento impugnato, l'annullamento eventuale di quest'ultimo da parte del Tribunale, quale giudice del merito, potrebbe portare a un risarcimento adeguato. La circostanza che tale regolamento sia stato già eseguito e che il periodo di applicazione che esso prevede sia scaduto non priverà il richiedente di una tutela opportuna dei suoi interessi, in quanto l'istituzione interessata sarà obbligata ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza e potrà pertanto essere indotta ad effettuare un'adeguata rettifica della situazione del richiedente o ad evitare l'adozione di un atto identico.
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