Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Presupposti di ricevibilità - Ricevibilità del ricorso principale - Irrilevanza - Limiti
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)
2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Atti adottati nell'esercizio di un potere discrezionale
(Trattato CE, art. 190)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Nozione - Onere della prova
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; decisione del Consiglio 94/804/CE)
Massima
4 La ricevibilità del ricorso principale non deve essere esaminata, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento sommario. Su di essa occorre pronunciarsi in sede di giudizio sul ricorso principale, salvo nel caso in cui quest'ultimo appaia, prima facie, manifestamente irricevibile, se non si vuole pregiudicare la decisione del Tribunale nel merito.
5 Nel caso in cui le istituzioni della Comunità dispongano di un potere discrezionale, è di fondamentale importanza il rispetto, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall'ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si annoverano, in particolare, l'obbligo dell'istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell'interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così il giudice comunitario sarà in grado di accertare se esistano tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l'esercizio del potere discrezionale, restando inteso, peraltro, che il principio di una motivazione sufficientemente precisa degli atti, sancito dall'art. 190 del Trattato, costituisce uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Tuttavia, la motivazione richiesta deve essere appropriata alla natura dell'atto in questione e alla gravità delle sue conseguenze per i suoi destinatari. E' sufficiente che essa faccia apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione, mentre non occorre che essa specifichi i vari elementi di fatto e di diritto rilevanti.
6 L'urgenza di emanare provvedimenti provvisori deve essere valutata esaminando se l'esecuzione degli atti controversi, prima della decisione del giudice comunitario nel merito, possa arrecare al richiedente danni gravi e irreversibili, che non potrebbero essere riparati neanche in caso di annullamento dell'atto impugnato o che, benché provvisori, sarebbero sproporzionati rispetto all'interesse del resistente all'esecuzione dei suoi atti, anche se questi sono oggetto di un ricorso giurisdizionale. La prova di tali circostanze incombe al richiedente.
Dev'essere respinta una domanda di provvedimenti provvisori - presentata dall'autore di una proposta di azione sottoposta alla Commissione nell'ambito di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione, previsto dalla decisione 94/804 - volta a ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione che ha adottato l'elenco delle proposte da finanziare in tale contesto, decisione che ha escluso la proposta avanzata dai ricorrenti, quando la sospensione richiesta non attribuirebbe a questi ultimi un accesso immediato e automatico al finanziamento comunitario, il raffronto tra gli interessi in gioco depone in favore del rigetto della domanda, in quanto la concessione della sospensione lederebbe gravemente i diritti dei terzi i cui progetti compaiono nell'elenco e ostacolerebbe l'azione della Comunità nel settore di cui trattasi, il danno materiale che si verificherebbe in caso di mancata sospensione presenta per i ricorrenti soltanto un carattere remoto, incerto e aleatorio, e il danno morale, connesso alla perdita di prestigio scientifico conseguente all'esclusione dei ricorrenti, potrebbe formare oggetto di un adeguato risarcimento mediante l'annullamento della decisione impugnata.
Full & Egal Universal Law Academy