Massima
Parole chiave
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Insussistenza per un'associazione di produttori di zucchero che chiede la sospensione della fissazione di un prezzo di intervento sfavorevole
(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente onde evitare che sia cagionato al richiedente un danno grave e irreparabile. Spetta al richiedente fornire la prova di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.
Dev'essere respinta la domanda di provvedimenti provvisori, proposta da un'associazione di produttori di zucchero e diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di una disposizione di regolamento che fissa, per la imminente campagna di commercializzazione, il prezzo d'intervento derivato per lo zucchero bianco, quando l'asserito danno risulti, da un lato, da una riduzione costante delle quote di produzione di zucchero garantite ai produttori comunitari, che rischierebbe comunque di verificarsi solo in un momento posteriore a quello in cui la sentenza nel procedimento principale sarà stata, verosimilmente, già pronunciata, e, dall'altro, dalla perdita di una quota rilevante del mercato saccarifero europeo a vantaggio degli importatori di zucchero non comunitario, pregiudizio, questo, di cui non è stata dimostrata la natura grave e irreparabile e che non si presenta comunque come un fenomeno irreversibile, tenuto conto degli effetti di un eventuale annullamento della disposizione impugnata.
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