Massima
Parole chiave
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - Danno grave e irreparabile - Nozione - Danno di natura puramente economica
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
Il presupposto dell'urgenza, al cui sussistere sono subordinati, ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione o altri provvedimenti provvisori, dev'essere valutato esaminando se, nell'attesa della decisione del Tribunale nel merito, il richiedente possa subire danni gravi e irreversibili che non potrebbero essere riparati dalla sentenza sul ricorso principale. I danni di natura puramente economica non possono essere considerati, in via di principio, irreparabili o difficilmente riparabili, potendo costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. Tuttavia, il danno può irreparabile quando sia messa a rischio la posizione dell'impresa sul mercato, nel senso che l'eventuale perdita del mercato non possa essere ricostituita neppure se l'impresa fruisce di una compensazione finanziaria.
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