Massima
Parole chiave
Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Individuazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria
[Statuto CE della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, primo comma, lett. c)]
Massima
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa.
Per essere conforme a tali requisiti un ricorso diretto al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano d'identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l'entità di tale danno.
Al riguardo, sebbene, in circostanze particolari, non sia indispensabile precisare nel ricorso l'esatta estensione del danno e calcolare l'importo del risarcimento richiesto, il ricorrente deve provare o almeno invocare, nel suo ricorso, l'esistenza di tali circostanze.
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