Massima
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Termini - Dies a quo - Data dell'evento a partire dal quale decorre il termine - Onere della prova
[Trattato CE, art. 173, quinto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 2]
2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione rivolta ad uno Stato membro e che accorda un contributo finanziario a taluni progetti proposti in base al programma Leader II - Ricorso proposto da un gruppo di azione locale autore di un progetto non adottato - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE]
Massima
1 Spetta alla parte che fa valere la tardività di un ricorso, alla luce dei termini fissati dall'art. 173, ultimo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, ultimo comma, CE) e dall'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, fornire la prova della data in cui si è verificato l'evento a partire dal quale decorre il termine.
(v. punto 47)
2 I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), solo se detta decisione li tocca a motivo di determinate qualità specifiche o di una situazione di fatto che li distingua da chiunque altro e quindi li identifichi alla stessa stregua dei destinatari.
Ciò non si verifica allorché, con la sua decisione, la Commissione esclude il territorio di talune unità amministrative dalle zone di intervento nelle quali dei gruppi d'azione locale o altri operatori collettivi possono beneficiare di un contributo finanziario comunitario in base alla seconda fase del programma Leader II nell'ambito degli interventi strutturali. Infatti, la decisione impugnata non riguarda la ricorrente in maniera diversa dagli altri gruppi di azione locale od operatori collettivi di cui sopra, ma si presenta, nei confronti della ricorrente, come una misura i cui effetti possono ripercuotersi su diverse categorie di soggetti in maniera oggettiva, generale ed astratta.
(v. punti 63-64)
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