Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che esclude l'uso di taluni prodotti antiparassitari nell'agricoltura biologica - Ricorso di produttori che utilizzano abitualmente taluni dei prodotti esclusi - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173; regolamento (CE) della Commissione n. 1488/97]
Massima
E' irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro il regolamento n. 1488/97, che modifica il regolamento n. 2092/91 e che esclude taluni prodotti dall'elenco dei prodotti utilizzabili per la lotta contro i parassiti e le malattie nel contesto della produzione biologica di prodotti agricoli da parte di agricoltori che utilizzano abitualmente taluni dei prodotti esclusi, dal momento che, da un lato, tale regolamento si rivolge, in termini astratti e generali, a categorie indeterminate di persone, si applica a situazioni obiettivamente determinate e riguarda i ricorrenti solo nella loro qualità obiettiva di produttori di prodotti agricoli biologici, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi attualmente o potenzialmente in una situazione identica e, dall'altro, dalle circostanze della specie non emerge che i ricorrenti sono individualmente riguardati dal detto regolamento.
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