Massima
Parole chiave
Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni contro cui si può proporre ricorso - Omissione di una risposta all'autore di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza - Assenza in caso di messa in mora prematura
(Trattato CE, art. 175)
Massima
Il ricorso per carenza esperibile ai sensi dell'art. 175 del Trattato è subordinato all'esistenza di un obbligo di agire a carico dell'istituzione interessata, in modo che l'asserita omissione sia in contrasto con il Trattato.
Quando alla Commissione viene presentata una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 per violazione delle disposizioni degli artt. 85 e 86 del Trattato, essa è tenuta ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante, al fine di decidere se debba avviare il procedimento per l'accertamento di infrazione o se debba respingere la denuncia o, infine, procedere alla sua archiviazione. Di conseguenza, è solo dal momento in cui la Commissione ha avuto la possibiltà di esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante che può sussistere un obbligo per essa di statuire sulla denuncia di cui trattasi.
Anche supponendo che, al momento della richiesta di agire, sussistesse un obbligo per la Commissione di statuire su una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, la presentazione da parte del denunciante, in occasione della richiesta di agire e successivamente a quest'ultima, di nuovi elementi che potessero influenzare l'esame della denuncia da parte della Commissione fa, in ogni caso, venir meno quest'eventuale obbligo di agire, in quanto quest'ultima non è ragionevolmente in grado di statuire su questa denuncia a causa della presentazione di questi nuovi elementi.
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