Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che stabilisce l'importo dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato ai produttori d'olio d'oliva - Ricorso di un'autorità regionale di uno Stato membro fondato sulle conseguenze dell'atto sul suo territorio - Irricevibilità
[Trattato CE, art. 173, secondo e quarto comma; regolamento (CEE) della Commissione n. 1979/97]
Massima
Un'autorità regionale di uno Stato membro non è legittimata ad impugnare un regolamento che stabilisce, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato, per una data campagna, ai produttori residenti nella Comunità, sostenendo che la riduzione dell'aiuto, come da regolamento, avrebbe conseguenze socio-economiche rilevanti sul suo territorio.
Da un lato, infatti, tale autorità non può invocare l'art. 173, secondo comma, del Trattato, dal momento che emerge chiaramente dall'economia generale del Trattato che la nozione di Stato membro, secondo le disposizioni riguardanti i ricorsi giurisdizionali, riguarda soltanto le autorità governative degli Stati membri delle Comunità europee e non può esser estesa ai governi delle regioni, qualunque sia l'estensione delle competenze loro riconosciute.
Dall'altro, anche se l'autorità gode della personalità giuridica richiesta per poter agire ai sensi del quarto comma dell'art. 173, e dal momento che il regolamento di cui trattasi non ha la natura di decisione, l'interesse generale che può avere l'autorità, in quanto ente competente per le questioni d'ordine economico e sociale sul suo territorio, a ottenere un risultato favorevole per la prosperità economca di quest'ultimo di per sè non può bastare per ritenere che essa sia individualmente interessata dalle disposizioni del regolamento.
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