Massima
Parole chiave
1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione di diniego dell'accesso a pareri dei servizi giuridici delle istituzioni comunitarie
(Trattato CE, art. 190)
2 Consiglio - Diritto di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio - Diniego di accesso a pareri espressi dai servizi giuridici delle istituzioni comunitarie - Violazione del codice di condotta o della decisione 93/731 - Insussistenza
(Decisione del Consiglio 93/731/CE)
3 Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Provvedimenti che non pregiudicano la decisione nel merito - Domanda di accesso a documenti che è stata respinta con una decisione impugnata con ricorso di annullamento - Condizione non soddisfatta
(Trattato CE, art. 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 107, n. 4)
Massima
4 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
Trattandosi di una decisione di rigetto della domanda di accesso a documenti del Consiglio motivata con l'affermazione che tali documenti sono pareri in materia giuridica provenienti dai servizi giuridici delle istituzioni comunitarie la cui divulgazione potrebbe pregiudicare l'interesse pubblico «inerente alla tutela della certezza del diritto e della stabilità del diritto comunitario» nonché «alla facoltà per il Consiglio di raccogliere pareri giuridici indipendenti», occorre considerare che, nell'ambito di un procedimento sommario, essa è sufficiente. In particolare, la mancanza di un riferimento, nella motivazione, agli effetti specifici della diffusione dei documenti di siffatto contenuto non integra di per sé un'insufficienza di motivazione.
5 Al termine di un primo esame in sede di procedimento sommario, non risulta che violi il codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione, o la decisione 93/731 relativa ai documenti del Consiglio, il diniego opposto dal Consiglio ad una domanda di accesso a pareri dei servizi giuridici delle istituzioni comunitarie relativi ad un determinato progetto legislativo, qualora detto diniego sia fondato sull'esigenza di garantire «la tutela della certezza del diritto e della stabilità del diritto comunitario», nonché di salvaguardare «la facoltà per il Consiglio di raccogliere pareri giuridici indipendenti».
Infatti, documenti di questo tipo sono semplici strumenti di lavoro la cui divulgazione avrebbe la conseguenza di rendere pubblico il dibattito e gli scambi di vedute, interni all'istituzione, circa la legittimità e la portata dell'atto giuridico da adottare, il che potrebbe creare incertezza riguardo alla legittimità degli atti comunitari e avere conseguenze negative tanto sulla stabilità dell'ordinamento comunitario, quanto sul buon funzionamento delle istituzioni, interessi pubblici il cui rispetto dev'essere garantito. D'altro lato, sebbene tali interessi non siano esplicitamente menzionati nell'elenco delle eccezioni previste nel codice di condotta e nella decisione 93/731, che dispongono che l'«accesso ad un documento del Consiglio non può essere concesso quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini)», si evince dal tenore della disposizione che proprio la tutela dell'interesse pubblico in generale può giustificare il diniego d'accesso ai documenti e che, pertanto, non sarebbe fondato limitare la portata di detta nozione riducendola alle cinque ipotesi che compaiono tra parentesi, che, a loro volta, rappresentano solo alcuni specifici casi di applicazione, ai quali è riconosciuta, in maniera chiara ed inequivocabile, un'importanza minore rispetto all'esigenza generale di tutelare l'interesse pubblico.
6 I provvedimenti che possono essere disposti dal giudice dell'urgenza sono, in primo luogo, provvisori, nel senso che, in via di principio, devono cessare di produrre effetti dalla pronuncia della sentenza definitiva e non possono pregiudicare in alcun modo la decisione del Tribunale nel merito, e, in secondo luogo, sono di natura accessoria, nel senso che debbono tendere esclusivamente a salvaguardare, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, gli interessi di una delle parti processuali al fine di non vanificare la sentenza nel procedimento di merito privandola di ogni effetto utile.
Nel caso di una domanda di provvedimenti provvisori intesa a far ingiungere al Consiglio di comunicare alcuni documenti interni ad un giudice nazionale e alle parti interessate nella causa pendente dinanzi a detto giudice, consegue non solo dal fatto che la trasmissione dei documenti controversi pregiudicherebbe la sentenza sul ricorso di annullamento, che ha per oggetto proprio la decisione di rigetto della domanda di accesso agli stessi documenti, ma anche dal fatto che tale trasmissione produrrebbe effetti che non potrebbero interrompersi definitivamente al momento della pronuncia di tale sentenza, che tali provvedimenti non possono essere qualificati come provvisori.
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