Massima
Parole chiave
1 Responsabilità extracontrattuale - Oggetto - Atti delle istituzioni comunitarie o atti degli agenti della Comunità - Nozione - Atti del diritto comunitario primario - Esclusione - Danno fondato sull'Atto unico
[Trattato CE, art. 7 A (divenuto, in seguito a modifica, art. 14 CE) e art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]
2 Responsabilità extracontrattuale - Violazione da parte delle istituzioni comunitarie di un obbligo giuridico di agire - Scomparsa della professione di spedizioniere doganale conseguente all'Atto unico - Obbligo di agire delle istituzioni - Insussistenza - Obbligo della Comunità di risarcire gli esercenti la professione - Insussistenza
[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]
Massima
1 Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della Comunità, non può imputarsi al Consiglio e alla Commissione la causa del danno subito dagli spedizionieri doganali conseguente all'abolizione delle frontiere doganali e fiscali fra Stati membri. Infatti, la causa diretta e determinante di tale danno non è l'adozione di atti di diritto derivato, né l'assenza di opportuni provvedimenti di compensazione e di adeguamento, bensì l'art. 13 dell'Atto unico, che ha inserito nel Trattato CEE un art. 8 A, divenuto poi art. 7 A del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 14 CE), il quale dispone, in particolare, che «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne». Ora, l'Atto unico, che è stato adottato dagli Stati membri, non è imputabile alle summenzionate istituzioni e non può, di conseguenza, far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
(v. punto 17)
2 Le omissioni delle istituzioni comunitarie possono far sorgere la responsabilità della Comunità solo qualora le istituzioni abbiano violato un obbligo di agire stabilito per legge e risultante da una disposizione comunitaria. Per quanto riguarda la scomparsa della professione di spedizioniere doganale conseguente all'Atto unico, un obbligo del genere non risulta né dall'Atto unico stesso né da alcun'altra disposizione di diritto comunitario e nemmeno da un eventuale principio generale di diritto in forza del quale la Comunità sia tenuta a indennizzare coloro che sono stati assoggettati a provvedimenti di esproprio o restrittivi del libero esercizio del diritto di proprietà, dato che alla Comunità non può essere imposto l'obbligo di indennizzo per atti ad essa non imputabili. Ne consegue che la Comunità non è obbligata a risarcire gli esercenti tale professione. Non è tuttavia escluso che un obbligo di risarcimento possa eventualmente imporsi sulla base del diritto nazionale dello Stato membro sul cui territorio lo spedizioniere doganale intracomunitario esercitava la propria attività.
(v. punto 18)
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