Massima
Parole chiave
1 Responsabilità extracontrattuale - Oggetto - Atti delle istituzioni comunitarie o atti degli agenti della Comunità - Nozione - Atti del diritto comunitario primario - Esclusione - Danno fondato sull'Atto unico
[Trattato CE, art. 7 A (divenuto, in seguito a modifica, art. 14 CE) e art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]
2 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto normativo che implica scelte di politica economica - Violazione grave e manifesta di una norma giuridica di rango superiore diretta a tutelare i singoli
[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]
3 Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Presupposti
4 Responsabilità extracontrattuale - Violazione da parte delle istituzioni comunitarie di un obbligo giuridico di agire - Scomparsa della professione di spedizioniere doganale conseguente all'Atto unico - Obbligo di agire delle istituzioni - Insussistenza - Obbligo della Comunità di risarcire gli esercenti la professione - Insussistenza
[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]
Massima
1 Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della Comunità, non può imputarsi al Consiglio e alla Commissione la causa del danno subito dagli spedizionieri doganali conseguente all'abolizione delle frontiere doganali e fiscali fra Stati membri. Infatti, la causa diretta e determinante di tale danno non è l'adozione di atti di diritto derivato, né l'assenza di opportuni provvedimenti di compensazione e di adeguamento, bensì l'art. 13 dell'Atto unico, che ha inserito nel Trattato CEE un art. 8 A, divenuto poi art. 7 A del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 14 CE), il quale dispone, in particolare, che «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne». Ora, l'Atto unico, che è stato adottato dagli Stati membri, non è imputabile alle summenzionate istituzioni e non può, di conseguenza, far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
(v. punto 19)
2 La responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni causati da atti normativi emanati dalle istituzioni di quest'ultima, ovvero da illecita mancata emanazione di tali atti, può sorgere solo in presenza di una violazione di una norma giuridica di rango superiore diretta a tutelare i singoli. Inoltre, se un'istituzione ha adottato, ovvero ha omesso di adottare, un atto normativo nell'ambito del proprio ampio potere discrezionale, la responsabilità della Comunità può sorgere solo se la violazione presenti un carattere grave e manifesto.
(v. punto 24)
3 Il diritto di far valere la tutela del legittimo affidamento si estende ad ogni singolo che si trovi in una situazione da cui risulti che l'amministrazione comunitaria ha fatto sorgere in capo ad esso fondate aspettative. Per contro, nessuno può invocare una violazione del principio di legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione.
(v. punto 32)
4 Le omissioni delle istituzioni comunitarie possono far sorgere la responsabilità della Comunità solo qualora le istituzioni abbiano violato un obbligo di agire stabilito per legge e risultante da una disposizione comunitaria.
Dal momento che la soppressione dell'attività di spedizioniere doganale non è imputabile né al Consiglio né alla Commissione, non spettava a questi ultimi risarcire il possibile danno conseguente. In particolare, non occorre chiedersi se eventualmente esista un principio generale di diritto in forza del quale la Comunità sia tenuta a indennizzare coloro che sono stati assoggettati a provvedimenti di esproprio o restrittivi del libero esercizio del diritto di proprietà, dato che alla Comunità non può essere imposto l'obbligo di indennizzo per atti ad essa non imputabili. Ne consegue che la Comunità non è obbligata a risarcire gli esercenti tale professione.
(v. punti 21-22, 35-37)
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