Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Nel caso di specie si tratta di decidere su un'impugnazione proposta da un (ex) dipendente del Parlamento europeo (in prosieguo: il «ricorrente» (1)) contro la sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 1997 (2), che ha dichiarato irricevibile, per mancanza di fatti nuovi, la sua domanda di revocazione di una sentenza del Tribunale del 1991 (3). Con quest'ultima sentenza era stato respinto il ricorso che egli aveva presentato contro la sua retrocessione dal grado A3 al grado A7, avvenuta per ragioni disciplinari.
B - Fatti all'origine della controversia
2 Questi procedimenti traggono origine da procedimenti disciplinari disposti a carico del signor de Compte, ex dipendente del Parlamento europeo nel frattempo collocato a riposo. Questi ultimi procedimenti furono avviati - da ultimo nel 1987 - in relazione alla sua funzione di contabile del Parlamento europeo. Gli furono contestate una serie di irregolarità, di cui egli si sarebbe reso colpevole durante l'esercizio di tale funzione (4). Contro la retrocessione disposta con il provvedimento disciplinare adottato dal Parlamento europeo, nel 1988 il ricorrente propose ricorso, il quale fu respinto con sentenza del Tribunale di primo grado dell'ottobre 1991 (5).
3 L'impugnazione proposta contro questa sentenza fu respinta dalla Corte con sentenza 2 giugno 1994. Per quanto riguarda gli addebiti mossi dal Parlamento contro il ricorrente, la Corte affermò quanto segue (6):
«Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto fondati i seguenti addebiti mossi dall'APN al ricorrente (...):
a) responsabilità per l'apertura (...) di un conto fruttifero a vista presso la Midland Bank di Londra, il 21 luglio 1980, e collocamento su questo conto di un importo di 400 000 UKL (lire sterline) al tasso annuo del 16%, senza previa autorizzazione, senza scrittura contabile relativa a tali operazioni e senza registrazione degli interessi nei libri del Parlamento nel 1980 e nel 1981;
b) incasso senza precisa e valida giustificazione, in data 4 settembre 1981 e 11 novembre 1981, di due assegni tratti sulla Midland Bank, dell'ammontare rispettivo di 17 189,15 UKL e 35 176,98 UKL, versati in BFR (franchi belgi), DM (marchi tedeschi) e FF (franchi francesi) dalla banca Sogenal di Lussemburgo; omessa registrazione di queste operazioni nei registri contabili del Parlamento nel corso dell'esercizio 1981; registrazione con un ritardo di sei mesi (28 febbraio 1982) di un importo globale di 4 136 125 BFR, sebbene il prelievo fosse stato effettuato in valute differenti;
c) inadempimento dell'obbligo, incombente al contabile, di effettuare spese solo su presentazione di regolari documenti giustificativi e di vigilare sulla conservazione dei valori del Parlamento (assenza di documenti giustificativi riguardante un importo di 4 100 000 BFR mancante dalla cassa del Parlamento)».
Al contabile, pertanto, non è mai stata imputata una perdita di capitali, ma solo l'assenza di documenti giustificativi, com'è stato ancora una volta chiarito dalla sentenza della Corte del 1997 (7).
4 Le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale di primo grado sono state richiamate dalla Corte nel modo seguente (8):
«195 Il Tribunale constata che l'argomentazione delle parti sul presente addebito verte, in sostanza, su due questioni, cioè, in primo luogo, se sia stato sufficientemente provato in diritto che il disavanzo dell'ordine di 4,1 milioni di BFR, accertato nella cassa dei delegati e per il quale mancano i documenti giustificativi, è dovuto alla scrittura che registra l'incasso, per un importo globale espresso in franchi belgi, dei due assegni tratti sulla Midland Bank (...);
196 Per quanto riguarda la prima questione, va rilevato che l'APN ha motivato la conclusione alla quale è pervenuta con la sua decisione disciplinare fondandosi sui rilievi seguenti. Il saldo del conto "cassa BFR" alla fine dell'esercizio 1981 corrispondeva all'importo del saldo indicato sulla scheda del conto "cassa BFR" al momento del controllo effettuato il 18 marzo 1982 dalla Corte dei conti. I libri del Parlamento mostrano che una scrittura di 4 136 125 BFR, che rappresenta l'importo globale in BFR dei due assegni tratti sulla Midland Bank, è stata registrata il 28 febbraio 1982. La Corte dei conti contesta che tale scrittura possa essere stata effettuata alla data del 28 febbraio 1982, in quanto inesistente al momento del controllo della cassa dei delegati, compiuto nel marzo 1982. La scrittura in parola faceva emergere uno squilibrio tra i conti "schede contabili/Midland Bank" e "cassa BFR", da una parte, ed il libro di cassa che accompagna i valori disponibili nella cassaforte, dall'altra. Tale sbilancio costituisce un deficit di cassa della stessa entità, cioè 4 136 125 BFR, la cui esistenza è stata confermata dalla Corte dei conti, dai controlli interni del Parlamento e dalla decisione del Parlamento 11 luglio 1986, che concedeva lo scarico per l'esercizio 1982. Nella lettera indirizzata il 30 marzo 1982 al presidente del Parlamento, il ricorrente ammetteva la non contabilizzazione tra le uscite della somma di 4 121 573 BFR. Il ricorrente, che, in quanto contabile, aveva l'obbligo di giustificare ogni operazione di cassa, non aveva presentato alcun documento giustificativo per il pagamento di un importo equivalente a quello del deficit di cassa, né spiegato l'origine del disavanzo.
(...)
200 Il Tribunale (ne) deduce (...) che l'APN, con la decisione impugnata, ha riconosciuto l'esistenza di un nesso tra la comparsa di un disavanzo di 4,1 milioni di BFR nella cassa dei delegati e l'incasso dei due assegni controversi tratti sulla Midland Bank, in considerazione del fatto che la scrittura con cui fu registrata tale operazione non fu effettuata domenica 28 febbraio 1982, ma in data successiva al 18 marzo 1982, data alla quale la Corte dei conti effettuò un controllo. L'APN ha dato per provato che la registrazione tardiva della scrittura relativa all'incasso dei due assegni ha causato un disavanzo di 4 136 125 BFR, corrispondente all'importo di detti assegni. Il Tribunale ritiene che l'interpretazione così data dall'APN ai fatti ad essa sottoposti sia confortata dai pareri successivi della Corte dei conti e della commissione di disciplina, le quali hanno proceduto ad esami e indagini minuziosi allo scopo di chiarire le circostanze all'origine del disavanzo.
201 Alla luce di quanto sopra (...) occorre considerare che la decisione impugnata ha potuto a buon diritto dare per provato che l'assenza di documenti giustificativi dipenda, nella fattispecie, dall'incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank. Ne consegue che il ricorrente non è giunto a dimostrare che l'atto impugnato è inficiato da vizio di motivazione o viziato da errore manifesto, di fatto o di diritto, o da sviamento di potere, nozioni che costituiscono i limiti del controllo di legittimità di un atto amministrativo da parte del giudice competente per l'annullamento» (9).
C - Fatti all'origine della domanda di revocazione
5 Il 28 giugno 1995 - e cioè successivamente alla sentenza della Corte 2 giugno 1994, con la quale fu confermata la sentenza del Tribunale dell'ottobre 1991 - il relatore della commissione per il controllo di bilancio del Parlamento, il delegato Jean-Claude Pasty, redigeva un progetto di relazione che prevedeva lo scarico di gestione sull'esecuzione del bilancio del Parlamento per l'esercizio 1993. In questo progetto egli richiamava la vicenda della cassa dei delegati. Nella riunione del settembre 1995, la commissione per il controllo di bilancio approvava il progetto di relazione del signor Pasty, tuttavia senza il paragrafo relativo alla vicenda della cassa dei delegati, che era stato ritirato dal relatore.
6 Con una lettera di oltre 30 pagine (articolata in 283 punti) del febbraio 1996, diretta al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze del Parlamento, il signor Pasty prendeva posizione in modo circostanziato sugli addebiti mossi nei confronti del ricorrente. Egli perveniva alla conclusione che tali addebiti erano infondati, tra l'altro, per il fatto che i controlli effettuati dalla Corte dei conti non erano stati accurati, che non esistevano documenti giustificativi per un disavanzo dell'ammontare indicato e che tale disavanzo poteva essere ricondotto anche ad altre cause.
7 A seguito di questa lettera, il ricorrente, nel giugno 1996, presentava domanda di revocazione della sentenza. Tale domanda veniva dichiarata irricevibile dal Tribunale (10). II Tribunale era dell'avviso che non risultassero soddisfatti i presupposti della revocazione, vale a dire il ricorrere di fatti di natura tale da avere un'influenza decisiva, e che, prima della pronuncia della sentenza, erano ignoti al Tribunale e alla parte richiedente la revocazione. In ordine alle circostanze fatte valere dal ricorrente, il Tribunale riteneva trattarsi di mere asserzioni, supposizioni e giudizi personali del signor Pasty. Il Tribunale motivava inoltre il rigetto della domanda di revocazione rilevando come gli argomenti addotti non gli avrebbero consentito di pervenire ad una diversa valutazione della controversia. In parte, esso proseguiva, si trattava anche di fatti noti al ricorrente già durante i procedimenti precedenti, o di fatti a sostegno dei quali, come previsto dal regolamento di procedura, egli non aveva presentato mezzi di prova, o ancora di fatti che egli non aveva prospettato in modo sufficientemente chiaro e preciso, così da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di decidere sulla domanda di revocazione (11).
8 Avverso questa sentenza, il ricorrente ha proposto impugnazione il 7 gennaio 1998 e ha chiesto alla Corte di:
- dichiarare ricevibile e fondata l'impugnazione; - annullare la sentenza del Tribunale 5 novembre 1997;
- rinviare la causa al Tribunale, perché accolga la domanda di revocazione;
- condannare il Parlamento alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.
9 Il Parlamento ha concluso che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso manifestamente infondato;
- in subordine, dichiarare il ricorso infondato;
- statuire sulle spese ai sensi dell'art. 69, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
D - Le norme comunitarie pertinenti
10 Per ciò che riguarda l'impugnazione dinanzi alla Corte, l'art. 168 A, n. 1, del trattato CE dispone che contro le decisioni del Tribunale è possibile proporre impugnazione per i soli motivi di diritto. Disposizioni più precise sono contenute nell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia (in prosieguo: lo «Statuto CE»). Esso recita:
«L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
(...)».
11 La revocazione delle sentenze è disciplinata dall'art. 41 dello statuto CE, rientrante nel titolo III «Procedura» che, in forza dell'art. 46, primo comma, dello Statuto CE, regola altresì il procedimento dinanzi al Tribunale. L'art. 41 dispone:
«La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.
La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
(...)».
12 Ai sensi dell'art. 126, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la domanda di revocazione deve:
«(...)
c) specificare i fatti su cui la domanda è basata;
d) indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di fatti che legittimano la revocazione e l'osservanza del termine previsto dall'articolo precedente».
E - Argomenti delle parti
13 Il ricorrente premette alcune considerazioni di carattere generale in merito alla sentenza del Tribunale di primo grado e analizza, quindi, dal proprio punto di vista, passo per passo la sentenza da lui impugnata.
14 In particolare egli si riferisce alla lettera del signor Pasty, sulla quale la domanda di revocazione della sentenza si fonda in modo precipuo. Egli richiama l'attenzione sulla competenza e sulla funzione del suo autore, tra l'altro relatore della commissione per il controllo di bilancio del Parlamento. Si tratterebbe, quindi, di una persona che ha avuto libero accesso a tutte le scritture contabili dell'amministrazione. A seguito di una dettagliata verifica, quest'ultimo sarebbe pervenuto, nella sua lettera, alla conclusione dell'infondatezza degli addebiti mossi nei confronti del signor de Compte. La lettera costituirebbe, pertanto, un fatto nuovo di natura tale da avere un'influenza decisiva.
15 Nel corso del procedimento di revocazione, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere a questo documento, che, secondo il ricorrente, non ha mai costituito oggetto di contestazione, il medesimo valore probatorio di quello attribuito, nei procedimenti precedenti, alle dichiarazioni dei funzionari del Parlamento e della Corte dei conti, sulle quali il Tribunale fondò la sua decisione, considerandole come inconfutabili mezzi di prova. Il Tribunale non avrebbe adempiuto il suo dovere di attribuire al ricorrente la possibilità di far valere i suoi mezzi di prova negli stessi termini della parte avversaria.
16 Un errore (di diritto) del Tribunale consisterebbe nel fatto che la problematica affrontata dal signor Pasty non è stata reputata un fatto nuovo, nonostante fossero nuovi gli elementi prospettati da quest'ultimo per contrastare le tesi del Parlamento. Il ricorrente precisa che le affermazioni del signor Pasty sono state messe per iscritto e che hanno lo stesso valore di quelle dei funzionari che servirono per montare le accuse, sulle quali si basò il Tribunale per pronunciare la sua sentenza dell'ottobre 1991.
17 Ad avviso del ricorrente, la lettera del signor Pasty deve essere valutata nella sua interezza. Il Tribunale avrebbe, pertanto, commesso un errore non interessandosi della sua conclusione fondamentale. Quest'ultima costituirebbe sicuramente un fatto nuovo, e cioè - come egli precisa - l'infondatezza degli addebiti mossi nei suoi riguardi.
18 Qualora non si riconoscesse alcun significato a queste affermazioni, prima ancora di verificarle, quest'atteggiamento sarebbe paragonabile a quello di chi negasse l'audizione di un testimone che intendesse deporre a favore dell'innocenza di un condannato per aver commesso un reato - il ricorrente cita l'esempio dell'accusato di omicidio.
19 Infine, il ricorrente cita una serie di sentenze e di ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado (12) e sottolinea che, in base alla giurisprudenza della Corte, il concetto di «fatto» deve essere interpretato in modo estensivo. Sembrerebbe, inoltre, che la Corte faccia rientrare in tale concetto non solo i fatti veri e propri, ma anche i mezzi di prova suscettibili di confermare o contestare tali fatti.
20 La parte convenuta considera, anzitutto, la questione della ricevibilità di un'impugnazione contro una sentenza del Tribunale di primo grado, che abbia dichiarato irricevibile una domanda di revocazione. A suo parere, un ricorso di tal genere deve essere rigettato in quanto manifestamente irricevibile. A tale proposito il Parlamento adduce due motivi.
21 In primo luogo, esso si riferisce al disposto dell'art. 168 A del trattato CE e dell'art. 51 dello Statuto CE, ai sensi dei quali l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. In forza dell'art. 41 dello Statuto CE, la revocazione di una sentenza è subordinata all'esistenza di un fatto (nuovo). Poiché, peraltro, ai sensi dell'art. 127, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre anzitutto statuire sulla ricevibilità della domanda di revocazione, senza pregiudicare il merito, il Tribunale ha proceduto - prosegue il convenuto - soltanto ad un esame dei fatti senza affrontare le questioni di diritto.
22 Il Parlamento richiama inoltre la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale il Tribunale di primo grado sarebbe il solo competente a constatare e a valutare i fatti. Di conseguenza, un'impugnazione che miri esclusivamente ad un nuovo accertamento dei fatti, già sottoposti al Tribunale, andrebbe dichiarata irricevibile. Ne discenderebbe che dovrebbe essere dichiarata parimenti irricevibile un'impugnazione proposta contro una sentenza che abbia dichiarato irricevibile una domanda di revocazione, diretta contro la valutazione dei presunti fatti nuovi da parte del Tribunale, intesa semplicemente ad un riesame della domanda di revocazione.
23 Nel caso di specie, il Tribunale, con la sentenza 5 novembre 1997, avrebbe stabilito che la domanda di revocazione in realtà tendeva solo ad una nuova valutazione di fatti già noti e, quindi, della fondatezza della sentenza del 1991, nel frattempo passata in giudicato. Con la presente impugnazione, il ricorrente mirerebbe semplicemente ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti già sottoposti al Tribunale. Poiché la domanda riguarderebbe solo fatti e non questioni di diritto, l'impugnazione, ad avviso del convenuto, dovrebbe essere dichiarata irricevibile.
24 In secondo luogo, il Parlamento sottolinea il fatto che i limiti di ricevibilità di un'impugnazione sono indicati nell'art. 51 dello Statuto CE. Inoltre, ai sensi dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l'atto d'impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto. Nel caso di specie, invece, il ricorso non menziona alcuna violazione di norme di diritto. Esso non conterrebbe, precisa il convenuto, alcuna argomentazione giuridica, ma si limita a contestare la valutazione, effettuata dal Tribunale, dei fatti che sono alla base della domanda di revocazione. Il ricorrente procederebbe indubbiamente ad un'analisi della sentenza, ma senza addurre precise argomentazioni giuridiche a sostegno dell'impugnazione. In particolare, il ricorrente non farebbe valere alcuno dei motivi d'impugnazione di cui all'art. 51 dello Statuto CE, né preciserebbe in quali termini il Tribunale avrebbe violato le norme di diritto. Egli si limiterebbe, piuttosto, ad elencare i presunti errori commessi dal Tribunale, che consisterebbero nel non aver qualificato come fatti nuovi le dichiarazioni del signor Pasty. L'impugnazione avrebbe pertanto come scopo quello di obbligare la Corte a procedere ad un riesame della lettera prodotta in giudizio dinanzi al Tribunale. Per questi motivi, il Parlamento è dell'avviso che l'impugnazione debba essere dichiarata manifestamente irricevibile.
25 Per quanto riguarda la portata della lettera del signor Pasty, il Parlamento ricorda gli effetti derivanti dal passaggio in giudicato di una sentenza. A suo avviso, le opinioni, affermazioni, valutazioni, dichiarazioni, interpretazioni ecc., relative ad una causa conclusa e passata in giudicato, non possono più essere prese in considerazione. Semplici dichiarazioni non corroborate da prove, non rappresenterebbero alcun fatto nuovo idoneo a giustificare la procedura straordinaria della revocazione. Qualora sulla base di opinioni personali fosse possibile riaprire delle cause già definite, verrebbe frustrato il principio della certezza del diritto. Il Parlamento richiama, peraltro, l'art. 126, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, in forza del quale la domanda di revocazione deve indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di fatti che legittimano la revocazione.
26 In ordine all'argomento del ricorrente, secondo il quale egli non avrebbe potuto far valere le sue prove nello stesso modo dell'accusa, il Parlamento ribatte che questi ha avuto accesso a tutti i documenti nei medesimi termini e che ha avuto a disposizione tutti gli strumenti per potersi difendere.
27 Infine, il Parlamento evidenzia che il paragrafo della relazione del signor Pasty concernente la cassa dei delegati non costituisce alcun documento ufficiale - in quanto ritirato dal relatore e quindi non costituente oggetto di voto -, per cui non sarebbe necessario commentarlo. La lettera successiva del signor Pasty indirizzata al direttore generale - come ricordato del resto anche dal Tribunale di primo grado - rispecchierebbe solo l'opinione personale del signor Pasty. Perciò il Parlamento non avrebbe avuto alcun motivo di prendere posizione in merito a questa opinione.
F - Presa di posizione
Sulla ricevibilità dell'impugnazione
28 Per quanto riguarda la questione della ricevibilità, non è possibile escludere a priori che la Corte non debba ugualmente esaminare questioni di diritto anche nell'ambito di procedimenti d'impugnazione proposti contro il rigetto di una domanda di revocazione per mancanza di fatti nuovi. Qui non si tratta della valutazione di un fatto in quanto tale che è stato respinto dal Tribunale, attività per la quale quest'ultimo è il solo ad essere competente (13), bensì dell'applicazione e dell'interpretazione, da parte del Tribunale di primo grado, dell'art. 41 dello Statuto CE. In altri termini, si tratta di verificare se, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE, il Tribunale abbia correttamente valutato se gli elementi riferiti dal ricorrente costituissero fatti nuovi, e se questi fossero sconosciuti e di natura tale da avere un'influenza decisiva.
29 Se il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell'interpretazione dei concetti che aveva il compito di verificare, dovranno senz'altro essere esaminate anche questioni giuridiche. Si tratta quindi, ad esempio, non solo di verificare se correttamente un fatto, presentato come nuovo, non sia stato considerato tale dal Tribunale, ma eventualmente di esaminare se il Tribunale non abbia a priori interpretato il concetto di «fatto nuovo», ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE, in modo troppo restrittivo. L'esame di quest'aspetto costituisce una questione di diritto. Anche nel quadro dell'interpretazione del concetto di «decisivo» può rendersi necessario un esame giuridico da parte della Corte, ad esempio nel caso in cui venga lamentata l'errata applicazione di una norma. Per questi motivi, non è dato partire dal presupposto che un'impugnazione contro una sentenza del Tribunale, la quale abbia dichiarato irricevibile una domanda di revocazione per mancanza di fatti nuovi, vada anch'essa considerata per definizione irricevibile.
30 Nel caso di specie, il ricorrente non contesta la valutazione dei fatti così com'è stata effettuata dal Tribunale, secondo la quale i fatti allegati non costituiscono di per se stessi fatti nuovi. Egli è tuttavia dell'avviso che la lettera del signor Pasty debba essere considerata nella sua interezza - inclusa la conclusione che contraddice quelle tratte del Parlamento - come fatto nuovo ai sensi dell'art. 41. A sostegno della sua tesi, egli rinvia alla giurisprudenza della Corte, dalla quale desume che, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE, sono considerati fatti nuovi non solo il fatto nuovo in sé, ma anche il relativo mezzo di prova. Inoltre, allorché afferma che secondo la giurisprudenza il concetto di «fatto» deve essere interpretato estensivamente, discende da questo punto, come da quanto precede, che egli contesta l'interpretazione dell'art. 41 dello Statuto CE così com'è stata effettuata dal Tribunale e non solo la relativa valutazione dei fatti. Nella parte che segue occorrerà verificare, specificamente per ciascun argomento, se quanto detto valga per tutti i profili che egli solleva nell'ambito della sua dettagliata analisi della sentenza del Tribunale. Occorre tuttavia rilevare che l'impugnazione non deve essere respinta a priori in quanto manifestamente irricevibile; bisogna, anzi, riconoscerne la ricevibilità.
Sulla fondatezza dell'impugnazione
31 Come si evince altresì dalla giurisprudenza della Corte, la domanda di revocazione non costituisce un mezzo d'appello, bensì un rimedio straordinario, «che consente di superare l'autorità di cosa giudicata propria delle sentenze definitive, in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia della sentenza, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l'ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto il giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia» (14).
32 Allorché il ricorrente evidenzia le peculiarità del documento, vale a dire la posizione e la funzione particolari dell'autore, nonché la dettagliata analisi e il risultato a cui perviene, non ne discende alcuna giustificazione idonea a privare di efficacia la forza di cosa giudicata della sentenza pronunciata in tale causa. Né può ritenersi sufficiente il fatto che il contenuto della lettera non è stato finora contestato.
33 Il ricorrente medesimo precisa che la materia affrontata nella lettera non è di per sé nuova. Quando si sofferma sugli elementi che egli adduce per contestare le conclusioni del Parlamento e dimostrare l'infondatezza degli addebiti, le sue argomentazioni - come riconosciuto dallo stesso ricorrente - costituiscono affermazioni. Ciò non basta, tuttavia, per annullare la forza di cosa giudicata di una sentenza esistente. Queste affermazioni devono, invece, essere dimostrate.
34 Per questa ragione, il ricorrente non può limitarsi a sostenere che anche le altre parti interessate, il Parlamento e la Corte dei conti, hanno reso esclusivamente dichiarazioni e che il Tribunale ha deciso in base ad esse. Peraltro, la sentenza non è stata pronunciata solo sulla scorta delle affermazioni del Parlamento e della Corte dei conti. Nel corso del procedimento, anche il ricorrente aveva la possibilità di esprimersi rispetto agli addebiti mossi contro di lui. A giudizio del Tribunale, l'atto contestato non è inficiato né da vizio di motivazione né da errore manifesto, di fatto o di diritto, né infine da sviamento di potere, nozioni che costituiscono i limiti del controllo di legittimità di un atto amministrativo da parte del giudice competente per l'annullamento (15).
35 Dalla natura stessa della revocazione discende, quindi, che una mera affermazione non può in linea di massima costituire un fatto nuovo ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE. Ciò si evince anche dall'art. 126, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, ai cui termini la domanda di revocazione deve indicare i mezzi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di fatti che legittimano la revocazione.
36 Neppure un'analisi della giurisprudenza citata dal ricorrente conduce ad un risultato diverso. Non è del tutto evidente che anche il mezzo di prova in quanto tale venga considerato come un fatto nuovo, ma nel caso di specie questo profilo non appare di decisiva importanza. E' tuttavia un fatto che nelle cause che vengono richiamate i presunti fatti nuovi erano stati in ciascun caso documentati, oppure consistevano essi stessi in documenti (16). La classificazione di certe funzioni è stata, peraltro, documentata da un bando di concorso, che conteneva una disposizione corrispondente del segretario generale (17). Una determinata prassi della Commissione venne documentata mediante dichiarazioni rese dagli agenti della Commissione durante un'udienza; e queste, a loro volta, erano documentate mediante una registrazione su nastro magnetico (18). Come prova delle modifiche che in modo evidente furono apportate a un testo, venne prodotto il testo medesimo (19). Si può, quindi, partire dalla considerazione che - a prescindere dalla questione se siano stati considerati come fatti nuovi o come prove di tali fatti - sono stati ogni volta prodotti o provati documenti o dichiarazioni ufficiali per documentare i presunti fatti nuovi.
37 A questo riguardo, la Corte ha statuito che una sentenza, la quale abbia espresso una valutazione giuridica di fatti che erano sconosciuti al momento di una sentenza precedente pronunciata in un procedimento diverso, «non può affatto configurare, di per sé, un fatto nuovo» (20). Ai fini del calcolo del termine per la revocazione della precedente sentenza, la Corte si era basata sul momento della conoscenza del fatto stesso (si era trattato tra l'altro di un referto medico), e non sulla sentenza successiva. Analogamente la Corte non ha considerato come fatto nuovo neppure la valutazione giuridica compiuta su talune dichiarazioni contenute in una sentenza (21).
38 Nel presente caso, non viene prodotto alcun documento ufficiale, bensì una lettera personale, che riporta l'opinione personale del signor Pasty. La valutazione dei fatti di quest'ultimo non è, d'altra parte, paragonabile ad una perizia ufficiale. E visto che - come già evidenziato - la stessa valutazione giuridica dei fatti effettuata dalla Corte non viene considerata come un fatto nuovo, a maggior ragione neppure l'apprezzamento personale del signor Pasty, fornito non in qualità di relatore, ma in veste di privato, può considerarsi un fatto nuovo.
39 Resta ancora da aggiungere che la produzione di questa lettera non è paragonabile alla citazione di un testimone nel corso di un procedimento penale. Il testimone medesimo rappresenta proprio la prova di fatti nuovi, per esempio di un alibi per il condannato. Nel caso di specie, non vengono asseriti fatti nuovi, ma soltanto valutati diversamente fatti già noti. Questo elemento da solo non può giustificare automaticamente, e in assenza di prove, una revocazione.
40 Pertanto, occorre ritenere che la lettera nella quale è riportata la valutazione personale dei fatti da parte del signor Pasty non possa, in quanto tale, essere considerata come un fatto nuovo, idoneo a giustificare una revocazione. Diverso potrebbe essere il caso qualora le dichiarazioni ivi contenute fossero state, in qualche modo, dimostrate. Questo punto sarà esaminato nell'ambito della valutazione sull'analisi della sentenza 5 novembre 1997 prospettata dal ricorrente.
G - Sull'analisi della sentenza del Tribunale di primo grado
Punto 1 dell'analisi del ricorrente
Circostanze di fatto e argomenti delle parti
41 Alla luce di determinati passi della sentenza 5 novembre 1997, il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale non ha considerato come nuove le sue affermazioni. In proposito, egli cita, in primo luogo, l'affermazione secondo la quale non gli sarebbe stata data (al ricorrente) alcuna possibilità di mettere in ordine i conti. In qualità di interessato, avrebbe dovuto necessariamente essere autorizzato ad effettuare controlli e verifiche. L'elemento nuovo consisterebbe nel fatto che questo profilo non è mai stato testimoniato in questi termini - come ora accade nella lettera del signor Pasty. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato come semplici presunzioni le accuse sollevate dal signor Pasty contro il Parlamento nella sua lettera. In base a queste ultime, il Parlamento avrebbe concesso al ricorrente di accedere alla contabilità solo dopo un certo tempo, cosa che avrebbe consentito al Parlamento di preparare in anticipo documenti nuovi o registri che coprissero la gestione del precedente contabile, il quale era stato rimosso dalle sue funzioni. Si tratterebbe, quindi, di un fatto di importanza decisiva.
Presa di posizione
Allorché il ricorrente sostiene che, nella lettera del signor Pasty, si è dichiarato per la prima volta per iscritto che egli non aveva avuto la possibilità di rimettere in ordine i conti, non ci si trova di fronte ad alcun fatto nuovo. Neppure lo svolgersi dei fatti costituisce in sé alcun fatto nuovo. Non solo a lui, ma anche al Tribunale, era noto il momento a partire dal quale egli era stato trasferito e il fatto che, in seguito, non aveva potuto più eseguire alcun controllo o verifica. Questo fatto non ha quindi alcuna importanza decisiva. Che questa circostanza sia ora espressa per iscritto dal signor Pasty nella sua lettera personale, non attribuisce alla stessa la natura di fatto nuovo, idoneo a giustificare una riapertura del procedimento.
42 Per quanto attiene all'accusa sollevata nei confronti dell'amministrazione di aver preparato documenti nuovi, si tratta di affermazioni non documentate e perciò insufficienti ai fini di una revocazione.
Punto 2 dell'analisi del ricorrente
Circostanze di fatto e argomenti delle parti
43 Il secondo punto dell'analisi si riferisce a quella parte della sentenza che disattende l'argomentazione svolta dal ricorrente, secondo la quale l'esistenza del conto presso la Midland Bank sarebbe stata nota alle autorità competenti. Egli fonda quest'affermazione sulla lettera del signor Pasty, da cui risulta che nel febbraio 1982 il direttore delle finanze del Parlamento europeo aveva sottoscritto una certificazione di entrata (ordonnance de recette) di oltre 19 000 UKL sul conto controverso.
44 Il Tribunale ha tuttavia statuito che dalla certificazione di entrata (ordonnance de recette) in questione poteva evincersi soltanto che essa era stata datata nel maggio 1982 dalla persona che l'aveva redatta e che era stata sottoscritta dal direttore delle finanze nello stesso periodo; dunque, solo dopo che la Midland Bank aveva informato il Parlamento dell'esistenza del conto. Il Tribunale ne ha dedotto che l'asserito fatto nuovo non era in nessun caso atto a indurre il Tribunale ad una conclusione diversa rispetto a quella dell'ottobre 1991.
45 Nel presente ricorso, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore, perché non si sarebbe reso conto del fatto che la certificazione di entrata (ordonnance de recette) si riferiva agli interessi della Midland Bank al 24 febbraio 1982, in altri termini, ad un momento anteriore all'aprile 1982 e, quindi, precedente l'informazione della Midland Bank circa l'esistenza di un conto corrispondente presso la stessa. Al punto 34 della sua lettera, il signor Pasty precisa, inoltre, che i documenti relativi all'apertura del conto si trovavano negli archivi, sicché non sarebbe possibile sostenere che si trattava di un conto segreto o clandestino.
Presa di posizione
46 Allorché il Tribunale, nella sentenza del 1997 (22), accerta che la certificazione di entrata (ordonnance de recette) fu sottoscritta nel maggio 1982, si tratta di una constatazione di fatto che non necessita di verifica. Se il ricorrente ora afferma che la certificazione si riferisce agli interessi del febbraio 1982, ciò non significa che il direttore delle finanze, che sottoscrisse questa certificazione nel maggio 1982, fosse già a conoscenza del conto prima di questo momento. Tale circostanza non può valere - come rileva anche il Parlamento - come prova del fatto che l'esistenza del conto dovesse già essere nota.
Punto 3 dell'analisi del ricorrente
Circostanze di fatto e argomenti delle parti
47 Il ricorrente rimprovera inoltre al Tribunale di non aver preso in considerazione l'affermazione del signor Pasty, secondo la quale egli non avrebbe trovato un solo documento contabile che stabilisse un'eccedenza di cassa di 14 552 BFR - come sostenuto dalla Corte dei conti -, ma solo un documento che dichiarava un'eccedenza di 11 772 BFR. Il Tribunale avrebbe dichiarato che il richiedente, ossia il ricorrente nel presente procedimento, non aveva prodotto questo documento a sostegno della sua richiesta, conformemente all'art. 126, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. L'errore del Tribunale consisterebbe, secondo il ricorrente, nel non aver applicato, per la produzione dei documenti, le medesime prescrizioni alla Corte dei conti, che ha dichiarato l'esistenza di un'eccedenza di 14 552 BFR, una somma che, secondo il signor Pasty, non è confermata da alcun documento. Anche questo elemento costituirebbe un fatto nuovo assai importante nel procedimento.
48 Al riguardo, il Parlamento rileva che il Tribunale ha negato l'esistenza di un fatto nuovo, non solo per mancanza di prove, ma anche perché la questione relativa ad una presunta eccedenza di cassa di 11 772 BFR era stata già sollevata dal richiedente nell'ambito del procedimento che aveva preceduto il provvedimento disciplinare. Il Tribunale avrebbe inoltre constatato che già a suo tempo il richiedente aveva avuto l'occasione per contestare le dichiarazioni della Corte dei conti.
Presa di posizione
49 La posizione del Parlamento va condivisa. La revocazione non era quindi giustificata, non solo per via della mancanza di prove, ma anche a causa dell'inesistenza di un fatto nuovo (23). Per quanto riguarda l'ammontare dell'effettiva eccedenza di cassa, non è peraltro certo che ciò possa essere di decisiva importanza.
Punto 4 dell'analisi del ricorrente
Circostanze di fatto e argomenti delle parti
50 Il ricorrente sostiene in tale punto che il Tribunale avrebbe dovuto non solo tenere conto dell'incasso di entrambi gli assegni, ma anche considerare e riconoscere come fatto nuovo la circostanza che ciò, a giudizio del signor Pasty, era avvenuto in modo regolare. A titolo esplicativo, egli cita nuovamente l'esempio del testimone nei procedimenti penali.
51 Secondo il Parlamento, il ricorrente disconosce il fatto che il Tribunale non ha potuto affatto verificare l'essenziale della dichiarazione del signor Pasty, in quanto trattavasi di semplici dichiarazioni, che non erano state suffragate da un mezzo di prova. Inoltre, prosegue il Parlamento, il Tribunale espone in modo dettagliato i motivi per cui queste dichiarazioni non costituiscono fatti nuovi.
Presa di posizione
52 Per quanto concerne l'argomento del ricorrente, secondo il quale l'incasso degli assegni sarebbe avvenuto in modo regolare, questa affermazione non può da sola, in mancanza di prove, bastare per una revocazione. Se si considerano le informazioni contenute nella lettera del signor Pasty, a cui si riferisce il ricorrente, vi si rinvengono dichiarazioni stando alle quali sussisterebbero prove attestanti che il controvalore degli assegni è stato depositato dal ricorrente nella cassaforte del Parlamento (24). Il ricorrente fa riferimento a queste dichiarazioni del signor Pasty senza presentare i relativi mezzi di prova menzionati nella lettera. Lo stesso rilievo vale anche per la questione relativa al momento in cui il ricorrente registrò l'incasso degli assegni nei registri contabili. Nella sua lettera, il signor Pasty sostiene che questa registrazione, in realtà, avvenne nel mese di febbraio. Da questo egli deduce che la verifica da parte della Corte dei conti, che non constatò alcuna registrazione, non era né esauriente né scrupolosa. A questo proposito, egli si riferisce ad un controllo effettuato da una società privata. In occasione della sua verifica, essa avrebbe constatato la registrazione del controvalore di entrambi gli assegni (25). Tuttavia, egli fornisce solo informazioni assai vaghe riguardo a quando fu consegnato il relativo verbale e non fa menzione del momento in cui fu effettuato il controllo. La lettera contiene, dunque, solo mere dichiarazioni. Poiché il ricorrente fa valere soltanto questa lettera, senza fornire ulteriori documenti, non sussiste alcuna ragione per procedere ad una revocazione della sentenza. La registrazione stessa - cioè mancante di una data precisa - non costituisce, come rileva anche il Tribunale, alcun fatto nuovo, essendo essa già stata richiamata nel corso del procedimento (26). Anche con riferimento a questo aspetto la decisione del Tribunale non appare contestabile.
Punto 5 dell'analisi del ricorrente
Circostanze di fatto e argomenti delle parti
53 Il ricorrente sostiene, a questo riguardo, che, sottolineando che i presunti fatti nuovi non erano stati enunciati in modo chiaro e preciso, il Tribunale non ha valutato la sua argomentazione relativa alle conclusioni della sentenza del 1991 (27), nello stesso modo delle precedenti dichiarazioni dei funzionari del Parlamento e della Corte dei conti. Le affermazioni tratte dalla lettera del signor Pasty da lui citate, per contro, sarebbero chiare e precise e peraltro mai contestate fino a questo momento - a differenza delle mere dichiarazioni del Parlamento e della Corte dei conti. Il Tribunale avrebbe fondato la sua sentenza su queste ultime affermazioni, mentre avrebbe respinto l'argomentazione del ricorrente in quanto non sufficientemente chiara e precisa.
Presa di posizione
54 Alla motivazione del Tribunale nella sentenza del 1997 (28) non si può contestare di essere giuridicamente errata. Secondo il Tribunale, non avendo specificato i fatti su cui era basata la sua domanda di revocazione, il ricorrente non aveva soddisfatto l'obbligo di cui all'art. 126, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Richiamandosi alla giurisprudenza, il Tribunale ha poi precisato che l'indicazione dei fatti nuovi asseriti deve essere sufficientemente chiara e precisa, (anche) al fine di consentire alla controparte di preparare la sua difesa e al Tribunale di decidere sulla sua domanda (29).
55 Che il signor Pasty tragga dai fatti verificatisi conclusioni diverse - come già sopra chiarito - non è circostanza sufficiente per configurare un fatto nuovo. Per questa ragione il ricorrente deve fornire informazioni più precise in ordine agli elementi che implicano l'esistenza di fatti nuovi e sul modo in cui li prova, cosa che egli non ha fatto.
56 D'altra parte, il Tribunale ne fornisce anche la dimostrazione. Esso non si limita, quindi, a respingere la censura del richiedente in quanto eccessivamente imprecisa, ma al contrario, spiega che i punti della lettera del signor Pasty citati dal richiedente contenevano solo una valutazione personale dei fatti. Neppure questo aspetto è contestabile.
57 Nei punti 170-180 della lettera, citati dal ricorrente, il signor Pasty sostiene ancora una volta che la Corte dei conti si è basata su dati falsi. Dal momento che queste informazioni non sono state dimostrate dal ricorrente con ulteriori documenti, costituiscono anch'esse mere affermazioni.
58 Nella sua lettera, il signor Pasty sostiene inoltre che, da un punto di vista contabile, nulla indica che siano i due assegni a costituire la causa del disavanzo contabile, perché esisterebbero anche altre circostanze che potrebbero eventualmente provocare un simile disavanzo.
59 Qualora si trattasse di ipotesi finora non prese in considerazione, questo punto potrebbe eventualmente costituire un fatto nuovo. Tale non è però il caso di specie. Già nella sentenza 17 ottobre 1991 si richiamava la circostanza che la commissione di disciplina aveva precisato di essersi trovata, nel corso delle sue deliberazioni, di fronte a due tesi contraddittorie, una delle quali escludeva l'esistenza di un nesso tra il disavanzo contabile e l'incasso degli assegni (30). Inoltre il Tribunale rileva: «Alla luce di quanto sopra, e pur prendendo in considerazione la dichiarazione fatta dal rappresentante della Corte dei conti dinanzi alla commissione di disciplina, secondo la quale anche una concordanza esatta tra la differenza contabile accertata e l'importo dei due assegni non consente di concludere con assoluta certezza che il disavanzo in parola risulti dall'incasso di detti assegni, occorre considerare che la decisione impugnata ha potuto a buon diritto dare per provato che l'assenza di documenti giustificativi dipenda, nella fattispecie, dall'incasso dei due assegni tratti sulla Midland Bank» (31). E' pertanto certo che anche nella sentenza originaria furono menzionate e valutate altre ipotesi a giustificazione del disavanzo contabile. Neppure sotto tale profilo è stata quindi dimostrata l'esistenza di fatti nuovi.
Punto 6 dell'analisi del ricorrente
Circostanze di fatto e argomenti delle parti
60 Il ricorrente critica, inoltre, la mancanza di un processo verbale che attesti la situazione contabile al momento del passaggio di poteri al nuovo contabile. Il ricorrente non contesta che il Tribunale abbia correttamente sottolineato il fatto di aver più volte sollevato tale questione e di essersi rivolto al Parlamento per ottenere tale processo verbale, e che non si tratti quindi di un fatto nuovo.
61 Il fatto nuovo risiederebbe, tuttavia, nella dichiarazione che il Parlamento ha fatto per la prima volta nella sua memoria del 25 luglio 1996, secondo la quale la constatazione della perdita non sarebbe avvenuta nella forma del processo verbale. Tale mancanza rappresenterebbe un elemento essenziale di natura tale da avere un'influenza decisiva sull'intero procedimento disciplinare. Senza il processo verbale, le accuse sarebbero fondate su semplici supposizioni o affermazioni, che non avrebbero il valore di un'autentica perizia giuridica, ma verrebbero bensì contestate, come dimostrerebbe la lettera del signor Pasty.
62 Negare il valore di fatto nuovo ad una simile ammissione del Parlamento di non aver redatto un processo verbale sarebbe come respingere la domanda di revocazione in un procedimento penale anche quando nel frattempo la stessa accusa abbia magari riconosciuto l'innocenza dell'accusato.
63 Per quanto riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni dei funzionari del Parlamento, il ricorrente rileva, infine, che il Tribunale si riferisce alle dichiarazioni scritte ed orali di due funzionari del Parlamento. Nell'ambito del procedimento intentato dal Parlamento contro la compagnia di assicurazioni Royale Belge dinanzi al Tribunal de commerce di Lussemburgo, questi ultimi avrebbero reso delle dichiarazioni scritte sull'onore, le quali avrebbero interamente contraddetto le precedenti dichiarazioni. Il ricorrente li avrebbe pertanto denunciati per falsa testimonianza (32).
64 A tale proposito, il Parlamento puntualizza che entrambi i funzionari hanno descritto dinanzi al tribunale lussemburghese la stessa situazione che era stata constatata anche dalla Corte dei conti, dal Parlamento e dal Tribunale di primo grado, e che ne hanno tratto la conclusione che il Parlamento aveva subito una perdita economica. Le accuse mosse dal signor De Compte contro i funzionari sarebbero pertanto manifestamente infondate.
65 In ordine alla mancanza di un processo verbale, il Parlamento obietta che lo stesso ricorrente riconosce che ciò non costituisce un fatto nuovo. Peraltro esso sottolinea che, secondo il Tribunale, la censura relativa alla mancanza del processo verbale non era stata presentata nel rispetto dei termini.
66 Ritenendo - continua il Parlamento - che un'osservazione contenuta nelle memorie del Parlamento costituisca un fatto nuovo, il ricorrente ha confuso i ruoli nel procedimento di revocazione. Non è il Parlamento europeo a presentare (e a dover presentare) argomenti nuovi. Esso precisa di essersi limitato a ribadire le circostanze che avevano costituito il fondamento della sentenza del 1991. Peraltro il Parlamento si riferisce al parere motivato della commissione di disciplina del novembre 1987, dalla quale discenderebbe che tale questione era già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare e che un rappresentante della Corte dei conti aveva dichiarato che una simile procedura di rendicontazione non sarebbe usuale nelle istituzioni comunitarie - considerando la frequenza e la regolarità dei controlli effettuati.
Presa di posizione
67 Per ciò che attiene alla mancanza del processo verbale, non appare molto evidente in cosa dovrebbe consistere il fatto nuovo di importanza decisiva. La mancanza del processo verbale era stata già fatta valere senza contestazioni. Il fatto che questa mancanza sia ora menzionata dallo stesso Parlamento potrebbe tutt'al più costituire un fatto nuovo qualora questo punto fosse stato altamente controverso e di notevole importanza ai fini della decisione. Tale non sembra essere il caso.
68 In merito all'accusa mossa nei confronti dei due funzionari, potrebbe al massimo rappresentare un fatto nuovo una condanna per falsa testimonianza, ma solo qualora il Tribunale nella sua sentenza del 1991 avesse prevalentemente fatto leva sulle dichiarazioni di questi due funzionari. Tale non è però il caso. La sentenza si fonda, ad esempio, anche sulle verifiche e sui pareri della Corte dei conti e della commissione di disciplina (33).
Punto 7 dell'analisi del ricorrente
Circostanze di fatto e argomenti delle parti
69 Infine, il ricorrente esamina le dichiarazioni del Tribunale secondo le quali egli si sarebbe limitato a riportare solo determinati punti della lettera del signor Pasty e avrebbe, in tal modo, rappresentato in un modo non sufficientemente chiaro e preciso i fatti sui quali fondava la domanda di revocazione; non sarebbe compito del Tribunale ricercare i presunti fatti nuovi nell'ambito delle memorie delle parti.
70 Il ricorrente cita ancora una volta i punti corrispondenti e conclude con la constatazione che la chiarezza di queste affermazioni non rende necessaria alcuna ricerca ulteriore.
Presa di posizione
71 In primo luogo, occorre osservare che, nella sua sentenza, il Tribunale ha rilevato che, in forza dell'art. 126, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, i fatti nuovi devono essere presentati in modo sufficientemente chiaro e preciso. I punti della lettera del signor Pasty citati dal ricorrente hanno, tuttavia, costituito oggetto di un'analisi dettagliata. Queste dichiarazioni del Tribunale sono state già contestate - invano - dal ricorrente nei punti precedenti della sua analisi. Non è quindi necessario esaminare oltre (ancora una volta) l'argomento del ricorrente, trattandosi, a questo punto, di una mera ripetizione.
H - Valutazione riassuntiva
72 Pertanto, dall'esame complessivo degli argomenti del ricorrente non emerge che, nell'ambito della sua verifica, il Tribunale abbia valutato erroneamente un eventuale fatto nuovo e decisivo. Non sussiste quindi un giudizio giuridicamente errato.
I - Sulle spese
Spese del procedimento di primo grado
73 Il ricorrente contesta, inoltre, la decisione del Tribunale di primo grado sulla definizione delle spese.
74 Poiché nel caso di specie sono stati rigettati tutti i motivi d'impugnazione, resta solo l'azione contro le spese. Per un'ipotesi simile, l'art. 51, n. 2, dello Statuto CE prevede che un'impugnazione, che ha ad oggetto solo l'onere o l'importo delle spese, deve essere respinta in quanto irricevibile (34).
Spese del presente procedimento
75 Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura della Corte, quest'ultima statuisce sulle spese quando l'impugnazione è respinta. Ai sensi del n. 2, nelle cause fra le Comunità e i loro agenti, l'art. 70 si applica soltanto alle impugnazioni proposte dalle istituzioni. Tale non è il caso di specie, pertanto non trova applicazione l'art. 70, in forza del quale nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
76 Per le cause fra le Comunità e loro agenti, l'art. 122 prevede tuttavia che, in deroga all'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri dipendenti di un'istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall'equità.
77 Nella sua memoria, il Parlamento ha richiesto che le spese fossero definite ai sensi dell'art. 69, n. 3, secondo comma. Ivi si dispone che la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra parte le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie. Poiché nel testo della sua memoria esso ha dichiarato che il ricorrente dev'essere condannato alle spese, se ne può desumere che il Parlamento abbia richiesto che il ricorrente sia in ogni caso - quindi anche in caso di vittoria - condannato alle spese. Risultando il ricorrente comunque soccombente, egli va condannato alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, primo comma.
J - Conclusione
78 Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di decidere come segue:
«1) L'impugnazione è respinta.
2) Il ricorrente è condannato alle spese del procedimento».
(1) - I concetti di «ricorrente» e «richiedente», che qui di seguito sono adoperati come sinonimi, riguardano ugualmente il ricorrente, per quanto in procedimenti diversi. Parimenti dicasi per la parte convenuta, il Parlamento europeo, che - a seconda dei procedimenti - è stato o è indicato anche come «autorità che ha il potere di nomina», «controparte» e «convenuto».
(2) - Causa T-26/89 (125), de Compte/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-0305 e II-847).
(3) - Sentenza 17 ottobre 1991, causa T-26/89, de Compte/Parlamento (Racc. pag. II-781).
(4) - Sentenza 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento, causa T-26/89 (citata alla nota 3), punto 11.
(5) - Sentenza 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento, causa T-26/89 (citata alla nota 3).
(6) - Causa C-326/91 P, de Compte/Parlamento (Racc. pag. I-2091, punto 2).
(7) - Sentenza 5 novembre 1997, causa T-26/89 (125) (citata alla nota 2), punto 49.
(8) - La Corte cita integralmente i punti 195, 196 e 200-205 della sentenza del Tribunale di primo grado 17 ottobre 1991 (citata alla nota 3).
(9) - Sentenza 2 giugno 1994, de Compte/Parlamento (citata alla nota 6), punto 76.
(10) - Sentenza 10 novembre 1997, de Compte/Parlamento (citata alla nota 2).
(11) - Punti 18-50 della sentenza (citata alla nota 2).
(12) - Sentenze 10 maggio 1960, causa 1/60, Acciaieria Ferriera di Roma/Alta Autorità (Racc. pag. 353), e 22 giugno 1967, causa 28/64 Rev., Müller/Consiglio (Racc. pag. 163); ordinanze 26 marzo 1992, causa T-4/89 Rev., BASF/Commissione (Racc. pag. II-1591), e 4 novembre 1992, causa T-8/89 Rev., DSM/Commissione (Racc. pag. II-2399), e sentenza 19 marzo 1991, causa C-403/85 Rev., Ferrandi/Commissione (Racc. pag. I-1215).
(13) - Sentenze 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio (Racc. pag. I-615, punto 21), e 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punti 47 e seguenti).
(14) - Ordinanza 25 febbraio 1992, causa C-185/90 P-Rev., Gill/Commissione (Racc. pag. I-993, punto 12).
(15) - Sentenza 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento (citata alla nota 3), punto 201.
(16) - Sentenza Acciaieria Ferriera di Roma/Alta Autorità (citata alla nota 12).
(17) - Sentenza Müller/Consiglio (citata alla nota 12).
(18) - Ordinanza BASF/Commissione (citata alla nota 12).
(19) - Ordinanza DSM/Commissione (citata alla nota 12).
(20) - Sentenza Ferrandi/Commissione (già citata alla nota 12), punto 13.
(21) - Ordinanza BASF/Commissione (citata alla nota 12), punto 12.
(22) - Sentenza 5 novembre 1997, de Compte/Parlamento (citata alla nota 2), punto 21.
(23) - Sentenza 5 novembre 1997, de Compte/Parlamento (citata alla nota 2), punto 23.
(24) - Punto 41 della lettera.
(25) - Punto 71 della lettera.
(26) - Sentenza 5 novembre 1997, de Compte/Parlamento (citata alla nota 2), punti 35 e seguenti.
(27) - Sentenza 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento (citata alla nota 3), punti 200 e 201.
(28) - Sentenza 5 novembre 1997, de Compte/Parlamento (citata alla nota 2), punti 38 e seguenti.
(29) - V. punto 39 della sentenza (citata alla nota 2), con ulteriori riferimenti.
(30) - Sentenza 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento (citata alla nota 3), punto 197.
(31) - Ibidem, punto 201.
(32) - Con questa censura il ricorrente intende probabilmente mettere in dubbio l'attendibilità dei testimoni.
(33) - Sentenza 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento (citata alla nota 3), punto 200.
(34) - Sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione (Racc. pag. I-2611, punti 65 e 66) e ordinanza 16 ottobre 1997, causa C-140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti (Racc. pag. I-5635, punto 56).
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