Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa il Landgericht di Heilbronn chiede alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione») (1). Più precisamente, la Corte è chiamata a definire l'ambito di applicazione dell'art. 16, n. 1, di detta Convenzione, che riconosce in materia di diritti reali immobiliari e di locazioni di immobili la competenza esclusiva del giudice del luogo in cui è situato l'immobile.
Contesto fattuale e normativo
2 Nel 1995 il signor Götz, cittadino tedesco residente in Germania, prenotava presso la Dansommer A/S (in prosieguo: la «Dansommer»), società di capitali danese, un alloggio situato in Danimarca per trascorrervi un periodo di vacanza di quindici giorni.
L'immobile non era di proprietà della Dansommer, ma di un privato residente in Danimarca. Secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, la Dansommer svolgeva nell'operazione un semplice ruolo di intermediaria.
Dalle condizioni generali di contratto risulta che il corrispettivo pagato dal signor Götz comprendeva, oltre al godimento dell'immobile per il periodo pattuito, anche un'assicurazione a suo favore in caso di annullamento del viaggio. Le stesse condizioni generali prevedevano, poi, che la Dansommer garantisse le spese di viaggio sostenute dal cliente. La Dansommer non era tenuta a fornire altre prestazioni oltre a quelle appena indicate.
3 Successivamente al soggiorno del signor Götz nell'immobile in questione, la Dansommer introduceva un'azione giudiziaria nei suoi confronti davanti all'Amtsgericht di Heilbronn. L'attrice deduceva che il convenuto non avrebbe proceduto alla corretta pulizia dei locali prima della riconsegna; venivano altresì lamentati danni al pavimento dell'appartamento, nonché al dispositivo di sicurezza del forno.
Il giudice di rinvio precisa che la Dansommer agisce nella causa principale a seguito di una surroga nei diritti del proprietario dell'immobile.
4. La domanda veniva respinta e la Dansommer proponeva appello davanti al Landgericht di Heilbronn, giudice remittente nella presente procedura. Il giudice a quo ritiene che la decisione del caso richieda la soluzione di una questione preliminare di competenza, disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles. Tale Convenzione detta, infatti, regole speciali in materia di controversie aventi ad oggetto diritti reali immobiliari e locazioni di immobili, che sono devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo dove è situato l'immobile. In particolare, la norma della Convenzione che viene qui in rilievo è l'art. 16, così testualmente formulato:
«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
1) a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;
b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purché il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente».
5. Il giudice a quo rileva che l'art. 16, n. 1, lett. b), non è applicabile alla specie, poiché l'attrice è domiciliata in Danimarca mentre l'inquilino è residente in Germania. Lo stesso giudice chiede allora alla Corte se la fattispecie negoziale controversa nel giudizio principale ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 16, n. 1, lett. a). Se così fosse, il caso rientrerebbe nella competenza esclusiva del giudice danese. Il Landgericht ha quindi sospeso il giudizio ed ha posto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale trovi applicazione qualora l'obbligo dell'operatore di viaggi, in presenza di condizioni generali che prevedono un'assicurazione spese di viaggio in caso di rinuncia, si limiti a procurare un appartamento per le vacanze, ma il proprietario e il locatore dell'appartamento vacanze non abbiano il domicilio nello stesso Stato contraente».
Nel merito
6. Un primo dato che occorre rilevare è che, come ha osservato il giudice a quo, il nostro caso deve essere esaminato alla luce dell'art. 16, n. 1, lett. a), e non della lett. b) della medesima disposizione. Tale ultima previsione richiede che entrambe le parti siano persone fisiche, domiciliate nello stesso Stato contraente; condizioni, queste, non soddisfatte nella specie: la Dansommer è una società di capitali con sede in Danimarca; il signor Götz è una persona fisica residente in Germania.
L'indagine rimessa alla Corte verte dunque sul quesito se sia applicabile alla specie l'art. 16, n. 1, lett. a). Al riguardo, sono state sostenute due tesi diverse, che possono essere sintetizzate nei seguenti termini.
Secondo una prima prospettazione, la vicenda negoziale intercorsa tra il signor Götz e la Dansommer non potrebbe essere qualificata come locazione ai sensi dell'art. 16 della Convenzione (2). Si tratterebbe, invece, di un rapporto contrattuale complesso avente ad oggetto la prestazione di servizi turistici da parte di un operatore professionale, la Dansommer, a favore di un consumatore, il signor Götz. Non essendovi alcuna pretesa riconducibile ad un rapporto di locazione, non potrebbe trovare applicazione la regola della competenza esclusiva del forum rei sitae, stabilita dall'art. 16 della Convenzione.
La tesi opposta afferma, invece, l'applicabilità dell'art. 16 della Convenzione muovendo dalla natura di locazione del rapporto dedotto in controversia (3). L'oggetto del contratto stipulato tra le parti, infatti, sarebbe quello di garantire al signor Götz il godimento di un immobile per il periodo pattuito. Le altre prestazioni convenute tra le parti stesse (assicurazione in caso di annullamento e garanzia per le spese di viaggio) sarebbero meramente accessorie e non snaturerebbero tale funzione.
7. Dico subito che, a mio avviso, la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 16 della Convenzione non trova sostegno né nella ratio di tale disposizione né nella giurisprudenza di questa Corte.
Con riferimento al primo aspetto - quello, cioè, relativo allo scopo della norma - va ricordato che l'art. 16, n. 1, della Convenzione prefigura una competenza speciale esclusiva, non derogabile per volontà delle parti, a favore del giudice del luogo nel quale è situato l'immobile (4). La ratio legis di questa ripartizione di competenze - come scriveva Darmon nella causa Webb - «riposa sul principio di prossimità (...)»: tali giudici, infatti, «(...) sono quelli meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e di applicare le norme e gli usi particolari che sono, nella generalità dei casi, quelli dello Stato di ubicazione dell'immobile (...)» (5). Secondo la Corte, questa considerazione - ispirata «[al]l'interesse di una sana amministrazione della giustizia» (6) - spiega «perché (...) in materia di contestazioni tra locatori e conduttori o affittuari relativamente all'esistenza od all'interpretazione dei contratti stessi ovvero al risarcimento dei danni provocati dal conduttore o affittuario (...) sia attribuita competenza esclusiva ai giudici del paese in cui si trova l'immobile» (7).
Il passaggio della motivazione appena richiamato fornisce, a mio avviso, una decisiva chiave di lettura per la soluzione del nostro caso. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza tende a non interpretare l'art. 16 «in senso più ampio di quanto richieda la finalità da esso perseguita» (8), ciò non significa che a detta disposizione vada attribuita una sfera di applicazione eccessivamente restrittiva, con il rischio di vanificare la ratio che sta alla base della disposizione stessa. Ora, la controversia principale ha precisamente ad oggetto il risarcimento degli asseriti danni arrecati dal signor Götz all'immobile in questione. E, stando alla vostra giurisprudenza, la necessità di devolvere tale controversia alla cognizione del giudice del luogo in cui è situato l'immobile - vale a dire quello danese - si giustifica proprio in considerazione della finalità perseguita dall'art. 16, n. 1, lett. a).
8. Questa conclusione, del resto, trova conferma nella giurisprudenza della Corte che ha puntualmente precisato quali siano le domande giudiziali che ricadono nella sfera di applicazione dell'art. 16 n. 1, della Convenzione. Mi riferisco, in particolare, alla sentenza Rösler (9), dalla quale si ricavano due importanti indicazioni per il nostro caso.
La prima è che la disposizione in parola «si applica a qualsiasi contratto di locazione di un immobile, anche per un breve periodo, ed anche se riguarda unicamente la cessione d'uso di un alloggio per le vacanze» (10). Pertanto, la mera circostanza che l'immobile venga concesso in godimento per trascorrere una breve vacanza - come è appunto accaduto nel giudizio principale - non osta all'applicabilità dell'art. 16, n. 1.
La seconda indicazione rilevante per la definizione dell'odierno giudizio è che la Corte, sempre nella sentenza Rösler, ha operato una distinzione fra le pretese giuridiche direttamente collegate al contratto di locazione - per le quali è competente in via esclusiva il giudice del luogo - e quelle, invece, che presentano un nesso solo indiretto con l'uso dell'immobile, che non giustifica l'applicazione dell'art. 16, n. 1. Ebbene, tra le controversie direttamente collegate al rapporto di locazione, tale sentenza ha menzionato proprio quelle di cui si discute nel giudizio principale: vale a dire, quelle relative al corretto uso dell'immobile e all'eventuale «riparazione di danni causati dall'inquilino» (11).
In linea con questa giurisprudenza, ritengo perciò che la specie prospettata dal giudice remittente ricada nella sfera di applicazione dell'art. 16, n. 1, lett. a): la domanda formulata dall'attrice nel giudizio principale si riferisce, infatti, direttamente all'uso del bene immobile locato ai sensi della vostra sentenza Rösler, e questo impone che la controversia sia trattata dal giudice del luogo nel quale è situato l'immobile.
9. Non credo, poi, che la soluzione che ho sopra prospettato possa essere inficiata dalla decisione resa dalla Corte nella causa Hacker (12). In quel giudizio avete escluso l'applicabilità dell'art. 16, n. 1, con riferimento ad un «contratto complesso», nel quale il godimento di un immobile altro non era che un elemento (non prevalente) di «un insieme di prestazioni di servizi fornite contro un prezzo globale pagato dal cliente (...)» (13). Tali prestazioni - ulteriori rispetto al mero uso dell'alloggio per un breve periodo di vacanza - erano «le informazioni e i consigli con cui l'organizzatore di viaggi propone al cliente diverse possibilità di scelta per le vacanze, la prenotazione di un alloggio per il periodo scelto dal cliente, la prenotazione del posto per il trasporto, l'accoglienza sul posto e, eventualmente, un'assicurazione per annullamento del viaggio» (14).
Il nostro caso, però, è diverso. Il rapporto contrattuale intercorso tra la Dansommer ed il signor Götz non ha ad oggetto un insieme di prestazioni eterogenee del tipo descritto nella sentenza Hacker. La ragione giustificativa di tale rapporto - o, per meglio dire, la «funzione» del contratto - consisteva precipuamente nel garantire al signor Götz il godimento di un immobile, sia pure per un periodo di tempo limitato e per soddisfare finalità turistiche. Accanto a questa funzione prevalente non erano previste prestazioni ulteriori e di altra natura, tali da modificare la qualificazione del vincolo negoziale. Le uniche previsioni non direttamente ricollegabili all'uso del bene immobile, di cui dà atto il giudice di rinvio, erano l'assicurazione in caso di annullamento e la garanzia per il rimborso delle spese di viaggio. Si tratta, tuttavia, evidentemente di pattuizioni accessorie, di carattere neutro rispetto alla qualificazione del contratto cui accedono, le quali potrebbero essere inserite in qualsiasi regolamento negoziale senza con ciò snaturarne la qualificazione.
Pertanto, diversamente dalla causa Hacker, ci troviamo di fronte ad un regolamento negoziale che non concerne la prestazione di un insieme complesso di servizi, ma riguarda esclusivamente il godimento di un immobile dietro corrispettivo. Ed è questa la funzione tipica della locazione, ai sensi dell'art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione, come interpretata dalla vostra giurisprudenza.
10. Non ritengo, infine, che valga ad escludere l'applicabilità dell'art. 16, n. 1, della Convenzione la mera circostanza che la Dansommer non è proprietaria dell'immobile de quo. Come precisa il giudice del rinvio, infatti, la Dansommer agisce nel giudizio principale a seguito di surroga nei diritti del proprietario: ciò significa che essa è subentrata nella posizione giuridica del titolare del diritto reale, e la esercita giudizialmente come se fosse la proprietaria. In altri termini, la surroga non modifica la natura del rapporto dedotto in controversia, il quale rimane invariato a prescindere dalla sostituzione soggettiva che essa ha determinato.
La sentenza della Corte nella causa Shearson (15) non modifica, a mio avviso, questa conclusione. In quel giudizio, infatti, si trattava di accertare se la disciplina speciale dettata dagli artt. 13 e ss. della Convenzione, in materia di contratti conclusi da consumatori, potesse essere invocata da una società che non riveste tale qualifica, ma agisce semplicemente in qualità di cessionaria dei diritti di un consumatore. La Corte, correttamente, lo ha escluso, rilevando che la Convenzione «mira a proteggere il consumatore, in quanto parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta sul piano giuridico della controparte» (16). Ne avete dedotto che «la particolare finalità protettiva di tale disciplina implica che le norme di competenza speciale all'uopo previste dalla Convenzione non vengano estese a favore di persone per le quali tale protezione non appare giustificata» (17). In altri termini, «la Convenzione protegge il consumatore solo in quanto egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio» (18).
Tale ragionamento, però, non può essere applicato al nostro caso. La competenza speciale di cui all'art. 16, infatti, non è ispirata ad alcun favor personale nei confronti del titolare del diritto reale immobiliare. Essa si giustifica, piuttosto, in virtù di una esigenza di carattere oggettivo: quella di attribuire le cause in materia di diritti reali immobiliari e locazioni di immobili al giudice che è meglio in grado, per la sua prossimità territoriale, di assicurarne la trattazione. La finalità, insomma, è quella di disegnare una razionale ripartizione di competenze, privilegiando il forum rei sitae per garantire una «sana amministrazione della giustizia». Ed è agevole constatare che detta esigenza permane - e va, dunque, soddisfatta - a prescindere dalla circostanza che l'azione sia intentata direttamente dal titolare, ovvero da altro soggetto che si è surrogato nella sua posizione giuridica.
Conclusioni
11. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, suggerisco alla Corte di rispondere nel seguente modo alla questione pregiudiziale sottoposta dal Landgericht di Heilbronn:
«L'art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione nella quale il proprietario ed il locatario dell'immobile non sono domiciliati nel medesimo Stato contraente e l'obbligazione contrattuale dell'organizzatore di viaggi si limita alla semplice messa a disposizione di un alloggio per le vacanze, alla quale si aggiungono pattuizioni meramente accessorie quali un'assicurazione in caso di annullamento del viaggio e la garanzia per il rimborso delle spese di viaggio».
(1) - GU 1972, L 299, pag. 32. Tale strumento convenzionale è stato modificato dalle Convenzioni di adesione del 9 ottobre 1978 (GU L 304, pag. 1), del 25 ottobre 1982 (GU L 388, pag. 1) e del 26 maggio 1989 (GU L 285, pag. 1).
(2) - Questa tesi è sostenuta dal signor Götz, dalla Dansommer e, sia pure con una diversa motivazione, dalla Commissione. Il governo del Regno Unito, nelle sue osservazioni scritte, aveva aderito a questa tesi; nel corso della procedura orale, tuttavia, tale governo ha modificato la propria posizione nel senso che l'art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione troverebbe applicazione nel caso in esame.
(3) - Questa tesi è sostenuta dal governo spagnolo, da quello italiano nonché da quello francese.
(4) - La competenza esclusiva di cui all'art. 16 non è derogabile con una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici di un altro Stato contraente (art. 17), né mediante proroga tacita di competenza (art. 18). Inoltre, a termini dell'art. 19 della Convenzione, il giudice di uno Stato diverso da quello i cui giudici sono riconosciuti come esclusivamente competenti ai sensi dell'art. 16 deve dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Infine, una sentenza straniera resa in violazione dell'art. 16 non potrà beneficiare del riconoscimento (art. 28), né dell'esecuzione (art. 34).
(5) - Sentenza 17 maggio 1994, causa C-294/92, Webb (Racc. pag. I-1717, paragrafo 18 delle conclusioni).
(6) - Sentenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders (Racc. pag. 2383, punto 17).
(7) - Sentenza Sanders, cit., punto 15.
(8) - Sentenza 9 giugno 1994, causa C-292/93, Lieber (Racc. pag. I-2535, punto 12). La giustificazione di questo orientamento è che l'art. 16, n. 1, lett. a), «ha per effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse».
(9) - Sentenza 15 gennaio 1985, causa 241/83 (Racc. pag. 99).
(10) - Sentenza Rösler, cit., punto 25.
(11) - Punto 29. Corsivo mio.
(12) - Sentenza 26 febbraio 1992, causa C-280/90 (Racc. pag. I-1111). Tale sentenza viene invocata a sostegno della tesi che esclude, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione.
(13) - Punto 15.
(14) - Punto 14.
(15) - Sentenza 19 gennaio 1993, causa C-89/91 (Racc. pag. I-139).
(16) - Punto 18. Corsivo mio.
(17) - Punto 19. Corsivo mio.
(18) - Punto 23. Corsivo mio.
Full & Egal Universal Law Academy