Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella presente causa il ricorrente, che impugna una contravvenzione di 20 000 000 di LIT per aver tentato di vendere in Italia arance originarie del Sud Africa e limoni originari dell'Argentina, contesta la legittimità sotto il profilo del diritto comunitario di un divieto nazionale di importazione da paesi terzi e di commercializzazione di taluni frutti di citrus.
La normativa comunitaria qui in considerazione
2 Da quanto risulta, la normativa comunitaria qui in considerazione è contenuta in due direttive principali, una delle quali vieta l'introduzione di taluni frutti di citrus nella zona protetta Italia (direttiva del Consiglio 77/93/CE) (1) e l'altra che riconosce l'Italia come zona protetta nei confronti dell'introduzione di organismi dannosi per determinati frutti di citrus (direttiva del Consiglio 92/76/CEE) (2).
3 Gli artt. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 77/93/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali così dispone (3):
«Gli Stati membri dispongono che a decorrere dal 1_ gennaio 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato III, parte B, non possono essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio».
4 L'art. 2, n. 1, lett. a) (4) dispone:
«Vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi.
Le parti di piante vive comprendono:
- i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
(...)»
5 L'art. 2, n. 1, lett. h), definisce la «zona protetta» come:
«una zona della Comunità:
- nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità, o
- nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda culture particolari, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità,
e della quale sia stata riconosciuta, secondo la procedura prevista all'art. 16bis, la rispondenza alle condizioni fissate al primo e al secondo trattino (...)».
6 L'art. 16a (5) prevede una procedura per l'adozione di taluni provvedimenti in determinate circostanze da parte della Commissione in collaborazione con il comitato fitosanitario permanente. Qualora il provvedimento proposto dalla Commissione sia conforme al parere del comitato, la Commissione ne chiede l'adozione. La Commissione è pertanto competente ad emanare in tali circostanze la normativa che riconosce le zone protette.
7 L'allegato III (6) della direttiva 77/93 fornisce un elenco di vegetali, prodotti vegetali e di altre voci di cui è vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri (parte A) e in alcune zone protette (parte B). La parte B comprende due colonne. La colonna di sinistra, dove figurano le descrizioni dei vegetali, dei prodotti vegetali e altre voci di cui viene disposto il divieto di introduzione, menziona «3. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione di Citrus paradisi Macf Merr., originari di paesi terzi». Di fronte, nella colonna di destra, dove sono elencate le zone protette nei cui riguardi il detto divieto viene applicato, figura indicata l'intera Italia (7). I frutti ivi indicati sono, conformemente alle osservazioni presentate alla Corte, i limoni, (Citrus L.), le arance (Fortunella Swingle) e i pompelmi (Poncirus Raf.), con l'eccezione di un particolare tipo di pompelmo (Citrus paradisi Macf.). Per ragioni di brevità in prosieguo li indicherò collettivamente con «frutti del genere citrus».
8 La parte B dell'allegato III della direttiva 77/93, era stata modificata con direttiva della Commissione 90/14/CE (8). Tale modifica non apportava variazioni alle predette voci di importazione.
9 L'art. 1 della direttiva 92/76/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (9) dispone:
«Fino al 31 dicembre 1994, le zone della Comunità elencate in allegato sono riconosciute come "zone protette", di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma della direttiva 77/93/CEE, nei confronti degli organismi nocivi indicati accanto ai loro nomi nell'allegato».
10 L'art. 2 recita:
«La proroga del riconoscimento oltre la data indicata all'articolo 1 e qualsiasi modifica dell'elenco delle zone protette di cui all'articolo 1 sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE (...)».
11 L'allegato alla direttiva 92/76, ai punti a) 17, b) 3, c) 5, e d) 3, annovera l'Italia come una zona protetta nei confronti di «tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi» (10).
12 Il riconoscimento di queste zone elencate nella direttiva 92/76, era dichiarato essere solo provvisorio (11). Le zone originariamente erano riconosciute tali provvisoriamente fino al 31 dicembre 1994. Tale data veniva prorogata fino al 1_ luglio 1995 con direttiva della Commissione 94/61/CE (12), la quale pure dichiarava la proroga del riconoscimento provvisoria (13). Tale data veniva successivamente prorogata al 1_ aprile 1996 per quanto riguarda, tra l'altro, il riconoscimento dell'Italia come una zona protetta con riferimento agli organismi di cui trattasi (14) con direttiva della Commissione 95/40/CE (15). Anche quest'ultima direttiva definiva la proroga di tale riconoscimento provvisoria (16). L'art. 3 della direttiva 95/40 dispone che alla detta direttiva doveva essere data attuazione con effetto a decorrere dal 1_ luglio 1995.
13 L'art. 1, della direttiva della Commissione 96/15/CE (17) apportava ulteriori modifiche alla data di scadenza del riconoscimento di talune zone protette e confermava che, per quanto riguarda il riconoscimento dell'Italia come una zona protetta nei confronti degli organismi di cui trattasi (18), la detta data era il 1_ aprile 1996. Il preambolo della direttiva 96/15 dispone:
«considerando che è opportuno disporre che la proroga del riconoscimento al di là delle date di cui all'articolo 1 ed eventuali modifiche dell'elenco delle zone protette di cui allo stesso articolo devono essere decise secondo la procedura prevista dall'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE (...)
considerando che, in mancanza di una proroga del riconoscimento al di là delle date di cui all'articolo 1, le zone protette in causa cessano di essere "zone protette" ai sensi della direttiva 77/93/CEE, allegati compresi» (19).
14 L'art. 2 della direttiva 96/15 dispone che alla detta direttiva deve essere data attuazione dal 1_ aprile 1996.
La normativa nazionale
15 Sia alla direttiva 77/93 che alla direttiva 92/76 viene data attuazione in Italia con decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
16 Gli artt. 9 e 10 vietano l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione in Italia o nelle corrispondenti zone protette di vegetali e di prodotti vegetali e di altre voci elencati nell'allegato III. Alla parte B dell'allegato III sub 3, che corrisponde all'allegato III della direttiva 77/93, si legge «vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi con esclusione di quelli del Citrus Paradisi Macf Merr, originari da paesi terzi», come «zona protetta» viene indicata l'Italia.
17 L'allegato VI del decreto corrisponde all'allegato alla direttiva 92/76 ed indica le zone protette nei confronti di organismi nocivi specifici. I punti a) 17, b) 3, c) 5, e d) 3, che menzionano l'Italia come una zona protetta nei confronti degli organismi in questione, venivano abrogati con decorrenza 4 gennaio 1998 a mezzo decreto ministeriale 27 novembre 1997, che dà esecuzione alla direttiva 96/14 e 96/15.
18 L'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, punisce con una sanzione amministrativa da 10 a 60 milioni di lire a chiunque immette nel territorio italiano vegetali, di cui è vietata l'introduzione.
I fatti e il procedimento principale
19 Nell'ottobre del 1996, l'Ispettorato centrale repressioni frodi di Torino elevava nei confronti della Battital Srl un verbale di contestazione per violazione dell'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 per aver detenuto per commercializzarle, in una regione situata nel territorio italiano (zona che è protetta dalle importazioni da paesi non membri di vegetali appartenenti al genere Citrus), 250 kg di arance del Sudafrica e 680 kg di limoni di origine argentina. I frutti di citrus venivano successivamente confiscati e distrutti. Il Presidente della Regione Piemonte emetteva un'ingiunzione con la quale ordinava alla Battital di pagare un'ammenda di 20 000 000 LIT, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.
20 La Battital chiedeva l'annullamento della detta ingiunzione dinanzi alla Pretura circondariale di Torino, affermando che in forza delle direttive della Commissione 95/4, 96/14 e 96/15/CE, le zone protette dalle importazioni di frutti di citrus da paesi non membri, sono state abolite dal 1_ aprile 1996, e che l'importazione e la vendita delle arance e dei limoni di cui qui trattasi sono stati pertanto considerati legittimi.
21 La Regione Piemonte deduceva che le direttive citate dalla Battital dovevano essere interpretate in senso contrario.
22 Nutrendo dubbi circa la corretta interpretazione della normativa comunitaria, la Pretura circondariale di Torino sottoponeva a questa Corte le seguenti questioni per una pronuncia pregiudiziale:
«1) Se ai sensi dell'art. 1 della direttiva CE del 19 luglio 1995, n. 40, dell'art. 2 della direttiva CE del 12 marzo 1996, n. 14 e dell'art. 1 della direttiva CE del 14 marzo 1996, n. 15, vige ancora in Italia (o in quale regione italiana) il divieto di introduzione di organismi del genere Citrus;
2) Se tale divieto sia cessato dal 1_ aprile 1996;
3) Se il DM 31/1/96 del ministero delle Risorse Agricole italiane, che ha recepito la direttiva 95/40/CE sia incompatibile "in parte equa" con la cessazione del divieto delle importazioni nel territorio italiano (o in parte di esso) di organismi vegetali del genere Citrus, come sembrerebbe imposta dal combinato della direttiva CE del 19/7/94, n. 40, dell'art. 2 della direttiva CE del 12/3/96, n. 14 e dell'art. 1 della direttiva CE 14/3/96, n. 15».
23 Con la prima e la terza questione il giudice nazionale si riferisce al divieto di importazioni di «organismi del genere Citrus». Ritengo che il detto giudice abbia inteso riferirsi al divieto sulle importazioni di frutti del genere Citrus.
24 Come evidenziato dalla Commissione, le questioni sollevate dinanzi a questa Corte sono in sostanza le seguenti: i) se il divieto disposto dalla normativa comunitaria di importare in Italia taluni frutti di citrus scade il 1_ aprile 1996; ii) in caso affermativo, se un divieto nazionale sulle importazioni di tali frutti, possa essere legittimamente mantenuto per il tempo successivo.
L'interazione tra le direttive
25 Le parti dissentono tra loro circa il rapporto tra la direttiva 77/93, la quale aveva imposto l'iniziale divieto di importazione dei frutti di citrus in Italia, e la direttiva 92/76, che elencava l'Italia tra le zone protette da taluni organismi nocivi fino al 1_ aprile 1996.
26 La Regione Piemonte deduce che le due direttive sono completamente distinte e che l'ultima non ha modificato né può modificare la precedente. Secondo il suo punto di vista, il divieto di importazione di frutti di citrus resta in vigore anche dopo che, per effetto della direttiva 96/15, sia venuto meno il riconoscimento dell'Italia come zona protetta ai sensi della direttiva 92/76. La detta direttiva ha semplicemente abolito le zone protette con riferimento agli organismi menzionati nell'allegato alla direttiva 92/76 (cioè «tutti gli organismi non europei sconosciuti, nocivi per: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi»). Le zone protette, elencate nella parte B dell'allegato III alla direttiva 77/93, nelle quali è vietata l'introduzione di taluni frutti, sono diverse da quelle elencate nell'allegato alla direttiva 92/76 (anche se debbo sottolineare, nella misura in cui ciò rileva ai fini della presente fattispecie, che le zone protette sono le stesse ). Secondo quanto sostenuto dalla Regione Piemonte, il fatto che l'Italia non sia più riconosciuta come una zona protetta nei confronti degli organismi non europei sconosciuti, nocivi per taluni vegetali di citrus, vuole semplicemente indicare che non è stato più ritenuto necessario proteggere l'Italia dall'insediamento sul suo territorio dei detti organismi nocivi per quanto riguarda i detti vegetali. Questo non vuole tuttavia dire che il divieto sulle importazioni di frutti di detti vegetali sia stato abolito.
27 La Battital e la Commissione sono di contrario avviso. In sostanza affermano che la normativa comunitaria qui in esame si limita a imporre una protezione nei confronti degli organismi nocivi. Una volta che tale vincolo di protezione è venuto meno, cade anche il conseguente divieto di importazione della frutta bloccata da tale vincolo. Inoltre, la direttiva 77/93, dispone che solo la procedura prevista nell'art. 16a, può portare al riconoscimento di una zona protetta. Tale riconoscimento viene meno se vi è a tal riguardo un'espressa revoca o se viene a compimento il periodo di tempo di esistenza di una zona siffatta. La direttiva 96/15 mette in evidenza che il riconoscimento dell'Italia come zona protetta era temporaneo, e che scadeva il 1_ aprile 1996. Il divieto sulle importazioni di frutti di citrus in Italia veniva di conseguenza a termine per tale data e dopo tale data all'Italia non era consentito mantenere il divieto.
28 Al fine di meglio comprendere il rapporto tra la direttiva 77/93 e la direttiva 92/76, è utile considerare il contesto legislativo nel suo sviluppo storico.
29 La direttiva 77/93 in origine prescriveva o consentiva agli Stati membri di vietare l'introduzione nel loro territorio di taluni organismi nocivi e taluni vegetali e altre voci da altri Stati membri o da paesi terzi. L'art. 4, n. 2, lett. a) nella sua versione originale consentiva agli Stati membri di vietare l'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali e di altre voci elencati nell'allegato III parte B, accanto ai loro nomi. L'allegato III, parte B, come modificato dalla direttiva del Consiglio 84/378 (20) faceva menzione, in corrispondenza dell'«Italia» dei «Frutti di Citrus (Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf.)».
30 Nel piano per il completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992 si legge che era fondamente necessario dare alla direttiva 77/93 una nuova stesura. I controlli sul commercio tra gli Stati membri da essa introdotti non erano ragionevolmente compatibili con il concetto della Comunità come un'area senza frontiere interne ed era stato ritenuto auspicabile prevedere «zone protette», non necessariamente coincidenti con le frontiere del territorio nazionale, esposte a particolari rischi fitosanitari cui concedere una speciale protezione in condizioni compatibili con il mercato interno (21).
31 Conformemente a quanto sopra esposto, nel 1991 la direttiva 77/93 veniva modificata (22), in modo da prevedere il riconoscimento di zone protette [v. art. 2, n. 1, lett. h) menzionato al paragrafo 5] e il divieto di introduzione di taluni vegetali nelle dette zone [v. art. 4, n. 2, lett. a) menzionato al paragrafo 3].
32 L'applicazione del regime comunitario fitosanitario nella Comunità in quanto area senza frontiere interne e l'introduzione di zone protette richiedeva pertanto una riorganizzazione dei requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 77/93 (23). La direttiva 91/683 (24) affidava alla Commissione alcune delle dette operazioni di ristrutturazione, con l'assistenza del comitato fitosanitario permanente (25). Conformemente a quanto sopra, la Commissione adottava la direttiva della Commissione 92/103/CEE che modifica gli allegati da I a IV della direttiva del Consiglio 77/93/CEE (26), con la quale venivano completamente ristrutturati gli allegati alla direttiva 77/93, e sostituiti in blocco.
33 Infine, come sopra menzionato (27), con direttiva 92/76 (28) veniva redatto un elenco di zone protette dopo che nella direttiva 77/93 veniva inserita una definizione di «zona protetta».
34 Si è così verificato che la normativa comunitaria che disciplina l'importazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o i prodotti vegetali, si articola, allo stato, in due distinte direttive cioè la direttiva 77/93 e la direttiva 92/76.
35 Dallo sviluppo storico della normativa emerge chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Piemonte, la direttiva 92/76, era diretta a integrare la direttiva 77/93. Per riconoscimento generale, come sottolineato dalla Commissione, prima che la direttiva 77/93 venisse modificata nel 1991, la semplice menzione di uno specifico vegetale, prodotto vegetale o altra voce nella colonna di sinistra della parte B dell'allegato III era sufficiente per autorizzare lo Stato membro citato nella colonna a destra a vietare l'importazione del detto articolo nel suo territorio. Ad ogni modo la struttura normativa, quale rivista, includeva esplicitamente la nozione di zona protetta, tra altri, nell'art. 4, n. 2, lett. a), e nell'allegato III. L'art. 4, n. 2, lett. a) prescrive espressamente che lo Stato membro vieta l'introduzione degli articoli menzionati nella parte B dell'allegato III «nella zona protetta considerata situata nel suo territorio». La parte B dell'allegato III è intitolato «Vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette». La direttiva 77/93 dispone inequivocabilmente che le zone protette debbono essere riconosciute solo conformemente a un procedimento all'uopo stabilito. Una volta che il riconoscimento di una particolare zona protetta è scaduto, non vi è nulla a cui il divieto di cui all'art. 4, n. 2, lett. a), possa essere riferito e il residuo riferimento al divieto contenuto nella parte B dell'allegato III non può avere analogamente alcuna ulteriore rilevanza. Risulta pertanto chiaro dagli obiettivi e dalla sistematica della legislazione che l'esistenza di una zona protetta riconosciuta è essenziale per rendere operativa le dette disposizioni.
36 E' - come ammette la Commissione - forse infelice che non sia stata colta l'opportunità di modificare la parte B dell'allegato III in modo da rendere chiaro che, dal momento che l'Italia non era più riconosciuta zona protetta dagli organismi non europei sconosciuti nocivi per i frutti di citrus specificati nell'allegato I della direttiva 92/76, il divieto contenuto nella parte B dell'allegato III della direttiva 77/93 era inutile. La Commissione ha fatto presente che allo stato sta considerando un'adeguata modifica della parte B dell'allegato III. Dal fatto che manca una correzione del testo legislativo che renda coerente la normativa, non può comunque trarsi una conclusione incompatibile con la sistematica e le finalità dell'intero complesso normativo.
37 In conformità di quanto sopra concludo che il divieto sull'importazione di frutti del genere Citrus nella zona protetta Italia, contenuto nell'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 77/93 ha cessato di avere applicazione in Italia con decorrenza 1_ aprile 1996, e che il riconoscimento dell'Italia come zona protetta ai sensi della direttiva 92/76, è venuto meno per effetto della direttiva 95/40.
38 Mi permetto di sottolineare che con la soprammenzionata conclusione non si vuole dire che, qualora cessi il riconoscimento di una zona protetta, lo Stato membro resti esposto a un'importazione incontrollata di frutta che potrebbe essere contaminata.
39 In primo luogo va ricordato che la parte B dell'allegato III costituisce solo una parte relativamente modesta del complesso normativo fitosanitario europeo. La direttiva 77/93 elenca in altra parte molti organismi nocivi, la cui introduzione e diffusione deve essere vietata in tutti gli Stati membri (art. 3, n. 1, e parte A dell'allegato I) o che deve essere vietata se sono presenti in taluni vegetali o prodotti vegetali (art. 3, n. 2 (29) e parte A dell'allegato III) come pure molti vegetali, prodotti vegetali e altre voci la cui introduzione deve essere vietata in tutti gli Stati membri (art. 4, n. 1 e parte A dell'allegato III). Inoltre, la parte A dell'allegato IV elenca numerosi requisiti particolari che devono essere richiesti da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento sul loro territorio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci a destinazione e nell'ambito degli Stati membri (l'art. 5, n. 1, e l'allegato V elencano numerosi vegetali, prodotti vegetali e altre voci che debbono essere assoggettati a ispezione fitosanitaria prima che ne sia autorizzata l'ingresso nella Comunità (art. 6, n. 1).
40 In secondo luogo, la direttiva istituisce un procedimento per emendare gli allegati che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri richiedano determinate voci aggiuntive agli allegati (30).
41 Infine, l'art. 15 (31) prevede l'adozione da parte degli Stati membri in talune situazioni di misure unilaterali contro gli organismi nocivi. L'art. 15, n. 1, prescrive agli Stati membri di notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza nel loro territorio di taluni organismi nocivi elencati negli allegati I e II, di adottare tutte le misure necessarie per estirparli o inibirne la diffusione e di informare la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. L'art. 15, n. 2, lett. a) e b), contiene disposizioni analoghe sugli organismi nocivi la cui presenza nel territorio dello Stato membro interessato non è fino ad ora nota. L'art. 15, n. 2, lett. a), dispone:
«Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui alla lettera b), esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la prorogazione nel suo territorio di un organismo nocivo, esso può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 3».
42 L'art. 15, n. 3, prevede l'adozione di misure da parte della Commissione e conclude «finché non sia stata adottata una decisione secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso applicate».
L'effetto della cessazione di applicazione del divieto
43 Una volta che è pacifico che il divieto sulle importazioni di frutti di citrus nella zona protetta Italia, contenuto nell'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 77/93 ha cessato di essere applicato in Italia con decorrenza 1_ aprile 1996, momento in cui, in forza della direttiva 96/15, è venuto meno il riconoscimento dell'Italia come zona protetta ai sensi della direttiva 92/76, è chiaro che uno Stato membro non può mantenere un siffatto divieto nella propria normativa nazionale. Così operando, si contravverrebbe alla normativa comunitaria fitosanitaria nel suo complesso e, nella misura in cui ciò viene posto in essere tra Stati membri, verrebbero frapposti articoli alla libera circolazione delle merci. Dal momento che la protezione fitosanitaria è materia armonizzata a livello comunitario, uno Stato membro non può avvalersi dell'art. 36 del Trattato CE per giustificare un siffatto ostacolo.
Conclusione
44 Alla luce di quanto sopra concludo che le questioni sottoposte a questa Corte dalla Pretura circondariale di Torino debbono essere risolte nel modo seguente:
1) Il divieto sulle importazioni di frutti del genere citrus nella zona protetta Italia, contenuto nell'art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1977, 77/93/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche, ha cessato di essere applicabile in Italia dal 1_ aprile 1996, allorché il riconoscimento dell'Italia come zona protetta ai sensi della direttiva della Commissione 6 ottobre 1992, 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche, è venuto meno per effetto della direttiva della Commissione 19 luglio 1995, 95/40/CE, che modifica la direttiva 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.
2) Una normativa nazionale che mantiene in vigore un divieto siffatto dopo la detta data è in contrasto con il diritto comunitario.
(1) - Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (GU 1977, L 26, pag. 20). Se non altrimenti indicato, la direttiva è citata nella versione modificata con direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/683/CEE, che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (GU 1991, L 367, pag. 29). La direttiva è stata successivamente più volte modificata, come risulterà più innanzi. Nel 1997 la Commissione ha elaborato una proposta per un testo consolidato dalla direttiva (COM(97) 651 final del 5 dicembre 1997).
(2) - Direttiva della Commissione 6 ottobre 1992, 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 305, pag. 12).
(3) - Già citato, nota 1.
(4) - Nel testo inserito con direttiva del Consiglio 19 dicembre 1985, 85/574/CEE, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU 1985, L 372, pag. 25).
(5) - Inserito con direttiva del Consiglio 26 giugno 1989, 89/439/CEE, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU 1989, L 212, pag. 106).
(6) - Nel testo sostituito con direttiva della Commissione 1_ dicembre 1992, 92/103/CEE, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 1992, L 363, pag. 1).
(7) - Sfortunatamente, la versione inglese (e quindi secondo la Commissione, tutte le versioni linguistiche ad eccezione di quelle o olandese e spagnola) non menzionano zone protette per queste importazioni. La Commissione afferma che il testo da lei adottato indica l'Italia accanto a tali importazioni e tale punto non pare essere seriamente in discussione.
(8) - Direttiva della Commissione 12 marzo 1996, 96/14/CE, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 1996, L 68, pag. 24).
(9) - Già citata, nota 2.
(10) - Le quattro voci sono, rispettivamente per le categorie di a) insetti, acari e nematodi, b) batteri, e) funghi e d) virus ed organismi patogeni simili ai virus.
(11) - V. sesto `considerando' della direttiva.
(12) - Direttiva della Commissione 15 dicembre 1994, 94/61/CE, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE (GU 1994, L 330, pag. 63).
(13) - V. terzo `considerando' del preambolo.
(14) - Punti a) 17, b), 3, c) 5 e d) 3 dell'allegato della direttiva 92/76.
(15) - Direttiva della Commissione 19 luglio 1995, 95/40/CE, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU 1995, L 182, pag. 14).
(16) - V. sesto `considerando' del preambolo.
(17) - Direttiva della Commissione del 14 marzo 1996, 96/15/CE, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU 1996 L 70, pag. 35).
(18) - Punti a) 17, b) 3, c) 5 e d) 3 dell'allegato alla direttiva 92/76.
(19) - V. il settimo e l'ottavo `considerando'.
(20) - Direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/378/CEE, che modifica gli allegati della direttiva 77/93/CEE (GU 1984, L 207, pag. 1).
(21) - V. il preambolo della direttiva del Consiglio 91/683/CEE, già citato nella nota 1, e in particolare il secondo, terzo e quinto `considerando'.
(22) - Con direttiva 91/683, citata alla nota 1.
(23) - V. il quinto `considerando' del preambolo della direttiva 91/683, citata alla nota 1.
(24) - Già citata, nota 1.
(25) - V. il sesto `considerando' del preambolo della direttiva 91/683, già citato alla nota 1, e gli artt. 3, n. 6, 4, n. 3 e 5, n. 3, della direttiva 77/93 quali inseriti con direttiva 91/683.
(26) - Già citata alla nota 6.
(27) - V. paragrafo 9.
(28) - Già citata, nota 2.
(29) - Come modificato con direttiva 85/574, citata alla nota 4.
(30) - Art. 13 della direttiva 77/93, come modificata con direttiva 85/574, citata alla nota 4.
(31) - Come modificato con direttiva del Consiglio 26 marzo 1990, 90/168/CEE che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU 1990 L 92, pag. 49 e con direttiva 91/683, già citata sub nota 1).
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