Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il presente ricorso per inadempimento contro l'Irlanda, la Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare che l'Irlanda, omettendo di adottare o di comunicare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 15 giugno 1994, 94/26/CE (1), che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE (2) del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (GU L 157, pag. 33), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva;
- condannare l'Irlanda alle spese.
2 La direttiva 15 giugno 1994, 94/26/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE, è entrata in vigore, conformemente al suo art. 3, il 24 giugno 1994, venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. L'art. 2 della direttiva fa obbligo agli Stati membri di prendere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro il 31 marzo 1995.
3 Nonostante la diffida della Commissione del 2 agosto 1995 e il parere motivato del 30 settembre 1996, l'Irlanda non ha adempiuto a tale obbligo entro il termine di due mesi ivi impartito.
4 Nel controricorso, il governo irlandese fa valere di aver previsto il necessario adattamento legislativo, che sarà realizzato prima del passaggio alla fase orale del presente procedimento. Entrambe le parti hanno rinunciato a presentare osservazioni orali, così che la Corte ha deciso di statuire senza udienza.
Conclusioni
5 Non vi è alcun dubbio in merito alla sussistenza dell'inadempimento contestato all'Irlanda; propongo pertanto che l'Irlanda sia condannata conformemente a quanto richiesto nel ricorso.
(1) - GU L 157, pag. 33.
(2) - Direttiva 6 febbraio 1979 (GU L 43, pag. 20).
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