Conclusioni dell avvocato generale
1 L'organizzazione del mercato comune nel settore degli ortofrutticoli, istituita con il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035 (1), è caratterizzata, in particolare, dall'applicazione periodica di tasse compensative al fine di prevenire le perturbazioni provocate dalle importazioni provenienti da paesi terzi a prezzi considerati anormalmente bassi. Una tassa è applicata quando i prezzi all'importazione sono inferiori, di un importo determinato, ad un prezzo di riferimento fissato ogni anno.
2 Nella causa in esame, il signor Luksch (in prosieguo: il «ricorrente nella causa principale»), importatore tedesco di ciliegie acide provenienti dalla Romania, ha rifiutato di pagare tale tassa, ingiunta dalle autorità doganali tedesche, in ragione del fatto che il prezzo basso della merce importata non era la conseguenza di una politica dei prezzi condotta dal paese terzo di cui trattasi, ma il risultato del deterioramento della merce dovuto ad un suo stoccaggio difettoso precedente la sua consegna.
3 Il Finanzgericht di Monaco di Baviera (Germania), volendo assicurarsi della correttezza dell'argomento di diritto così dedotto, chiede alla Corte d'interpretare la pertinente normativa comunitaria al fine, in particolare, di delimitare il suo ambito di applicazione.
L'ambito giuridico
4 Il 17 giugno 1994 la Commissione, sulla base dell'art. 2 del regolamento n. 1035/72, come modificato dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), ha adottato il regolamento (CE) n. 1395/94, che stabilisce un prezzo minimo per l'importazione di ciliegie acide (3).
5 Il regolamento n. 1395/94, conformemente al suo primo `considerando', è diretto a porre rimedio alle gravi perturbazioni cui è esposto il mercato comunitario in ragione della commercializzazione, nel breve periodo, a prezzi anormalmente bassi, di prodotti che comportano i codici NC 0809 20 20 e NC 0809 20 60 (ciliegie acide) provenienti dai paesi terzi. A tal fine detto regolamento adotta misure atte ad evitare importazioni a prezzi bassi, come l'applicazione di tasse compensative e l'adozione di un sistema di prezzo minimo applicabile ai prodotti che superano tale prezzo (4).
6 L'art. 1 di tale regolamento dispone quindi che:
«1. Il prezzo minimo da rispettare all'atto dell'importazione nella Comunità dei prodotti di cui ai codici NC 0809 20 20 è pari a 40 ECU/100 kg netti e per il prodotto di cui al codice NC 0809 20 60 è pari a 36 ECU/100 kg.
2. Qualora il prezzo all'importazione sia inferiore al prezzo minimo indicato al paragrafo 1, viene riscossa una tassa compensativa pari alla differenza tra questi due prezzi».
7 L'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2707, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli (5), sottolinea, peraltro, che: «Le misure di cui trattasi possono essere adottate solo nei limiti e per il periodo strettamente necessari». Il quinto `considerando' di tale regolamento precisa a tal proposito «che esse devono essere proporzionate alle circostanze, per evitare che provochino effetti diversi da quelli auspicati».
8 La nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), come modificata dal regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (6), prevede che le ciliegie acide siano classificate nella sottovoce 0809 20 20 quando sono importate nella Comunità tra il 1_ maggio ed il 15 luglio e nella sottovoce 0809 20 60 quando sono importate dal 16 luglio al 30 aprile.
9 La nota 1 del capitolo 8 della NC, intitolato «Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni», enuncia che: «Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili».
Fatti e procedimento
10 Il 4 luglio 1994 il ricorrente nella causa principale chiedeva allo Hauptzollamt di Weiden l'immissione in libera pratica di tre partite di ciliegie acide per complessivi 42 286 kg, provenienti dalla Romania, con il codice NC 0809 20 20. Il prezzo all'importazione indicato era di 65 DM/100 kg. Poiché tale prezzo era leggermente inferiore al prezzo minimo di 40 ECU/100 kg, fissato dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1395/94, lo Hauptzollamt ingiungeva una tassa compensativa di 2 414,80 DM.
11 Alla consegna, veniva accertato che i frutti erano già notevolmente avariati a causa, stando alle affermazioni di un esperto, di uno stoccaggio a temperatura troppo elevata. Il ricorrente nella causa principale doveva quindi vendere tale merce ad una distilleria al prezzo di 10 DM/100 kg invece di 105 DM/100 kg che esso prevedeva ricavare. Tale operazione si chiudeva per lui con un mancato ricavo di circa il 75%.
12 Lo Hauptzollamt, con provvedimento di rettifica 8 febbraio 1995, portava la tassa compensativa a 34 726,86 DM poi, a seguito dell'opposizione presentata avverso tale provvedimento, a 40 124,02 DM.
13 Il ricorrente nella causa principale presentava ricorso contro tale decisione dinanzi al giudice a quo, il Finanzgericht di Monaco di Baviera, affermando, in sostanza, che la disciplina sul prezzo minimo non poteva applicarsi alle merci avariate. Lo Hauptzollamt riteneva, dal canto suo, che era impossibile, in considerazione del rigore formale del diritto comunitario, ignorare il disposto dell'art. 1 del regolamento n. 1395/94 e rinunciare alla riscossione della tassa compensativa. A suo parere, i frutti avariati dovevano, comunque, essere classificati nella sottovoce 0809 20 20.
14 Il giudice a quo osserva che la tassa compensativa, istituita con il regolamento n. 1395/94, non va applicata nelle situazioni, come quelle della causa principale, dove non esiste il rischio di perturbazioni provocate da importazioni provenienti da paesi terzi a prezzi considerati anormalmente bassi. Inoltre, esso ritiene che le ciliegie acide avariate, consegnate al ricorrente nella causa principale, non rientrino nella sottovoce 0809 20 20 ovvero 0809 20 60 poiché tali frutti non sono commestibili.
15 Tuttavia, detto giudice, dubitando del senso che occorre dare alla legislazione comunitaria pertinente, direttamente necessaria per la soluzione della controversia sottopostagli, chiede di pronunciarvi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 1 del regolamento della Commissione 17 giugno 1994, n. 1395, vada interpretato nel senso che la tassa compensativa si applica anche a ciliegie acide avariate, a causa di ammuffimento e conseguente fermentazione, per le quali sia ormai possibile un uso economicamente giustificato solo in distilleria.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
2) Se il regolamento n. 2658/87, nella versione dell'allegato I risultante dal regolamento 10 agosto 1993, n. 2551, e in particolare la nota 1 del capitolo 8 della nomenclatura combinata, debba essere interpretato nel senso che i prodotti descritti nella questione sub 1) vanno classificati nella sottovoce 0809 20 20 ovvero 0809 20 60».
16 Il giudice a quo con la sua prima questione vuole accertare se l'art. 1 del regolamento n. 1395/94 si applichi alle ciliegie acide che presentino le caratteristiche del caso di specie. Con la seconda questione, esso chiede alla Corte di precisare se le ciliegie acide avariate debbano sempre essere considerate frutti commestibili ai sensi della nota 1 del capitolo 8 della NC. Poiché l'art. 1 del regolamento n. 1395/94 si applica solo, ai sensi della nota 1 del capitolo 8 della NC, ai frutti «commestibili», propongo alla Corte di risolvere prima di tutto la seconda questione.
La soluzione delle questioni
La seconda questione
17 Le ciliegie acide che, alla consegna, sono avariate in modo tale che l'uomo non può consumarle nello stato in cui sono presentate devono essere considerate frutti commestibili, ai sensi della nota 1 del capitolo 8 della NC o, tenuto conto del loro stato, rientrano in un altro capitolo della NC e appartengono ad un'altra sottovoce diversa dalle sottovoci 0809 20 20 ovvero 0809 20 60 con la conseguenza che non è loro applicabile il regolamento controverso?
18 Per interpretare una voce della NC occorre esaminare il suo contenuto nonché l'obiettivo perseguito.
19 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, «nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nel testo della voce della NC (...) Inoltre vi sono le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda la gestione armonizzata di designazione e codificazione delle merci, dal Consiglio di cooperazione doganale, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (...)» (7).
20 Le sottovoci 0809 20 20 e 0809 20 60 figurano al capitolo 8 della NC intitolato «Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni», nel quale si afferma che i frutti non commestibili non possono essere classificati in tale capitolo, il che è confermato esplicitamente dalla nota 1 di detto capitolo.
21 Per valutare il «carattere commestibile» del frutto occorre quindi verificare se esso sia oggettivamente atto per il consumo umano. Su tale questione due concezioni si contrappongono.
22 Secondo il giudice a quo ed il ricorrente nella causa principale, tale carattere viene meno poiché, al momento della valutazione, il frutto, in ragione del suo stato particolare (per esempio, uno stato di notevole putrefazione), non può come tale essere direttamente consumato dall'uomo.
23 La Commissione, quanto ad essa, ritiene che tale carattere debba essere riconosciuto al frutto che per sua natura è atto, in linea di massima, per il consumo umano, qualunque siano le sue caratteristiche al momento della sua valutazione (per esempio, un frutto non ancora maturo come la banana verde), o se esso le abbia già perdute (per esempio, un frutto avariato). In altri termini, la valutazione del carattere commestibile del frutto deve essere effettuata in base alla sua idoneità generale ad essere consumato dall'uomo, a prescindere dal fatto di accertare se esso possa essere direttamente consumato dall'uomo. A tal proposito, è sufficiente che il prodotto possa essere consumato previa trasformazione, anche se, prima di tale trasformazione, esso non è appetitoso e presenta una certa nocività per la salute. La Commissione si riferisce alle note esplicative della NC delle Comunità europee (8) e del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci del Consiglio di cooperazione doganale (9).
24 Ai sensi delle considerazioni generali relative al capitolo 8 delle note esplicative della NC delle Comunità europee, «rimangono classificate in questo capitolo le frutta destinate alla distillazione, presentate in forma di puré grossolano, anche se già in corso di fermentazione naturale».
25 Tali caratteristiche sono precisamente quelle presentate dalle ciliegie acide consegnate al ricorrente nella causa principale.
26 Inoltre, le note esplicative del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci relative al capitolo 8 confermano l'interpretazione proposta dalla Commissione secondo la quale i frutti rientrano sempre nel capitolo 8, benché non siano direttamente ed immediatamente consumati dall'uomo, ma possono esserlo dopo operazioni di trasformazione.
27 Nelle considerazioni generali di tali note esplicative viene così precisato che: «Questo capitolo comprende le frutta (...) generalmente destinate all'alimentazione umana nello stato in cui sono presentate o dopo preparazione. Possono essere fresche (...) congelate (...) o secche (...) possono anche essere conservate temporaneamente, per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, se, nello stato in cui sono presentate, non siano atte per l'alimentazione».
28 Del pari viene anche precisato che rientrano nel capitolo 8 le noci di cola utilizzate sia per la «masticazione» sia come prodotto di base nella produzione di determinate bevande; pere e mele da tavola, per la produzione di bevande (sidro e pere da sidro, per esempio) o per usi industriali (produzione di paste di mele, di marmellate, di gelatine, di pectina...).
29 Infine le stesse note esplicative forniscono esempi di frutti che, per loro natura, non sono atti, in linea di massima, per il consumo umano e che sono quindi esclusi dal capitolo 8. Si tratta della copra costituita da pezzetti della polpa della noce di cocco, seccati, ma non atti per il consumo e destinati alla produzione di olio; degli arancini che sono frutti non commestibili, che, non ancora maturi, cadono al suolo dopo la fioritura e vengono raccolti secchi per l'estrazione, in particolare, dell'olio essenziale che essi contengono (piccolo chicco).
30 Come risulta da quanto precede, il capitolo 8 deve essere interpretato nel senso che esclude solo i frutti che, in ragione della loro natura e a prescindere dal loro stato, sono del tutto inadatti al consumo umano, nel senso però che comprende tutti quei prodotti che, anche se solo in taluni stati in cui sono presentati, sono atti per il consumo umano.
31 Bisogna concluderne che le ciliegie acide controverse, potendo essere commestibili dopo le operazioni di trasformazione effettuate dalla distilleria, rientrano nel capitolo 8 della NC.
32 Inoltre, tenuto conto di quanto risulta dai fatti, sembra che la loro importazione sia stata effettuata e che la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica sia stata accettata tra il 1_ maggio e il 15 luglio. Di conseguenza esse dovrebbero essere classificate nella sottovoce 0809 20 20.
33 Propongo pertanto alla Corte di risolvere tale questione nel modo seguente: l'allegato I del regolamento (CEE) 23 luglio 1987 (10), n. 2658, come modificato dal regolamento n. 2551/93, in particolare la nota 1 del capitolo 8 della NC, deve essere interpretato nel senso che le ciliegie acide avariate, a causa di ammuffimento e conseguente fermentazione, per le quali sia ormai possibile un uso economicamente giustificato solo in distilleria, devono essere considerate frutti commestibili ai sensi del capitolo 8 della NC e, più in particolare, vanno classificate nella sottovoce 0809 20 20 ovvero nella sottovoce 0809 20 60, a seconda della data alla quale è stata accettata la dichiarazione doganale per la loro immissione in libera pratica.
La prima questione
34 Il giudice a quo con tale questione vuole accertare se l'art. 1 del regolamento n. 1395/94 debba essere interpretato nel senso che la tassa compensativa deve essere riscossa nelle circostanze come quelle della causa principale.
35 Ricordo che l'art. 1 del regolamento n. 1395/94 dispone che il prezzo minimo all'importazione fissato nel suo n. 1 e la tassa compensativa prevista al suo n. 2, nell'ipotesi in cui il prezzo di importazione sia inferiore a tale prezzo minimo, si applicano a tutte le ciliegie acide che rientrano nelle sottovoci 0809 20 20 e 0809 20 60.
36 Pertanto due condizioni cumulative e obiettive sono richieste da tale disposizione affinché la misura di salvaguardia instaurata dal regolamento n. 1395/94 sia applicata: in primo luogo, solo l'importazione di ciliegie acide che rientrano nelle sottovoci 0809 20 20 e 0809 20 60 viene considerata; in secondo luogo, tale tassa compensativa è dovuta solo qualora il prezzo di importazione di dette ciliegie sia inferiore al prezzo minimo fissato.
37 Dai fatti riportati nella decisione di rinvio sembra che siano soddisfatte entrambe le condizioni. Tuttavia occorre ricordare che spetta al giudice a quo procedere a tale valutazione.
38 La Commissione, il giudice a quo ed il ricorrente nella causa principale ritengono che una terza condizione, la quale non figura espressamente all'art. 1 del regolamento n. 1395/94, ma che risulta direttamente dal fondamento giuridico su cui si basa l'adozione di tale regolamento, sia richiesta per l'attuazione della misura di salvaguardia così prevista. A loro parere, la tassa compensativa può essere riscossa solo nel caso in cui essa sia strettamente necessaria al conseguimento dello scopo perseguito da detto regolamento o, in altri termini, se rispetti il principio di proporzionalità.
39 Il ricorrente nella causa principale invoca a tal proposito la sentenza della Corte 2 agosto 1993, Dinter (11).
40 In detta causa si trattava di interpretare determinate disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 14 giugno 1985, n. 1626, recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di amarene (12) e, più precisamente, di accertare il modo di calcolo del prezzo all'importazione di tali frutti provenienti da paesi terzi, qualora l'importatore comunitario acquisti i prodotti da un intermediario che non risiede nel paese d'origine dei prodotti importati. Tale testo, adottato sulla base del regolamento n. 1035/72 al fine di porre rimedio alle gravi perturbazioni cui era esposto il mercato comunitario in ragione della commercializzazione a prezzi anormalmente bassi delle amarene importate da paesi terzi, stabilisce un prezzo minimo per l'importazione delle amarene nella Comunità e prevede la riscossione di una tassa compensativa per i prodotti che non rispettano il prezzo indicato. L'ambito normativo della citata causa Dinter è quindi analogo a quello del caso di specie in esame.
41 Il servizio competente delle dogane tedesche ingiungeva alla società Hans Dinter, ricorrente nella causa principale, il versamento di una tassa compensativa in quanto il prezzo d'acquisto delle amarene surgelate originarie della Iugoslavia pagato dall'intermediario austriaco era inferiore al prezzo minimo stabilito dal regolamento comunitario, mentre era evidente che sia il prezzo pagato dalla ricorrente nella causa principale all'intermediario che il prezzo di rivendita praticato dalla stessa ricorrente erano superiori al prezzo minimo.
42 La Corte, nel fare riferimento all'obiettivo della normativa comunitaria di cui trattasi, ha dichiarato che «le misure di salvaguardia [potendo] essere adottate "solo nei limiti e per la durata strettamente necessari" (...) ne consegue che, quando l'obiettivo di tutela perseguito dalle misure di salvaguardia è raggiunto, la riscossione di oneri compensativi è illegittima» (13).
43 Il ragionamento che la Corte ha seguito in tale sentenza è perfettamente trasponibile al caso di specie in esame in ragione dell'analogia dell'obiettivo perseguito dalle discipline comunitarie di cui trattasi.
44 Infatti, come abbiamo visto, il regolamento n. 1395/94, mediante l'adozione di misure di salvaguardia appropriate, come l'instaurazione di un sistema di prezzo minimo all'importazione e di tasse compensative che si applicano ai prodotti che non rispettano tale prezzo, è diretto ugualmente a porre rimedio alle gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell'art. 39 del Trattato CE in ragione della commercializzazione, a prezzi anormalmente bassi, delle ciliegie acide di cui ai codici NC 0809 20 20 e NC 0809 20 60 provenienti da paesi terzi.
45 Tale obiettivo è rigorosamente conforme a quello assegnato dal legislatore comunitario al regolamento n. 1035/72 ed in particolare al suo art. 29, n. 2, fondamento giuridico del regolamento n. 1395/94. L'art. 29, n. 2, del regolamento n. 1035/72 autorizza infatti la Commissione ad adottare misure appropriate, negli scambi con i paesi terzi, se il mercato subisce o può subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi stabiliti dall'art. 39 del Trattato.
46 L'attività della Commissione è inoltre subordinata al rispetto del principio di proporzionalità (14).
47 E' noto che tale principio - riconosciuto da una giurisprudenza costante della Corte come facente parte dei principi generali del diritto comunitario - subordina la legittimità, in particolare, dei provvedimenti che impongono oneri finanziari agli operatori alla condizione che detti provvedimenti siano idonei e necessari per il conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla misura meno restrittiva, e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti (15).
48 In sintesi, le misure di salvaguardia previste dal regolamento n. 1395/94 possono essere validamente adottate solo se il prezzo anormalmente basso praticato è il risultato di una politica condotta da paesi terzi che provoca gravi perturbazioni nel mercato comunitario. In altri termini, sulla base dell'art. 1 del regolamento n. 1395/94 possono essere adottate solo misure destinate ad impedire lo smercio di ciliegie acide nel mercato comunitario a prezzi bassi di cui sono responsabili paesi terzi. Inoltre, nell'attuazione di tale misure, anche se dette condizioni sono soddisfatte, occorre vigilare sul rispetto del principio di proporzionalità.
49 Nel caso di specie, si tratta di accertare se l'importazione ad un prezzo leggermente inferiore al prezzo minimo di ciliegie acide il cui stato di decomposizione è tale che è ormai possibile un loro uso economicamente giustificato solo in distilleria, dopo esservi state vendute ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, presenti un rischio di perturbazione del mercato delle ciliegie acide che può essere contrastato con l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 1 del regolamento n. 1395/94. Osservo che il mercato di riferimento non si limita al solo mercato della frutta fresca o della frutta trasformata industrialmente in prodotti alimentari (marmellata, succo di frutta, frutta candita...), ma anche al mercato della frutta trasformata in distilleria. In altri termini, il mercato delle ciliegie acide trasformate in distilleria è, del pari, protetto, nell'ambito di tale regolamento, contro i rischi di perturbazioni provocate dall'importazione a prezzi anormalmente bassi di ciliegie acide provenienti da paesi terzi.
50 Occorre rilevare che le ciliegie acide controverse entrano, eventualmente, in concorrenza con il mercato della frutta destinata alla distillazione e non con il mercato della frutta fresca.
51 In primo luogo, si tratta quindi di verificare se il prezzo della frutta importata dal ricorrente nella causa principale sia inferiore al prezzo minimo e, in tal caso, se il mercato comunitario di riferimento sia stato perturbato o rischi di esserlo a causa di tale operazione.
52 In secondo luogo, devono, del pari, essere accertati i motivi per i quali siffatto prezzo è stato praticato e, in particolare, se tale basso livello di prezzo sia il risultato di circostanze indipendenti dalla volontà del paese terzo esportatore e del ricorrente nella causa principale.
53 Bisogna constatare che il fascicolo non contiene alcun elemento che consenta di valutare se il mercato comunitario abbia subìto o rischi di subire perturbazioni a causa di tale operazione.
54 Per quanto concerne il secondo presupposto giuridico, tenuto conto degli elementi riferiti dal giudice a quo, sembra che il prezzo particolarmente basso al quale l'importatore ha rivenduto le ciliegie acide è il risultato di circostanze del tutto indipendenti tanto dalla sua volontà che da una politica dei prezzi condotta dal paese terzo esportatore. Di conseguenza, mancherebbe un elemento essenziale per l'applicazione della misura di cui all'art. 1 del regolamento n. 1395/94. Tuttavia spetta al giudice a quo valutare tali diversi elementi.
55 Da quanto precede emerge che la riscossione della tassa compensativa, nelle circostanze come quelle della controversia principale, non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di tutela perseguito dalle misure di salvaguardia. Essa sarebbe quindi illegittima.
56 Occorre pertanto risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che, nelle circostanze del caso di specie, non si applica l'art. 1 del regolamento n. 1395/94.
Conclusione
57 Per i motivi in precedenza esposti, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni poste dal Finanzgericht di Monaco di Baviera:
«1) L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 10 agosto 1993, n. 2551, in particolare la nota 1 del capitolo 8 della nomenclatura combinata, deve essere interpretato nel senso che le ciliegie acide avariate, a causa di ammuffimento e conseguente fermentazione, per le quali sia ormai possibile un uso economicamente giustificato solo in distilleria, devono essere considerate frutti commestibili ai sensi del capitolo 8 della nomenclatura combinata e, più in particolare, classificate nella sottovoce 0809 20 20 ovvero nella sottovoce 0809 20 60, a seconda della data alla quale la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di tali frutti è stata accettata.
2) L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 1994, n. 1395, che stabilisce un prezzo minimo per le importazioni di ciliegie acide, deve essere interpretato nel senso che la tassa compensativa non si applica alle ciliegie acide immesse in libera pratica nella Comunità ad un prezzo anormalmente basso, se tale prezzo è del tutto indipendente dalla volontà dell'importatore e se non è il risultato di una politica dei prezzi di cui è responsabile il paese terzo d'esportazione».
(1) - GU L 118, pag. 1.
(2) - Regolamento del Consiglio 22 dicembre 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2328/91, (CEE) n. 866/90, (CEE) n. 1360/78, (CEE) n. 1035/72 e (CEE) n. 449/69, per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della riforma della politica agricola comune (GU L 328, pag. 26).
(3) - GU L 152, pag. 31.
(4) - Secondo `considerando'.
(5) - GU L 291, pag. 3.
(6) - GU L 241, pag. 1.
(7) - Sentenza 12 marzo 1998, causa C-270/96, Laboratoires Sarget (Racc. pag. I-1121, punto 16). V. anche sentenza 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM (Racc. pag. I-6147, punto 17).
(8) - GU 1994, C 342, pag. 1.
(9) - Seconda edizione 1996, tomo I.
(10) - GU L 256, pag. 1.
(11) - Causa C-81/92 (Racc. pag. I-4601).
(12) - GU L 156, pag. 13.
(13) - Sentenza Dinter, già citata, punto 19.
(14) - V., a tal proposito, il quinto `considerando' del regolamento n. 2707/72 ed il suo art. 3, n. 2.
(15) - V., per esempio, sentenza 12 novembre 1998, causa C-352/96, Italia/Consiglio (Racc. pag. I-6937).
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