Conclusioni dell avvocato generale
I - Contesto normativo e fattuale della causa principale
1 Con ordinanza 24 aprile 1997 della High Court of Justice, Queen's Bench Division, iscritta nel registro della Corte il 16 febbraio 1998, codesto Collegio è chiamato per la prima volta ad interpretare le norme regolatrici dell'associazione CE-Turchia con riguardo alla libertà di stabilimento. Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice remittente, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sono le seguenti:
«1) Se l'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 [dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro] (l'`accordo'), unitamente al Protocollo addizionale allegato all'accordo firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 (il `protocollo addizionale'), vada interpretato nel senso che conferisce vantaggi a un cittadino turco che è: a) entrato o b) rimasto nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione sull'immigrazione di detto Stato membro.
2) Qualora la soluzione dell'uno o dell'altro punto della prima questione sia affermativa, se: a) l'art. 13 dell'accordo o b) l'art. 41 del protocollo addizionale abbia effetto diretto negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.
3) Se l'accordo, unitamente al protocollo addizionale, osti all'applicazione da parte di uno Stato membro di una norma della propria legge nazionale che nega ad un cittadino turco l'autorizzazione a soggiornare nel territorio di detto Stato membro per il solo motivo che il suo permesso di entrata o di soggiorno nel predetto territorio è scaduto.
4) Se l'autorità competente di uno Stato membro, qualora nell'esercizio del proprio potere discrezionale esamini, nonostante le disposizioni della legge nazionale, la richiesta di rimanere nel territorio di detto Stato presentata da un cittadino turco, sia tenuta a prendere in considerazione l'esistenza dell'accordo, unitamente al protocollo addizionale.
5) Qualora la soluzione della quarta questione sia affermativa, se l'autorità competente dello Stato membro sia tenuta ad applicare il principio di proporzionalità nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
6) Qualora la soluzione della quinta questione sia affermativa, quali fattori debbano essere presi in considerazione dall'autorità nazionale competente nel determinare se il provvedimento di espulsione è proporzionato».
2 L'accordo è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (1). Esso «ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco, [così da facilitare] ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunità» (2). Per il perseguimento di tali obiettivi l'associazione istituita dall'accordo in oggetto è articolata attraverso: i) una fase preparatoria, diretta a consentire alla Repubblica di Turchia di rafforzare la propria economia con l'aiuto della Comunità; ii) una fase transitoria, diretta alla graduale attuazione dell'unione doganale ed al ravvicinamento delle politiche economiche delle parti contraenti, e iii) una fase definitiva, imperniata sull'unione doganale, che implica un più esteso coordinamento di tali politiche economiche (3). Le regole di applicazione della fase finale sono state stabilite con la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia (4).
L'art. 13 dell'accordo, evocato nell'ordinanza di rinvio, è inserito sub capitolo 3 («Altre disposizioni di carattere economico») del titolo II («Attuazione della fase transitoria») dell'accordo e recita: «Le Parti Contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56 incluso e all'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità [divenuti artt. 43, 44, 45, 46 e 48 CE (5)] per eliminare tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento».
3 Il protocollo addizionale - con il quale le parti contraenti hanno inteso stabilire le condizioni, le modalità e i ritmi della realizzazione della fase transitoria prevista dall'accordo (v. supra, paragrafo 2) e che ha sostituito i protocolli a questo originariamente allegati - è stato approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (6). Conformemente agli artt. 62 e 63, n. 2, di esso, il protocollo addizionale costituisce con i suoi allegati parte integrante dell'accordo ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1973 (vale a dire lo stesso giorno dell'accessione del Regno Unito alla Comunità).
L'art. 41 del protocollo addizionale, vale a dire la seconda disposizione comunitaria richiamata dal giudice a quo, è inserito sub capitolo II («Diritto di stabilimento, servizi e trasporti») del titolo II («Circolazione delle persone e dei servizi») e recita:
«1. Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.
2. Conformemente ai principi enunciati agli articoli 13 e 14 dell'Accordo di Associazione, il consiglio di Associazione stabilisce il ritmo e le modalità secondo le quali le parti contraenti sopprimono progressivamente tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi. Il consiglio di Associazione stabilisce tale ritmo e tali modalità per le diverse categorie di attività, tenendo conto delle disposizioni analoghe già adottate dalla Comunità in questi settori, nonché della particolare situazione economica e sociale della Turchia. Sarà accordata priorità alle attività che contribuiscono particolarmente allo sviluppo della produzione e degli scambi» (7).
Il consiglio di Associazione non ha adottato fino ad oggi alcuna misura sulla base dell'art. 41, n. 2, del protocollo addizionale.
4 L'odierno giudizio trae origine dalla richiesta del signor Savas, un cittadino turco, di ottenere che la High Court of Justice eserciti il proprio sindacato su: i) il provvedimento con il quale il Secretary of State for the Home Department (in prosieguo: il «SSHD») gli ha negato l'autorizzazione a soggiornare nel Regno Unito come lavoratore autonomo, nonché ii) la decisione di dare esecuzione ai provvedimenti di espulsione adottati nei confronti suoi e di sua moglie.
5 I coniugi Savas sono entrati nel Regno Unito il 22 dicembre 1984, con regolare visto turistico della validità di un mese, espressamente condizionato al divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa, tanto subordinata quanto autonoma. Secondo il giudice remittente, non sono noti l'attività eventualmente svolta dai coniugi Savas né i mezzi di sussistenza di cui essi hanno disposto dal 21 gennaio 1985, data di scadenza del visto di entrata, fino all'apertura di una camiceria da parte del signor Savas nel novembre 1989. I coniugi Savas si sono attivati per la prima volta nel 1991 per regolarizzare il loro soggiorno nel Regno Unito. Con lettere 31 gennaio e 29 maggio 1991, inviate all'Immigration and Nationality Department of the Home Office (in prosieguo: l'«IND») e spedite tramite i loro legali, hanno chiesto di essere autorizzati a rimanere nel Regno Unito sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale. In data 1_ luglio 1991 l'IND ha richiesto ai coniugi Savas informazioni sulla loro situazione finanziaria. Tuttavia, a causa di un disguido organizzativo, l'IND non ha esaminato tempestivamente le successive comunicazioni che questi gli avevano fatto pervenire. Dopo che nel dicembre 1992 il signor Savas aveva iniziato ad esercitare un'attività di fast food, il 21 luglio 1993 l'IND ha ripreso contatto con i rappresentanti dei coniugi Savas, che a più riprese, su richiesta dell'IND e dello SSHD, hanno fornito ulteriori informazioni.
6 Il 21 marzo 1994 il SSHD ha rifiutato l'autorizzazione richiesta dai coniugi Savas ed ha notificato loro un avviso di espulsione. Nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, il SSHD ha esaminato la richiesta dei coniugi Savas in base al regime della cosiddetta concessione di lungo soggiorno (long residence concession), in virtù della quale una persona che ha legittimamente risieduto nel Regno Unito per un periodo ininterrotto di almeno dieci anni, ovvero per quattordici anni indipendentemente dal possesso di un valido titolo di soggiorno, può essere autorizzata, in ragione della sua speciale situazione, a risiedere nel paese a tempo indeterminato. Tuttavia, secondo il SSHD, i coniugi Savas non rispondevano ad alcuno di questi criteri né potevano invocare altre circostanze rilevanti che potessero giustificare l'esercizio del potere discrezionale in loro favore, quali speciali legami con lo Stato di accoglienza o eventuali motivi umanitari.
L'opposizione da essi proposta contro detto provvedimento di espulsione è stata respinta dall'Immigration Adjudicator con decisione 13 dicembre 1994. La successiva richiesta del signor Savas di autorizzazione ad impugnare detto provvedimento dinanzi all'Immigration Appeal Tribunal è stata dichiarata tardiva e rigettata. Nel frattempo, nel settembre 1994 egli aveva iniziato una seconda attività di fast food. Il 31 agosto 1995 ai coniugi Savas sono stati notificati due mandati di espulsione; per effetto di tali provvedimenti, una volta portati ad esecuzione, non sarà loro consentito di far ritorno nel Regno Unito per almeno tre anni (salvo eventuale revoca dell'ordine di espulsione per gravi motivi umanitari).
7 Il successivo 30 ottobre i rappresentanti del signor Savas hanno invocato per la prima volta l'art. 41 del protocollo addizionale a fondamento della richiesta di autorizzazione. Essi hanno sostenuto che detta disposizione, avente effetto diretto, impediva al Regno Unito di imporre ulteriori restrizioni al diritto dei cittadini turchi di stabilirsi nel suo territorio rispetto a quelle già in vigore il 1_ gennaio 1973, data di accessione di detto paese alla Comunità, e contenute nell'HC 510, la disposizione di legge interna che a quel tempo disciplinava il controllo dell'immigrazione successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale (8). Il 1_ maggio 1996 il SSHD ha adottato la decisione contro cui è stato proposto il presente ricorso giurisdizionale. Dal provvedimento censurato risulta che l'interpretazione dell'art. 41 proposta dal signor Savas, anche a volerla considerare corretta, non avrebbe comunque potuto giovargli. L'interessato, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione di soggiorno nella qualità di imprenditore, non fruiva più, infatti, di alcuna valida autorizzazione di soggiorno nel Regno Unito e non poteva quindi fondare alcun diritto sulla disposizione contenuta nel richiamato HC 510.
8 Dinanzi al giudice remittente il signor Savas ha fatto valere che l'art. 41 del protocollo addizionale imponeva allo SSHD di esaminare la sua domanda in base al paragrafo 21 dell'HC 510, applicabile a tutte le persone ammesse in qualunque tempo nel Regno Unito come turisti, indipendentemente dal loro status ai fini dell'immigrazione al momento dell'istanza. In via subordinata, poi, il signor Savas ha sostenuto che, qualora la norma interna fosse stata ritenuta inapplicabile nei suoi confronti, la domanda di autorizzazione di soggiorno da lui presentata avrebbe dovuto essere esaminata sulla base del preambolo e dell'art. 13 dell'accordo nonché del richiamato art. 41. Siffatto esame avrebbe necessariamente condotto alla conclusione che, nelle circostanze della specie, l'espulsione costituirebbe una misura sanzionatoria sproporzionata rispetto alla prospettata violazione della normativa nazionale sull'immigrazione.
9 Il SSHD, dal canto suo, ha affermato che l'accordo non può essere invocato da chi non soggiorni legalmente nel territorio di uno Stato membro o non sia altrimenti autorizzato dalla legge interna dello stesso a presentare una domanda di ingresso nel suo territorio. Inoltre chi versi nella situazione del Savas non sarebbe comunque abilitato ad invocare l'accordo, dato il disposto dell'art. 41 del protocollo addizionale. Tale disposizione è infatti priva di effetto diretto e non potrebbe imporre al Regno Unito di applicare le norme in materia di libertà di stabilimento dei cittadini turchi in vigore alla data del 1_ gennaio 1973. In via subordinata, il SSHD ha dedotto che la pretesa del signor Savas è infondata. La disposizione sub paragrafo 21 dell'HC 510 sarebbe applicabile solo a coloro che al momento della domanda soggiornano legittimamente nel Regno Unito provvisti di visto turistico. Inoltre, ex paragrafo 4 dell'HC 510 la mancata osservanza della scadenza apposta al visto di entrata osterebbe comunque a che il ricorrente possa ottenere una modifica dell'autorizzazione di soggiorno iniziale (9). Infine, resterebbe escluso che l'espulsione costituisca una sanzione sproporzionata per uno straniero che abbia largamente superato i limiti di durata stabiliti nell'autorizzazione di soggiorno, come qui accade per il signor Savas.
II - Analisi giuridica
10 Ritengo opportuno iniziare l'esame del presente caso, come suggerisce la Commissione, dalla seconda delle questioni pregiudiziali odierne, con cui il giudice remittente vi interroga sull'eventuale effetto diretto dell'art. 13 dell'accordo e dell'art. 41 del protocollo addizionale. E', infatti, evidente che la pretesa dell'odierno ricorrente andrebbe senz'altro disattesa se le disposizioni da lui invocate dinanzi alla High Court of Justice non risultassero dirette, o comunque idonee, a disciplinare immediatamente la situazione dei singoli. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con un paese terzo va considerata direttamente efficace, e quindi immediatamente applicabile, qualora, tenuto conto del suo disposto nonché dello scopo e della natura dell'accordo che la contiene, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non sono subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (10).
11 Concordo, anzitutto, con la Commissione e tutti i governi «intervenuti» dinanzi alla Corte che l'art. 13 dell'accordo (v. supra, paragrafo 2) ha natura essenzialmente programmatica. Detta norma si limita, infatti, a richiamare i principi secondo i quali la Turchia, gli Stati membri e la Comunità hanno convenuto di ispirarsi per realizzare gradualmente e reciprocamente la libertà di stabilimento dei cittadini comunitari e di quelli turchi. Non a caso, con la decisione adottata nella causa Demirel codesto Collegio ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 12 dell'accordo - concernente la libera circolazione dei lavoratori e il cui testo è modellato proprio sulla disposizione del richiamato art. 13 (v. infra, nota 17) - non è direttamente efficace nell'ordinamento interno degli Stati membri (11).
12 Quanto al tenore dell'art. 41 del protocollo addizionale, la disposizione ivi dettata sub n. 2 riveste anch'essa carattere meramente programmatico, dal momento che si limita a prevedere il potere del Consiglio di associazione di stabilire, in conformità dei principi enunciati dall'art. 13 dell'accordo e per ciascuna categoria di attività, il ritmo e le modalità con cui le parti contraenti provvedono alla progressiva soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Non è, peraltro, fissata alcuna scadenza temporale per l'esercizio del suddetto potere del Consiglio di associazione (12).
La disposizione sub n. 1 del richiamato art. 41 (v. supra, paragrafo 3) costituisce, invece, una clausola di standstill (concernente anche il settore della libera prestazione dei servizi) del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 53 del Trattato CE, inserito (prima della sua abrogazione con il Trattato di Amsterdam) sub capo 2 del titolo III, relativo al diritto di stabilimento. A proposito di quest'ultimo disposto, la Corte ha osservato in Costa/ENEL: «L'obbligo in tal modo assunto dagli Stati si risolve giuridicamente in una semplice astensione, non è accompagnato da alcuna condizione né subordinato, nella sua esecuzione o nei suoi effetti, all'emanazione di alcun provvedimento da parte degli Stati o della Commissione. Esso è quindi completo, giuridicamente perfetto e, di conseguenza, atto a produrre effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri ed i loro cittadini. Una proibizione così formale, entrata in vigore col Trattato in tutta la Comunità e, di conseguenza, integrata nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, ha in questi valore imperativo e riguarda direttamente i loro cittadini ai quali attribuisce dei diritti individuali che i giudici nazionali devono tutelare» (13). Analoghe considerazioni si impongono, a mio avviso, per l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale. Anche tale norma, per vero, configura un chiaro e puntuale obbligo di risultato. Per sua stessa natura, essa può essere, quindi, fatta valere da ogni soggetto interessato dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale affinché siano considerate illecite, e quindi non applicate, le misure normative eventualmente adottate da qualsiasi Stato membro per assoggettare lo stabilimento di cittadini turchi nel suo territorio a restrizioni ulteriori rispetto a quelle esistenti il 1º gennaio 1973 (14).
13 La constatazione che il richiamato art. 41, n. 1, può disciplinare direttamente la situazione dei singoli non appare, peraltro, contraddetta dall'esame dell'oggetto e della natura dell'accordo in cui detta disposizione è collocata. L'accordo vuole infatti istituire un'associazione diretta a promuovere e sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti - ivi compreso il settore del lavoro autonomo, per mezzo della graduale eliminazione delle restrizioni al libero stabilimento - al fine di elevare il livello di vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunità (v. supra, paragrafo 2). Inoltre, la circostanza che l'accordo miri essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Turchia ed implichi, quindi, uno squilibrio negli obblighi assunti dalla Comunità nei confronti del paese terzo de quo non è tale da impedire l'applicabilità diretta di talune sue disposizioni (15). Concludo, pertanto, quanto alla seconda questione pregiudiziale, che l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale - a differenza dell'art. 13 dell'accordo - pone un precetto sufficientemente preciso ed incondizionato, quale occorre, appunto, perché il giudice nazionale possa applicarlo immediatamente in quanto idoneo a disciplinare la situazione giuridica del singolo.
14 Passiamo ora al primo e al terzo quesito sollevato dalla High Court of Justice, sopra testualmente riportati (v. paragrafo 1). Vorrei suggerire alla Corte di esaminarli congiuntamente. In essi si chiede di definire il contenuto dei diritti che una persona nella situazione del signor Savas può legittimamente invocare precisamente sulla base dell'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale. Secondo il ricorrente, la disposizione richiamata avrebbe rinviato in blocco alla disciplina dettata nell'art. 52 del Trattato CE e poi precisata dalla vostra giurisprudenza. Quel che il signor Savas vuol sostenere, a me pare, è che la situazione dei cittadini turchi risulta pienamente assimilata, quanto al beneficio del libero stabilimento negli Stati membri e della regola del trattamento nazionale, a quella dei cittadini comunitari. E poiché l'esercizio della libertà dedotta in giudizio postula necessariamente il diritto di soggiorno del migrante turco nel territorio del paese di stabilimento (16), il ricorrente deduce che egli (e, di riflesso, anche sua moglie) non potrebbe essere colpito da alcun provvedimento di espulsione, pur se motivato - come accade nel caso di specie - dall'inosservanza sia del limite temporale di efficacia del visto di entrata concesso all'interessato, sia del divieto di prestare attività lavorative, qual è stabilito nello stesso visto. Alla prima e alla terza questione pregiudiziale sollevate dal giudice a quo la Corte dovrebbe, perciò, dare una risposta affermativa.
15 Gli argomenti invocati dal signor Savas non mi lasciano, però, persuaso. L'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale non conferisce direttamente ai cittadini turchi un diritto perfetto e incondizionato di accedere alle attività non salariate ed al loro esercizio, nonché di costituire e gestire imprese nei paesi membri, alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato di accoglienza nei confronti dei propri cittadini. Il fatto è che, nel contesto degli atti che regolano l'associazione CE-Turchia, non vi è una previsione corrispondente a quella dell'art. 52 nel sistema istituito dal Trattato. Vero è che le parti contraenti hanno assunto l'impegno di realizzare tra loro la libertà di stabilimento, ispirandosi a tal fine alle pertinenti disposizioni del Trattato. Il Consiglio di associazione ha tuttavia omesso, a differenza di quanto è avvenuto in materia di libera circolazione dei lavoratori (17), di decidere ritmi e modalità della prevista soppressione progressiva delle restrizioni della libertà in discorso, in esecuzione della disposizione programmatica contenuta nell'accordo (v. art. 41, n. 2, del protocollo addizionale). La disposizione di effetto diretto che troviamo nel n. 1 del richiamato art. 41, non può, quindi, offrire alcun fondamento alla pretesa del signor Savas secondo la quale il trattamento dei professionisti e imprenditori turchi andrebbe pienamente adeguato ai principi sanciti nel Trattato con riguardo al diritto di stabilimento.
16 Né si può trascurare quest'altro rilievo: benché nella materia della libera circolazione dei lavoratori il trattamento riservato ai cittadini turchi migranti debba, secondo la vostra giurisprudenza, essere ispirato nella misura del possibile ai principi ammessi nell'ambito degli artt. 48, 49 e 50 del Trattato, a beneficiare di tale disciplina, e quindi di diritti modellati su quelli sanciti dal Trattato, sono solo quei lavoratori che soddisfino i requisiti prescritti dalla decisione n. 1/80 (vale a dire l'essere inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e l'avere svolto un periodo di regolare impiego) (18). La Corte ha precisato, a tale riguardo, che «i lavoratori turchi, contrariamente ai cittadini degli Stati membri, non hanno il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità, ma fruiscono solo di taluni diritti nello Stato membro ospite sul cui territorio sono entrati legalmente e hanno svolto una regolare attività lavorativa durante un determinato periodo» (19). Non è, in altre parole, controverso che, grazie all'accordo, la posizione dei lavoratori subordinati turchi è certo differenziata rispetto a quella dei cittadini di altri Stati terzi. Ma questo non significa ancora che, nella materia che ci interessa, l'accordo abbia inteso equipararla a quella dei lavoratori comunitari, e ciò, in particolare, ai fini dell'accesso al territorio di uno Stato membro e dei diritti di soggiornarvi, di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e di accedere liberamente a qualsiasi attività di lavoro dipendente (20). Tanto ciò è vero che la Corte ha riconosciuto a più riprese che le norme relative all'associazione CE-Turchia non incidono sul potere degli Stati membri di disciplinare l'ingresso dei cittadini turchi nel proprio territorio e le condizioni della loro prima occupazione (21).
Ora, quello che importa ai fini delle presenti conclusioni è che il principio della non assimilazione che vale nei confronti dei lavoratori subordinati turchi deve a maggior ragione applicarsi, per le ragioni a suo tempo indicate (v. paragrafo 15), ai cittadini turchi che intendano migrare nella Comunità per svolgervi attività di lavoro autonomo. L'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale tutela, certo, con il suo effetto diretto, il migrante turco che sia lavoratore autonomo. Questo, però, solo nel senso di vietare che gli Stati membri introducano, successivamente all'entrata in vigore del protocollo richiamato, eventuali nuove disposizioni con le quali lo stabilimento dei professionisti e imprenditori turchi risulti soggetto ad una disciplina meno favorevole rispetto al trattamento previsto in precedenza. Con l'accordo ed il protocollo addizionale le parti contraenti non hanno, dunque, inciso sulle restrizioni della libertà in discorso già esistenti alla data del 1_ gennaio 1973 (fatte salve le possibili interferenze in questa materia del generale principio di non discriminazione inscritto all'art. 9 dell'accordo; v. infra, paragrafi 18-20). Esse si sono, ripeto, limitate a configurare l'impegno di abolirle gradualmente. Tale impegno non ha tuttavia ricevuto attuazione. Perciò, gli Stati membri hanno, a mio avviso, mantenuto in materia di stabilimento il loro potere sostanzialmente incondizionato di regolare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini turchi nel proprio territorio, le modalità del loro inserimento nel mercato del lavoro nazionale (v. supra, nota 21), nonché la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti in tale mercato in qualità di professionisti o imprenditori. Concludo, dunque, che il Savas non può addurre la disposizione direttamente efficace dell'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale a sostegno del proprio asserito diritto di stabilimento (e di quello di residenza, che costituirebbe, evidentemente, solo un corollario del primo) nel territorio britannico.
17 La Commissione fa valere che chiunque versi nella situazione dell'odierno ricorrente non potrebbe vantare alcun diritto in forza del richiamato art. 41, n. 1, anche se la sua presenza nello Stato membro di accoglienza fosse legittima ai sensi del diritto nazionale. Condivido, per parte mia, tale punto di vista. Non ritengo, infatti, di poter pervenire alle conclusioni concordemente formulate sul punto dai governi nazionali presenti nell'odierno giudizio. Ad avviso di questi ultimi, se il lavoratore turco soggiorna nello Stato membro che lo ospita in virtù di un legittimo titolo ai sensi del diritto nazionale ciò rileva al fine di valutare il carattere regolare dell'occupazione, al quale è condizionato il godimento da parte dei migranti turchi degli specifici diritti sanciti dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 (22). Ora, un tale ordine di idee vale per il caso del lavoratore subordinato. Il Consiglio di associazione non ha tuttavia, come sappiamo, provveduto a dare esecuzione alle norme programmatiche sul libero stabilimento contenute nell'accordo: e di fronte ad una tale inerzia non appare trasponibile al caso del lavoratore autonomo il principio, al quale è informata la disciplina della libera circolazione dei lavoratori nel sistema dell'associazione CE-Turchia, secondo cui il carattere regolare dell'occupazione del migrante nel paese di accoglienza comporta che a quest'ultimo siano riconosciute in maniera incondizionata precise posizioni giuridiche soggettive, le quali si configurano come diritti degni di tutela. Per meglio precisare, il risultato dell'interpretazione dell'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale, che sottopongo alla Corte, non sarebbe, a fil di logica, diverso quand'anche i coniugi Savas avessero richiesto alle autorità britanniche l'autorizzazione a soggiornare nel Regno Unito prima della scadenza del loro visto di entrata, mentre essi fruivano legalmente del diritto di soggiorno.
18 Detto ciò, mi sia consentito aggiungere, per esigenze di completezza dell'indagine, qualche riflessione su un profilo della specie del quale non mi sono fin qui occupato. Potrebbe un soggetto nella stessa situazione del ricorrente invocare il principio generale di non discriminazione sulla base della nazionalità, sancito dall'art. 9 dell'accordo, a fondamento della sua pretesa di stabilirsi e di risiedere nel paese membro di accoglienza, addirittura senza bisogno dell'autorizzazione individuale rilasciata dallo SSHD a norma del paragrafo 21 dell'HC 510? L'art. 9, contenuto sub titolo II dell'accordo (intitolato «Attuazione della fase transitoria»), recita: «Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato [poi art. 6 del Trattato CE, divenuto, a seguito di modifica, art. 12 CE]» (23).
A prima vista, si potrebbe pensare che le previsioni ora citate siano suscettibili di applicazione nel nostro caso, e questo per più ragioni. Anzitutto, il principio di parità di trattamento sancito in via generale dall'accordo ha valore di norma strumentale, non materiale. E' dunque in riferimento all'attività di applicazione, da parte dei paesi membri, di altre disposizioni normative a situazioni previste e regolate dal diritto convenzionale che il citato art. 9 impone loro l'obbligo di non trattare diversamente, in assenza di adeguata e logica giustificazione, i propri cittadini e i cittadini turchi residenti nel territorio statale. Inoltre, la libertà di stabilimento, di cui è questione nella causa principale, rientra fra i settori coperti dall'accordo (24). Infine, il più volte citato paragrafo 21 dell'HC 510 va interpretato nel senso che esso condiziona all'autorizzazione di polizia dello SSHD lo stabilimento nel Regno Unito, ai fini dell'esercizio di attività d'impresa, delle sole persone aventi la cittadinanza di un paese terzo, ammesse in virtù di un visto turistico (25). Sembrerebbe, perciò, che la situazione del signor Savas ricada nella sfera in cui può operare direttamente il descritto obbligo di pari trattamento. I diritti di stabilimento e di soggiorno da lui invocati discenderebbero dall'applicazione combinata del principio di non discriminazione e della normativa britannica sull'immigrazione, che sembra consentire ai cittadini britannici e comunitari di costituire e gestire imprese senza bisogno di apposita autorizzazione di polizia. Basterebbe pertanto il riconoscimento che l'art. 9 dell'accordo è direttamente efficace per consentire all'odierno ricorrente di ottenere un'effettiva protezione giurisdizionale, sempre che, beninteso, dall'applicazione della pertinente normativa britannica discenda una discriminazione palese fondata sulla cittadinanza a danno dei cittadini turchi (26).
L'indagine in punto di discriminazione - quale l'ho, in via ipotetica, sopra prospettata - non risulterebbe, d'altra parte, preclusa dal fatto che né il signor Savas né il giudice remittente hanno fatto riferimento alla disposizione del richiamato art. 9. Secondo la vostra consolidata giurisprudenza, rientra, infatti, nella competenza della Corte in sede di pronuncie rese ex art. 177 del Trattato CE il potere di prendere in considerazione anche disposizioni di diritto comunitario diverse da quelle alle quali fanno riferimento le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale, ma che appaiano rilevanti ai fini della soluzione della causa principale (27).
19 Nelle mie conclusioni aggiuntive nella causa Sürül (28), successive alla chiusura della fase scritta della presente procedura, ho spiegato che la disposizione contenuta nell'art. 9 dell'accordo è direttamente efficace negli ordinamenti degli Stati membri (29). Ho proposto, poi, di interpretarla, in combinato disposto con gli artt. 37 e 39 del protocollo addizionale (30), nel senso che essa osta a che uno Stato membro esiga da un cittadino turco nella situazione della signora Sürül (31), come condizione per la concessione di una prestazione familiare quale l'assegno ed il supplemento per figli a carico previsti dalla legge tedesca, il possesso di uno specifico titolo di soggiorno che abilita l'interessato a permanere stabilmente nel territorio nazionale, qualora nessun documento di tale tipo sia richiesto ai propri cittadini residenti nel territorio nazionale (32).
20 Diversamente dal caso Sürül, tuttavia, ritengo che dall'applicazione del generale divieto di discriminare in base alla cittadinanza, sancito dall'accordo a carico degli Stati membri e della Turchia, non possa discendere l'accoglimento della pretesa del signor Savas di ottenere l'autorizzazione di soggiorno richiesta come se egli fosse un cittadino britannico o comunque comunitario. Non intendo con ciò affermare che i diritti di stabilimento e di soggiorno non possano in astratto rientrare nella sfera di applicazione del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza. Ritengo, tuttavia, che - nel valutare se il trattamento differenziato che la legislazione britannica riserva a chi versi nella situazione dell'odierno ricorrente costituisca una «discriminazione fondata sulla nazionalità» ai sensi dell'art. 9 dell'accordo - non debba perdersi di vista un fondamentale principio, che ho già più volte richiamato (33): la posizione complessiva che l'accordo conferisce ai cittadini turchi non può presumersi equivalente in via generale a quella di cui godono i cittadini comunitari in virtù del Trattato. Per consentire a ciascuno Stato membro di conservare il controllo dei flussi migratori in entrata nel proprio territorio, i presupposti dell'ingresso dei lavoratori turchi migranti sono determinati unicamente dal diritto nazionale e la possibilità per gli interessati di ottenere un'autorizzazione al lavoro dipende esclusivamente dalla regolarità della loro situazione sotto il profilo del diritto di soggiornare. Si tratta di un criterio che la Corte ha elaborato in sede di interpretazione dell'art. 6 della decisione n. 1/80 (v. supra, nota 18), ma che non può non applicarsi anche al settore del libero stabilimento. In effetti, come hanno correttamente osservato le autorità britanniche, nel contesto del regime di associazione CE-Turchia i diritti attribuiti ai cittadini turchi vanno ricondotti alla esclusiva finalità di consentire l'ulteriore integrazione nel contesto sociale ed economico del paese membro ospitante di quei cittadini migranti che siano già legalmente presenti nel suo territorio in quanto lavoratori (subordinati o autonomi) o familiari di lavoratori (34). Non è questo, evidentemente, il caso dell'odierno ricorrente, che ha preferito la via dello stabilimento occulto de facto e della successiva regolarizzazione della sua posizione sulla base del fatto compiuto. A mio avviso, occorre, perciò, escludere che un cittadino turco - il quale, come il signor Savas, sia stato autorizzato ad entrare e soggiornare per un breve termine nel territorio di uno Stato membro in qualità di turista, soggetto ad un divieto assoluto di lavorare, e abbia finito, invece, per restarvi in clandestinità tanto a lungo da costituirvi e gestirvi imprese - possa valersi delle disposizioni dell'art. 9 dell'accordo al fine di vedersi riconoscere il diritto di stabilirsi in un paese membro senza la previa autorizzazione di polizia degli stranieri prescritta dal diritto interno.
21 E', infine, appena il caso di osservare come l'esame delle rimanenti questioni pregiudiziali sia reso inutile dalla risposta negativa che suggerisco alla Corte di fornire al primo e al terzo quesito del giudice remittente.
III - Conclusioni Per le considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni pregiudiziali che la High Court of Justice, Queen's Bench Division, le ha sottoposto:«L'art. 13 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, non costituisce una norma direttamente efficace nell'ordinamento interno degli Stati membri. Dall'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale, firmato dalle parti contraenti il 23 novembre 1970 a Bruxelles ed allegato a detto accordo, discende a carico degli Stati membri l'obbligo chiaro, preciso e incondizionato di non introdurre nuove restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini turchi rispetto a quelle esistenti alla data del 1º gennaio 1973. Il richiamato art. 41, n. 1, non conferisce un diritto di stabilimento né un diritto di residenza ad un cittadino turco che sia rimasto nel territorio di uno Stato membro dopo la scadenza del termine di efficacia di un regolare visto di entrata turistico, in violazione della normativa nazionale sull'immigrazione di detto Stato, e vi abbia svolto attività di lavoro autonomo. Nelle circostanze qui richiamate, pertanto, la disposizione in questione non osta a che le autorità competenti dello Stato membro di accoglienza rifiutino, sulla base della pertinente legislazione applicabile alla data del 1_ gennaio 1973, di autorizzare il lavoratore turco migrante a rimanere nel suo territorio».
(1) - GU 1964, n. 217, pag. 3685.
(2) - V. preambolo e art. 2, n. 1, dell'accordo (il corsivo è mio).
(3) - V. sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel (Racc. pag. 3719, punto 15).
(4) - V. decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU 1996, L 35, pag. 1).
(5) - Gli artt. 52, 54 e 56 del Trattato CE hanno costituito oggetto di modifica; l'art. 53 del Trattato CE è stato abrogato dal Trattato di Amsterdam.
(6) - GU L 293, pag. 1.
(7) - Il testo dell'art. 13 dell'accordo è riportato supra, paragrafo 2. A norma del successivo art. 14, «Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 incluso del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi» [gli articoli richiamati sono divenuti, rispettivamente, artt. 45, 46 e 48-54 CE (gli artt. 56, 57, 59, 61, 63 e 64 del Trattato CE hanno costituito oggetto di modifica; l'art. 62 del Trattato CE è stato abrogato dal Trattato di Amsterdam)]. Il Consiglio di associazione - composto, da un lato, di membri dei governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione e, dall'altro, di membri del governo turco - è stato istituito dall'art. 6 dell'accordo, il cui art. 22, n. 1, recita: «[p]er il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. (...)».
(8) - A norma del paragrafo 21 dell'HC 510, «Le persone ammesse in virtù di un visto turistico possono chiedere al Secretary of State l'autorizzazione a stabilirsi [nel territorio del Regno Unito] per esercitarvi attività d'impresa, per conto proprio ovvero come socio di un'impresa nuova o preesistente. Dette richieste vanno esaminate nel merito. La concessione dell'autorizzazione dipende da diversi fattori, quali: la prova che l'istante investirà nell'impresa elementi patrimoniali propri, proporzionalmente alla sua partecipazione; che egli è in grado di far fronte alla propria quota dei debiti eventualmente contratti dall'impresa e che la sua quota di profitti sarà sufficiente per la sussistenza sua e delle persone a suo carico. Il ruolo del richiedente nell'impresa non deve limitarsi ad un rapporto di lavoro dissimulato e deve risultare chiaramente che egli non sarà costretto ad integrare le sue attività imprenditoriali con attività lavorative per le quali è richiesto un permesso di lavoro. (...) Se la domanda è accolta, il soggiorno dell'istante può essere prorogato per un periodo massimo di dodici mesi, subordinatamente a condizioni che restringono la sua libertà di svolgere attività di lavoro. Una persona ammessa a svolgere attività imprenditoriale già in base alla sua prima domanda può ottenere un'adeguata proroga del diritto di soggiorno se le condizioni summenzionate sussistono ancora alla fine del periodo di ammissione iniziale» (traduzione libera).
(9) - Il paragrafo 4 dell'HC 510, concernente l'estensione o la modifica del permesso di soggiorno, recitava: «I successivi paragrafi determinano le principali categorie di persone che possono essere autorizzate ad entrare [nel territorio del Regno Unito] per un breve periodo e che possono chiedere una modifica della loro autorizzazione e i principi da seguire nel trattamento delle loro domande o nel procedere a qualsiasi modifica della loro autorizzazione. La decisione al riguardo deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti; il fatto che l'istante soddisfi i requisiti formali prescritti da dette norme per soggiornare o prorogare il suo soggiorno nella qualità dichiarata non costituisce elemento decisivo per l'accoglimento della domanda. Sarà, ad esempio, rilevante se l'interessato ha osservato le scadenze e le condizioni alle quali la sua ammissione è stata subordinata; se, alla luce delle sue caratteristiche personali, della sua condotta o delle sue frequentazioni, il suo soggiorno risulta indesiderato; se egli costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale; o se, in caso di concessione del permesso di soggiorno per il periodo richiesto, egli non può essere estradato in altro paese» (traduzione libera).
(10) - V., ex multis, sentenze 30 settembre 1987 (citata supra, nota 3), punto 14; 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber (Racc. pag. I-199, punto 15); 16 giugno 1998, causa C-162/96, Racke (Racc. pag. I-3655, punto 31), e 4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül (non ancora pubblicata in Raccolta, punto 60).
(11) - V. sentenza 30 settembre 1987 (citata supra, nota 3), punti 19-25.
(12) - A differenza di quanto previsto nell'art. 36 del protocollo addizionale per quanto riguarda la graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori (v. infra, nota 17).
(13) - V. sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/ENEL (Racc. pag. 1127, in particolare pag. 1147).
(14) - V. anche sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461), con cui la Corte ha, fra l'altro, riconosciuto l'effetto diretto delle clausole di standstill circa l'introduzione di nuove restrizioni all'accesso al lavoro di cittadini turchi migranti che si trovino in posizione regolare per quanto concerne il soggiorno e l'occupazione nel territorio degli Stati contraenti, contenute sub art. 7 della decisione 20 dicembre 1976, n. 2/76, relativa all'attuazione dell'art. 12 dell'accordo di Ankara, e sub art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, del Consiglio di associazione istituito dall'accordo (entrambe le decisioni non sono state pubblicate sulla GU).
(15) - V. sentenza 4 maggio 1999 (citata supra, nota 10), punti 69-72.
(16) - V., ex multis, sentenze 20 settembre 1990 (citata supra, nota 14), punto 29, e 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus (Racc. pag. I-6781, punti 29-33). V. anche sentenze 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer (Racc. pag. 497, punto 27); 12 dicembre 1990, cause riunite C-100/89 e C-101/89, Kaefer e Procacci (Racc. pag. I-4647, punto 19), e 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh (Racc. pag. I-4265, punto 17). Per converso, secondo la Corte, in mancanza di una disposizione specifica che attribuisca ai lavoratori turchi il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un'attività lavorativa, il diritto di soggiorno del cittadino turco qual esso è garantito, implicitamente ma necessariamente, dall'art. 6 della decisione n. 1/80 (v. infra, nota 18), come conseguenza di un'occupazione regolare, viene meno qualora l'interessato sia colpito da inabilità totale e permanente al lavoro (v. sentenza 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt, Racc. pag. I-1475, punto 40).
(17) - V., in particolare, le citate decisioni n. 2/76 e n. 1/80 (v. supra, nota 14), adottate dal Consiglio di associazione allo scopo di dare attuazione all'art. 12 dell'accordo e all'art. 36 del protocollo addizionale. A norma dell'art. 12 dell'accordo, «Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità [divenuti artt. 39, 40 e 41 CE, i primi due a seguito di modifica] per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori»; l'art. 36 del protocollo addizionale disponeva, a sua volta, che tale libera circolazione sarebbe stata realizzata gradualmente tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, in conformità dei principi enunciati dal citato art. 12 e secondo le modalità all'uopo stabilite dal Consiglio di associazione. In particolare, la decisione n. 2/76 si configura, all'art. 1, come una prima tappa nella realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra la Comunità e la Turchia, la cui durata è stata stabilita in quattro anni a decorrere dal 1º dicembre 1976; con la decisione n. 1/80, poi, il Consiglio di associazione si è prefisso di migliorare, in campo sociale, il regime di cui fruiscono i lavoratori ed i loro familiari, rispetto a quello istituito dalla decisione n. 2/76 (v. terzo punto del preambolo). V. anche decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60), emanata sulla base dell'art. 39 del protocollo addizionale.
(18) - V., ex multis, sentenze 6 giugno 1995 (citata supra, nota 16), punto 20, e 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik (Racc. pag. I-329, punti 20 e 28). Secondo la Corte, anzi, gli Stati membri non dispongono della facoltà di condizionare o restringere l'applicazione dei diritti precisi e incondizionati conferiti dalla decisione n. 1/80 ai cittadini turchi che soddisfano i requisiti ivi indicati (v., ex multis, sentenze 30 settembre 1997, cause C-36/96, Günaydin e a., Racc. pag. I-5143, punto 39, e C-98/96, Ertanir, Racc. pag. I-5179, punto 57). Ricordo che le disposizioni della sezione 1 («Problemi relativi all'occupazione e alla libera circolazione dei lavoratori») del capitolo II («Disposizioni sociali») della decisione n. 1/80 - aventi ad oggetto i diritti in materia di occupazione di cui sono titolari nello Stato membro ospitante, rispettivamente, i lavoratori turchi che abbiano svolto nello Stato membro interessato una regolare attività lavorativa per un periodo determinato (art. 6) ed i familiari di questi lavoratori nel territorio di tale Stato (art. 7) - costituiscono una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori. Il n. 1 del richiamato art. 6 è così formulato: «Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti: - rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego; - candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità; - libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego». Secondo una giurisprudenza costante, la regolarità dell'occupazione ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 - da valutarsi ai sensi della normativa dello Stato ospite, che disciplina le condizioni d'ingresso del cittadino turco nel territorio nazionale e di espletamento nel medesimo di un'attività lavorativa (v. sentenza 6 giugno 1995, citata supra, nota 19, punto 27) - presuppone una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro di uno Stato membro e implica, pertanto, l'esistenza di un diritto di soggiorno non controverso (v., ex multis, sentenze 20 settembre 1990, citata supra, nota 14, punto 30, e 16 dicembre 1992, citata supra, nota 16, punti 12 e 22). Pertanto, secondo la Corte, non possono essere considerati regolari, ad esempio, eventuali periodi di occupazione compiuti successivamente al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante, della quale l'interessato ha fruito solo grazie a un comportamento fraudolento (dichiarazioni inesatte) che, successivamente alla sua scoperta, ha determinato la condanna definitiva del responsabile e la revocabilità della misura in questione. In effetti, siffatti periodi di occupazione, durante i quali il lavoratore turco migrante non aveva legalmente fruito di un diritto di soggiorno, non possono dirsi basati su una situazione stabile e vanno considerati effettuati in via meramente provvisoria; d'altra parte, nelle circostanze richiamate, l'occupazione svolta dall'interessato non può far sorgere diritti a suo vantaggio o giustificare un legittimo affidamento in capo ad esso (v. sentenza 5 giugno 1997, causa C-285/95, Kol, Racc. pag. I-3069, punti 21 e 25-29).
(19) - V. sentenza 23 gennaio 1997 (citata supra, nota 18), punto 29.
(20) - V. conclusioni presentate dall'avvocato generale Darmon il 12 luglio 1994 nella causa C-355/93, Eroglu (Racc. pag. I-5116, paragrafi 23-25). Lo stesso avvocato generale ha riconosciuto, è vero, che - poiché l'accordo, ispirato all'art. 48 del Trattato, «estende progressivamente ai cittadini turchi la sfera di applicazione di una delle libertà fondamentali della Comunità, vale a dire l'accesso al mercato del lavoro [e] persegue, quindi, le stesse finalità che il Trattato CEE si propone con riguardo ai cittadini Vcomunitari» - lo status di lavoratore ai sensi dell'accordo tende ad avvicinarsi alla corrispondente nozione comunitaria. Tuttavia, l'avvocato generale si è limitato a dedurre da tale premessa che la nozione stessa di lavoratore risultante dall'accordo in questione non può essere interpretata «in modo molto diverso» rispetto a quella comunitaria risultante dalla giurisprudenza della Corte, quanto meno in mancanza di indicazioni tali da imporne un'interpretazione restrittiva.
(21) - V., ex multis, sentenze 16 dicembre 1992 (citata supra, nota 16), punto 25, e 30 settembre 1997 (citata supra, nota 18), punto 23, concernenti la decisione n. 1/80 (citata supra, nota 13), che secondo la Corte si limita a disciplinare, segnatamente all'art. 6 (v. infra, nota 22), la posizione dei lavoratori turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri. In maniera analoga, poi, l'art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 - pur prevedendo il diritto, per i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, di esercitarvi un'attività lavorativa dopo avervi risieduto regolarmente per un certo tempo - non pregiudica con ciò la competenza dello Stato membro considerato ad autorizzare gli interessati a raggiungere il lavoratore turco che sia ivi regolarmente occupato, a disciplinare il loro soggiorno sino al momento in cui essi hanno il diritto di rispondere a qualsiasi offerta d'impiego e, eventualmente, a consentire loro, alle condizioni che esso determina, di esercitare un'attività lavorativa prima della scadenza del periodo iniziale di tre anni previsto dal primo trattino (v. sentenza 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman, Racc. pag. I-2133, punto 32).
(22) - V. supra, nota 18 e relativa parte del testo.
(23) - Il citato art. 8 recita così: «Per realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 4 [vale a dire la progressiva attuazione di un'unione doganale, nonché il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità, per assicurare il buon funzionamento dell'associazione e lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo], il Consiglio di Associazione stabilisce (...) le condizioni, le modalità e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunità che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente Titolo, nonché ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile».
(24) - Per quanto sia certo non priva di rilievo l'assenza nel protocollo addizionale di una disposizione speciale che, analogamente all'art. 37 per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori (v. infra, nota 30), riaffermi l'obbligo degli Stati membri di assicurare la parità di trattamento dei cittadini turchi e dei propri cittadini nel settore della libertà di stabilimento.
(25) - In effetti, una restrizione della libertà di stabilimento quale il condizionare l'accesso ad un'attività di lavoro autonomo ad una previa autorizzazione amministrativa individuale, prescritta dalla normativa di un paese membro per gli stranieri comunitari che in esso intendano stabilirsi pur se questi soddisfino le condizioni definite dalla legislazione di quello Stato per i propri cittadini, è chiaramente contraria alle pertinenti norme del Trattato, e ciò anche qualora la professione in questione rientri fra quelle regolamentate (v., ex multis, sentenza 28 giugno 1977, causa 11/77, Patrick, Racc. pag. 1199, punto 15).
(26) - Per altro verso, ho già osservato come nel contesto dell'accordo faccia difetto una disposizione corrispondente a quella dell'art. 52 del Trattato CE, che costituisca una manifestazione specifica, in materia di libero stabilimento, del principio generale di non discriminazione sulla base della cittadinanza (v. supra, paragrafo 15 e nota 24). Pertanto, qualora risultino ingiustificatamente discriminate persone che non fruiscono della tutela offerta da una più specifica norma del diritto comunitario, le norme interne che offendono l'obbligo di uguale trattamento possono essere dichiarate contrarie all'art. 9 dell'accordo (v., mutatis mutandis, conclusioni presentate il 13 aprile 1989 dall'avvocato generale Jacobs nella causa 305/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1468, paragrafo 14). Del resto, è consolidato nella vostra giurisprudenza il principio secondo cui l'art. 6 del Trattato CE tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione in base alla cittadinanza (v., ex multis, sentenze 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Collins/Imtrat Handelgesellschaft e a., Racc. pag. I-5145; 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta e a./MSL Dynamics, Racc. pag. I-4661, e 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala, Racc. pag. I-2691, punto 63).
(27) - V., ex multis, sentenze 18 febbraio 1964, cause riunite 73/63 e 74/63, Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam (Racc. pag. 1); 28 giugno 1978, causa 70/77, Simmenthal (Racc. pag. 1453); 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier (Racc. pag. 1207); 16 dicembre 1992, causa C-114/91, Claeys (Racc. pag. I-6559), e 18 marzo 1993, causa C-280/91, Viessmann (Racc. pag. I-971, punto 15).
(28) - V. conclusioni dell'avvocato generale La Pergola presentate il 17 dicembre 1998, causa C-262/96 (non ancora pubblicate in Raccolta).
(29) - V. id., paragrafi 6-12.
(30) - L'art. 37 del protocollo addizionale impone a ciascuno Stato membro (senza condizione di reciprocità con la Turchia, dunque) di accordare «ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione». Quanto al successivo art. 39, esso prevede che «il Consiglio di Associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità».
(31) - Vale a dire, un cittadino turco: i) autorizzato a raggiungere a titolo di ricongiunzione familiare il coniuge, anch'esso cittadino turco e residente nel territorio di uno Stato membro, che, oltre a seguirvi i propri studi universitari, vi svolge un'attività di lavoro subordinato effettiva e retribuita per un numero massimo di ore settimanali sulla base di un permesso di lavoro come avventizio, e ii) legalmente residente con il coniuge nello Stato membro di accoglienza.
(32) - Nella citata sentenza 4 maggio 1999 (v. supra, nota 10), la Corte è infine pervenuta ad una soluzione analoga, basandola però - come avevo suggerito nelle precedenti conclusioni da me rese nella causa C-262/96 il 12 febbraio 1998 - sull'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80, vale a dire la norma oggetto delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice tedesco. La Corte ha, peraltro, affermato che la norma di parità di trattamento contenuta nell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3/80 detta un obbligo di risultato preciso e, per sua stessa natura, può esser fatta valere da un amministrato dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale affinché questa disapplichi le disposizioni discriminatorie di una normativa di uno Stato membro che assoggetti la concessione di un diritto ad una condizione non imposta nei confronti dei cittadini nazionali, senza che risulti necessaria a tal fine l'adozione di misure di applicazione integrative. A supporto di tale rilievo, la Corte ha ricordato che il richiamato art. 3, n. 1, costituisce solamente l'attuazione e la concretizzazione, nel particolare settore della previdenza sociale, del principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 9 dell'accordo, che fa rinvio all'art. 12 (già art. 6) del Trattato CE (v. sentenza 4 maggio 1999, citata supra, nota 10, punti 63 e 64).
(33) - V. supra, note 20 e 21 e relative parti del testo.
(34) - Si pensi, per esempio, alla situazione di un cittadino turco che invochi il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità per rivendicare la proroga del proprio permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante al fine di continuare ad esercitarvi un'attività lavorativa autonoma o un'impresa già oggetto di regolare autorizzazione.
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