Conclusioni dell avvocato generale
A - Introduzione
1 Nel presente procedimento, la Corte d'Appello di Torino sottopone alla Corte di giustizia talune questioni relative all'interpretazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (firmata il 27 settembre 1968) (1) - la cosiddetta Convenzione di Bruxelles (in prosieguo: la «Convenzione»), nonché degli artt. 30 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica art. 28 CE), 36 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica art. 30 CE) e 82 CE (ex art. 86). Il giudice proponente si rivolge alla Corte in quanto nutre perplessità sulla questione se una sentenza pronunciata in Francia, che a suo giudizio è in contrasto con i principi della libera circolazione delle merci e della libera concorrenza, vada eseguita in Italia in conformità della Convenzione.
2 Per quanto riguarda la controversia nel procedimento a quo, il giudice nazionale si limita a precisare che la società francese Régie Renault (divenuta Renault SA; in prosieguo: la «ricorrente nel procedimento a quo») ha proposto nei confronti della ditta Maxicar e di Orazio Formento (in prosieguo: i «resistenti nel procedimento a quo») un'istanza ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles, diretta a far dichiarare esecutiva una sentenza della Cour d'appel di Digione del 1990, ossia al rilascio della formula esecutiva per tale sentenza. Con quest'ultima, il signor Orazio Formento era stato condannato al pagamento di un'ammenda di 20 000 FF in seguito alla commissione del reato di contraffazione e i resistenti nel procedimento a quo, in solido con un'altra impresa, ad un risarcimento danni per un ammontare di 100 000 FF. Come si evince dalle osservazioni (ad esempio) della Commissione, i resistenti nel procedimento a quo erano stati condannati in Francia per aver fabbricato in Italia e importato in Francia pezzi di ricambio per autovetture della marca Renault senza l'autorizzazione di quest'ultima, titolare dei relativi diritti di privativa industriale.
3 La Corte d'Appello di Torino - in data 25 febbraio 1997, stando alle indicazioni della Commissione - respingeva l'istanza di dichiarazione di esecutorietà di questa sentenza, confermata in Francia in grado di cassazione, talché la Renault - in data 28 marzo 1997, secondo i resistenti nel procedimento a quo - proponevano opposizione avverso questo decreto dinanzi alla stessa Corte d'Appello. Nell'ambito di questo procedimento, la Corte d'Appello di Torino ha per l'appunto sottoposto le sue questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
4 Secondo il giudice nazionale, le parti resistenti nel procedimento a quo hanno eccepito, nei confronti dell'opposizione proposta, la circostanza che la decisione italiana non potrebbe essere eseguita in Italia in quanto sarebbe in contrasto con l'ordine pubblico economico vigente in Italia e sarebbe contrastante con una analoga decisione intervenuta in Italia fra le stesse parti. Secondo il giudice nazionale, i resistenti nel procedimento a quo hanno fatto valere al riguardo che la Cour d'appel di Digione li avrebbe condannati attribuendo rilievo giuridico particolare all'estetica industriale nel settore automobilistico, in quanto essa costituirebbe un aspetto decisivo per il successo di un modello presso la clientela, influendo al tempo stesso sul prestigio dell'impresa. La Cour d'appel di Digione avrebbe inoltre affermato che ogni caratteristica della carrozzeria sarebbe espressione di una parte della concezione dell'ideatore dell'intera carrozzeria e che la tutela giuridica valevole per il complesso dovrebbe altresì valere per ciascun singolo componente, per non vanificare tale tutela. Né sarebbe possibile appellarsi alla liceità riconosciuta in Italia a tale attività a favore dei produttori indipendenti di pezzi di ricambio. Secondo i resistenti nel procedimento a quo, queste affermazioni della Corte francese, attribuendo rilievo giuridico all'estetica dell'automobile e trasferendo la tutela dell'insieme ai singoli componenti, sarebbero inaccettabili e contrastanti con l'ordine pubblico economico vigente in Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, n. 1, della Convenzione di Bruxelles. Il riconoscimento della decisione della Cour d'appel di Digione - proseguono i resistenti nel procedimento a quo - significherebbe renderla esecutiva all'estero e potenziare in tal modo l'effetto di contrasto con il principio della libera circolazione delle merci.
5 Per giunta, le affermazioni contenute nella decisione della Corte francese sarebbero in netto contrasto con quelle contenute nella sentenza 8 maggio 1995 del Tribunale di Milano, avente ad oggetto la liceità della riproduzione da parte dei ricambisti indipendenti dei «body panels». Tale sentenza sarebbe passata in giudicato e sarebbe stata resa tra le medesime parti ai sensi dell'art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles.
6 Secondo il giudice proponente, l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia sembra andare nel senso di porre determinate limitazioni all'uso della proprietà intellettuale e industriale alla luce dei principi di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza. Per tale motivo, sorgerebbero dubbi in ordine all'effettiva portata di questi principi, che andrebbero del resto considerati come principi di ordine pubblico ai sensi della Convenzione. Poiché il giudice proponente ritiene inoltre che, conformemente al protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «protocollo») da parte della Corte, esso abbia la facoltà di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sottopone alla stessa le seguenti questioni:
«1) Se gli artt. 30-36 del Trattato CE debbano o no essere interpretati nel senso di impedire che il titolare di un diritto di privativa industriale o intellettuale in uno Stato membro possa far valere il corrispondente diritto assoluto per interdire a terzi la fabbricazione e la vendita nonché l'esportazione in un altro Stato membro di parti staccate che integrano nel loro insieme la carrozzeria di un'automobile già immessa sul mercato, e cioè di parti staccate destinate alla vendita come pezzi di ricambio della stessa automobile.
2) Se l'art. 86 del Trattato CEE sia o meno applicabile per vietare l'abuso della posizione dominante che ciascuna casa automobilistica detiene sul mercato dei ricambi delle automobili di sua fabbricazione, consistente nel perseguire, mediante l'esercizio dei diritto di privativa industriale e intellettuale e la relativa repressione giudiziaria, lo scopo dell'eliminazione totale della concorrenza delle imprese di ricambisti indipendenti.
3) Se, di conseguenza, vada reputata in conflitto con l'ordine pubblico di cui all'art. 27 della Convenzione di Bruxelles una sentenza emessa da un giudice di uno Stato membro che riconosca un diritto di privativa industriale o intellettuale su dette parti staccate che integrano nel loro insieme la carrozzeria di un'automobile e dia tutela al titolare di tale preteso diritto di esclusiva interdendo a terzi, operatori economici di un altro Stato membro, la fabbricazione, la vendita, il transito, l'importazione o l'esportazione in tale Stato membro di dette parti staccate che integrano nel loro insieme la carrozzeria di un'automobile già immessa in commercio, e comunque sanzionando tale comportamento».
B - Pertinenti disposizioni della Convenzione e del protocollo
7 In forza dell'art. 26, primo comma, della Convenzione, le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
8 Le eccezioni a tale principio del riconoscimento sono enumerate all'art. 27, ai cui termini le decisioni non sono riconosciute:
«1. se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto:
(...)
3. Se la decisione è in contrasto con una decisione resa fra le medesime parti nello Stato richiesto:
(...)».
9 L'esecuzione di una decisione è disciplinata dall'art. 31, il quale dispone che le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state dichiarate esecutive in tale Stato su istanza della parte interessata. In Italia tale istanza va proposta, giusta l'art. 32, alla Corte d'Appello.
10 Se l'esecuzione di una decisione viene accordata, l'art. 36 dispone che la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione avverso la decisione. Il giudice competente in materia in Italia è, ai sensi dell'art. 37, la Corte d'Appello. Se l'istanza viene respinta, la parte istante può, in forza dell'art. 40, proporre opposizione, in Italia, dinanzi alla Corte d'Appello.
11 In forza dell'art. 1 del protocollo, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi «sull'interpretazione (...) della Convenzione (...) (e) del presente protocollo». Non tutti i giudici possono tuttavia chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale. Ai sensi dell'art. 2, punto 1, del protocollo, tale facoltà è riservata a determinati giudici, indicati per ciascuno Stato contraente. Per l'Italia, si tratta della Corte suprema di cassazione. Ai sensi dei punti 2 e 3 dell'art. 2, possono inoltre proporre domande di interpretazione:
«2. le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello;
3. nei casi previsti dall'articolo 37 della Convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo».
Deve fin d'ora rilevarsi come l'art. 40 della Convenzione - opposizione contro il rigetto dell'istanza di esecuzione - non venga espressamente menzionato nell'art. 2 del Protocollo.
C - La sentenza della Corte 5 ottobre 1988, causa 53/87, Cicra e a./Renault (2)
12 In questa causa vennero prospettate alla Corte questioni che avevano ad oggetto le stesse problematiche sollevate dalle questioni sub 1 e 2 nel presente procedimento, e che erano anche formulate in modo analogo. Parte ricorrente era, oltre alla Cicra, consorzio italiano composto da varie imprese operanti nella fabbricazione di pezzi di ricambio per carrozzerie di automobili e nella loro distribuzione, anche la società Maxicar, membro di tale consorzio. Talché anche in questo procedimento le parti sono identiche a quelle di quel procedimento. Dato che quella sentenza e il modo in cui è stata formulata rivestono grande rilevanza ai fini della soluzione della prima e della seconda questione, essa va presa in esame in questa sede in via preliminare e in modo dettagliato.
13 La Corte dichiarò anzitutto che la determinazione dei casi e delle modalità della tutela di disegni e modelli «nello stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di unificazione nell'ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni, (...) dipende dalle norme nazionali. Spetta quindi al legislatore nazionale stabilire quali prodotti beneficino di tale tutela anche qualora facciano parte di un complesso che è già tutelato in quanto tale» (3).
14 La Corte proseguì:
«Si deve in seguito rilevare che la facoltà del titolare di un brevetto per modello ornamentale di opporsi alla fabbricazione da parte di terzi, a fini di vendita sul mercato interno o di esportazione, di prodotti che incorporano il modello o di impedire l'importazione di siffatti prodotti che siano stati fabbricati senza il suo consenso in altri Stati membri costituisce il contenuto del suo diritto esclusivo. Impedire l'applicazione della normativa nazionale in siffatte condizioni equivarrebbe quindi a rimettere in causa l'esistenza stessa di tale diritto.
Va ancora ricordato che in forza dell'art. 36 le restrizioni all'importazione o all'esportazione giustificate da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammesse in quanto esse non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. A tal proposito è sufficiente constatare, alla luce degli atti di causa, (...) che tale normativa non mira a favorire i prodotti nazionali rispetto a quelli originari di altri Stati membri» (4).
15 Con riguardo all'art. 86, la Corte ha rilevato come il fatto stesso di ottenere il beneficio di un diritto esclusivo concesso dalla legge, il cui contenuto consista nel potere di impedire la fabbricazione e la vendita dei prodotti tutelati da parte di terzi non autorizzati, non possa essere considerato come un metodo abusivo di eliminazione della concorrenza (5).
16 Quanto alla differenza di prezzo tra i pezzi di ricambio venduti dal costruttore e quelli venduti dai fabbricanti indipendenti, la Corte ha osservato che «secondo la giurisprudenza (...) l'ammontare superiore del prezzo dei primi rispetto a quello dei secondi non costituisce necessariamente un abuso, poiché il titolare di un brevetto per modello ornamentale può legittimamente pretendere un compenso per le spese sostenute per la messa a punto del modello brevettato» (6).
17 La Corte risolse le questioni pregiudiziali postele nei seguenti termini:
«1) Le norme relative alla libera circolazione delle merci non ostano all'applicazione di una normativa nazionale secondo cui un fabbricante di autoveicoli, titolare di un brevetto per modello ornamentale su pezzi di ricambio destinati alle vetture di sua fabbricazione, ha il diritto di interdire a terzi di fabbricare, a fini di vendita sul mercato interno o di esportazione, pezzi tutelati o di impedire l'importazione da altri Stati membri di pezzi tutelati che vi siano stati fabbricati senza il suo consenso.
2) Il semplice fatto di conseguire brevetti per modelli ornamentali relativi a parti della carrozzeria di autovetture non costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, l'esercizio del diritto esclusivo corrispondente a siffatti brevetti può essere vietato dall'art. 86 del Trattato se dà luogo, da parte di un'impresa in posizione dominante, a taluni comportamenti abusivi quali il rifiuto arbitrario di fornire pezzi di ricambio a riparatori dipendenti, la fissazione dei prezzi dei pezzi di ricambio ad un livello troppo elevato o la decisione di non produrre più pezzi di ricambio per un determinato modello mentre circolano ancora molte vetture del modello stesso, a condizione che tali comportamenti possano essere pregiudizievoli per il commercio fra Stati membri».
D - Sulla terza questione
18 La controversia in esame verte in primo luogo e - come confermato dallo stesso giudice nazionale proponente - soprattutto, sul punto se la nozione di ordine pubblico, di cui all'art. 27, punto 1, della Convenzione, ricomprenda anche il diritto comunitario. In caso di soluzione negativa, non occorrerebbe più occuparsi delle prime due questioni di interpretazione del diritto comunitario. Per tale motivo, mi sembra opportuno prendere in esame dapprima la terza questione, come del resto hanno altresì fatto per lo più le parti, almeno durante la trattazione orale.
Ammissibilità
19 Nell'ambito della terza questione pregiudiziale, va anzitutto chiarito se il giudice proponente avesse la facoltà di sottoporre alla Corte questioni relative all'interpretazione della Convenzione.
Argomenti delle parti
20 Secondo la ricorrente nel procedimento a quo, tale facoltà non sussiste. Essa richiama al riguardo l'art. 2 del protocollo. Poiché il giudice proponente avrebbe deciso in primo grado e sarebbe investito della controversia in base all'art. 40 della Convenzione e non in base all'art. 36 della medesima, non sussisterebbe in forza dell'art. 2 del protocollo alcun potere di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. A sostegno di tale argomento, la ricorrente richiama la giurisprudenza di quest'ultima (7). La Corte avrebbe dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale di un giudice che era stato adito con un'istanza di formula esecutiva. Tale regola andrebbe interpretata restrittivamente e non estensivamente, per analogia alla disposizione riguardante l'art. 37, che costituirebbe un'eccezione.
21 I resistenti nel procedimento a quo, il governo francese e la Commissione ritengono invece che il rinvio pregiudiziale sia ammissibile. Secondo i resistenti nel procedimento a quo, il giudice proponente è, nel caso di specie, giudice che giudica in grado d'appello ai sensi dell'art. 2, punti 2 e 3 del protocollo. La sua decisione sull'opposizione potrebbe essere impugnata solo per cassazione, ai sensi dell'art. 41. Anche dalla relazione Jenard (8) si evincerebbe che il giudice andrebbe considerato come giudice dell'opposizione. L'ordinanza richiamata dalla ricorrente nel procedimento a quo non sarebbe pertinente nel caso di specie, poiché avrebbe riguardato una questione pregiudiziale posta da un giudice investito della controversia in primo grado.
22 Il governo francese sostiene inoltre che il giudice proponente decide nell'ambito dell'art. 40 in veste di giudice dell'opposizione, come si evincerebbe anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (9).
23 La Commissione rileva inoltre come nelle varie versioni linguistiche della Convenzione il procedimento di cui all'art. 40 venga in parte definito come procedimento di opposizione. Poiché inoltre anche la relazione Jenard muoverebbe senza dubbio da questa premessa, la Commissione ritiene che il giudice proponente avesse la facoltà di rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 2, punto 2, del protocollo. Essa sottolinea inoltre le analogie tra i procedimenti ex artt. 37 e 40 della Convenzione, come ad esempio la loro configurazione come procedimenti in contraddittorio. Non dovrebbe pertanto escludersi che l'art. 2, punto 3, del protocollo ricomprenda implicitamente anche l'ipotesi di cui all'art. 40 della Convenzione. Tale estensione andrebbe consentita alla luce dell'equilibrio dei procedimenti previsti dalla Convenzione e della parità di trattamento delle parti nell'ambito dell'art. 40 rispetto a quello dell'art. 37, nonostante le limitate possibilità di rinvio a norma della Convenzione.
Presa di posizione
24 Se si considera il tenore letterale della Convenzione e, rispettivamente, del protocollo, occorre prendere atto che i procedimenti ai sensi dell'art. 37 o 40 vengono diversamente configurati o definiti nelle singole versioni linguistiche. Così, nel testo in lingua tedesca si parla, all'art. 37 o 40, di «Rechtsbehelf» (rimedio giuridico), e l'art. 2, punto 2, del protocollo impone al giudice di decidere «als Rechtsmittelinstanz».
25 Nel testo in lingua francese i procedimenti di cui all'art. 37 o 40 della Convenzione sono denominati «recours» e la prescrizione di cui all'art. 2, punto 2, del protocollo recita nel senso che i giudici «statuent en appel».
26 Nel testo in lingua inglese si parla invece, negli artt. 37 e 40, di «appeal», mentre all'art. 2, punto 2, del protocollo si prescrive che i giudici «are sitting in an appellate capacity».
27 Dal tenore letterale non può pertanto desumersi in modo univoco se il giudice proponente, nell'ambito dell'art. 40 della Convenzione, decida come giudice dell'opposizione. Se si considera la struttura dell'art. 2 del protocollo, si può pervenire alla convinzione che una tale qualità del giudice nell'ambito dell'art. 40 andrebbe piuttosto esclusa. Dalla circostanza che al punto 2 siano menzionati i giudici che decidono come giudici dell'opposizione, mentre al punto 3 viene espressamente richiamato l'art. 37, potrebbe desumersi che i giudici ai sensi dell'art. 37 non vengano per l'appunto considerati quali giudici dell'opposizione. Sennonché, poiché - come giustamente osserva la Commissione - i procedimenti di cui agli artt. 37 e 40 presentano una marcata analogia - in entrambi i casi ci si oppone oltretutto contro la decisione del giudice riguardante il rilascio della formula esecutiva - e nelle versioni linguistiche prese in esame sono configurati in modo identico, ciò potrebbe significare che anche il giudice nel procedimento ex art. 40 non può considerarsi giudice dell'opposizione.
28 Diversa considerazione risulta però dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Nella sentenza pronunciata nella causa 178/83 (10), richiamata anche dal governo francese, un giudice, che era investito di un'istanza ai sensi dell'art. 40 della Convenzione, aveva sottoposto una questione interpretativa di tale articolo. Tale questione pregiudiziale non venne dichiarata inammissibile dalla Corte, che interpretò invece l'art. 40 rispondendo quindi alla questione postale. Nell'ambito di tale interpretazione, la Corte rilevò: «Tuttavia la Convenzione prescrive espressamente che il procedimento di opposizione si svolga in contraddittorio, senza fare distinzioni in funzione della portata della decisione emessa in primo grado» (11). Da ciò si evince che il giudice proponente decideva in secondo grado. Un giudice che decide a norma dell'art. 40 della Convenzione è quindi legittimato a sottoporre alla Corte una questione di interpretazione della Convenzione. L'ordinanza nella causa 56/84, richiamata dalla ricorrente nel procedimento a quo, non induce ad una diversa conclusione, poiché in quel caso si trattava del rinvio pregiudiziale di un giudice che era stato investito di un'istanza di rilascio della formula esecutiva e che aveva pertanto preso una decisione in primo grado. Quel rinvio venne considerato inammissibile (12).
29 Resta ancora da osservare che - come rilevato dalla Commissione - non può scorgersi alcun motivo per un trattamento differenziato dei procedimenti di cui all'art. 37 e all'art. 40 della Convenzione. Entrambi i procedimenti hanno ad oggetto un'opposizione contro la decisione di un giudice di rilasciare o di non rilasciare la formula esecutiva. In ciascuna di esse si tratta solo di un'altra parte. Non si comprende quindi per quale motivo un rinvio pregiudiziale dovrebbe essere proposto alla Corte solo in uno dei procedimenti. Ove la Corte dovesse quindi ritenere che il giudice proponente non decida, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del protocollo, come giudice dell'opposizione, un rinvio pregiudiziale sarebbe ciononostante ammissibile ai sensi dell'art. 2, punto 3, del protocollo, per analogia al procedimento di cui all'art. 37 della Convenzione.
Sul contenuto della terza questione
Sulla nozione di ordine pubblico
Argomenti delle parti
30 La ricorrente nel procedimento a quo osserva che l'oggetto di questa terza questione pregiudiziale è se un errore di interpretazione in una sentenza straniera possa essere considerato alla stregua di una violazione dell'ordine pubblico internazionale. In ordine alla nozione di «ordine pubblico», la ricorrente nel procedimento a quo richiama anzitutto la relazione Jenard, dalla quale si evincerebbe che la clausola relativa all'ordine pubblico potrebbe trovare applicazione solo raramente e in casi eccezionali e che la formula esecutiva per una sentenza straniera potrebbe essere negata soltanto qualora il riconoscimento di questa sentenza, vale a dire gli effetti che questa decisione potrebbe avere nello Stato contraente, fossero in contrasto con l'ordine pubblico.
31 Anche la Corte avrebbe ritenuto la nozione di «ordine pubblico» applicabile solo in ipotesi eccezionali, in connessione con il diritto comunitario (13).
32 Richiamandosi alle conclusioni presentate dall'avvocato generale nella causa C-220/95 (14), la ricorrente nel procedimento a quo rileva come la nozione di «ordine pubblico» potrebbe trovare applicazione solo in situazioni che potrebbero produrre effetti molto marcati sul comune modo di sentire di uno Stato membro. Nel caso di specie si chiederebbe però solo se un errore di interpretazione possa essere in contrasto con l'ordine pubblico. Tale non potrebbe essere il caso.
33 Un tale ampliamento della nozione di «ordine pubblico» porterebbe alla situazione in cui il giudice, con il pretesto che nella sentenza straniera sarebbe stato commesso un errore di interpretazione, avrebbe la possibilità di esaminare esso stesso ancora una volta la decisione nel merito. Orbene, ciò è quanto verrebbe per l'appunto precluso dalla Convenzione di Bruxelles, addirittura in due norme, all'art. 29 e all'art. 34, come si evincerebbe del resto anche dalla relazione Jenard.
34 Se ciononostante si consentisse una tale possibilità, l'obiettivo della Convenzione di garantire la rapida esecuzione delle decisioni in altri Stati contraenti verrebbe del tutto disatteso e si introdurrebbe per giunta un'ulteriore possibilità di contenzioso.
35 Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la tutela dei modelli sarebbe inoltre di competenza delle normative nazionali e non potrebbe essere regolata dai giudici di un altro Stato membro. Se nel caso di specie il giudice italiano rifiutasse il riconoscimento di una sentenza francese che ha sanzionato violazioni commesse nel territorio dello Stato francese, esso violerebbe la sovranità di quest'ultimo.
36 Secondo i resistenti nel procedimento a quo, nel presente caso non si tratta di sindacare la decisione ancora una volta nel merito, ma, al contrario, di quella che la giurisprudenza della Corte definisce come «ordine pubblico economico», ossia di uno dei limiti previsti nella Convenzione alla dichiarazione di esecutorietà di una sentenza. Al riguardo, andrebbe presa in considerazione la nozione di ordine pubblico internazionale, comprensiva anche dell'ordine pubblico comunitario e, pertanto, dei principi della libera circolazione delle merci e della libertà di concorrenza.
37 La clausola di cui all'art. 27, punto 1, costituirebbe una clausola di garanzia atta a consentire agli Stati contraenti della Convenzione la possibilità di impedire l'esecuzione di sentenze che incidano sull'ordine pubblico, quando si tratti dell'applicazione di principi fondamentali. La circostanza che tale clausola si applichi solo in casi eccezionali non escluderebbe affatto la sua applicabilità alla presente fattispecie.
38 La nozione di «ordine pubblico» non potrebbe essere limitata a questioni morali e religiose. Anche i resistenti nel procedimento a quo richiamano in proposito le conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-220/95 (15), nelle quali l'avvocato generale Jacobs ha rilevato che anche le questioni di carattere economico si prestano ad intaccare gli interessi fondamentali inerenti all'ordine pubblico.
39 Il riconoscimento della sentenza francese e quindi della normativa francese relativa ai ricambi condurrebbe ad una situazione in cui la libertà di concorrenza verrebbe sacrificata all'esecutorietà delle decisioni a livello comunitario. Si tratterebbe quindi non soltanto di due decisioni contrastanti, ma di un contrasto sistematico tra due giurisprudenze.
40 Sarebbe oltretutto incontrovertibile che l'ordinamento sociale di uno Stato contraente verrebbe posto in discussione, qualora una parte potesse appellarsi a due sentenze tra loro contrastanti. I resistenti nel procedimento a quo richiamano al riguardo la sentenza Hoffmann (16).
41 Ove la sentenza francese non fosse considerata in contrasto con il diritto comunitario per il fatto che la tutela dei pezzi di ricambio sia di competenza del relativo Stato membro, ciò dovrebbe per l'appunto condurre all'impossibilità del rilascio della formula esecutiva nell'ambito dell'ordine pubblico economico.
42 I resistenti nel procedimento a quo giungono quindi alla conclusione che è possibile rifiutare per motivi di ordine pubblico il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione, incompatibile con i principi fondamentali della libera circolazione delle merci, in un altro Stato contraente della Convenzione. Ciò varrebbe anche per una decisione che costituisca espressione di una concezione giuridica incompatibile con la giurisprudenza costante dello Stato in cui si chiede il riconoscimento.
43 Il governo francese, ricordando che l'art. 27, punto 1, menziona «l'ordine pubblico dello Stato richiesto», si chiede anzitutto se la Corte possa in generale pronunciarsi sul contenuto di questa nozione o se quest'ultima sia riservata alla competenza esclusiva del giudice nazionale. Esso prosegue rilevando che, anche qualora la nozione di «ordine pubblico» non comportasse alcun profilo di diritto comunitario, in sede di esame della compatibilità con l'ordine pubblico nella Convenzione non si tratterebbe della constatazione di una semplice contraddizione tra il diritto applicato nello Stato d'origine e quello dello Stato richiesto. In caso contrario, solo poche decisioni potrebbero essere dichiarate esecutive e gli obiettivi della Convenzione non potrebbero essere conseguiti. L'art. 27, punto 1, farebbe riferimento all'ordine pubblico internazionale dello Stato in questione. Tale nozione avrebbe, con riferimento al riconoscimento di sentenze straniere, solo un effetto più limitato, ossia si tratterebbe solo della questione se il riconoscimento della sentenza sia contrario all'ordine pubblico. La decisione non potrebbe di per sé venire riesaminata nel merito.
44 Inoltre l'obiettivo perseguito dalla Convenzione, ossia l'esecutorietà delle sentenze in tutta la Comunità, implicherebbe che l'art. 27, punto 1, possa essere interpretato solo in modo restrittivo. Secondo la relazione Jenard, la nozione andrebbe interpretata analogamente a quella contenuta nella nuova Convenzione. Il governo francese si riferisce al riguardo alla Convenzione dell'Aia 1_ febbraio 1971, nella quale sarebbe precisato tra l'altro che il riconoscimento potrebbe essere negato se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico. Anche l'uso del vocabolo «manifestamente» dimostrerebbe come una decisione potrebbe non essere riconosciuta solo in via del tutto eccezionale a motivo di una violazione contro l'ordine pubblico.
45 Quanto al contenuto della nozione di ordine pubblico, il governo francese osserva che l'esecutorietà delle sentenze a livello comunitario potrebbe essere limitata solo allorché verrebbero lesi valori di carattere etico, religioso o morale. Ciò potrebbe valere, ad esempio, per la protezione dell'incolumità della persona, ma non certo per nozioni attinenti al diritto comunitario dell'economia.
46 Il governo olandese ritiene auspicabile che la nozione di ordine pubblico non venga definita da ciascun singolo Stato, ma rappresenti una nozione autonoma, uniformemente interpretata in tutti gli Stati della Convenzione. Ciò rafforzerebbe la tutela giuridica di ciascuna singola persona e garantirebbe un'uniforme applicazione della Convenzione.
47 Con riguardo alla nozione in quanto tale, il governo olandese rileva, richiamandosi alla relazione Jenard e alla sentenza nella causa Hoffmann (17), come l'ambito di applicazione debba esser circoscritto a principi fondamentali. Questi ultimi potrebbero anche essere principi basilari dell'ordinamento giuridico comunitario.
48 In ordine alla questione se la Corte possa pronunciarsi in merito al contenuto della nozione di ordine pubblico, la Commissione sostiene che in un ambito come quello della Convenzione di Bruxelles non è possibile rimettere alla valutazione esclusiva delle autorità nazionali l'interpretazione dell'ambito di applicazione di una nozione che potrebbe avere rilevanti conseguenze sulla realizzazione dell'obiettivo fondamentale perseguito dalla Convenzione. Proprio per evitare controversie interpretative tra i singoli giudici nazionali sarebbe stato adottato il protocollo, il quale prevedrebbe la competenza della Corte di giustizia, mediante il procedimento del rinvio pregiudiziale, a garantire l'uniformità di applicazione. Infatti la Corte avrebbe statuito che è necessaria un'uniforme applicazione della Convenzione e della giurisprudenza ad essa relativa in tutti gli Stati contraenti (18).
49 In ordine alla questione pregiudiziale, la Commissione ritiene anzitutto, in linea generale, che si tratti di accertare se una sentenza, eventualmente inficiata da un errore di interpretazione, possa considerarsi contraria all'ordine pubblico. Al riguardo, essa ricorda l'obiettivo fondamentale della Convenzione, di permettere l'esecutorietà delle sentenze in tutta la Comunità. La Convenzione muoverebbe all'uopo dal presupposto di una reciproca fiducia negli ordinamenti giurisdizionali degli altri Stati contraenti. Per tale motivo, sarebbe altresì preclusa la possibilità di riesaminare le decisioni nel merito. Ciò discenderebbe dagli artt. 29 e 34 della Convenzione, nonché dalla relazione Jenard.
50 Poiché l'art. 27 costituirebbe un'eccezione a tale principio, esso andrebbe interpretato restrittivamente. L'art. 27, punto 1, al riguardo avrebbe, rispetto alle altre possibilità elencate all'art. 27, carattere sussidiario, ossia esso costituirebbe la più restrittiva possibilità enunciata nel novero delle eccezioni. La Commissione richiama in tale contesto la giurisprudenza della Corte (19). Un'ulteriore limitazione discenderebbe dal fatto che non già la sentenza come tale, bensì il suo riconoscimento dovrebbe comportare una violazione dell'ordine pubblico.
51 Circa il contenuto della nozione di «ordine pubblico», la Commissione rileva che la circostanza che una decisione straniera sia basata su una legge che nell'altro Stato non esiste o esiste in una diversa forma non costituisce, per il fatto di questa diversità, un motivo per consentire al giudice di negare il riconoscimento della sentenza per violazione dell'ordine pubblico. Siffatto rifiuto sarebbe possibile solo se la disparità tra le due normative sia talmente radicale che l'esecuzione della sentenza costituirebbe una serie minaccia contro i principi fondamentali e inalienabili nonché i valori protetti dalle norme giuridiche. Un giudice dovrebbe tuttavia dichiarare esecutiva una sentenza anche nel caso in cui esso, in base al proprio ordinamento giuridico, non avrebbe potuto emettere una sentenza del genere. Principi non dissimili si applicherebbero, ad esempio, tra giudici diversi nell'ambito dell'ordinamento italiano. Anche in questo caso una sentenza pronunciata e passata in giudicato dovrebbe essere riconosciuta. Lo stesso principio varrebbe se la sentenza fosse stata pronunciata in un altro Stato.
52 Definire positivamente il concetto di «ordine pubblico» sarebbe arduo. Richiamandosi alle conclusioni nella causa C-220/95 (20), la Commissione menziona come criteri i valori morali e religiosi esistenti nei rispettivi Stati. L'ordine pubblico internazionale, di cui all'art. 27, punto 1, consisterebbe nel nucleo centrale e fondamentale dei principi giuridici che costituiscono l'ordine pubblico interno di questo Stato. Si tratterebbe, al riguardo, di una nozione evolutiva.
53 A parere della Commissione, non è né necessario né utile risolvere la questione in astratto, motivo per cui la Commissione si limita alla fattispecie in esame. Nel presente caso, la particolarità che ha indotto il giudice a porre la questione dell'esistenza di una violazione dell'ordine pubblico consisterebbe in un asserito errore di interpretazione di talune norme del diritto comunitario. Il problema non risiederebbe quindi nel fatto che la decisione si basi su principi che possono intaccare la sensibilità e gli interessi fondamentali dello Stato nel quale la sentenza va eseguita. Un (asserito) errore di interpretazione non potrebbe autorizzare il giudice a non riconoscere la sentenza e a negare l'esecuzione.
54 Nel caso in cui la sentenza straniera fosse realmente inficiata da errore, sarebbe sempre possibile, prosegue la Commissione, esperire i rimedi previsti nel rispettivo Stato. L'art. 27, punto 1, non potrebbe costituire un rimedio di questo tipo. Inoltre si verrebbe con ciò a permettere al giudice di esaminare la decisione nel merito nell'ambito della Convenzione, con la conseguenza che l'obiettivo fondamentale di quest'ultima verrebbe disatteso.
55 La Commissione prosegue poi chiedendosi se diversa sia la conclusione da trarre nel caso in cui - come nel caso di specie - le norme di cui trattasi siano norme di diritto comunitario. La Commissione è di parere negativo, poiché il diritto comunitario non presenterebbe particolarità rispetto al diritto nazionale in quanto il giudice, secondo una costante giurisprudenza della Corte, sarebbe tenuto a garantire pari efficacia tanto alla tutela giuridica apprestata dalle norme nazionali quanto a quella derivante dal diritto comunitario. Eventuali errori di interpretazione potrebbero essere impugnati, in entrambi gli ambiti normativi, dinanzi al giudice superiore proponendo opposizione.
56 Nel corso della trattazione orale, la Commissione ha persino messo in dubbio che considerazioni attinenti all'ordine economico possano essere ricomprese all'interno della nozione di «ordine pubblico». A suo parere no. Il diritto comunitario disciplinerebbe, influirebbe e interverrebbe in tutti gli aspetti della vita economica degli Stati membri. I principi che costituirebbero il fondamento delle leggi nazionali e, concretamente, la costituzione economica europea, potrebbero essere solo comuni a tutti gli Stati membri. Di conseguenza, non potrebbe essere fatta valere alcuna differenza tra i valori e i principi degli Stati membri che sia atta a giustificare il mancato riconoscimento di una sentenza.
Presa di posizione
57 Nell'ambito della risposta da fornire alla terza questione, va anzitutto preso in esame il punto se la Corte possa considerarsi competente per l'interpretazione della nozione di «ordine pubblico» ai sensi dell'art. 27, punto 1, della Convenzione. Potrebbero sorgere dubbi dalla formulazione di questa disposizione, la quale parla di «ordine pubblico dello Stato richiesto». Potrebbe quindi trattarsi di un concetto puramente interno, la cui interpretazione competerebbe al rispettivo giudice nazionale.
58 Il protocollo stabilisce tuttavia, all'art. 1, che la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della Convenzione. Tale competenza interpretativa riguarda quindi la Convenzione nel suo complesso, dato che nessuna disposizione viene espressamente esclusa dalla competenza. La ratio dell'interpretazione da parte della Corte è quella di evitare interpretazioni divergenti della Convenzione (21). Ne consegue che deve riconoscersi la competenza della Corte anche con riferimento all'interpretazione della nozione di «ordine pubblico» di cui all'art. 27, punto 1. Ove si lasciasse la definizione di questa nozione ai soli giudici nazionali, ciò potrebbe non soltanto condurre ad un'applicazione difforme della Convenzione stessa, ma persino comprometterne gli obiettivi attraverso un'interpretazione troppo ampia di questa nozione. Per tale motivo, la competenza della Corte per l'interpretazione della nozione di ordine pubblico dev'essere affermata, tanto più che tale nozione contiene altresì principi di diritto comunitario.
59 Per quanto riguarda concretamente il contenuto della questione, il giudice proponente vorrebbe accertare se la sentenza da esso menzionata sia contraria all'ordine pubblico, in altri termini, se la nozione di ordine pubblico vada interpretata in questo contesto. L'art. 27 menziona in generale i motivi in virtù dei quali una decisione non può essere riconosciuta. Esso costituisce una norma derogatoria, posto che la Convenzione, giusta il suo preambolo, ha per l'appunto lo scopo di facilitare il riconoscimento delle decisioni e di istituire una procedura rapida intesa a garantire la loro esecuzione. Il riconoscimento reciproco e l'esecuzione di decisioni giudiziarie va quindi garantito e la tutela giurisdizionale delle persone all'interno della Comunità rafforzata.
60 A tal fine, l'art. 29 della Convenzione prevede che la decisione straniera non può in nessun caso formare oggetto di un riesame nel merito. Questa disposizione si rinviene anche nell'art. 34, terzo comma, che ne sottolinea l'importanza. Secondo la relazione Jenard, ciò significa che il giudice dinanzi al quale viene fatto valere il riconoscimento di una sentenza straniera non può né sostituire la propria volontà a quella del giudice straniero né rifiutare il riconoscimento, anche nel caso in cui sia convinto che la sentenza è errata in fatto o in diritto (22). Soltanto quando il riconoscimento sia di per sé contrario all'ordine pubblico occorre negare l'esecutorietà della sentenza.
61 Discende da quanto sopra che la Convenzione sul riconoscimento di sentenze straniere ha istituito un sistema imperniato sulla fiducia nell'altro ordinamento giuridico, inteso a garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie (23). Il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera può dunque ammettersi solo in casi eccezionali. Ne deriva che anche la nozione di «ordine pubblico» assume rilevanza solo in casi eccezionali (24). Di ciò si deve tener conto nell'interpretare tale nozione. Ove l'intero diritto dello Stato considerato rientrasse nel concetto di ordine pubblico, l'esecutorietà delle sentenze a livello comunitario sarebbe praticamente impossibile. Ciascuna decisione, la cui esecuzione fosse contraria a qualche legge dell'altro Stato, potrebbe non essere riconosciuta. La nozione di ordine pubblico può quindi riferirsi solo a principi fondamentali. La circostanza che la sentenza sia stata pronunciata in base ad un altro e diverso ordinamento giuridico non è di per sé sufficiente a violare l'ordine pubblico.
62 Come già rilevato, nemmeno un errore di interpretazione del diritto commesso dal primo giudice può di per sé bastare per negare il riconoscimento. Ciò vale anche per l'errata interpretazione del diritto comunitario, posto che, come correttamente sottolineato dalla Commissione, al diritto comunitario non compete al riguardo alcun ruolo distinto. I giudici nazionali sono tenuti, secondo una giurisprudenza costante, a garantire la tutela giurisdizionale risultante in capo ai singoli dall'effetto diretto delle norme comunitarie (25).
63 In definitiva si può concludere nel senso che l'ordine pubblico non viene violato da una sentenza straniera soltanto per il fatto che essa sia stata pronunciata in base ad un altro e diverso ordinamento giuridico o perché le norme giuridiche siano state erroneamente interpretate. Tutti questi «vizi» delle decisioni devono essere accettati e l'esecuzione va consentita. La nozione di ordine pubblico deve perciò ricomprendere principi fondamentali e il diniego del riconoscimento basato su questa nozione deve limitarsi solo ai casi nei quali l'esecuzione sia assolutamente incompatibile con tali principi fondamentali.
64 La Commissione ricorda in tale contesto come a parere del giudice proponente il giudice francese abbia compiuto un'erronea interpretazione del diritto comunitario, applicabile in pari modo in entrambi gli Stati. Secondo la Commissione, non si tratterebbe di un'ipotesi straordinaria, ossia di un'ipotesi in cui vengano seriamente minacciati gli interessi fondamentali della Comunità nazionale. In un caso del genere, sussisterebbe pur sempre la possibilità di impugnare tale decisione nello Stato d'origine.
65 Concordo con la Commissione sul fatto che, nel caso in cui si disattendesse una sentenza a causa di un errore di interpretazione, non ricorrerebbe affatto un'ipotesi tipica di mancato riconoscimento di una sentenza per violazione dell'ordine pubblico. Tale violazione sussisterebbe piuttosto nel caso in cui una sentenza pronunciata in base al diritto straniero fosse impossibile da eseguire nello Stato richiesto, per via di differenze insormontabili nelle concezioni fondamentali. Nel caso di specie, tuttavia, si tratta solo del fatto che un giudice ha, almeno a quanto si asserisce, erroneamente interpretato il diritto nella sua decisione. Avverso tali sentenze è possibile proporre un gravame già nello Stato d'origine, senza però che ciò comporti necessariamente l'annullamento della pronuncia. Orbene, nella presente fattispecie la sentenza francese è stata confermata in Francia anche nel giudizio di cassazione. Le sentenze che siano state confermate nell'ambito di procedimenti di gravame, o contro le quali non sia stato proposto alcun gravame, acquisiscono forza di giudicato e devono essere rispettate nonostante la loro «erroneità». La forza di giudicato di una sentenza può essere rimossa solo molto di rado. In definitiva però ciò avverrebbe sempre, qualora si escludesse l'esecuzione di una sentenza in base all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
66 Sentenze sbagliate possono venir pronunciate anche nello Stato richiesto ed acquisirvi forza di giudicato. Ciò significa che esse andrebbero rispettate, nonostante la loro erroneità, anche in questo Stato. Il riconoscimento di sentenze straniere corrispondenti non può quindi, di per sé solo, considerarsi contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
67 La problematica fin qui illustrata è ancor più accentuata dal fatto che, nel caso di specie, si tratta di un'asserita falsa interpretazione del diritto comunitario. Quest'ultimo vige in entrambi gli Stati, ove ha preminenza sulle norme nazionali eventualmente contrastanti. Al riguardo, non possono sussistere differenze fondamentali nelle concezioni giuridiche. Nondimeno, non può escludersi del tutto che, sulla scorta di una tale errata interpretazione, l'esecuzione della sentenza possa violare principi fondamentali, ivi compresi quelli di diritto comunitario. Ciò può tuttavia ipotizzarsi, nel contesto qui descritto, solo in pochissimi casi eccezionali. Dovrebbe trattarsi di un'evidente violazione di principi fondamentali. Al riguardo, nel caso di specie ci si può già chiedere se la libertà di concorrenza e la libera circolazione delle merci possano costituire principi fondamentali di questo tipo. Con riguardo alla libera circolazione delle merci, ad esempio, lo stesso diritto comunitario prevede restrizioni basate sull'ordine pubblico interno, inteso in un senso più ampio rispetto all'ordine pubblico ai sensi della Convenzione. Non può neanche trattarsi di una violazione troppo evidente, poiché gli stessi resistenti nel procedimento a quo sostengono che lo stato del diritto interno in Italia si è modificato. Il giudice italiano proponente nella causa Cicra, nella sua ordinanza di rinvio, avrebbe inoltre rilevato che la tutela dei modelli di parti di carrozzeria di autotreni andrebbe considerata compatibile con il diritto italiano. Il principio della tutela delle parti di carrozzeria in forza dei diritti di privativa industriale e intellettuale sarebbe stato confermato all'epoca anche da tutti gli Stati membri intervenuti e dalla Commissione. Ciò significa che la concezione giuridica italiana ora prospettata, che si affermava rendere impossibile l'esecuzione della decisione francese, non era più esistente. Essa era in precedenza molto più simile a quella francese. La concezione giuridica francese non può quindi considerarsi talmente in contrasto con quella italiana da rendere l'esecuzione della relativa sentenza contraria a principi generali. Una violazione dell'ordine pubblico nel caso di specie deve conseguentemente essere esclusa.
Sull'art. 27, punto 3 della Convenzione
Argomenti delle parti
68 Il governo francese argomenta in subordine che nell'ordinanza di rinvio vi sarebbe un breve richiamo ad una sentenza nazionale del Tribunale di Milano che potrebbe eventualmente ostare al riconoscimento dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 27, punto 3. Orbene, poiché il giudice proponente non avrebbe posto alcun quesito riguardo a tale punto, la Corte non dovrebbe pronunciarsi su di esso.
Presa di posizione
69 Secondo la giurisprudenza della Corte, la violazione dell'ordine pubblico non può essere fatta valere qualora nello Stato richiesto sia già stata emanata una sentenza che sia incompatibile con quella di cui si chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 27, punto 3 (26). Nel caso di specie il riconoscimento della sentenza deve certo essere negato, tuttavia in base all'art. 27, punto 3, e non in relazione all'ordine pubblico ai sensi del punto 1 dello stesso articolo. Ciò è quanto si evince altresì dalla sentenza Hoffmann (27). In essa la Corte ha statuito che l'applicazione della clausola dell'ordine pubblico è in ogni caso esclusa nel sistema della Convenzione allorché si tratta della compatibilità di una decisione straniera con una decisione nazionale.
70 Nell'ordinanza di rinvio è menzionata una sentenza italiana antitetica a quella francese e viene pertanto richiamato l'art. 27, punto 3. Poiché le questioni pregiudiziali fanno tuttavia espresso riferimento all'art. 27, punto 1, è solo di questa disposizione che occorre occuparsi. Va tuttavia rilevato, al riguardo, che in caso di incompatibilità con una decisione italiana ai sensi dell'art. 27, punto 3, la riserva dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, non troverebbe applicazione.
71 Gli Stati contraenti antepongono, in forza dell'art. 27, punto 3, nel procedimento di esecuzione, l'autorità delle decisioni prese dai loro giudici a quella di una decisione straniera di cui è obbligatorio il riconoscimento. Sulla esecutorietà di una sentenza straniera, il contrasto con una singola decisione nazionale, in forza dell'art. 27, punto 3, incide dunque maggiormente rispetto al contrasto con norme nazionali, che in quanto tale non rientra nell'art. 27, punto 1. Questa tensione è conseguenza del fatto che il procedimento di esecuzione è inteso all'attuazione di un determinato titolo esecutivo. L'applicazione del diritto sostanziale resta riservato al procedimento di cognizione e può essere riesaminato nell'ambito dell'esecuzione solo per violazioni contro l'ordine pubblico nazionale. Le conseguenze derivanti dall'esistenza di decisioni tra loro contrastanti sono invece attinenti al diritto dell'esecuzione e vanno quindi esaminate nell'ambito del procedimento esecutivo.
72 L'ordinanza di rinvio non contiene tuttavia indicazioni sufficienti per poter decidere se nel caso di specie l'art. 27, punto 3, della Convenzione sia effettivamente pertinente.
E - Sulle questioni prima e seconda
73 Avuto riguardo alla soluzione prospettata per la terza questione, la prima e la seconda questione vengono prese in esame solo in subordine.
Ammissibilità
Argomenti delle parti
74 Secondo la ricorrente nel procedimento a quo, il giudice proponente non è legittimato, a norma dell'art. 234 CE (ex art. 177), a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Secondo una giurisprudenza costante di quest'ultima, la soluzione del problema interpretativo prospettato alla Corte dovrebbe consentire al giudice di rinvio di adottare una decisione nella controversia per la quale è stato adito. Nel caso di specie, il giudice nazionale sarebbe tuttavia investito solo di una domanda di rilascio della formula esecutiva e dovrebbe conseguentemente limitarsi ad accertare se le condizioni richieste dall'art. 27, punto 1, della Convenzione sono soddisfatte. In nessun caso esso dovrebbe poter riesaminare la decisione nel merito. In questo contesto, i principi di diritto comunitario non sarebbero pertinenti.
75 In subordine, la ricorrente nel procedimento a quo fa rilevare come la Corte di giustizia, nella sentenza Cicra e a./Renault (28), si sia già pronunciata sulle questioni poste. In siffatta ipotesi, non dovrebbe aver luogo alcun rinvio pregiudiziale (29). Poiché nessuna incertezza interpretativa sussisterebbe più, nemmeno il giudice di ultimo grado sarebbe tenuto ad operare il rinvio (30).
76 Secondo i resistenti nel procedimento a quo, la prima e la seconda questione sono ammissibili. Una sentenza straniera non potrebbe essere riconosciuta qualora fosse in contrasto con diritti tutelati dal diritto comunitario. Sarebbe pertanto necessario che la Corte, interpretando l'art. 27 della Convenzione, fornisca contemporaneamente un'interpretazione delle corrispondenti disposizioni del Trattato - nel caso di specie gli artt. 30-36 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28-30 CE; gli artt. 31-33 e 35 del Trattato CE sono stati abrogati dal Trattato di Amsterdam) e 86 - ai sensi dell'art. 177 del Trattato.
77 Inoltre, sussisterebbero elementi sufficienti per rendere necessario un ulteriore esame del problema da parte della Corte. Le attuali questioni pregiudiziali sarebbero state deferite in un contesto del tutto diverso da quelle della sentenza originaria. Ad esempio, la prima questione pregiudiziale avrebbe avuto ad oggetto una controversia puramente italiana, mentre nel caso di specie si tratterebbe di una dichiarazione di esecutorietà che presenterebbe carattere internazionale e inciderebbe direttamente sugli scambi intracomunitari.
78 All'epoca delle prime questioni pregiudiziali, inoltre, la tutela delle singole parti della carrozzeria sarebbe stata possibile in base ai principi giuridici italiani così come in base a quelli francesi. Tale possibilità sarebbe stata esclusa dalla Suprema Corte di cassazione nel 1996, coerentemente del resto con i principi giuridici inglesi, spagnoli e tedeschi. Nel presente procedimento si verterebbe, oltre che sulla tutela di disegni e modelli, anche su quella di diritti d'autore.
79 Inoltre, la sentenza originaria sarebbe stata emanata in un periodo in cui si supponeva imminente un'armonizzazione delle legislazioni nazionali.
80 Quale ulteriore e importante ragione per un nuovo esame del problema, i resistenti nel procedimento a quo menzionano la recente giurisprudenza della Corte secondo la quale una distinzione tra l'esistenza e l'esercizio di un diritto di privativa non viene più effettuata (31) oppure il concetto di esercizio viene notevolmente ampliato (32).
81 Il governo francese osserva che, stando al tenore letterale del protocollo, la prima e la seconda questione sono inammissibili. L'ambito d'applicazione della Convenzione andrebbe tenuto distinto dalle norme del Trattato. Del resto, dall'art. 4 del protocollo si evincerebbe che i procedimenti pregiudiziali a norma della Convenzione costituirebbero una lex specialis. Dall'art. 5 risulterebbe certo la possibilità di appellarsi all'art. 177 e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui si intendessero stabilire limiti e modalità per l'esercizio da parte della Corte della sua competenza pregiudiziale nell'ambito della Convenzione. Tuttavia, dalla giurisprudenza sull'art. 177 risulterebbe che la Corte rifiuta di rispondere a questioni che non siano necessarie ai fini della soluzione della rispettiva controversia giuridica (33).
82 Poiché nel caso di specie il giudice proponente sarebbe investito esclusivamente per l'esecuzione di una sentenza nell'ambito della Convenzione, esso potrebbe solo prospettare una questione di interpretazione della Convenzione stessa.
83 La Corte dovrebbe considerare inoltre le questioni pregiudiziali inammissibili anche per il fatto che la sentenza Cicra (34) avrebbe già risolto tali questioni.
84 La Commissione ricorda inoltre - come anche il governo olandese - che l'ordinanza di rinvio contiene solo pochi fatti e indicazioni in merito alla sentenza francese e alla controversia da cui ha tratto origine. Ad esempio, prosegue la Commissione, si sarebbe completamente omesso di precisare se i diritti di privativa possano essere fatti valere anche nei confronti delle imprese francesi produttrici di ricambi in Francia. Né verrebbe indicato se la Renault rifiuti la consegna di pezzi di ricambio a determinati distributori oppure fissi i prezzi ad un livello eccessivamente alto. La Commissione si chiede pertanto se una soluzione delle questioni pregiudiziali sia in definitiva possibile.
85 Inoltre essa fa rilevare come la prima e la seconda questione riguardino gli artt. 30-36 e 86 del Trattato e, conseguentemente, avrebbero dovuto essere poste in base all'art. 177 e non già, come è avvenuto, a norma dell'art. 2 del protocollo. Tuttavia, ove si dichiarassero le questioni inammissibili sulla scorta di tale motivo, ciò comporterebbe un formalismo eccessivo e contravverrebbe allo spirito di collaborazione che deve sussistere tra i giudici nazionali e la Corte. Del resto, il compito di interpretazione della Corte sarebbe analogo in entrambi i procedimenti, quello ex art. 177 del Trattato e quello ex art. 2 del protocollo. Sarebbe inoltre auspicabile, per motivi di economia di mezzi processuali, che la Corte risolva le questioni postele poiché altrimenti il giudice competente le riproporrebbe le stesse questioni a norma dell'art. 177, circostanza che ritarderebbe il procedimento e sarebbe contraria allo scopo della Convenzione.
Presa di posizione
86 Ai sensi dell'art. 2 del protocollo, il giudice ha il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione. Nel caso di specie si verte sull'interpretazione della nozione di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, punto 1, della Convenzione. Come si è rilevato, questa nozione può ricomprendere anche principi fondamentali del diritto comunitario. Il giudice competente può, quindi, quantomeno deferire alla Corte questioni relative alla portata di diritto comunitario della nozione di ordine pubblico, ossia chiedere quali principi fondamentali di diritto comunitario siano riconducibili all'ordine pubblico di uno Stato. Da ciò tuttavia non discende necessariamente che esso possa richiedere ragguagli in ordine all'interpretazione dei rispettivi principi comunitari e delle norme del Trattato CE.
87 Tuttavia, se si considera la ratio del procedimento pregiudiziale, che è quella di permettere al giudice nazionale di risolvere la controversia sottoposta alla sua cognizione, potrebbe in tale contesto rendersi necessaria anche un'interpretazione delle rispettive disposizioni del Trattato CE. Se la nozione di ordine pubblico ricomprende anche principi di diritto comunitario, il giudice è eventualmente tenuto, nell'ambito della Convenzione, a verificare se il riconoscimento di una sentenza straniera sia in contrasto con questi principi. Al riguardo, esso necessita però talvolta di un'interpretazione delle corrispondenti norme del Trattato CE ad opera della Corte. Oltre a ciò, costituirebbe un eccessivo formalismo, come sostenuto anche dalla Commissione, rigettare tali questioni pregiudiziali soltanto perché non basate sull'art. 177 del Trattato CE. Ciò non sarebbe conforme all'esigenza di economia di mezzi processuali.
88 Si deve ancora una volta rilevare, a questo punto, come le presenti considerazioni valgano solo in subordine, sia per l'ipotesi che la Corte risolva la terza questione in un senso diverso da quello da me proposto.
Sulla prima questione
Argomenti delle parti
89 La ricorrente nel procedimento a quo richiama al riguardo la sentenza Cicra del 1988 e le constatazioni in essa effettuate dalla Corte, secondo cui la tutela di disegni e modelli dipende dalle norme nazionali, in mancanza di unificazione o ravvicinamento delle legislazioni (35). In quella causa la Corte giunse alla conclusione che le norme relative alla libera circolazione delle merci non ostavano all'applicazione di una normativa nazionale in forza della quale un fabbricante di autoveicoli, titolare di un brevetto per modello ornamentale su pezzi di ricambio, aveva il diritto di interdire a terzi di fabbricare i pezzi oggetto di tutela (36).
90 Poiché le presenti questioni pregiudiziali sarebbero formulate in modo analogo, e le parti e l'oggetto della controversia sarebbero nel caso di specie identici a quelli della causa Cicra del 1988, la Corte dovrebbe pronunciarsi sulle questioni allo stesso modo che nella sentenza Cicra. La situazione giuridica non sarebbe nel frattempo mutata, dato che la fissazione delle condizioni per il riconoscimento della tutela di disegni e modelli sarebbe rimasta di competenza degli Stati membri anche successivamente all'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (37). La ricorrente nel procedimento a quo cita al riguardo l'art. 14 della direttiva, che prevedrebbe un periodo transitorio di almeno tre anni per il mantenimento in vigore delle normative vigenti nei singoli Stati membri. Né potrebbe indurre ad una diversa conclusione il `considerando' n. 20 della direttiva, secondo cui le disposizioni transitorie di cui all'art. 14 non possono in ogni caso essere interpretate nel senso di ostacolare la libera circolazione dei prodotti. Esso conterrebbe un mero richiamo agli artt. 30 e 36 del Trattato, che sarebbero pur sempre applicabili.
91 La ricorrente nel procedimento a quo ricorda inoltre che i fatti all'origine della controversia risalivano già all'anno 1985. Quanto alle sentenze menzionate dal giudice proponente (38), neanch'esse potrebbero autorizzare ad una diversa conclusione.
92 I resistenti nel procedimento a quo premettono che sarebbe in contrasto con la ratio della tutela dei disegni e modelli il fatto che vengano tutelati anche i pezzi di ricambio per carrozzeria. Si tratterebbe di tutelare una nuova idea o un nuovo disegno nel suo complesso, e quindi di incentivare la concorrenza. In caso di pezzi come i ricambi per automobili, che dovrebbero essere perfettamente identici agli originali, la loro tutela renderebbe per l'appunto impossibile qualsiasi concorrenza. Al titolare del diritto verrebbe in tal modo conferito un duplice monopolio, e non un semplice compenso per i costi dell'investimento. Al riguardo, anche gli interessi dei consumatori verrebbero pregiudicati.
93 Il riconoscimento della tutela per singole parti di carrozzeria andrebbe considerato alla stregua di una misura di effetto equivalente, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE. Essa non sarebbe neppure giustificabile alla luce dell'art. 36, costituendo una restrizione dissimulata del commercio. I resistenti nel procedimento a quo motivano tale affermazione adducendo che sussisterebbe un abuso di tale tutela qualora venisse concessa per un oggetto che in realtà non sarebbe meritevole di riceverla e ciò tanto più per il fatto che il giudice francese avrebbe omesso di esaminare se nel caso concreto sussistessero i presupposti per il riconoscimento di tale tutela.
94 Anche se la Corte, nella sentenza Cicra, ha statuito che compete al legislatore nazionale stabilire quali parti possano ricevere una tutela, i resistenti nel procedimento a quo argomentano che tale facoltà discrezionale non può spingersi fino al punto di conferire la tutela anche a prodotti non meritevoli alla luce della ratio della tutela dei modelli o della proprietà intellettuale.
95 Con riguardo alla direttiva 98/71, i resistenti nel procedimento a quo ne richiamano l'obiettivo, consistente nel promuovere la liberalizzazione del mercato. Poiché nemmeno questa direttiva avrebbe compiuto un'armonizzazione nel settore qui controverso dei ricambi per autoveicoli, i resistenti nel procedimento a quo chiedono alla Corte di risolvere la questione nel senso da loro prospettato e di porre termine agli equivoci esistenti in questo settore.
96 Il governo olandese, dopo aver premesso un richiamo alla sentenza Cicra, si chiede se le recenti sentenze della Corte richiamate nell'ordinanza di rinvio (39) possano in qualche modo alterare la conclusione allora raggiunta. Esso perviene ad una risposta negativa, dal momento che dalle indicazioni nell'ordinanza di rinvio non emergerebbe se la normativa francese discrimini tra proprietà industriale e intellettuale.
97 La Commissione espone anzitutto alcune considerazioni sugli artt. 30 e 36 e constata quindi, richiamandosi alla sentenza Cicra, che la Corte ha già escluso che nel caso di specie sussista una restrizione dissimulata del commercio. Del resto, non sarebbe intervenuta nel frattempo alcuna modificazione della giurisprudenza o della legislazione, tale da poter alterare le conclusioni a cui la Corte era pervenuta. Al riguardo, le sentenze citate nell'ordinanza di rinvio non sarebbero pertinenti nel caso di specie.
98 Quanto alla direttiva 98/71, essa confermerebbe la situazione attuale, secondo la quale il riconoscimento di diritti di privativa è di competenza degli Stati membri.
Presa di posizione
99 Poiché la formulazione della prima questione nella causa Cicra corrisponde quasi interamente a quella della presente questione, quest'ultima è già stata risolta dalla Corte nella sentenza Cicra, nella quale essa escluse ogni incompatibilità con il diritto comunitario. Nel caso in esame è stato sostenuto che dalla giurisprudenza più recente può desumersi un diverso orientamento. Nell'ordinanza di rinvio si richiama al riguardo, da un lato, la sentenza nella causa C-30/90 (40). Il giudice proponente sottolinea in particolare il punto in cui si legge che «le disposizioni del Trattato, e in particolare quelle dell'art. 222, secondo le quali il Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, non possono essere interpretate nel senso che riservano al legislatore nazionale, in materia di proprietà industriale e commerciale, il potere di adottare provvedimenti lesivi del principio della libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune (...)» (41).
100 Da quanto sopra non può tuttavia argomentarsi che la tutela della proprietà industriale sia stata circoscritta. Al contrario la Corte prosegue rilevando che i divieti e le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammessi dall'art. 36 del Trattato solo con l'esplicita riserva di non costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri (42). Orbene, precisamente questo punto ha costituito oggetto dell'esame della Corte nella sentenza Cicra, ove pervenne alla conclusione che, alla luce degli atti di causa, il diritto esclusivo accordato per le parti di carrozzeria non mirava a favorire i prodotti nazionali (43). Al riguardo, la sentenza del 1992 non si spinge nel proprio esame oltre quella Cicra del 1988.
101 Va inoltre rilevato come nella causa C-30/90 oggetto di contestazione fosse soprattutto il fatto che le norme nazionali distinguevano tra la fabbricazione di un prodotto nel territorio nazionale e l'importazione dello stesso prodotto dal territorio di un altro Stato membro, a detrimento dell'importazione (44)In considerazione di questa discriminazione, la Corte ritenne pertanto che il Regno Unito avesse violato gli obblighi che gli incombevano in forza dell'art. 30 del Trattato CE. Orbene, dalle indicazioni del giudice proponente - peraltro non molto particolareggiate - non risulta che nel presente caso sussista una tale discriminazione a danno dei fabbricanti stranieri di pezzi di ricambio.
102 Si è inoltre fatto richiamo alla sentenza nella causa C-350/92 (45). In quella sentenza si controverteva sulla questione se il Consiglio potesse adottare un regolamento sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, sebbene in conformità di una sentenza della Corte del 1992 - la sentenza nella causa C-30/90 - la fissazione delle condizioni e delle modalità della tutela apprestata dal brevetto fosse di competenza del giudice nazionale. La Corte ritenne che «né l'art. 222 né l'art. 36 del Trattato riservano al legislatore nazionale il potere di disciplinare il diritto sostanziale dei brevetti, escludendo ogni azione comunitaria in materia» (46).
103 Sennonché nel presente caso la questione non è se il legislatore comunitario potesse intraprendere una determinata opera di armonizzazione. Il problema è semmai che, anche in seguito all'adozione della direttiva 98/71, non sussiste alcuna armonizzazione nel settore dei pezzi di ricambio. Neanche questa sentenza riflette pertanto un mutamento della giurisprudenza rispetto alla sentenza Cicra del 1988.
104 Né la situazione si è modificata dal 1988 sotto il profilo normativo, poiché in forza dell'art. 14 della direttiva 98/71 il settore qui controverso viene, come già rilevato, espressamente escluso dall'armonizzazione. Ciò significa il mantenimento in essere della situazione attuale.
105 A parere dei resistenti nel procedimento a quo, un'ulteriore differenza rispetto alla situazione che era all'origine della causa Cicra consisterebbe nel fatto che la presente fattispecie riguarderebbe anche il riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale. Sul punto deve però rinviarsi alla sentenza nelle cause riunite 55/80 e 57/80 (47), nella quale la Corte dichiarò:
«L'articolo 36 del Trattato stabilisce tuttavia che le disposizioni degli artt. 30-34 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. Quest'ultima espressione comprende la tutela fornita attraverso il diritto d'autore (...)» (48).
106 Talché nell'ambito degli artt. 30-36 nessuna distinzione può essere tracciata tra la tutela della proprietà industriale e commerciale e quella della proprietà intellettuale. Ne consegue che non può ravvisarsi alcuna diversità nella giurisprudenza, nella legislazione o nelle circostanze di fatto idonea a giustificare un allontanamento dalla decisione adottata nella causa Cicra.
Sulla seconda questione
Argomenti delle parti
107 Anche sotto questo profilo la ricorrente nel procedimento a quo fa rinvio alla sentenza Cicra del 1988. Nei limiti in cui la Corte avrebbe in essa statuito che una posizione dominante potrebbe sussistere per il semplice fatto che vi sia un diritto di tutela di un disegno ornamentale su parti di carrozzeria, la ricorrente nel procedimento a quo fa valere che tale non è il caso di specie. Al riguardo essa argomenta che il mercato automobilistico non dovrebbe essere separato da quello dei pezzi di ricambio. Su tale mercato complessivo prevarrebbe un'accanita competizione, ma non sussisterebbe automaticamente una posizione dominante per via della tutela dei disegni ornamentali sulle singole parti di carrozzeria. In mancanza di una posizione dominante, non sarebbe possibile alcun abuso di quest'ultima.
108 Nella sentenza Cicra, prosegue la ricorrente nel procedimento a quo, la Corte avrebbe tenuto distinti la titolarità e l'esercizio di un diritto e menzionato vari esempi di esercizio abusivo di posizione dominante. Nessuno di questi punti sarebbe stato addebitato alla ricorrente nella sentenza Cicra. Ad esempio, la ricorrente nel procedimento a quo non avrebbe mai fatto uso della tutela disposta in suo favore della proprietà industriale e intellettuale al fine di operare discriminazioni o alterare la concorrenza. La tutela costituirebbe solo una compensazione per gli elevati costi dell'investimento, non sopportati dai resistenti nel procedimento a quo. Il vantaggio per il consumatore, su cui fa leva l'argomentazione di questi ultimi, esisterebbe in concreto non già per il consumatore, ma al massimo per il titolare dell'officina, che comprerebbe le parti e le installerebbe in seguito, senza tuttavia trasferire i prezzi ridotti.
109 La sentenza Magill (49) richiamata dal giudice proponente confermerebbe i principi enunciati nella sentenza Cicra del 1988 e farebbe persino espresso riferimento alla stessa, come pure alla sentenza nella causa 238/87 (50). Nella sentenza Magill la Corte avrebbe dichiarato che l'esercizio del diritto esclusivo da parte del suo titolare può costituire, in circostanze eccezionali, un comportamento abusivo (51). Tali circostanze eccezionali consisterebbero nell'introduzione nel mercato di un nuovo prodotto, per il quale sussista potenzialmente una domanda considerevole, nella mancanza di una motivazione per il rifiuto di rilasciare licenze e, infine, nella creazione di un mercato derivato nel quale venga esclusa ogni concorrenza. Il normale esercizio di diritti esclusivi da parte del titolare di un diritto di tutela per disegni e modelli, consistente nell'opporsi alla fabbricazione delle parti ad opera di terzi, non potrebbe in nessun caso configurare le circostanze eccezionali di cui alla sentenza Magill.
110 I resistenti nel procedimento a quo non si richiamano, nell'ambito della seconda questione pregiudiziale, ai comportamenti indicati come abusivi nella sentenza Cicra. A parer loro, si tratterebbe piuttosto di stabilire, soprattutto, se la concessione sistematica di diritti di tutela di disegni ornamentali su pezzi di ricambio o la sistematica persecuzione legale dei fabbricanti indipendenti di pezzi di ricambio non possano costituire un abuso di posizione dominante. In secondo luogo, occorrerebbe chiedersi se i fabbricanti - anche se i loro diritti fossero riconosciuti - non abbiano un obbligo di rilasciare licenze di fabbricazione dei pezzi di ricambio. A un'impresa in posizione dominante incomberebbe una particolare responsabilità, in conseguenza della quale le sarebbe preclusa qualsiasi limitazione della concorrenza.
111 Un disegno ornamentale che non soddisfi i requisiti necessari e che sia stato ottenuto in maniera abusiva non potrebbe assolvere la medesima funzione dei diritti menzionati dalla Corte nella sentenza Cicra. Ciò varrebbe a maggior ragione in quanto non si tratterebbe di un singolo disegno ornamentale, bensì di una prassi largamente diffusa. I diritti sarebbero stati oltretutto ottenuti in Francia abusivamente, senza verifica dei presupposti, per poi essere estesi ad altri Stati membri.
112 I resistenti nel procedimento a quo si soffermano quindi in modo analitico sulla sentenza Magill, pervenendo alla conclusione che le analogie tra la situazione di fatto da cui ha tratto origine quella sentenza e quella del caso di specie rendono superflua ogni ulteriore trattazione. L'abuso di posizione dominante dovrebbe quindi essere riconosciuto.
113 I governi belga e olandese si soffermano anch'essi, nell'ambito di tale questione, sulle sentenze Volvo e Magill. Il governo belga conclude al riguardo nel senso che la soluzione delle questioni accolta nella sentenza Cicra non debba essere modificata.
114 Il governo olandese rileva come nell'ordinanza di rinvio siano contenute scarse informazioni. Sarebbe tuttavia poco probabile che nel caso di specie l'introduzione sul mercato di un nuovo prodotto venga impedita dal rifiuto di rilascio delle licenze. Inoltre, la ricerca e lo sviluppo richiederebbero notevoli investimenti, con la conseguenza che al titolare del diritto competerebbe un legittimo interesse alla rifusione di tali costi. Se non avesse tale possibilità, si verificherebbero aumenti di prezzo considerevoli. Quanto alla questione se i fabbricanti si riservino un mercato derivato nel quale venga esclusa qualsiasi concorrenza, a parere del governo olandese vanno distinti il mercato della fabbricazione dei pezzi di ricambio, quello della vendita degli stessi e quello del loro consumo. La fabbricazione verrebbe tutelata dal diritto esclusivo sui disegni ornamentali. Quanto alla vendita, il governo olandese richiama altresì il regolamento (CE) n. 1475/95 (52). La questione se la detenzione di una posizione dominante sia legittima andrebbe valutata in base al criterio se sia garantita la libertà dell'azienda (autorizzata) e di altri offerenti.
115 I fabbricanti - a quanto risulterebbe - si riserverebbero il mercato del consumo di pezzi di ricambio. Questi ultimi dovrebbero però essere a disposizione anche di officine di riparazioni indipendenti. In definitiva, competerebbe al giudice nazionale verificare se dalle circostanze di fatto sia possibile concludere per l'esistenza di un abuso di posizione dominante.
116 Infine, la Commissione rimanda per la soluzione della seconda questione alla sentenza Cicra del 1988, nonché ad un'altra sentenza dello stesso anno, la citata sentenza Volvo. La conclusione alla quale essa giunge è che, in base alle informazioni - molto scarse - contenute nell'ordinanza di rinvio, alla ricorrente nel procedimento a quo non potrebbe addebitarsi alcuno dei comportamenti indicati come abusivi nelle richiamate sentenze. Inoltre, la portata delle questioni pregiudiziali nel presente caso sarebbe molto più circoscritta che nella causa Volvo. La seconda questione andrebbe pertanto risolta nel senso che non sussiste alcun abuso di posizione dominante.
Presa di posizione
117 Anche nella formulazione, la seconda questione in esame corrisponde in larga misura alla seconda questione nella causa Cicra. Anche in questo caso deve quindi preliminarmente richiamarsi questa sentenza, nella quale la Corte ha statuito che la mera acquisizione di brevetti per modelli ornamentali relativi a parti della carrozzeria di autovetture non costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato. La Corte menziona quali esempi di comportamenti abusivi nell'esercizio del diritto esclusivo il rifiuto arbitrario di approvvigionare le officine di riparazioni indipendenti di pezzi di ricambio, la fissazione di prezzi sproporzionati per questi ultimi o la decisione di non fabbricare più pezzi di ricambio per un determinato modello, nonostante il fatto che molti esemplari di quest'ultimo siano in circolazione, sempreché tali comportamenti siano idonei a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Nel caso di specie, simili comportamenti - almeno stando alle poche indicazioni risultanti dall'ordinanza di rinvio - non sono nemmeno riscontrabili. La seconda questione posta nel presente procedimento pregiudiziale andrebbe pertanto risolta conformemente a quella pronuncia.
118 Sennonché i resistenti nel procedimento a quo ravvisano l'esistenza di un abuso di posizione dominante altresì nel fatto che siano concessi diritti esclusivi di privativa per pezzi di ricambio che non presenterebbero di per sé alcun valore estetico autonomo. Come si è già più volte accennato, compete agli Stati membri stabilire i presupposti per la concessione di brevetti per disegni e modelli. Orbene, se un fabbricante consegue, in forza della disciplina del rispettivo Stato membro, diritti di privativa su parti di carrozzeria, ciò non costituisce abuso nemmeno nell'ipotesi in cui, come asseriscono i resistenti nel procedimento a quo, tali parti non siano meritevoli di tutela. Né tale situazione risulta modificata dalla direttiva 98/71, poiché ai sensi dell'art. 14 della medesima «gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario», fintantoché la direttiva stessa, su proposta della Commissione, non sia modificata.
119 Quanto all'obbligo di concedere licenze, fatto valere dai resistenti nel procedimento a quo, la Corte ha statuito, sempre nell'anno 1988, nella causa 238/87 (53), che «la facoltà del titolare di un brevetto su un modello di vietare a terzi la fabbricazione e la vendita o l'importazione, senza il suo consenso, di prodotti che incorporino il modello costituisce la sostanza stessa del diritto esclusivo. Ne consegue che imporre al titolare del brevetto l'obbligo di concedere a terzi, sia pure in contropartita di un ragionevole compenso, una licenza per la fornitura di prodotti che incorporino il modello equivarrebbe a privare detto titolare della sostanza del suo diritto esclusivo, e che il rifiuto di concedere una siffatta licenza non può, di per sé, costituire uno sfruttamento abusivo di posizione dominante» (54). Conseguentemente, la ricorrente nel procedimento a quo non dovrebbe nemmeno essere obbligata a concedere licenze.
120 I resistenti nel procedimento a quo sostengono tuttavia che dalla sentenza Magill si potrebbe desumere che nel presente caso andrebbe ravvisata l'esistenza di un abuso di posizione dominante. I fatti all'origine della sentenza Magill erano i seguenti: tre società televisive, i cui programmi potevano essere ricevuti dalla maggior parte delle famiglie in Irlanda e dal 30-40% delle famiglie dell'Irlanda del Nord, consentivano la pubblicazione dei loro soli programmi e si opponevano alla loro riproduzione da parte di terzi appellandosi alla tutela del diritto d'autore apprestata dalla normativa nazionale alle loro presentazioni settimanali dei programmi. In parte, esse pubblicavano vuoi autonomamente le loro guide settimanali ai programmi televisivi vuoi tramite una società costituita a tal fine. All'epoca dei fatti non era perciò disponibile nel mercato irlandese e nord-irlandese nessuna guida televisiva generale settimanale (55).
121 Il Tribunale di primo grado aveva statuito che, sebbene l'esercizio del diritto esclusivo di riproduzione dell'opera tutelata non prospettasse in sé gli elementi di un abuso, diverso sarebbe stato il caso allorché, alla luce delle peculiari circostanze di ogni caso concreto, risultava che le condizioni e le modalità di esercizio di tale diritto perseguivano in realtà uno scopo manifestamente contrario agli obiettivi dell'art. 86. In siffatta ipotesi, l'esercizio del diritto d'autore non risponderebbe più alla funzione essenziale di questo diritto, consistente, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, nell'assicurare la tutela del diritto morale d'autore e la remunerazione dello sforzo creativo, nel rispetto delle finalità perseguite, in particolare, dall'art. 86. Il Tribunale concluse che, in questo caso, il diritto comunitario, e in ispecie i suoi principi fondamentali, come quelli della libera circolazione delle merci e della libera concorrenza, prevalevano sull'uso, non conforme a questi principi, di una norma nazionale in materia di proprietà intellettuale (56).
122 Il Tribunale riconobbe l'esistenza di un tale abuso poiché le emittenti televisive, riservandosi la facoltà esclusiva di pubblicare le loro guide televisive settimanali, avevano impedito l'ingresso sul mercato di un nuovo prodotto, vale a dire una nuova rivista televisiva generale che avrebbe potuto entrare in concorrenza con la loro. Essi avrebbero esercitato il loro diritto d'autore sulle presentazioni dei programmi televisivi in modo tale da garantirsi un monopolio sul mercato derivato delle guide televisive settimanali in Irlanda e nell'Irlanda del Nord. La sentenza del Tribunale fu confermata dalla Corte.
123 Anche se la distinzione tra esistenza ed esercizio di diritti di privativa industriali non viene più effettuata, in quanto le restrizioni della libera circolazione delle merci siano ritenute giustificate dalla funzione assolta dal diritto di marchio (57), la Corte nella sentenza Magill ancora una volta ribadì, richiamandosi alla sentenza Volvo, che i presupposti della tutela di un diritto di proprietà intellettuale, in mancanza di unificazione comunitaria o di ravvicinamento delle legislazioni, dipendono dalle norme nazionali e il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative dell'autore, con la conseguenza che un diniego di licenza, pur provenendo da un'impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso di tale posizione (58). La Corte proseguì rilevando, sempre richiamandosi alla sentenza Volvo, come l'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare possa, in casi eccezionali, configurare un comportamento abusivo (59). Talché la sentenza Magill non ha dato luogo ad alcun mutamento giurisprudenziale rispetto alla sentenza Volvo. In quest'ultima, la Corte aveva però già statuito che il rifiuto di rilasciare tali licenze, nel caso dei pezzi di ricambio per autoveicoli, non costituiva abuso di posizione dominante (60).
124 Per le circostanze peculiari della causa Magill, la Corte confermò tale abuso. Al riguardo, essa sottolineò in particolare come non esistesse, stando agli accertamenti del Tribunale, nessun sostituto reale o potenziale di una guida televisiva settimanale, atto a consentire agli utenti di aver conoscenza anticipatamente delle trasmissioni che desideravano seguire e di programmare in conseguenza le loro attività del tempo libero. Venne inoltre richiamato il fatto che il Tribunale aveva accertato l'esistenza di una domanda potenziale specifica, costante e regolare da parte dei consumatori (61).
125 Nel caso di specie, invece, non ricorre l'ipotesi in cui l'esercizio dei diritti di privativa impedisca l'introduzione sul mercato di un prodotto del tutto nuovo. I pezzi di ricambio per autoveicoli non possono costituire un tale prodotto nuovo, poiché devono per l'appunto essere identici ai pezzi originali. Per tale motivo, nemmeno dalla sentenza Magill discende che la seconda questione pregiudiziale debba essere risolta diversamente dalle sentenze Cicra e Volvo del 1988.
126 In definitiva, per quanto riguarda la prima e la seconda questione pregiudiziale, occorre concludere che gli artt. 30-36 del Trattato devono essere interpretati nel senso che essi non precludono al titolare di un diritto di privativa industriale o intellettuale in uno Stato membro di avvalersi del relativo diritto esclusivo per vietare a terzi la fabbricazione e lo smercio, nonché l'esportazione in un altro Stato membro, di singole parti componenti nel loro complesso la carrozzeria di un modello di autoveicolo già esistente sul mercato, ossia di componenti destinati alla vendita come pezzi di ricambio, sempreché ciò non avvenga in base a criteri discriminatori.
127 Del pari, il semplice conseguimento di brevetti per modelli ornamentali relativi a parti di carrozzeria di autoveicoli non costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE. Altrettanto dicasi per l'esercizio del diritto esclusivo collegato a tale brevetto, sempreché esso non si risolva in comportamenti abusivi, quali ad esempio la fissazione di prezzi sproporzionati dei pezzi di ricambio, oppure il rifiuto arbitrario di approvvigionare le officine di riparazioni indipendenti di pezzi di ricambio.
128 Come già rilevato, nemmeno la direttiva 98/71 relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli ha comportato una modificazione della situazione giuridica esistente nel settore dei pezzi di ricambio per autoveicoli, essendo espressamente previsto per tale settore un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri mantengono in vigore le loro normative esistenti (62). Al riguardo, si tratta di una cosiddetta clausola di stand-still, la quale, fintantoché non vengano intraprese modificazioni della direttiva - consente una modifica delle discipline nazionali soltanto in un senso, quello dell'ulteriore liberalizzazione degli scambi.
129 Nell'ambito delle successive modifiche della direttiva che sono state previste, incomberà al legislatore comunitario di esaminare la necessità di prendere concretamente in considerazione la concessione di licenze obbligatorie. Ciò sembrerebbe opportuno, soprattutto per il fatto che non tutti i pezzi di ricambio sono importanti per l'estetica esteriore del veicolo e talvolta la prestazione intellettuale consistente nel disegno dei componenti è variabile e nel caso concreto non è così rilevante da poter giustificare una restrizione del libero scambio. Cionondimeno, fintantoché una normativa europea in materia non sia stata adottata, è necessario muovere dalle conclusioni sopra esposte. Ciò significa che, stando alle limitate indicazioni dei fatti, non può riscontrarsi alcun errore di interpretazione degli artt. 30-36 e 86 da parte del giudice francese e che, ammesso anche che tale errore sia stato commesso, esso non sembra del resto configurare una violazione di principi giuridici così grave da poter motivare una violazione dell'ordine pubblico.
Conclusione
130 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo la seguente soluzione per le questioni pregiudiziali poste:
1. La sentenza di un giudice di uno Stato membro non viola l'ordine pubblico in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 27, n. 1, della convenzione di Bruxelles, in quanto riconosca un diritto di proprietà commerciale o intellettuale su singole parti, che compongono nel loro complesso la carrozzeria di un veicolo già immesso in circolazione, e conferisca al titolare di un diritto di privativa di questo tipo una tutela nel senso che vieti la produzione e lo smercio di tali singole parti nello Stato membro nel quale la sentenza è stata emanata, l'importazione o l'esportazione verso o da questo Stato membro, comminando sanzioni per tali comportamenti. Ciò vale anche nel caso in cui l'ordinamento giuridico dell'altro Stato membro - lo Stato di esecuzione - non contempli una tale possibilità, oppure la sentenza da eseguire interpreti erroneamente il diritto comunitario, in quanto una violazione dell'ordine pubblico sussiste solo in casi eccezionali, vale a dire esclusivamente in caso di violazione di principi giuridici fondamentali.
(1) - GU 1972, L 299, pag. 32; nel testo della Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77) e della Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e della Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1).
(2) - Racc. pag. 6039.
(3) - Sentenza Cicra (citata alla nota 2, punto 10). Va rilevato, sul punto, che lo stato del diritto comunitario nel settore della tutela dei modelli di pezzi di ricambio non è stato modificato dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28), poiché questo settore viene espressamente escluso dall'armonizzazione dall'art. 14 della direttiva.
(4) - Sentenza Cicra, citata, punti 11 e 12.
(5) - Sentenza Cicra e a., citata alla nota 2, punto 15.
(6) - Sentenza Cicra e a., citata alla nota 2, punto 17.
(7) - Ordinanza 28 marzo 1984, causa 56/84, Von Gallera/Maître (Racc. pag. 1769).
(8) - Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale di P. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1).
(9) - Sentenza 12 luglio 1984, causa 178/83, Ditta P./Ditta K. (Racc. pag. 3033, punto 11).
(10) - Citata alla nota 9.
(11) - Sentenza nella causa 178/83 (citata alla nota 9, punto 11).
(12) - Ordinanza nella causa 56/84 (citata alla nota 7, punti 3 e 5).
(13) - Sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann (Racc. pag. 645).
(14) - Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs presentate il 12 dicembre 1996 nella causa C-220/95, Van den Boogaard (Racc. pag. I-1147, I-1149).
(15) - Citata alla nota 14.
(16) - Citata alla nota 13.
(17) - Citata alla nota 13.
(18) - Sentenza 11 agosto 1995, causa C-432/93, SISRO (Racc. pag. I-2269, punto 39).
(19) - Sentenze 10 ottobre 1996, causa C-78/95, Hendrikman e Feyen (Racc. pag. I-4943), e causa 145/86 (citata alla nota 13).
(20) - Citata alla nota 14.
(21) - Relazione sul protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 29 febbraio 1968 relativa al riconoscimento reciproco di società e persone giuridiche e sul protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 66).
(22) - Relazione Jenard (citata alla nota 8, pag. 46), sull'art. 29.
(23) - Conclusioni dell'avvocato generale Darmon, presentate il 2 dicembre 1992, nella causa C-172/91, Sonntag (Racc. 1993, pag. I-1963, I-1977, paragrafi 70 e seguenti).
(24) - Relazione Jenard, pag. 44, sull'art. 27.
(25) - Sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck (Racc. pag. I-4599, punto 12).
(26) - Tale sarebbe il caso nella fattispecie qualora essa decidesse diversamente lo stesso oggetto del contendere oppure si basasse su premesse incompatibili con la forza di giudicato sostanziale o con gli effetti della sentenza italiana.
(27) - Citata alla nota 13, punto 21.
(28) - Citata alla nota 2.
(29) - Sentenza 27 marzo 1963, cause riunite da 28/62 a 30/62, Da Costa (Racc. pag. 57, 72 e seguenti).
(30) - Sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT (Racc. pag. 3415)
(31) - Sentenza 13 luglio 1995, causa C-350/92, Spagna/Consiglio (Racc. pag. I-1985).
(32) - Sentenza 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P, C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione (Racc. pag. I-743, nel prosieguo: la «sentenza Magill»).
(33) - Sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries (Racc. pag. I-1783).
(34) - Citata alla nota 2.
(35) - Sentenza citata alla nota 2, punto 10.
(36) - Sentenza citata alla nota 2, punto 13.
(37) - GU L 289, pag. 28.
(38) - Sentenze 18 febbraio 1992, causa C-235/89, Commissione/Italia (Racc. pag. I-777), e causa C-350/92 (citata alla nota 31).
(39) - Sentenze 18 febbraio 1992, causa C-30/90, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-829), e causa C-235/89 (citata alla nota 38).
(40) - Citata alla nota 39.
(41) - Punto 18. L'art. 222 del Trattato CE richiamato nella citazione è divenuto ora art. 295 CE.
(42) - Punto 19.
(43) - Sentenza citata alla nota 2, punto 12.
(44) - Sentenza citata alla nota 39, punto 6.
(45) - Citata alla nota 31.
(46) - Punto 22.
(47) - Sentenza 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, GEMA (Racc. pag. 147).
(48) - Sentenza citata alla nota 47, punto 9.
(49) - Citata alla nota 32.
(50) - Sentenza 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo (Racc. pag. 6211).
(51) - Sentenza citata alla nota 32, punto 50.
(52) - Regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato (divenuto art. 81, n. 3, CE) a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (L 145, pag. 25).
(53) - Sentenza citata alla nota 50.
(54) - Punto 8 della sentenza.
(55) - Punti 6 e seguenti della sentenza.
(56) - Punto 28.
(57) - Sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, Hag II (Racc. pag. I-3711).
(58) - Sentenza Magill, citata alla nota 32, punto 49.
(59) - Sentenza Magill, citata alla nota 32, punto 50.
(60) - Sentenza Volvo, citata alla nota 50, punto 8.
(61) - Sentenza Magill, citata alla nota 32, punto 52.
(62) - Art. 14 della direttiva 98/71.
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