Conclusioni dell avvocato generale
1. Con un ricorso presentato ai sensi dell'art. 181 del Trattato CE (divenuto art. 238 CE), la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di giustizia che, di fronte all'inadempimento contrattuale che addebita all'impresa TVR-Tecnologie Vetroresina SpA (in prosieguo: la «convenuta» o la «TVR»), condanni quest'ultima a restituirle taluni importi e a versarle un risarcimento danni.
I - Il contratto
2. Il 13 agosto 1991 la Commissione, da un lato, e l'impresa convenuta e la Brunel University (in prosieguo: la «Brunel»), dall'altro, hanno stipulato il contratto 3440/1/0/187/91/6-BCR-I(30) sulla base del programma di ricerca e sviluppo per la Comunità economica europea nel settore della metrologia applicata e dell'analisi chimica . Oggetto del contratto era la realizzazione di un progetto di studio di sistemi di misurazione dei manufatti di materiali compositi, utilizzando la tecnologia di winding filaments.
3. Gli articoli del contratto che hanno incidenza diretta sulla controversia sono i seguenti:
- la durata del progetto era di 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello della firma del contratto (dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1994); qualsiasi ritardo doveva essere immediatamente notificato alla Commissione (art. 2). La TVR doveva inviare ogni sei mesi una relazione sull'evoluzione del progetto e, al termine di questo, una relazione finale sui risultati ottenuti (art. 6.1).
- Il contributo finanziario della Commissione (fino ad un massimo di ECU 584 000) si divideva in un anticipo iniziale di ECU 230 000 e pagamenti successivi, effettuati periodicamente in funzione dei rendiconti delle spese effettuate. E' stato stabilito esplicitamente che la Commissione avrebbe effettuato i pagamenti alla convenuta, che sarebbe stata incaricata del trasferimento immediato della somma appropriata all'altro contraente (art. 4).
4. Entrambe le parti potevano risolvere il contratto per uno dei motivi previsti all'art. 8 dell'allegato II (condizioni generali). In concreto, secondo il n. 2, lett. d), di questo articolo, il contratto poteva essere risolto dalla Commissione in caso di inadempimento da parte di uno o di entrambi i contraenti di una delle obbligazioni contrattuali, salvo che esistessero motivi tecnici o economici ragionevoli e giustificati, e di persistenza dell'inadempimento un mese dopo la ricezione della diffida scritta ad adempiere che la Commissione avesse inviato ad essi, mediante lettera raccomandata, intimando loro che adempiessero tali obblighi.
5. Ai sensi dell'art. 12 dell'allegato II, alla Corte di giustizia delle Comunità europee spetta la competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia relativa al contratto. In base all'art. 11, il contratto è disciplinato dalla legge italiana.
II - I fatti
6. Il 20 settembre 1991 la Commissione ha versato alla convenuta un anticipo di ECU 230 000, dei quali ECU 165 000 dovevano essere trasferiti alla Brunel, in base a quanto stabilito all'art. 4 del contratto sopra menzionato. Tale importo tuttavia non è pervenuto alla Brunel.
7. Con lettere 26 marzo e 15 aprile 1993 la Commissione intimava alla TVR di trasferire tale importo alla Brunel, facendo presente, nella seconda di queste lettere, che avrebbe risolto il contratto e avrebbe richiesto la restituzione dell'anticipo oltre agli interessi se la TVR non dimostrava, entro un mese, di aver effettuato il trasferimento.
8. Il 26 maggio 1993 la Commissione ha comunicato alla TVR la sua decisione di sospendere qualsiasi finanziamento del progetto a decorrere da tale data.
9. Poiché la Brunel ancora non riceveva il trasferimento, la Commissione, con lettera 31 gennaio 1994, ha risolto il contratto sulla base dell'art. 8, n. 2, lett. d), dell'allegato II, e ha chiesto alla TVR di restituirle ECU 165 000, oltre agli interessi calcolati ai sensi dell'art. 8, n. 4, dello stesso allegato.
Con un'altra lettera dello stesso giorno la Commissione ha respinto sia il rendiconto inviato dalla TVR per il periodo 1° settembre 1992 - 26 maggio 1993, sia il rendiconto finale.
Al tempo stesso la Commissione ha comunicato alla Brunel la sua decisione di risolvere il contratto.
10. Il 24 febbraio 1994 la TVR ha inviato alla Commissione un nuovo rendiconto finale, cui hanno fatto seguito, su richiesta della Commissione, altri documenti presentati il 15 marzo 1994.
11. Con lettera 6 aprile 1994 la Commissione ha comunicato alla TVR che le informazioni fornite non erano sufficienti per giustificare il suo rendiconto finale. Per contro, ha accettato il rendiconto modificato relativo al primo anno di progetto così come, parzialmente, le spese di viaggio relative al secondo anno.
12. Sulla base di questi elementi, la Commissione ha calcolato in ECU 37 386 le spese effettuate dalla TVR, delle quali il 50% (ECU 18 693) dovevano essere sostenute dalla Comunità ai sensi dell'art. 3.2 del contratto. Inoltre, la Commissione ha chiesto alla TVR, nel luglio 1994, la restituzione della differenza tra tale importo e la parte dell'anticipo che le aveva versato (ECU 65 000), cioè ECU 46 307. Questa liquidazione delle spese è stata respinta dalla convenuta con lettera 26 luglio 1994, con la quale chiedeva anche una verifica contabile del contratto.
13. Il 13 agosto 1993 la Commissione ha dato incarico alla società Ernst & Young di effettuare una verifica contabile del primo anno del contratto (periodo compreso tra il 1° settembre 1991 e il 31 agosto 1992).
14. L'8 settembre 1994 la Ernst & Young ha presentato la sua relazione di audit. Secondo questa società non era stata riscontrata alcuna prova del fatto che fossero stati trasferiti ECU 165 000 alla Brunel. Per quanto riguarda i costi di lavoro, i revisori contabili hanno fatto presente, da un lato, che il numero di ore di lavoro comunicato alla Commissione era inferiore a quello che figurava nei registri della TVR e, dall'altro, che la convenuta aveva calcolato le ore di lavoro prestate nel 1992 secondo la tariffa vigente nel 1991, per cui si poteva supporre che i costi effettivi fossero stati superiori a quelli indicati nel rendiconto.
La Ernst & Young concludeva la sua relazione facendo presente che, a suo parere, e ad eccezione dell'importo che avrebbe dovuto essere trasferito alla Brunel, le spese dichiarate corrispondevano a quelle che figuravano nei registri della TVR e a quanto stipulato nel contratto.
15. Il 30 settembre 1994 la Commissione ha versato alla Brunel ECU 165 000, dopo aver verificato la correttezza delle spese ed il lavoro effettivamente svolto da questa università nel quadro del contratto.
16. Con lettera 22 giugno 1995 la Commissione ha intimato formalmente alla convenuta di restituirle ECU 203 775, che comprendevano l'importo che aveva dovuto trasferire alla Brunel (ECU 165 000) oltre agli interessi, nonché ECU 46 307, che rappresentavano la differenza tra i lavori effettivamente svolti dalla TVR nel quadro del contratto e l'anticipo ricevuto dalla Commissione il 20 settembre 1991.
17. Di fronte al silenzio della TVR, la Commissione ha introdotto il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, con il quale chiede che la convenuta sia condannata a restituire ECU 211 307 oltre agli interessi e a pagare ECU 20 000 a titolo di risarcimento del danno, nonché alle spese di causa.
III - L'ammissibilità della domanda
18. La TVR sostiene che la domanda dev'essere dichiarata inammissibile poiché, essendo applicabile il diritto italiano, gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 del codice civile possono aver luogo solamente in presenza di una pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento di una delle parti. La Commissione, non avendo chiesto alla Corte di giustizia che il contratto venisse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta, non può chiedere la restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto.
19. Nella replica la Commissione afferma innanzi tutto di aver rispettato lo schema della risoluzione per inadempimento previsto nel contratto. Quindi, il contratto si è risolto di diritto e non vi è alcun motivo per chiedere alla Corte di giustizia che dichiari detta risoluzione.
La Commissione fa riferimento poi alla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione relativa all'art. 1453 del codice civile italiano in tema di risoluzione contrattuale. Essa afferma che, secondo detta giurisprudenza, non è necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in altre domande che, sia pure di diverso contenuto, presuppongono la domanda di risoluzione . Secondo la Commissione, la Corte suprema di cassazione ha ritenuto, in particolare, che la volontà di risoluzione di un contratto possa essere implicitamente contenuta nella domanda con la quale uno dei contraenti chiede giudizialmente la condanna dell'altro, rimasto inadempiente, alla restituzione della somma al medesimo versata al momento della stipulazione del contratto .
Alla luce di tali osservazioni e, per quanto lo ritenga superfluo dato che la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione è comunque implicita nella richiesta di rimborso del finanziamento e di risarcimento dei danni, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare la risoluzione effettiva del contratto.
20. Nella sua sentenza nella causa Commissione/SNUA , alla quale farò riferimento più avanti, la Corte di giustizia ha respinto un'eccezione di inammissibilità analoga, dopo aver verificato la validità della risoluzione unilaterale del contratto operata dalla Commissione . Alla luce di questa giurisprudenza occorre esaminare se, nel presente procedimento, il contratto tra la Commissione e la TVR sia stato risolto di pieno diritto per inadempimento della convenuta.
21. Secondo la Commissione, il contratto è stato risolto in applicazione della clausola risolutiva contenuta nel suo testo. Benché la convenuta non abbia fatto valere l'invalidità di tale clausola, ritengo opportuno svolgere alcune osservazioni al riguardo.
A - La validità della clausola risolutiva contrattuale
22. Le clausole risolutive sono disciplinate dall'art. 1456 del codice civile italiano , che consente ai contraenti di convenire espressamente la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento di una determinata obbligazione. Due requisiti sono necessari, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, perché una parte possa risolvere unilateralmente il contratto, basandosi su una clausola risolutiva: che tale clausola sia valida e che l'inadempimento sia imputabile all'altra parte.
23. Relativamente al primo requisito, la Corte suprema di cassazione ha interpretato l'art. 1456 del codice civile italiano nel senso che, affinché sia valida, la clausola risolutiva deve riferirsi a obbligazioni determinate derivanti dal contratto, dovendosi ritenere «clausole di stile» e, quindi, inefficaci quelle che si riferiscono in generale all'inadempimento di tutte le obbligazioni contenute nel contratto . Queste clausole di stile non consentono ai contraenti di risolvere unilateralmente il contratto: devono seguire la via giudiziale.
24. Certo, alla luce della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, la clausola risolutiva che figura nel contratto della Commissione con la TVR potrebbe essere considerata una clausola di stile. Infatti, come già indicato, la Commissione si riservava il diritto di risolvere il contratto in caso di inadempimento da parte di uno o entrambi i contraenti di una qualsiasi delle obbligazioni contrattuali.
25. Ritengo tuttavia che la giurisprudenza della Corte di giustizia consenta di esentare il contratto stipulato tra la Commissione e la TVR dal requisito di specificità dell'obbligazione, il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione unilaterale.
26. Nella citata sentenza SNUA, la clausola risolutiva inserita nel contratto tra la Commissione e l'impresa convenuta, disciplinato anch'esso dal diritto italiano, era redatta in termini diversi, in quanto stabiliva che il contratto avrebbe potuto essere risolto «di pieno diritto dalla Commissione in caso di inadempienza da parte del contraente di uno degli obblighi derivantigli dal presente contratto, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4.3 (...)» . Quest'ultima menzione ha indotto la Corte di giustizia a ritenere che la clausola risolutiva soddisfacesse l'obbligo di specificità richiesto, ai fini dell'applicazione dell'art. 1456 del codice civile italiano, dalla Corte suprema di cassazione.
27. Tuttavia, l'impresa convenuta ha sostenuto che, come ammetteva la Commissione, l'inadempimento del contratto era dovuto a ragioni di forza maggiore, cosicché nessuna contestazione poteva esserle mossa e, in ogni caso, non si poteva far valere nei suoi confronti una clausola risolutiva espressa, la cui applicazione è soggetta alla condizione dell'imputabilità dell'inadempimento al contraente.
28. La Corte di giustizia non ha accolto questo argomento, ritenendo che dalla clausola risolutiva contenuta nel contratto emergesse che la facoltà di risoluzione di diritto non era subordinata a una colpa del contraente, bensì soltanto all'inadempimento di talune obbligazioni contrattuali, qualunque ne fosse la causa o l'origine.
La Corte di giustizia aggiungeva: «Vero è che la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione subordina l'operatività delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 1456 del codice civile italiano all'imputabilità dell'inadempimento al contraente inadempiente; ciò non toglie che, con l'art. 1322, lo stesso codice riconosce alle parti, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, il diritto di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Esso non osta quindi a che le parti contraenti scelgano di introdurvi una clausola risolutiva non soggetta alla condizione di imputabilità dell'inadempimento al contraente, in deroga al regime comune dei contratti di diritto italiano» .
29. La Corte di giustizia ha ritenuto che l'intenzione delle parti di prevedere specifiche modalità di risoluzione del contratto risultasse chiaramente, soprattutto alla luce della natura particolare dei rapporti tra la Comunità e l'impresa cui essa aveva erogato un aiuto nonché delle possibilità pratiche per la Commissione di seguire l'esecuzione del programma di lavoro, che erano strettamente connesse alle relazioni che il contraente doveva trasmetterle in conformità all'art. 4.3 del contratto. Perciò la Corte di giustizia ha concluso che la Commissione si è fondata legittimamente sulla clausola risolutiva contenuta nel contratto per dichiararne la risoluzione di diritto.
30. A mio parere, gli stessi criteri utilizzati dalla Corte di giustizia relativamente al requisito dell'imputabilità dell'inadempimento contrattuale possono essere applicati alla condizione imposta dal diritto italiano alle clausole risolutive, consistente nel fatto che siano specificate le obbligazioni alle quali tali clausole si applicano.
31. In tal modo, si può ritenere che, facendo uso dell'autonomia contrattuale che riconosce loro l'art. 1322 del codice civile italiano e tenuto conto della natura speciale dei rapporti tra la Commissione e l'impresa alla quale eroga un aiuto , le parti abbiano convenuto liberamente nel contratto che qualsiasi inadempimento da parte della TVR dei suoi obblighi contrattuali avrebbe consentito alla Commissione di risolverlo unilateralmente, nonostante le norme vigenti del diritto italiano. La chiarezza e la precisione con cui sono disciplinati nel contratto il procedimento e le conseguenze della risoluzione unilaterale da parte della Commissione in caso di inadempimento della TVR corroborano questa valutazione tenendo conto in particolare del principio di buona fede nei contratti al quale fa riferimento la Commissione nella replica .
32. Passo poi a verificare se vi sia stato l'inadempimento addebitato alla convenuta - consistente nel mancato trasferimento alla Brunel di ECU 165 000 - e se la Commissione abbia rispettato il procedimento previsto nella clausola compromissoria.
B - L'inadempimento contrattuale della convenuta
33. Nel controricorso la TVR afferma che, degli ECU 230 000 trasferiti dalla Commissione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, ECU 65 000 sono stati accreditati sul conto della convenuta, mentre ECU 165 000 sono stati bonificati direttamente dall'istituto bancario alla Brunel. Tuttavia, per carenza di dati sul beneficiario (nome della banca e dati relativi al suo conto corrente), tale somma non è stata mai accreditata alla Brunel, essendo risultate infruttuose le ricerche effettuate dalla TVR al fine di sapere cosa fosse accaduto di tale somma. Essa aggiunge che il 31 ottobre 1993 i suoi rapporti con quell'istituto bancario sono stati chiusi e sono entrati in una fase contenziosa a motivo dell'addebito da parte dell'istituto bancario di interessi in maniera spropositata. La convenuta afferma che sarebbe opportuno che la Commissione chiedesse informazioni all'Istituto bancario San Paolo circa la destinazione data alla menzionata somma e che chiedesse a tale istituto la restituzione di tale importo che, aggiunge, «probabilmente è stato trattenuto dall'istituto in relazione al contenzioso posto in essere con la TVR».
34. In considerazione dei termini del contratto, secondo cui l'obbligazione della TVR era di trasferire alla Brunel le somme di denaro che a tal fine avrebbe ricevuto dalla Commissione, è evidente l'inadempimento contrattuale. In termini obiettivi, il fatto certo è che gli ECU 165 000 versati dalla Commissione alla TVR, che dovevano essere immediatamente trasferiti dalla TVR alla Brunel, non sono stati trasferiti. Spettava alla TVR effettuare il trasferimento e l'inadempimento dell'obbligazione non può trovare giustificazione nella maggiore o minore efficienza con cui un terzo (nella fattispecie un istituto bancario) abbia compiuto il trasferimento che la TVR, di sua iniziativa, gli aveva affidato.
35. Infatti, nei confronti della Brunel e della Commissione, la persona obbligata a trasferire la somma di denaro era la TVR. Detta impresa, dal canto suo, anche se ha fatto ricorso ai servizi professionali di un istituto bancario per effettuare il trasferimento e si è vista, nel peggiore dei casi, defraudata da questo, continua ad essere obbligata nei confronti della Commissione e della Brunel. La TVR potrà chiedere alla banca quello che ritiene opportuno al fine del risarcimento del danno, ma non può trincerarsi dietro l'inadempimento di un terzo, estraneo al contratto principale, per giustificare l'inadempimento obiettivo delle proprie obbligazioni nei confronti delle parti di tale contratto.
36. Pervengo quindi alla conclusione che vi è stato inadempimento contrattuale e che esso è imputabile alla convenuta.
C - L'effettuazione della diffida ad adempiere prevista nella clausola risolutiva
37. Per quanto si riferisce poi al procedimento per la risoluzione del contratto previsto nell'art. 8, n. 2, lett. d), del suo allegato II, è indubbio, a mio parere, che esso è stato scrupolosamente rispettato dalla Commissione. La diffida ad adempiere è stata comunicata alla convenuta con lettera raccomandata del 15 aprile 1993. In essa la Commissione intimava alla TVR di porre fine all'inadempimento contrattuale entro un mese, facendo presente che, in caso contrario, avrebbe risolto il contratto in applicazione della clausola risolutiva. Poiché la convenuta non si è conformata alla diffida ad adempiere nel termine indicato, il contratto è stato risolto di pieno diritto. Inoltre, e nonostante dalla clausola risolutiva non si deducesse alcun obbligo di tale tipo, la Commissione ha confermato la risoluzione del contratto in una lettera successiva in data 31 gennaio 1994.
38. Per i motivi esposti, ritengo che il contratto tra la Commissione e la TVR sia stato risolto di pieno diritto in applicazione della clausola risolutiva contenuta nel suo testo. In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ho menzionato, deve poi essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, poiché, essendo già risolto il contratto, la Commissione è legittimata a chiedere la restituzione delle somme e il risarcimento dei danni senza che le si debba richiedere, come requisito preliminare e necessario, la presentazione di una domanda di risoluzione giudiziale del contratto.
IV - Il merito
A - La restituzione dell'importo che non è stato trasferito alla Brunel
39. La Commissione chiede alla Corte di giustizia di condannare la TVR a restituirle l'anticipo di ECU 165 000 che le era stato versato nella sua qualità di coordinatore al fine dell'esecuzione del contratto e che doveva essere trasferito alla Brunel.
40. Le considerazioni che ho svolto ai paragrafi 34-36 di queste conclusioni mi consentiranno di essere breve su tale punto. Si deve ritenere che la TVR sia responsabile del mancato trasferimento alla Brunel degli ECU 165 000, senza che si possano accettare le giustificazioni che ha presentato a sua difesa.
41. Inoltre ritengo che questa parte della domanda sia fondata e che la Corte di giustizia possa accogliere la domanda della Commissione, poiché questa istituzione, per rispettare i suoi impegni con la Brunel, ha dovuto sborsare, per la seconda volta, gli ECU 165 000, versandoglieli direttamente .
B - La restituzione di parte dell'anticipo versato
42. La Commissione chiede anche la restituzione di ECU 46 307, somma che rappresenta la differenza tra le spese effettive della TVR e la somma che ha versato a questa impresa, a titolo di pagamento anticipato, che ammontava a ECU 65 000.
43. Per calcolare tale somma la Commissione prende in considerazione le seguenti voci del rendiconto di spesa presentato dalla TVR:
- LIT 46 675 000 per costi di lavoro;
- LIT 3 270 538 (per il periodo 1.9.1991 - 3.8.1992) e LIT 5 092 963 (per il secondo anno) per spese di viaggio;
- LIT 2 396 031 per spese di consumo;
- LIT 623 391 per spese varie e
- LIT 11 667 000 per spese generali.
Il totale di tali voci ammonta a LIT 69 724 923, delle quali la Commissione è tenuta a pagare il 50%, cioè LIT 34 862 461, che equivalgono a ECU 18 693. Poiché l'anticipo a suo tempo effettuato è stato di ECU 65 000, la differenza che ne risulta ammonta a ECU 46 307.
44. La risposta a tale richiesta, contenuta nel controricorso, è molto imprecisa: si limita a far presente che la relazione di audit della Ernst & Young mette in evidenza che le ore di lavoro conteggiate dalla TVR rispondevano pienamente a quello che era stato il lavoro svolto ed al costo dello stesso. Aggiunge che, secondo questa stessa relazione, il costo delle ore di lavoro era stato calcolato per importi inferiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti, in quanto erano state utilizzate le tariffe dell'anno 1991 e non già quelle del 1992, anno in cui le ore di lavoro erano state effettuate. Da questo, a suo parere, deriva la manifesta infondatezza di questa seconda parte della domanda.
45. A mio parere, la relazione di audit della Ernst & Young presenta scarsa utilità ai fini della decisione su questa richiesta della Commissione. Infatti, questa relazione di audit si riferisce solo al primo anno del contratto (dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992), mentre la discordanza tra le parti si concentra sui costi corrispondenti al secondo anno (dal 1° settembre 1992 al 26 maggio 1993) .
46. La convenuta nella controreplica sostiene che la Commissione non ha fornito alcuna prova del fatto che fossero state «gonfiate» le ore di lavoro. Ora, a mio parere, quello che deve essere provato innanzi tutto è se la TVR abbia giustificato sufficientemente il suo calcolo dei costi di lavoro.
47. Dagli atti processuali si deduce che la TVR, in data 30 novembre 1993, ha presentato una relazione sulle spese per il secondo anno del contratto . La Commissione ha respinto questa relazione con lettera in data 31 gennaio 1994 per il fatto che, tra l'altro, in una riunione tenutasi a Bruxelles il 15 marzo 1993, si era convenuto con i contraenti che, a decorrere da tale giorno, non sarebbero stati finanziati più determinati lavori previsti nel contratto, dovendosi i contraenti limitare a completare la valutazione di fattibilità . La Commissione ha poi chiesto alla convenuta di specificare i lavori effettuati durante i periodi 1° settembre 1992 -15 marzo 1993 e da quest'ultima data fino alla risoluzione del contratto del 26 maggio 1993, per poter così verificare se fosse stato rispettato l'accordo.
48. La convenuta ha risposto a questa lettera in data 24 febbraio 1994, presentando un rendiconto finale sulle spese che copriva tutta la durata del contratto, ma non ha fornito le informazioni richieste dalla Commissione. Per tale motivo tale istituzione ha ripetuto la sua richiesta con lettera 10 marzo 1994.
49. Il 15 marzo 1994 la convenuta ha inviato una nuova lettera alla Commissione con la quale forniva dati sulle spese di viaggio del secondo anno, ma nessuna informazione relativa ai costi di lavoro. Per tale motivo, con lettera 6 aprile 1994, la Commissione ha comunicato alla TVR la sua decisione di accettare, per il secondo anno del contratto, solo le spese di viaggio e non i costi di lavoro, per i quali la convenuta non aveva presentato le informazioni richieste. La convenuta ha manifestato il suo dissenso nei confronti di questa decisione in una lettera del 26 luglio 1994, pur senza presentare, ancora una volta, precisazioni circa i costi di lavoro del secondo anno del contratto.
50. Per pronunciarsi su questa richiesta della Commissione la Corte di giustizia deve basarsi sui documenti forniti dalle parti. Certo, da questi documenti non risulta in alcun modo che la convenuta, nonostante le ripetute richieste rivoltele dalla Commissione , fornisse dati sufficienti circa il lavoro svolto durante il secondo anno del contratto. Per tale motivo ritengo che la Commissione potesse legittimamente rifiutare la cifra dichiarata dalla TVR e che anche questa domanda debba essere accolta.
C - Gli interessi
51. Ai sensi dell'art. 8, n. 4, dell'allegato II del contratto, in caso di risoluzione è previsto non solo il rimborso dei pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di anticipo, ma anche degli interessi, calcolati a decorrere dal giorno in cui tali pagamenti sono stati ricevuti dall'altro contraente. Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per le sue operazioni in ECU, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese, aumentato di due punti percentuali.
52. Di conseguenza, la Commissione chiede il pagamento degli interessi sull'importo di ECU 211 307 (cioè la somma degli ECU 165 000 versati alla TVR destinati alla Brunel, più gli ECU 46 307 di differenza tra l'anticipo e le spese comprovate dalla TVR) al tasso del 12% a decorrere dal 21 dicembre 1991 , che corrisponde a ECU 69,47 al giorno. La convenuta non svolge alcuna osservazione al riguardo, ma si limita a negare l'esigibilità dell'obbligazione principale di rimborso.
53. Dato che, a mio parere, la TVR è obbligata a restituire alla Commissione l'importo sopra menzionato, a titolo di obbligazione principale, questa stessa conclusione si applica all'obbligazione accessoria - esplicitamente convenuta - di pagare gli interessi corrispondenti .
D - Il risarcimento dei danni causati
54. Infine, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di condannare la TVR al pagamento di un risarcimento per i danni subiti a causa dell'inadempimento che ad essa addebita, i quali danni, a suo parere, sono i seguenti:
- Diversi suoi funzionari hanno dovuto dedicare un rilevante numero di ore di lavoro al controllo dell'attività della convenuta, sollecitando ripetutamente la consegna delle relazioni periodiche ed il rispetto delle modalità di compilazione .
- La Commissione ha dovuto incaricare una società di revisione per una verifica contabile del lavoro svolto dalla TVR.
- La Commissione non ha potuto beneficiare degli eventuali vantaggi previsti dall'art. 19 dell'allegato II al contratto, in tema di utilizzazione delle conoscenze acquisite o dei brevetti derivanti dalle ricerche finanziate.
- Concludendo un contratto con un soggetto che risulta inadempiente, la Commissione ha subito una lesione in termini di credibilità nei confronti di tutti quei soggetti potenzialmente interessati a concludere contratti con essa.
55. La Commissione valuta il risarcimento globale di questi danni in ECU 20 000, salvo che la Corte di giustizia possa valutarli diversamente, facendo uso della facoltà che le offre l'art. 1226 del codice civile italiano, il quale stabilisce che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
56. Di tutti questi danni - la cui esistenza è negata dall'impresa convenuta - solo il secondo e, eventualmente, il terzo meritano, a mio parere, di essere accolti. Gli altri due devono essere respinti, poiché:
a) Il lavoro dei dipendenti della Commissione durante il periodo precedente la risoluzione dei contratti non può essere considerato un danno: è loro compito normale seguire gli effetti dei contratti sottoscritti dalla Commissione. Le vicissitudini del rapporto contrattuale tra la Commissione e la TVR non sembrano, da questo punto di vista, tanto straordinarie da richiedere un'attenzione sproporzionata, a discapito di altri compiti amministrativi, suscettibile di risarcimento. Per quanto riguarda il periodo successivo alla risoluzione del contratto, la Corte di giustizia ha già dichiarato che le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono, in quanto tali, in ogni caso, essere considerate un danno distinto rispetto all'onere delle spese del giudizio .
b) Non si vede alcuna «perdita di credibilità» nei confronti dei terzi per il fatto che, nell'ambito di un rapporto contrattuale come quello di cui è causa, una delle parti non adempie tutte le sue obbligazioni e dà luogo alla risoluzione del contratto.
57. Per quanto riguarda la perdita degli eventuali vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle conoscenze acquisite o dei brevetti derivati dalle ricerche finanziate, nulla impedirebbe, in via di principio, la sua valutazione. Va messo tuttavia in evidenza il carattere meramente ipotetico di quei vantaggi nel caso di specie, sui quali nessun dato agevola la ricorrente. La Commissione infatti fa riferimento ad essi in termini generici e astratti, senza fornire elementi di prova concreti sui quali basare una valutazione, quanto meno approssimativa, del lucro cessante. In tale situazione, neanche il richiamo al giudizio di equità previsto dall'art. 1226 del codice civile italiano consentirebbe una pronuncia valutativa della Corte che in tal caso agirebbe piuttosto «alla cieca» nella valutazione dei danni.
58. Per contro, sono sufficientemente comprovate le spese (ECU 6 610) derivate dal contratto di consulenza sottoscritto dalla Commissione con l'impresa Ernst & Young per determinare il saldo finale dei rapporti contrattuali. Questa voce di spesa dev'essere imputata alla convenuta, dato il suo atteggiamento evasivo dopo la risoluzione del contratto e la mancanza di giustificazione di molte spese fatte valere. Per il resto, né nel controricorso né nella controreplica la TVR deduce un qualsiasi argomento contro questo aspetto del risarcimento.
V - Le spese
59. Poiché la domanda è praticamente accolta nella sua totalità e la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta alle spese, quest'ultima deve essere condannata alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
VI - Conclusione
60. In base alle considerazioni esposte, propongo alla Corte di giustizia di accogliere nella sostanza il presente ricorso condannando l'impresa convenuta a pagare alla Commissione:
- l'importo di 211 307 euro, oltre agli interessi pari a 69,47 euro giornalieri, a decorrere dal 21 dicembre 1991 fino alla data del completo pagamento del debito;
- l'importo di 6 610 euro a titolo di risarcimento danni e
- le spese di causa.
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